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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14477/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. R.G. 14477/2023 promossa da:
, nata in [...] in data [...], Parte_1
, nata in [...] in data [...], Parte_2
, nato in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Parte_4
, nato in [...] in data [...], Parte_5
nato in [...] in data [...] Parte_6 Difesi dall'avv. Eduaordo Dromi
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte attrice: l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 e sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da Parte_6 cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al , e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la signor , Parte_1
, il sig. , il sig. ,la Parte_2 Parte_3 Parte_4 sig. , e il Parte_5 Parte_6 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status Controparte_1 di cittadino italiano iure sanguinis in quanto discendente di cittadino Persona_1
pagina 1 di 4 italiano, nato il [...] a [...], frazione del Comune di Alessandria (AL), ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Il non costituiva in giudizio. Controparte_1 Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. All'udienza del 11.12.2025 la parte attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe.
***** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito, va osservato che, il ricorrente deduce che:
- il signor cittadino italiano, nasceva a San Giuliano Nuovo, frazione del Persona_1
Comune di Alessandria (AL), in data 22.9.1856, e ha contratto matrimonio il 09/05/1891con FI IN, e dove, dalla predetta unione, nasceva in data 13/7/1897 in Buonos Aires;
Persona_2
- il sig. contraeva matrimonio nel 1921 con in Argentina, e Persona_2 Persona_3 dall'unione nasceva, in Argentina, in data 02/05/1922 la sig. Parte_7
- la sig. contraeva matrimonio in data 23.9.1939 a La Pampa (Argentina Parte_7
Argentina, con;
Persona_4
- dalla loro unione nasceva a La Pampa (Argentina), in data 9.9.1941, , che Parte_8 in data 30/04/1964 contraeva matrimonio con la Sig.ra e da questo matrimonio Persona_5 nascevano gli odierni ricorrenti: , . Parte_1 Parte_2
- In data 19.10.1984 a Buenos Aires (Argentina) la Sig.ra contraeva Parte_9 matrimonio con il Sig. , e da questo matrimonio nascevano: Persona_6 Parte_4
, ed ( anche'essi ricorrenti);
[...] Parte_3
- In data 31.1.1992 a Buenos Aires (Argentina) la Sig.ra contraeva Parte_2 matrimonio con il Sig. , e da questo matrimonio nascevano altri Parte_10 odierni ricorrenti: , e Parte_5 Parte_6
- di aver tentato innumerevoli volte di presentare al Consolato a Rosario la domanda Parte_11 di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, istituzionale del Consolato, quale discendente in linea diretta di cittadino italiano, senza tuttavia riuscirci, in quanto il sistema
“prenotami” del consolato oppone sempre l'indisponibilità di date, con una sostanziale paralisi e pregiudizio dell'esercizio del proprio diritto . Sulla base di queste premesse il ricorrente insiste e conclude per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, va osservato che, dalla documentazione agli atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. cittadino italiano dalla nascita (cfr. all.1) non è stato Persona_1 naturalizzato cittadino argentino né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. all.3 ) e, pertanto, trasmetteva la cittadinanza italiana. Pt_1 In proposito il Tribunale osserva che il capostipite il sig. era nato in Persona_1 Pt_1 il 22/9/1856 prima dell'unificazione del Regno d' e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che pagina 2 di 4 Pt_1 coloro che erano nati prima dell'unificazione d' furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno
, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Pt_11 Si deve pertanto ritenere che il sig. , nato nel Comune di Alessandria (AL), Persona_1 in data 22.9.1856, (cfr. all. 1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la Pt_1 cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d' . Sussiste altresì l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983). Sul punto il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione a SS. UU. con sentenza n. 4466/2009 ha affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente e che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità all'entrata in vigore della Costituzione, non impedisce il riconoscimento di status di cittadino al figlio di donna italiana nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. Le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 e che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, come nel caso di specie. Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano o, nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948 il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata pagina 3 di 4 evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
. Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni altra domanda. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto CP_1 difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 22.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Carosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. R.G. 14477/2023 promossa da:
, nata in [...] in data [...], Parte_1
, nata in [...] in data [...], Parte_2
, nato in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Parte_4
, nato in [...] in data [...], Parte_5
nato in [...] in data [...] Parte_6 Difesi dall'avv. Eduaordo Dromi
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte attrice: l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 e sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da Parte_6 cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al , e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la signor , Parte_1
, il sig. , il sig. ,la Parte_2 Parte_3 Parte_4 sig. , e il Parte_5 Parte_6 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status Controparte_1 di cittadino italiano iure sanguinis in quanto discendente di cittadino Persona_1
pagina 1 di 4 italiano, nato il [...] a [...], frazione del Comune di Alessandria (AL), ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Il non costituiva in giudizio. Controparte_1 Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. All'udienza del 11.12.2025 la parte attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe.
***** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito, va osservato che, il ricorrente deduce che:
- il signor cittadino italiano, nasceva a San Giuliano Nuovo, frazione del Persona_1
Comune di Alessandria (AL), in data 22.9.1856, e ha contratto matrimonio il 09/05/1891con FI IN, e dove, dalla predetta unione, nasceva in data 13/7/1897 in Buonos Aires;
Persona_2
- il sig. contraeva matrimonio nel 1921 con in Argentina, e Persona_2 Persona_3 dall'unione nasceva, in Argentina, in data 02/05/1922 la sig. Parte_7
- la sig. contraeva matrimonio in data 23.9.1939 a La Pampa (Argentina Parte_7
Argentina, con;
Persona_4
- dalla loro unione nasceva a La Pampa (Argentina), in data 9.9.1941, , che Parte_8 in data 30/04/1964 contraeva matrimonio con la Sig.ra e da questo matrimonio Persona_5 nascevano gli odierni ricorrenti: , . Parte_1 Parte_2
- In data 19.10.1984 a Buenos Aires (Argentina) la Sig.ra contraeva Parte_9 matrimonio con il Sig. , e da questo matrimonio nascevano: Persona_6 Parte_4
, ed ( anche'essi ricorrenti);
[...] Parte_3
- In data 31.1.1992 a Buenos Aires (Argentina) la Sig.ra contraeva Parte_2 matrimonio con il Sig. , e da questo matrimonio nascevano altri Parte_10 odierni ricorrenti: , e Parte_5 Parte_6
- di aver tentato innumerevoli volte di presentare al Consolato a Rosario la domanda Parte_11 di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, istituzionale del Consolato, quale discendente in linea diretta di cittadino italiano, senza tuttavia riuscirci, in quanto il sistema
“prenotami” del consolato oppone sempre l'indisponibilità di date, con una sostanziale paralisi e pregiudizio dell'esercizio del proprio diritto . Sulla base di queste premesse il ricorrente insiste e conclude per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, va osservato che, dalla documentazione agli atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. cittadino italiano dalla nascita (cfr. all.1) non è stato Persona_1 naturalizzato cittadino argentino né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. all.3 ) e, pertanto, trasmetteva la cittadinanza italiana. Pt_1 In proposito il Tribunale osserva che il capostipite il sig. era nato in Persona_1 Pt_1 il 22/9/1856 prima dell'unificazione del Regno d' e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che pagina 2 di 4 Pt_1 coloro che erano nati prima dell'unificazione d' furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno
, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Pt_11 Si deve pertanto ritenere che il sig. , nato nel Comune di Alessandria (AL), Persona_1 in data 22.9.1856, (cfr. all. 1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la Pt_1 cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d' . Sussiste altresì l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983). Sul punto il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione a SS. UU. con sentenza n. 4466/2009 ha affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente e che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità all'entrata in vigore della Costituzione, non impedisce il riconoscimento di status di cittadino al figlio di donna italiana nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. Le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 e che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, come nel caso di specie. Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano o, nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948 il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata pagina 3 di 4 evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
. Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni altra domanda. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto CP_1 difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 22.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Carosio
pagina 4 di 4