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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1710/2021 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Catania viale XX Settembre, 43 presso lo studio degli avv. Dario Seminara e Lisa
Gagliano che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(C.F. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alessandro Vinci che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 29.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1917/2021, pubblicata il 29.10.2021, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, accertato come imperito il comportamento del medico di guardia del pronto soccorso dell'ospedale di Lentini e come imperito, imprudente e negligente quello del medico radiologo del medesimo ospedale, ove veniva condotto per il malore da Controparte_2 cui era stato colpito il giorno precedente, condannava l' al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance in favore degli eredi di
[...]
, quantificato nella misura del 30% del danno da perdita del rapporto parentale e calcolato CP_2
secondo le Tabelle di Milano 2021 in €.74.682,00 per ciascuno dei congiunti, oltre rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, interessi legali e spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 30.11.2021 all' di , e Pt_3 CP_1 Parte_1
proponevano appello avverso la detta sentenza per i motivi esposti e ne Parte_2
chiedevano l'accoglimento con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' per eccepire l'inammissibilità del Controparte_1
gravame e nel merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto, con conseguente statuizione sulle spese del giudizio.
Posta la causa in decisione all'udienza del 22.9.2023, con ordinanza collegiale del 7.2.2024 veniva rimessa sul ruolo occorrendo disporre nuova consulenza medico legale.
All'udienza del 29.11.2024, depositata la relazione tecnica e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
1) In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342
c.p.c. avanzata dall'Azienda appellata.
Riguardo alla interpretazione dell'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione, dopo le intervenute modifiche legislative, la Suprema Corte ha statuito che “al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, ma impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum” e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento, non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione”
(Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2015, n. 2143).
2 Sono poi intervenute le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate”.
Il collegio, aderendo a tale interpretazione della norma, ritiene l'eccezione infondata considerato che nella specie gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado individuando specifiche censure, a prescindere dalla loro fondatezza.
2) Con riguardo poi alla disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. - la quale prevede che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta - va osservato come la ragionevole probabilità vada interpretata come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame anche ove sussista una sola probabilità di accoglimento.
Nella fattispecie gli appellanti hanno contestato l'interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e conseguentemente l'entità del risarcimento riconosciuto agli eredi sicché non si può sostenere che le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione risultino prima facie del tutto inverosimili o infondate, uniche condizioni che legittimano la pronunzia di inammissibilità del gravame.
3) Prima di esaminare i motivi di gravame, occorre precisare che l'Azienda appellata non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, né le difese spiegate potrebbero
3 essere intese quale appello incidentale essendosi l'appellata costituita oltre il termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza indicata in citazione.
Ne consegue che, in assenza di appello incidentale, la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della responsabilità dei sanitari, come scrutinata dal giudice di prime cure, è passata in giudicato.
4) Venendo all'esame del 1° motivo, gli appellanti lamentano che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, il danno non patrimoniale patito dai congiunti per la perdita del rapporto parentale andava loro riconosciuto al 100% e non al 30%, come statuito dal giudice di prime cure che avrebbe sbagliato nell'interpretare la consulenza tecnica d'ufficio, travisandone il contenuto.
Infatti, la condotta negligente dei sanitari, ravvisata sia nel ritardo nella diagnosi della rottura dell'aorta addominale, nonché nell'omessa tempestiva esecuzione della TAC all'addome, aveva impedito che il paziente venisse sottoposto al necessario intervento chirurgico, determinandone la morte.
Ne consegue che il tribunale erratamente ha invocato il concetto di perdita di chance, concetto che può essere richiamato nel caso in cui il danno sia incerto, nel senso che l'adempimento omesso non avrebbe escluso il decesso che sarebbe comunque intervenuto, seppure fosse incerto il tempo di sopravvivenza, mentre nella fattispecie, accertato che l'adempimento omesso avrebbe scongiurato l'evento morte secondo il criterio del “più probabile che non”, il danno da perdita del congiunto era dovuto integralmente.
Deducono come sia evidente l'errore di interpretazione commesso dal tribunale siracusano avendo il CTU affermato che il paziente se fosse stato curato correttamente avrebbe avuto solo il
30% di possibilità di morire con la conseguenza che avrebbe avuto il 70% di possibilità di sopravvivere, quindi il CTU riferiva il 30% alla possibilità di morte e non alla possibilità di vita che invece era del 70%, mentre il giudice aveva liquidato il danno nella misura del 30%.
4.1) La sentenza di primo grado ha affermato che agli eredi spettasse quale voce di danno non patrimoniale la perdita di chance, precisando che con il termine “chance” nell'ambito della responsabilità sanitaria “si deve intendere, secondo quanto recentemente sancito dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 6688/2018, non il mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto, ma la perdita di un qualcosa che il soggetto già aveva. Pertanto, ciò che rileva è la perdita, da parte del paziente, quantomeno della possibilità di vivere più a lungo a causa dell'inadempimento altrui;
nel caso in esame nella misura del 30%.”
4 Per determinare la misura del 30%, quale perdita di chance di sopravvivenza, il giudice di primo grado richiama la consulenza tecnica che affermerebbe che lo IS sarebbe stato privato della possibilità di vita nella misura del 30%.
4.2) Al fine di scrutinare il motivo di gravame, il collegio ha ritenuto necessario disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio nominando un collegio di periti composto da un medico legale e da uno specialista in chirurgia vascolare, conferendo il seguente mandato: “Premesso che con la sentenza di primo grado, divenuta definitiva sul punto, è stata accertata la negligenza del sanitario del pronto soccorso per non avere diagnosticato a la rottura dell'aorta addominale e del Parte_2
radiologo per non avere eseguito la TAC, dicano i consulenti se possa accertarsi, dalla documentazione e dai sintomi descritti in atti e manifestatisi in capo a fin dalla sera prima del ricovero, Controparte_2 che quando il paziente giunse al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini il giorno dopo fosse già affetto da rottura dell'aorta addominale o invece da fissurazione dell'aorta; dicano i consulenti, dopo aver considerato i rischi dell'intervento cui si sarebbe dovuto sottoporre il paziente, tenuto conto delle probabilità di successo secondo la scienza medica dell'epoca e degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, sia nell'ipotesi di rottura dell'aorta addominale che nella diversa ipotesi di fissurazione, a seconda della patologia del paziente e considerato che l'ospedale di Lentini era privo del reparto di chirurgia vascolare per cui il paziente andava trasferito all'ospedale di , quale tra le seguenti ipotesi si sarebbe verificata in caso di diagnosi tempestiva CP_1
al pronto soccorso:
se sia certo e dimostrabile, secondo il criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma anche riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità
logica), che la condotta omissiva colpevolmente tenuta dai sanitari abbia cagionato la morte del paziente in quanto la diversa condotta della tempestiva e corretta diagnosi e dell'intervento chirurgico ne avrebbe consentito la guarigione e quindi l'evento morte non si sarebbe verificato;
se invece la condotta colpevole in esame non abbia avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia e sulla morte del paziente che si sarebbe verificata allo stesso modo”.
4.3) Prima di esaminare il motivo sopra riportato e le risultanze della nuova consulenza medico legale, va richiamata la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria afferma che “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra
5 evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente" (cfr. sez. 3°, n. 28993 del 11/11/2019; ibidem (sez. 6° n. 2261 del
26/01/2022), chiarendo che “la chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/06/2020,
n.12928).
Quindi la chance, come ricostruita dalla pronunzia della Corte di Cassazione n. 28993/19, è la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole e l'evento di danno risarcibile è la
"perdita della possibilità" di conseguire il risultato favorevole (cioè la chance) ma non il danno- evento in sé (cioè il risultato favorevole mancato) ne consegue che la perdita di chance ha una connotazione autonoma perché il danno risarcibile non è il mancato risultato ma la perdita della possibilità di conseguire il risultato e corrisponde ad una anticipazione di tutela del bene giuridico salute. Pertanto, il danno reclamato è costituito da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato – e non dal mancato risultato stesso.”
Chiariscono i Giudici di legittimità come “Di converso, è dovuto il risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, “ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo l'evocazione della fattispecie della chance - fondato sull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione "perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo", mentre l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli… Pertanto, ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal
CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale). Viene in tal guisa scongiurato il rischio di confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale. Il nesso di causalità sarà difatti escluso, al di là ed a prescindere dall'esistenza della possibilità di un risultato migliore, dalla presenza di fattori alternativi che ne interrompano la relazione logica con l'evento (quale il sopravvenire di altra patologia determinante di per sè sola dell'exitus o di altri eventi ascrivibili alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato).Sarà altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in
6 tutti i casi di incertezza - ad esempio, nell'ipotesi di cd. multifattorialità dell'evento - sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta, qualora la multifattorialità non sia rappresentata (come talvolta, ma erroneamente, si è ipotizzato) da un accertato concorso di causa umana e causa naturale (ciò che consente il frazionamento del risarcimento "differenziale" in applicazione dei principi che regolano la causalità giuridica: Cass. n. 15991 del 21/07/2011 e successive conformi), bensì da un concorso di cause la cui disamina si risolva, nelle conclusioni del CTU, in termini di insanabile incertezza causale rispetto all'evento.”
In conclusione si può affermare che “provato il nesso causale secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente (come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri Paesi di Common e di Civil law) di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, nè ad integrarne il necessario livello probatorio”.
4.4) Ciò premesso, la sentenza di primo grado ha errato nell'affermare che il concetto di perdita di chance si identifica con la privazione della possibilità di vivere più a lungo o ancora che la chance va intesa non come mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto, ma come la perdita di un qualcosa che il soggetto già aveva, dovendosi invece affermare che la chance in tema di danno non patrimoniale qual è il danno alla salute si configura quale “possibilità perduta di un risultato sperato” e quindi in una situazione preesistente negativa essendovi già una situazione di salute patologica, mentre è solo nella chance patrimoniale che la chance assume una rilevanza positiva.
Il tribunale siracusano esclude esplicitamente che vi sia un nesso di causalità tra la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale di Lentini – i sanitari del pronto soccorso per il ritardo nella diagnosi di rottura dell'aneurisma addominale e il radiologo a causa del rifiuto ad eseguire dopo la radiografia una tac all'addome - e il decesso di ma piuttosto solo la perdita di Controparte_2
possibilità di salvezza in misura non superiore al 50% (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado).
Tuttavia la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel grado ha accertato che la rottura dell'aneurisma si sarebbe verificata “attorno alle ore 14, ovvero a circa quattro ore dall'ingresso in ospedale a Lentini” di . Controparte_2
7 Hanno anche accertato che quando il paziente alle ore 9:46 del 12 Luglio 2014 giunse all'ospedale di Lentini riferendo di avere “un dolore addominale, epigastrico ma con irradiazione dorso-lombare” presente già dalla sera prima”, venne sottoposto fra gli esami di routine “a radiografia diretta dell'addome, che mostrava l'assenza di livelli idroaerei, quindi, in qualche modo, escludeva la presenza di problemi acuti dell'apparato digerente (ileo paralitico), peraltro in un paziente con addome trattabile, quindi escludendo quello che si definisce “addome acuto”, ma era certamente prudenziale, vista la semplicità dell'esame e la disponibilità dell'apparecchiatura, sottoporlo tempestivamente ad ecografia addominale. In tal modo si sarebbe effettuata la corretta diagnosi. L'esame non fu fatto. Le dimensioni dell'aneurisma (diametro di 9 cm) erano tali da non consentire attesa.”
Chiariscono che “gli aneurismi che superano i 5,5 cm di diametro, secondo le linee guida e la prassi, si riferiscono rapidamente al chirurgo. I rischi di rottura oltre tale misura sono molto elevati. Una volta rilevata la presenza dell'aneurisma, che era classificabile come “sintomatico” e, quindi, con imminente rischio di rottura, il paziente doveva essere immediatamente trasferito presso una struttura di chirurgia vascolare, senza perdere altro tempo per effettuare ulteriori indagini.”
Sebbene tale struttura non era attrezzata ad eseguire l'intervento chirurgico e la rottura dell'aneurisma in una struttura non attrezzata per l'intervento presenta una mortalità pari al 90%, tuttavia, “una tempestiva diagnosi presso l'ospedale di Lentini -che non richiedeva particolari attrezzature ma solo una maggiore attenzione -, atteso il lungo lasso temporale intercorso tra l'ingresso in PS (ore 9,46) e la comparsa di franchi segni di shock emorragico (ore 15,50), avrebbe fornito al paziente buone probabilità di sopravvivenza (65-75%).”
Concludono quindi che è “più probabile che non” che ci sarebbe stato il tempo sufficiente per inviare il paziente presso l'ospedale di , distante 51 km, con un tempo previsto di 37 CP_1 minuti per raggiungerlo” ove sarebbe stato sottoposto al necessario intervento.
Ne consegue che va acclarata la responsabilità dei sanitari per la morte del paziente a causa della errata diagnosi iniziale che non ha consentito secondo il criterio del “più probabile che non” di essere trasferito al più vicino ospedale di ove sarebbe stato sottoposto al necessario CP_1
intervento chirurgico con probabilità di sopravvivenza tra il 65 ed il 75%.
Ora, anche quando volesse ritenersi che ricorra l'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo “tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al
8 sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna, mentre qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana” (Cassazione civile sez. III, 23/02/2023, n.5632), ma nella specie alcuna prova in tal senso è stata offerta dall'appellata.
Va quindi affermata la prova del nesso di causalità fra la negligenza dei sanitari per non avere tempestivamente diagnostico la rottura dell'aneurisma e l'evento morte di Controparte_2
secondo il criterio del più probabile che non.
Il risarcimento da perdita del rapporto parentale va quindi integralmente riconosciuto.
5) Con il 2° motivo gli appellanti assumono che il danno parentale da perdita del congiunto non possa liquidarsi con le tabelle milanesi del 2021 applicate dal Tribunale di Siracusa in quanto non essendo a punti ma prevedendo un range tra un minimo ed un massimo non sono in grado di offrire una liquidazione del danno effettivo che tenga conto delle circostanze di fatto rilevanti quali età della vittima e del superstite, il grado di parentale, la convivenza ed altri elementi, per cui chiedono che si applichino le tabelle a punti del Tribunale di Roma.
Tuttavia, con la comparsa conclusionale, sempre gli appellanti, rilevano che il Tribunale di
Milano nel 2022 ha elaborato delle nuove tabelle per la liquidazione del danno parentale con il sistema a punti che sono state aggiornate nel 2024, sicchè ha chiesto l'applicazione di queste ultime.
5.1) Il motivo è fondato.
La Suprema Corte pacificamente afferma che “in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio che prevede un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella. Pertanto, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
9 correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2023, n.10335; ibidem 07/10/2024, n.26185).
5.2) Va quindi liquidato il danno da perdita del rapporto parentale applicando la nuova tabella a punti adottata dal Tribunale di Milano nel 2024.
Il risarcimento spettante a va liquidato in euro 277.681,00 secondo il Parte_1
prospetto che segue e che tiene conto, ai fini dell'attribuzione dei punti, che si tratta di coniuge non separato;
che aveva 69 anni al momento del decesso della vittima, che invece aveva 74 anni;
era convivente;
nel nucleo familiare primario erano presenti 2 figli;
in ordine alla intensità della relazione si ritiene di dover applicare il valore medio (15 punti) posto che nessun elemento specifico è stato addotto in primo grado ma nemmeno con l'appello se non tardivamente con la 2° comparsa conclusionale avuto riguardo alla durata del matrimonio per oltre 40 anni e che comunque tale unico elemento giustifica il riconoscimento di un valore medio
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (due figli): 12
Punti per qualità/intensità della relazione 15
Punti totali riconosciuti: 56
Importo del risarcimento € 277.681,00
Il risarcimento per la perdita del rapporto parentale dovuto al figlio non convivente
[...]
va liquidato in euro 230.749,00 considerato che il figlio della vittima aveva 45 anni al Parte_2
momento del decesso del padre che ne aveva 74 anni, non era convivente, nel nucleo familiare primario erano presenti 2 familiari - ovvero la madre ed un fratello – mentre in ordine alla intensità della relazione si ritiene di dover applicare 10 punti, posto che nessun elemento specifico è stato addotto in primo grado ma nemmeno con l'appello,c se non tardivamente con la 2° comparsa conclusionale ovvero che tale intensità sarebbe desumibile dal rapporto tra padre e figlio maschio, per la verità elemento di non particolare rilevanza, nonché in quanto “compagni di lavoro” circostanza tardivamente allegata, oltre che generica e carente di prova
Valore del Punto Base: € 3.911,00
10 Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 10
Punti totali riconosciuti: 44
Importo del risarcimento € 211.194,00
Parte In conclusione, ad integrale modifica della sentenza di primo grado, l' di va CP_1
condannata al pagamento, quale risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in favore di di euro 277.681,00 ed in favore di di euro 211.194,00. Persona_1 Parte_2
Sulle somme come sopra indicate, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi compensativi da calcolarsi al tasso legale sulla somme devalutate e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data del decesso di Controparte_2
e sino alla data della sentenza.
Dalla data della presente decisione e fino al soddisfo spetteranno gli interessi legali sull'importo complessivo a ciascuno dovuto.
6) Il 3° motivo, con cui viene criticata l'ammontare delle spese del giudizio liquidate in primo grado, resta assorbito dalla modifica della sentenza di prime cure.
Infatti il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del principio di soccombenza la parte appellata va condannata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite di entrambi i gradi.
Avuto riguardo al valore della controversia va considerato che in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la
11 conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (cfr. di recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367).
In ordine poi all'aumento ex art.4 comma 2 del D.M. n.55 del 2014 la medesima sentenza prevede che “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti escluso il primo e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi “.
Nella fattispecie, posto che la condanna di valore più elevata è di euro 277.681,00 lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese da considerarsi è quello da 260.001 a
520.000 e quindi per le cause innanzi al tribunale applicando i valori medi per tutte le fasi il compenso per una sola parte ammonta ad euro 22.457,00.
Considerato che l'unico difensore ha prestato la propria prestazione professionale per 2 parti va applicata la maggiorazione ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 ed essendovi identità delle pretese dei due assistiti, il compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte va ridotto del 30%, (euro 15.719,90) e quindi maggiorato del 30% per un totale di euro 20.435,87 oltre
IVA CPA e spese generali, nonché le spese vive per euro 545,00 con distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.
La liquidazione anche per il grado viene eseguita utilizzando le stesse modalità sopra precisate per il giudizio di primo grado, ovvero considerata la condanna di valore più elevata, quindi euro 277.681,00 lo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi va da 260.001 a
520.000 che per le cause innanzi alla corte d'appello, applicando i valori medi per tutte le fasi, il compenso per una sola parte ammonta ad euro 20.119,00.
Tale compenso va ridotto del 30%, (euro 14.083,30) e quindi maggiorato del 30% per 1 parte oltre la prima per un totale di euro 18.308,29 oltre IVA, CPA e spese generali, nonché le spese vive per euro 777,00 con distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.
12 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in entrambi i gradi vanno definitivamente poste a carico dell' appellata nella misura liquidata con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1710/2021 R.G., in accoglimento dell'appello avanzato da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato il 30.11.2021, ad integrale modifica della sentenza n.1917/2021 del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 29.10.2021, condanna l' Controparte_1
al risarcimento del danno in favore di che liquida in euro 277.681,00 ed in
[...] Persona_1
favore di in euro 211.194,00 oltre gli interessi compensativi da calcolarsi al Parte_2
tasso legale sulla somme devalutate e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data del decesso di Controparte_2
e sino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali sull'importo complessivamente a ciascuno dovuto dalla data della sentenza e fino al soddisfo;
condanna l'Azienda appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura indicata in motivazione con distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta;
pone definitivamente a carico dell' appellata le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta in entrambi i gradi nella misura liquidata con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09/05/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1710/2021 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Catania viale XX Settembre, 43 presso lo studio degli avv. Dario Seminara e Lisa
Gagliano che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(C.F. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alessandro Vinci che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 29.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1917/2021, pubblicata il 29.10.2021, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, accertato come imperito il comportamento del medico di guardia del pronto soccorso dell'ospedale di Lentini e come imperito, imprudente e negligente quello del medico radiologo del medesimo ospedale, ove veniva condotto per il malore da Controparte_2 cui era stato colpito il giorno precedente, condannava l' al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance in favore degli eredi di
[...]
, quantificato nella misura del 30% del danno da perdita del rapporto parentale e calcolato CP_2
secondo le Tabelle di Milano 2021 in €.74.682,00 per ciascuno dei congiunti, oltre rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, interessi legali e spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 30.11.2021 all' di , e Pt_3 CP_1 Parte_1
proponevano appello avverso la detta sentenza per i motivi esposti e ne Parte_2
chiedevano l'accoglimento con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' per eccepire l'inammissibilità del Controparte_1
gravame e nel merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto, con conseguente statuizione sulle spese del giudizio.
Posta la causa in decisione all'udienza del 22.9.2023, con ordinanza collegiale del 7.2.2024 veniva rimessa sul ruolo occorrendo disporre nuova consulenza medico legale.
All'udienza del 29.11.2024, depositata la relazione tecnica e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
1) In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342
c.p.c. avanzata dall'Azienda appellata.
Riguardo alla interpretazione dell'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione, dopo le intervenute modifiche legislative, la Suprema Corte ha statuito che “al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, ma impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum” e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento, non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione”
(Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2015, n. 2143).
2 Sono poi intervenute le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate”.
Il collegio, aderendo a tale interpretazione della norma, ritiene l'eccezione infondata considerato che nella specie gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado individuando specifiche censure, a prescindere dalla loro fondatezza.
2) Con riguardo poi alla disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. - la quale prevede che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta - va osservato come la ragionevole probabilità vada interpretata come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame anche ove sussista una sola probabilità di accoglimento.
Nella fattispecie gli appellanti hanno contestato l'interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e conseguentemente l'entità del risarcimento riconosciuto agli eredi sicché non si può sostenere che le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione risultino prima facie del tutto inverosimili o infondate, uniche condizioni che legittimano la pronunzia di inammissibilità del gravame.
3) Prima di esaminare i motivi di gravame, occorre precisare che l'Azienda appellata non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, né le difese spiegate potrebbero
3 essere intese quale appello incidentale essendosi l'appellata costituita oltre il termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza indicata in citazione.
Ne consegue che, in assenza di appello incidentale, la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della responsabilità dei sanitari, come scrutinata dal giudice di prime cure, è passata in giudicato.
4) Venendo all'esame del 1° motivo, gli appellanti lamentano che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, il danno non patrimoniale patito dai congiunti per la perdita del rapporto parentale andava loro riconosciuto al 100% e non al 30%, come statuito dal giudice di prime cure che avrebbe sbagliato nell'interpretare la consulenza tecnica d'ufficio, travisandone il contenuto.
Infatti, la condotta negligente dei sanitari, ravvisata sia nel ritardo nella diagnosi della rottura dell'aorta addominale, nonché nell'omessa tempestiva esecuzione della TAC all'addome, aveva impedito che il paziente venisse sottoposto al necessario intervento chirurgico, determinandone la morte.
Ne consegue che il tribunale erratamente ha invocato il concetto di perdita di chance, concetto che può essere richiamato nel caso in cui il danno sia incerto, nel senso che l'adempimento omesso non avrebbe escluso il decesso che sarebbe comunque intervenuto, seppure fosse incerto il tempo di sopravvivenza, mentre nella fattispecie, accertato che l'adempimento omesso avrebbe scongiurato l'evento morte secondo il criterio del “più probabile che non”, il danno da perdita del congiunto era dovuto integralmente.
Deducono come sia evidente l'errore di interpretazione commesso dal tribunale siracusano avendo il CTU affermato che il paziente se fosse stato curato correttamente avrebbe avuto solo il
30% di possibilità di morire con la conseguenza che avrebbe avuto il 70% di possibilità di sopravvivere, quindi il CTU riferiva il 30% alla possibilità di morte e non alla possibilità di vita che invece era del 70%, mentre il giudice aveva liquidato il danno nella misura del 30%.
4.1) La sentenza di primo grado ha affermato che agli eredi spettasse quale voce di danno non patrimoniale la perdita di chance, precisando che con il termine “chance” nell'ambito della responsabilità sanitaria “si deve intendere, secondo quanto recentemente sancito dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 6688/2018, non il mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto, ma la perdita di un qualcosa che il soggetto già aveva. Pertanto, ciò che rileva è la perdita, da parte del paziente, quantomeno della possibilità di vivere più a lungo a causa dell'inadempimento altrui;
nel caso in esame nella misura del 30%.”
4 Per determinare la misura del 30%, quale perdita di chance di sopravvivenza, il giudice di primo grado richiama la consulenza tecnica che affermerebbe che lo IS sarebbe stato privato della possibilità di vita nella misura del 30%.
4.2) Al fine di scrutinare il motivo di gravame, il collegio ha ritenuto necessario disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio nominando un collegio di periti composto da un medico legale e da uno specialista in chirurgia vascolare, conferendo il seguente mandato: “Premesso che con la sentenza di primo grado, divenuta definitiva sul punto, è stata accertata la negligenza del sanitario del pronto soccorso per non avere diagnosticato a la rottura dell'aorta addominale e del Parte_2
radiologo per non avere eseguito la TAC, dicano i consulenti se possa accertarsi, dalla documentazione e dai sintomi descritti in atti e manifestatisi in capo a fin dalla sera prima del ricovero, Controparte_2 che quando il paziente giunse al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini il giorno dopo fosse già affetto da rottura dell'aorta addominale o invece da fissurazione dell'aorta; dicano i consulenti, dopo aver considerato i rischi dell'intervento cui si sarebbe dovuto sottoporre il paziente, tenuto conto delle probabilità di successo secondo la scienza medica dell'epoca e degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, sia nell'ipotesi di rottura dell'aorta addominale che nella diversa ipotesi di fissurazione, a seconda della patologia del paziente e considerato che l'ospedale di Lentini era privo del reparto di chirurgia vascolare per cui il paziente andava trasferito all'ospedale di , quale tra le seguenti ipotesi si sarebbe verificata in caso di diagnosi tempestiva CP_1
al pronto soccorso:
se sia certo e dimostrabile, secondo il criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma anche riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità
logica), che la condotta omissiva colpevolmente tenuta dai sanitari abbia cagionato la morte del paziente in quanto la diversa condotta della tempestiva e corretta diagnosi e dell'intervento chirurgico ne avrebbe consentito la guarigione e quindi l'evento morte non si sarebbe verificato;
se invece la condotta colpevole in esame non abbia avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia e sulla morte del paziente che si sarebbe verificata allo stesso modo”.
4.3) Prima di esaminare il motivo sopra riportato e le risultanze della nuova consulenza medico legale, va richiamata la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria afferma che “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra
5 evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente" (cfr. sez. 3°, n. 28993 del 11/11/2019; ibidem (sez. 6° n. 2261 del
26/01/2022), chiarendo che “la chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/06/2020,
n.12928).
Quindi la chance, come ricostruita dalla pronunzia della Corte di Cassazione n. 28993/19, è la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole e l'evento di danno risarcibile è la
"perdita della possibilità" di conseguire il risultato favorevole (cioè la chance) ma non il danno- evento in sé (cioè il risultato favorevole mancato) ne consegue che la perdita di chance ha una connotazione autonoma perché il danno risarcibile non è il mancato risultato ma la perdita della possibilità di conseguire il risultato e corrisponde ad una anticipazione di tutela del bene giuridico salute. Pertanto, il danno reclamato è costituito da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato – e non dal mancato risultato stesso.”
Chiariscono i Giudici di legittimità come “Di converso, è dovuto il risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, “ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo l'evocazione della fattispecie della chance - fondato sull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione "perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo", mentre l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli… Pertanto, ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal
CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale). Viene in tal guisa scongiurato il rischio di confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale. Il nesso di causalità sarà difatti escluso, al di là ed a prescindere dall'esistenza della possibilità di un risultato migliore, dalla presenza di fattori alternativi che ne interrompano la relazione logica con l'evento (quale il sopravvenire di altra patologia determinante di per sè sola dell'exitus o di altri eventi ascrivibili alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato).Sarà altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in
6 tutti i casi di incertezza - ad esempio, nell'ipotesi di cd. multifattorialità dell'evento - sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta, qualora la multifattorialità non sia rappresentata (come talvolta, ma erroneamente, si è ipotizzato) da un accertato concorso di causa umana e causa naturale (ciò che consente il frazionamento del risarcimento "differenziale" in applicazione dei principi che regolano la causalità giuridica: Cass. n. 15991 del 21/07/2011 e successive conformi), bensì da un concorso di cause la cui disamina si risolva, nelle conclusioni del CTU, in termini di insanabile incertezza causale rispetto all'evento.”
In conclusione si può affermare che “provato il nesso causale secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente (come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri Paesi di Common e di Civil law) di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, nè ad integrarne il necessario livello probatorio”.
4.4) Ciò premesso, la sentenza di primo grado ha errato nell'affermare che il concetto di perdita di chance si identifica con la privazione della possibilità di vivere più a lungo o ancora che la chance va intesa non come mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto, ma come la perdita di un qualcosa che il soggetto già aveva, dovendosi invece affermare che la chance in tema di danno non patrimoniale qual è il danno alla salute si configura quale “possibilità perduta di un risultato sperato” e quindi in una situazione preesistente negativa essendovi già una situazione di salute patologica, mentre è solo nella chance patrimoniale che la chance assume una rilevanza positiva.
Il tribunale siracusano esclude esplicitamente che vi sia un nesso di causalità tra la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale di Lentini – i sanitari del pronto soccorso per il ritardo nella diagnosi di rottura dell'aneurisma addominale e il radiologo a causa del rifiuto ad eseguire dopo la radiografia una tac all'addome - e il decesso di ma piuttosto solo la perdita di Controparte_2
possibilità di salvezza in misura non superiore al 50% (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado).
Tuttavia la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel grado ha accertato che la rottura dell'aneurisma si sarebbe verificata “attorno alle ore 14, ovvero a circa quattro ore dall'ingresso in ospedale a Lentini” di . Controparte_2
7 Hanno anche accertato che quando il paziente alle ore 9:46 del 12 Luglio 2014 giunse all'ospedale di Lentini riferendo di avere “un dolore addominale, epigastrico ma con irradiazione dorso-lombare” presente già dalla sera prima”, venne sottoposto fra gli esami di routine “a radiografia diretta dell'addome, che mostrava l'assenza di livelli idroaerei, quindi, in qualche modo, escludeva la presenza di problemi acuti dell'apparato digerente (ileo paralitico), peraltro in un paziente con addome trattabile, quindi escludendo quello che si definisce “addome acuto”, ma era certamente prudenziale, vista la semplicità dell'esame e la disponibilità dell'apparecchiatura, sottoporlo tempestivamente ad ecografia addominale. In tal modo si sarebbe effettuata la corretta diagnosi. L'esame non fu fatto. Le dimensioni dell'aneurisma (diametro di 9 cm) erano tali da non consentire attesa.”
Chiariscono che “gli aneurismi che superano i 5,5 cm di diametro, secondo le linee guida e la prassi, si riferiscono rapidamente al chirurgo. I rischi di rottura oltre tale misura sono molto elevati. Una volta rilevata la presenza dell'aneurisma, che era classificabile come “sintomatico” e, quindi, con imminente rischio di rottura, il paziente doveva essere immediatamente trasferito presso una struttura di chirurgia vascolare, senza perdere altro tempo per effettuare ulteriori indagini.”
Sebbene tale struttura non era attrezzata ad eseguire l'intervento chirurgico e la rottura dell'aneurisma in una struttura non attrezzata per l'intervento presenta una mortalità pari al 90%, tuttavia, “una tempestiva diagnosi presso l'ospedale di Lentini -che non richiedeva particolari attrezzature ma solo una maggiore attenzione -, atteso il lungo lasso temporale intercorso tra l'ingresso in PS (ore 9,46) e la comparsa di franchi segni di shock emorragico (ore 15,50), avrebbe fornito al paziente buone probabilità di sopravvivenza (65-75%).”
Concludono quindi che è “più probabile che non” che ci sarebbe stato il tempo sufficiente per inviare il paziente presso l'ospedale di , distante 51 km, con un tempo previsto di 37 CP_1 minuti per raggiungerlo” ove sarebbe stato sottoposto al necessario intervento.
Ne consegue che va acclarata la responsabilità dei sanitari per la morte del paziente a causa della errata diagnosi iniziale che non ha consentito secondo il criterio del “più probabile che non” di essere trasferito al più vicino ospedale di ove sarebbe stato sottoposto al necessario CP_1
intervento chirurgico con probabilità di sopravvivenza tra il 65 ed il 75%.
Ora, anche quando volesse ritenersi che ricorra l'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo “tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al
8 sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna, mentre qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana” (Cassazione civile sez. III, 23/02/2023, n.5632), ma nella specie alcuna prova in tal senso è stata offerta dall'appellata.
Va quindi affermata la prova del nesso di causalità fra la negligenza dei sanitari per non avere tempestivamente diagnostico la rottura dell'aneurisma e l'evento morte di Controparte_2
secondo il criterio del più probabile che non.
Il risarcimento da perdita del rapporto parentale va quindi integralmente riconosciuto.
5) Con il 2° motivo gli appellanti assumono che il danno parentale da perdita del congiunto non possa liquidarsi con le tabelle milanesi del 2021 applicate dal Tribunale di Siracusa in quanto non essendo a punti ma prevedendo un range tra un minimo ed un massimo non sono in grado di offrire una liquidazione del danno effettivo che tenga conto delle circostanze di fatto rilevanti quali età della vittima e del superstite, il grado di parentale, la convivenza ed altri elementi, per cui chiedono che si applichino le tabelle a punti del Tribunale di Roma.
Tuttavia, con la comparsa conclusionale, sempre gli appellanti, rilevano che il Tribunale di
Milano nel 2022 ha elaborato delle nuove tabelle per la liquidazione del danno parentale con il sistema a punti che sono state aggiornate nel 2024, sicchè ha chiesto l'applicazione di queste ultime.
5.1) Il motivo è fondato.
La Suprema Corte pacificamente afferma che “in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio che prevede un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella. Pertanto, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
9 correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2023, n.10335; ibidem 07/10/2024, n.26185).
5.2) Va quindi liquidato il danno da perdita del rapporto parentale applicando la nuova tabella a punti adottata dal Tribunale di Milano nel 2024.
Il risarcimento spettante a va liquidato in euro 277.681,00 secondo il Parte_1
prospetto che segue e che tiene conto, ai fini dell'attribuzione dei punti, che si tratta di coniuge non separato;
che aveva 69 anni al momento del decesso della vittima, che invece aveva 74 anni;
era convivente;
nel nucleo familiare primario erano presenti 2 figli;
in ordine alla intensità della relazione si ritiene di dover applicare il valore medio (15 punti) posto che nessun elemento specifico è stato addotto in primo grado ma nemmeno con l'appello se non tardivamente con la 2° comparsa conclusionale avuto riguardo alla durata del matrimonio per oltre 40 anni e che comunque tale unico elemento giustifica il riconoscimento di un valore medio
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (due figli): 12
Punti per qualità/intensità della relazione 15
Punti totali riconosciuti: 56
Importo del risarcimento € 277.681,00
Il risarcimento per la perdita del rapporto parentale dovuto al figlio non convivente
[...]
va liquidato in euro 230.749,00 considerato che il figlio della vittima aveva 45 anni al Parte_2
momento del decesso del padre che ne aveva 74 anni, non era convivente, nel nucleo familiare primario erano presenti 2 familiari - ovvero la madre ed un fratello – mentre in ordine alla intensità della relazione si ritiene di dover applicare 10 punti, posto che nessun elemento specifico è stato addotto in primo grado ma nemmeno con l'appello,c se non tardivamente con la 2° comparsa conclusionale ovvero che tale intensità sarebbe desumibile dal rapporto tra padre e figlio maschio, per la verità elemento di non particolare rilevanza, nonché in quanto “compagni di lavoro” circostanza tardivamente allegata, oltre che generica e carente di prova
Valore del Punto Base: € 3.911,00
10 Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 10
Punti totali riconosciuti: 44
Importo del risarcimento € 211.194,00
Parte In conclusione, ad integrale modifica della sentenza di primo grado, l' di va CP_1
condannata al pagamento, quale risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in favore di di euro 277.681,00 ed in favore di di euro 211.194,00. Persona_1 Parte_2
Sulle somme come sopra indicate, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi compensativi da calcolarsi al tasso legale sulla somme devalutate e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data del decesso di Controparte_2
e sino alla data della sentenza.
Dalla data della presente decisione e fino al soddisfo spetteranno gli interessi legali sull'importo complessivo a ciascuno dovuto.
6) Il 3° motivo, con cui viene criticata l'ammontare delle spese del giudizio liquidate in primo grado, resta assorbito dalla modifica della sentenza di prime cure.
Infatti il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del principio di soccombenza la parte appellata va condannata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite di entrambi i gradi.
Avuto riguardo al valore della controversia va considerato che in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la
11 conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (cfr. di recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367).
In ordine poi all'aumento ex art.4 comma 2 del D.M. n.55 del 2014 la medesima sentenza prevede che “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti escluso il primo e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi “.
Nella fattispecie, posto che la condanna di valore più elevata è di euro 277.681,00 lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese da considerarsi è quello da 260.001 a
520.000 e quindi per le cause innanzi al tribunale applicando i valori medi per tutte le fasi il compenso per una sola parte ammonta ad euro 22.457,00.
Considerato che l'unico difensore ha prestato la propria prestazione professionale per 2 parti va applicata la maggiorazione ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 ed essendovi identità delle pretese dei due assistiti, il compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte va ridotto del 30%, (euro 15.719,90) e quindi maggiorato del 30% per un totale di euro 20.435,87 oltre
IVA CPA e spese generali, nonché le spese vive per euro 545,00 con distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.
La liquidazione anche per il grado viene eseguita utilizzando le stesse modalità sopra precisate per il giudizio di primo grado, ovvero considerata la condanna di valore più elevata, quindi euro 277.681,00 lo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi va da 260.001 a
520.000 che per le cause innanzi alla corte d'appello, applicando i valori medi per tutte le fasi, il compenso per una sola parte ammonta ad euro 20.119,00.
Tale compenso va ridotto del 30%, (euro 14.083,30) e quindi maggiorato del 30% per 1 parte oltre la prima per un totale di euro 18.308,29 oltre IVA, CPA e spese generali, nonché le spese vive per euro 777,00 con distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.
12 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in entrambi i gradi vanno definitivamente poste a carico dell' appellata nella misura liquidata con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1710/2021 R.G., in accoglimento dell'appello avanzato da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato il 30.11.2021, ad integrale modifica della sentenza n.1917/2021 del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 29.10.2021, condanna l' Controparte_1
al risarcimento del danno in favore di che liquida in euro 277.681,00 ed in
[...] Persona_1
favore di in euro 211.194,00 oltre gli interessi compensativi da calcolarsi al Parte_2
tasso legale sulla somme devalutate e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data del decesso di Controparte_2
e sino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali sull'importo complessivamente a ciascuno dovuto dalla data della sentenza e fino al soddisfo;
condanna l'Azienda appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura indicata in motivazione con distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta;
pone definitivamente a carico dell' appellata le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta in entrambi i gradi nella misura liquidata con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09/05/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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