Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII promosso da
, nata a [...], il giorno 24.11.1976, codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Silvestrini nei confronti della dei creditori CP_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 21.3.2025 ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione Parte_1
ex art. 270 CCII, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII
e, in specie: le ultime tre dichiarazione dei redditi presentante e le ultime certificazioni Uniche ricevute dall'istante; l'elenco nominativo dei creditori (senza indicazione delle cause di prelazione né dei rispettivi indirizzi PEC); una esposizione della propria situazione patrimoniale e reddituale;
la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore;
la relazione del gestore della crisi, dott.ssa sulla completezza ed Persona_1
attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, sulle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla stessa nell'assumere le obbligazioni, sui beni ed i redditi da acquisire all'attivo e distribuire ai creditori, valevole quale attestazione di cui all'art. 268, terzo comma, CCII.
*
2. La ricorrente risulta assunta sin dal 5.11.2018 come impiegata, alle dipendenze della
[...]
non svolge attività d'impresa e non è pertanto assoggettabile alla Controparte_2
liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. Invero stando alla ricostruzione compiuta dal gestore della crisi, è gravata da debiti per l'ammontare complessivo di € 812.4239,00; Parte_1 percepisce di uno stipendio mensile netto di € 2.100,00; è titolare di un patrimonio immobiliare (in comunione con altri soggetti) valorizzato per complessivi € 128.000,00; non è proprietaria di beni mobili;
è intestataria di un c/c recante un saldo attivo al 31.12.2024 di € 12,14; il suo nucleo familiare annovera altresì il marito, floricoltore, titolare di partita IVA ma fiscalmente a carico della moglie,
e due figlie minorenni, nate nel 2009 e nel 2015.
Più nello specifico, sotto il profilo patrimoniale la debitrice risulta titolare dei diritti parziari di seguito indicati assoggettati alla procedura esecutiva iscritta al n. 408/2011 R.G.Es. pendente dinanzi a questo tribunale, ad eccezione della quota di comproprietà pari a 1/6, alla quale il gestore della crisi ha attribuito il valore di € 3.900,00. risulta altresì comproprietaria dei terreni di seguito indicati, non assoggettati ad Parte_1
esecuzione ma ritenuti dal gestore della crisi di valore economico modesto:
Risulta evidente come, a fronte di un patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile (poiché costituito da quote indivise) e del valore sopra indicato, i redditi della ricorrente, depurati delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei suoi familiari, non le consentano loro di far fronte alla ingente esposizione debitoria, quale ricostruita dal gestore della crisi: tanto dimostra la ricorrenza dello stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, primo comma, lett. b) CCII.
3.2. Emerge dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento della debitrice e della sua famiglia ed il controvalore dei diritti parziari, una volta liquidati, il che consente di valutare sussistente il requisito di cui all'art. 268, terzo comma, ult. periodo CCII.
3.3. La relazione gestore della crisi dott.ssa contiene l'illustrazione della Persona_1
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato e documentato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo
269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
3.4. Il gestore della crisi, avallando la prospettazione fornita nel ricorso introduttivo, ha ricondotto l'indebitamento della lle fideiussioni dalla stessa prestate in favore della società di famiglia Pt_1
di cui era divenuta socia di minoranza a seguito del decesso del padre, la SPRING s.r.l., posta in liquidazione nel 2010 ed attualmente in concordato preventivo, fideiussioni prestate allorquando la società era “sana e nel periodo di massima espansione”. La relazione del gestore della crisi si profila non esaustiva in punto di diligenza impiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni di garanzia, in quanto compiuta senza fornire contezza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della obbligata principale al momento della prestazione delle garanzie personali né della situazione reddituale della stessa debitrice alla medesima data.
Tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni di garanzia rimaste inadempiute, non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi
4.1. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c.
4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare alla debitrice per il suo mantenimento e quello dei familiari conviventi non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Va segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto legale dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, solo al giudice dell'esecuzione o della cautela, ove appositamente investito, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
Non possono peraltro escludersi dalla liquidazione tutti i beni mobili di proprietà della ricorrente e che saranno inventariati a cura del liquidatore, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514
c. 1 n. 2 c.p.c.; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD
a non apprendere all'attivo ovvero a rinunciare alla liquidazione degli stessi ove le operazioni di vendita dovessero profilarsi antieconomiche.
Merita altresì di essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva pendente, avviata dal creditore ipotecario nei confronti della ricorrente e del comproprietario, in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII). Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori minori, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 novies c. 2 l. 3/2012), possibilità che dovrà essere particolarmente esplorata nel caso concreto stante l'aggressione esecutiva di un diritto reale parziario.
4.2. Occorre, piuttosto, precisare che il trattamento retributivo spettante a deve essere Parte_1
valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibile alla procedura l'assegnazione del quinto in favore della mandataria della disposta dal GE. Il Parte_2 Controparte_3
procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art.2741
c.c. Deve, quindi, trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore;
attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass.
1227/2016). Eventuali pagamenti, successivi all'apertura della liquidazione controllata, eseguiti in forza dell'ordinanza di assegnazione del G.E., dovranno pertanto considerarsi inopponibili alla massa e, quindi, inefficaci ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate.
5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla sovraindebitata solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza della debitrice e, cioè, della circostanza che costei non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di , nata a [...], il Parte_1
giorno 24.11.1976, codice fiscale , residente in [...]
n. 9;
a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
b) nomina liquidatore la dott.ssa che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina alla debitrice di depositare entro sette giorni l'elenco completo dei creditori (ove non già fatto);
d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del tribunale);
g) ordina al liquidatore di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, figurando compresi nel patrimonio da liquidare beni immobili;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
i) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza alla Controparte_2
datore di lavoro della evidenziando l'inefficacia, nei confronti della procedura, dei
[...] Pt_1
pagamenti che dovessero essere eseguiti in favore della assegnataria del quinto dello Parte_2 stipendio del dipendente, dopo l'emissione della presente sentenza;
j) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza alla parte ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 24.3.2025
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci