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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1648/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
23.8.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
appresentato e difeso dagli Avv.ti BRAVIN DINO e REGAZZO ROSSANA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), Via Mestrina n. 77,
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– contumace –
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
– contumace –
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
- resistente -
1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Palestro 16/3
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi le società ed in Controparte_3 CP_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o disgiuntamente, a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa relativamente al periodo
5.10.2020/30.9.2021, l'importo lordo di € 861,65, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge.
2) Previa ogni declaratoria, condannarsi ed in persona dei legali Controparte_3 CP_1
rappresentanti pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, al pagamento di € 9.275,70 in favore del ricorrente, maturati dal 9.1.2019 al 2.10.2020, nonché dal 1.10.2021 al 31.12.2023,
ovvero quella maggiore o minore di legge.
3) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattarii. Quanto
alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30%
prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma
1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018.
4) Sentenza esecutiva..
Per parte resistente:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa per carenza di prova nell'an e nel quantum CP_3
di tutte le pretese vantate dal ricorrente e carenza di legittimazione passiva di in qualità CP_3
di asserita committente responsabile in solido, rispetto a crediti privi di natura strettamente retributiva.
Con reiezione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Vinti gli onorari e le spese di giudizio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal CP_1
9.1.2019 al 2.10.2020 e poi dall'1.10.2021 al 21.12.2023 e di dal 5.10.2020 al CP_2
30.9.2021, in subappalto presso lo stabilimento di Marghera (VE); agiva in CP_3
giudizio nei confronti delle ex datrici di lavoro ed ex art. 29 D.Lgs. 276/03 nei confronti di al fine di ottenerne la condanna al pagamento di differenze retributive non CP_3
corrisposte nel corso dei rapporti di lavoro ed all'esito del rapporto di lavoro, per importo complessivo di € 10.137,35, di cui € 861,65 imputabili al rapporto con (per il CP_2
periodo 5.10.2020/30.9.2021), oltre accessori.
2. Costituendosi in giudizio sosteneva che non risultava operativa in CP_3 CP_2
subappalti riferiti allo stabilimento di Marghera nel periodo di causa, evidenziando la carenza di prova circa i presupposti per l'operatività dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 nei suoi confronti, da limitarsi comunque alle poste di credito aventi natura strettamente retributiva.
3. Rimanevano invece contumaci ed CP_2 CP_1
4. Emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. nei confronti di per importo di € 861,65 ed CP_2
in solido nei confronti di e di per € 6.540,52 oltre accessori, la causa CP_1 CP_3
veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze ed acquisizione di documentazione da MA IN (appaltatore di e committente di CP_3 CP_2
e perveniva infine in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
5. Le pretese azionate in ricorso nei confronti di e di sono fondate, CP_2 CP_1
considerato che i rispettivi rapporti di lavoro risultano documentalmente provati e così
pure l'applicazione da parte di del CCNL valevole per i dipendenti della CP_2 [...]
e da parte di del CCNL Legno Arredamento Parte_2 CP_1
Piccola e Media Industria (docc. 3 e 4 ric.), e le buste paga dimesse ed i relativi cartellini marcatempo consentono di ritenere accertati i presupposti per la corresponsione delle voci
3 azionate in giudizio: la mancata adesione a contrattazione di 2° livello ed al sistema della bilateralità, la solo parziale corresponsione della 13esima e del TFR e la mancata corresponsione del trattamento di trasferta di cui all'art. 66 CCNL– in relazione alle
Cont trasferte provate dai cartellini marcatempo e dall'istruttoria testimoniale - quanto ad la mancata adesione al sistema di bilateralità e la non erogazione di strumenti di
[...]
welfare nonché la solo parziale corresponsione della tredicesima mensilità quanto ad
CP_2
6. Ne consegue che vada condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di CP_2
€ 861,65, a titolo di elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 53 CCNL - volto ad incrementare la retribuzione del personale delle aziende che non aderiscono al sistema della bilateralità -, di tredicesima mensilità residua, nonché di risarcimento del danno per non aver messo a disposizione strumenti di welfare come previsti dall'art. 52 CCNL.
L'importo – già oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. - andrà maggiorato della rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
7. A sua volta va condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.275,70 CP_1
– in cui è già ricompreso quello oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. – a titolo di tredicesima mensilità residua, elemento perequativo ex art. 33 bis CCNL – spettante al personale non destinatario di contrattazione di 2° livello -, elemento aggiuntivo della retribuzione ex art. 53 bis CCNL per le aziende non aderenti al sistema della bilateralità,
saldo del TFR, trattamento di trasferta ex art. 66 CCNL. L'importo andrà maggiorato della rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
8. Nei confronti di risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 29 D.Lgs. CP_3
276/03, posto che l'istruttoria testimoniale per un verso e la documentazione acquisita da
MA IN per altro verso – relativa a contratti di subappalto intercorsi con CP_2
per tutto il periodo di causa - consentono di ritenere accertato che il ricorrente durante il
4 periodo in cui ha lavorato alle dipendenze di era impiegato in subappalti CP_3
presso stabilimenti – di base a Marghera, e per limitati periodi in Trieste ed CP_3
Ancona -.
9. Ne consegue la sussistenza della responsabilità solidale di in relazione ai CP_3
crediti di natura strettamente retributiva, tali dovendo essere identificati nella fattispecie in esame quelli per:
tredicesima mensilità e residuo TFR, quale retribuzione differita;
elemento perequativo ed ear, quali elementi retributivi volti ad incrementare la retribuzione in assenza di pattuizioni individuali o collettive in questo senso;
per complessivo importo di € 8.402,17, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
10. Va invece esclusa la responsabilità solidale di in relazione al cd. welfare, CP_3
riferito a credito di natura risarcitoria per mancata messa a disposizione di strumenti di welfare, nonché all'indennità di trasferta ed al rimborso per le spese di trasferta, stante la loro funzione indennitaria e risarcitoria, ed anche alla remunerazione per il tempo di viaggio impiegato nelle giornate di trasferta ex art. 66 CCNL, in quanto non riferita direttamente ad attività lavorativa utilizzata dalla committente nell'appalto.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
- condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di € 861,65, oltre alla CP_2
rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.275,70, oltre alla CP_1
rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
5 - condanna in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/03 rispetto ad ed CP_3 CP_2 CP_1
al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 8.402,17, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna in solido le società convenute a rifondere ai procuratori del ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 11/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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