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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nata il [...] in [...], con l'avvocato Laura Ferraboschi Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il decreto della Questura di Brescia emesso il 21.10.2024 e notificato il 21.10.2024, con il quale l'istanza presentata il 21.12.2023 della ricorrente per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (convivenza con il marito titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale) è stata dichiarata irricevibile sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “riconoscere alla ricorrente il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari e ordinare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno a tale titolo, o riconoscere altro titolo di soggiorno (protezione internazionale, speciale o diritto il diritto di asilo sancito dall'art. 10 Costituzione)”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso il seguente sen ten za
L'irricevibilità dell'istanza è stata motivata come segue: “il coniuge è in possesso di un permesso di soggiorno protezione speciale art. 19 C.O.
1.2 TUI che non prevede il ricongiungimento, quindi, la stessa non è in possesso dei requisiti per la permanenza su territorio Nazionale”.
L'oggetto del processo è il diritto fatto valere in sede amministrativa.
La presenza in Italia del marito, con il quale la ricorrente ha dichiarato – senza contestazioni – di convivere, è stata indicata nell'istanza amministrativa unitamente.
1 di 3 Tali circostanze per la loro durata avrebbero potuto essere facilmente apprezzate dall'amministrazione resistente al momento della definizione del procedimento qualificando l'istanza ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
Di conseguenza, l'oggetto del processo è il diritto delineato dagli articoli 19 decreto legislativo
286/1998 oppure quello previsto dagli articoli 28, 29 e 30 comma 1 lettera c) del citato decreto.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; EK v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma
6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
2 di 3 Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso della ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato di convivere in Italia con il marito e i figli da tempo apprezzabile.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia non sono contestate dall'amministrazione resistente.
La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità della convivenza con i familiari evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita della ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
Il ricorso merita accoglimento.
La definizione del processo esclude la necessità di esaminare l'esistenza del diritto previsto dagli articoli 28, 29 e 30 comma 1 lettera c) decreto legislativo 286/1998.
Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di , nata il [...] in [...], al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno indicato in motivazione.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 13.3.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nata il [...] in [...], con l'avvocato Laura Ferraboschi Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il decreto della Questura di Brescia emesso il 21.10.2024 e notificato il 21.10.2024, con il quale l'istanza presentata il 21.12.2023 della ricorrente per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (convivenza con il marito titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale) è stata dichiarata irricevibile sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “riconoscere alla ricorrente il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari e ordinare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno a tale titolo, o riconoscere altro titolo di soggiorno (protezione internazionale, speciale o diritto il diritto di asilo sancito dall'art. 10 Costituzione)”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso il seguente sen ten za
L'irricevibilità dell'istanza è stata motivata come segue: “il coniuge è in possesso di un permesso di soggiorno protezione speciale art. 19 C.O.
1.2 TUI che non prevede il ricongiungimento, quindi, la stessa non è in possesso dei requisiti per la permanenza su territorio Nazionale”.
L'oggetto del processo è il diritto fatto valere in sede amministrativa.
La presenza in Italia del marito, con il quale la ricorrente ha dichiarato – senza contestazioni – di convivere, è stata indicata nell'istanza amministrativa unitamente.
1 di 3 Tali circostanze per la loro durata avrebbero potuto essere facilmente apprezzate dall'amministrazione resistente al momento della definizione del procedimento qualificando l'istanza ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
Di conseguenza, l'oggetto del processo è il diritto delineato dagli articoli 19 decreto legislativo
286/1998 oppure quello previsto dagli articoli 28, 29 e 30 comma 1 lettera c) del citato decreto.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; EK v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma
6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
2 di 3 Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso della ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato di convivere in Italia con il marito e i figli da tempo apprezzabile.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia non sono contestate dall'amministrazione resistente.
La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità della convivenza con i familiari evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita della ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
Il ricorso merita accoglimento.
La definizione del processo esclude la necessità di esaminare l'esistenza del diritto previsto dagli articoli 28, 29 e 30 comma 1 lettera c) decreto legislativo 286/1998.
Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di , nata il [...] in [...], al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno indicato in motivazione.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 13.3.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3