TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8791 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13939/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SOLLO GIANLUCA, CP_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA TINO DA CAMAINO 3, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. ALDO PASCALE, con elezione di Controparte_2 domicilio in VIA F. BARACCA IS/E, MARANO DI NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14-6-2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta dall'1-1-2014, da ultimo inquadrato nel 3° livello (ora D2) del CCNL Metalmeccanico Industria, esponeva che, con disposizione di servizio del 13-12-2019, era stato assegnato alla e nominato “Tecnico di Zona dell'Area Napoli Parte_1 Centro”; che, in conseguenza dell'incarico aveva assunto la responsabilità delle tre quadre di intervento ed aveva svolto i compiti di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico di Servizio;
che, a decorrere dalla predetta data, aveva pertanto, svolto compiti ascrivibili al superiore inquadramento del livello B1 (ex liv. , come previsto dall'organigramma e dal regolamento aziendale. CP_3 Tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2103 cc all'inquadramento nel livello superiore B1, o in subordine C3, del CCNL di categoria, dal mese di dicembre 2019, con condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche, anche ex art. 2041 c.c., nella misura di € 23.744,22, oltre accessori di legge e regolarizzazione della posizione contributiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che preliminarmente eccepiva l' inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alle società a partecipazione pubblica soggette alla disciplina di cui al d.lgs n.165 del 2001; nel merito, con varie argomentazioni, sosteneva l'infondatezza della domanda.
***** Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione che concerne l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2103 c.c.. Sul punto giova il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale il rapporto di lavoro che si instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private;
l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. ex multis, Cass. n.25590 del 01/09/2023; Cass. n. 17631 del 20/06/2023). Nel merito, la domanda risulta fondata. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto all' inquadramento nel superiore livello B1 del CCNL del settore metalmeccanico industria. In punto di diritto giova premettere che l'art. 2103 cod. civ., per quel che qui ne occupa, è stata modificata dall'art. 3 del d.lg. 15 giugno 2015 n. 81, soltanto con riferimento al lasso di tempo necessario per consolidare in capo al lavoratore il diritto alla promozione automatica fissato, fino al giugno 2015, in tre mesi e successivamente in sei, salva diversa previsione della contrattazione collettiva. Ove, poi, un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica, superiore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione cui la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 12092 del 01/07/2004; Cass. n. 10905 del 24/05/2005). In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; Cass. n.20523/2005). Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata. E' noto, poi, che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ex multis Cass. n. 20272/2010; Cass. n. 8589 del 28/04/2015; Cass. n. 30580 del 22/11/2019). Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. E' pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (Cass.n. 5203 del 21/4/2000). Al fine, poi, dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., è necessario che il lavoratore specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile, non potendo limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata (ex multis Cass. n. 14088 del 13/11/2001; Cass. n. 7524 del 27/03/2009). Acclarato che l'atto introduttivo assolve ai predetti oneri, deve, quindi, evidenziarsi, per la esatta delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia organizzativa ed esecutiva del ricorrente, essendo l'attività svolta dal ricorrente di mero supporto al personale gerarchicamente sovraordinato e rientrante nelle normali attività di controllo e manutenzione degli istituti scolastici;
dall'altro nella mancanza di particolare competenza tecnica non accompagnata da percorsi di formazione professionale. E' dato pacifico in causa, invece, che l'istante svolga fin dalla data indicata in ricorso (dicembre 2019) le medesime mansioni corrispondenti alla specifica figura professionale di “Tecnico di Area
2 Edilizia Scolastica”, come da disposizione di servizio del 13-12-2019 di conferimento del relativo incarico. Tanto evidenziato, si rende necessario a questo punto riportare testualmente le declaratorie contrattuali alla luce delle quali, da un lato, va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo e, dall'altro, vanno quindi valutate le risultanze dell'istruttoria orale espletata. Appartengono al livello D2, nel quale il ricorrente è inquadrato “I lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale. Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e regolazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine straniera. Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”. Appartengono invece al livello B1 rivendicato i “lavoratori che nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati svolgono attività di elevato livello tecnico. Possiedono competenza e perizia tecnico-specifiche elevate derivanti da articolati percorsi di esperienza e formazione. Guidano, coordinano e conducono con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori. Propongono e realizzano, nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, modifiche e varianti, utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, esprimendosi adeguatamente nella lingua straniera in uso. Contribuiscono con competenze ed attività riferite ad ambiti funzionali anche in diverse aree operative. Sono supportati nello sviluppo di un proprio percorso di apprendimento continuo e contribuiscono allo sviluppo dei collaboratori. Guidano Iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”.
Ciò che contraddistingue, quindi, la declaratoria del livello B1 è l'ampia autonomia operativa con responsabilità di risultati con impiego di specifica competenza e perizia. In ordine all'ampiezza dell'autonomia richiesta, è appena il caso di evidenziare che nel raffronto tra l' ”ampia autonomia” del tecnico di livello B1 e la "limitata autonomia " per il tecnico di livello D2, il tratto distintivo va colto nell'apporto individuale che, pur nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, consente di apportare modifiche e varianti in quanto derivante dalle "competenze" e conoscenze specialistiche possedute o acquisite. In questi termini la decisionalità operativa presuppone –e non ne è esclusa- procedure anche standardizzate da applicare in relazione alla diversa tipologia di interventi e alle diverse variabili del caso. Meramente operativa è, invece, l'autonomia propria del livello D Così delimitato il campo d'indagine, deve ritenersi che il ricorrente abbia provato il buon diritto azionato in giudizio. E' infatti proprio dalla disposizione organizzativa del 13-12-2019 che discende il riconoscimento del livello rivendicato. Nell'atto aziendale si conferisce espressamente al ricorrente l'incarico di “Tecnico di Zona afferente l'Area Napoli Centro” e, precisandosi che tale incarico afferisce al contratto di servizio
“Gestione della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della Citta Metropolitana di Napoli”, si elencano le attività, in conformità al Disciplinare Tecnico di Servizio, di supporto tecnico al Coordinare di Zona, geom. , assegnate: “Assicurare la redazione dei Tes_1 Piani di Manutenzione di Dettaglio (PMD) degli edifici scolastici di competenza;
Assicurare la gestione della manutenzione periodica/programmata di opere edili ed impianti degli edifici scolastici di competenza;
Assicurare la gestione degli interventi manutentivi a richiesta/guasto degli
3 edifici scolastici di competenza;
Assicurare gli interventi programmati tesi al miglioramento della funzionalità e del comfort ambientale;
Garantire l'esecuzione degli interventi manutentivi urgenti;
Assicurare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”. Non pare dubbio che, quanto all'aspetto dello svolgimento dell'attività “nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione”, avuto riguardo all'attività di manutenzione e guardiania scolastica, suddivisa in quattro aree geografiche (v. organigramma aziendale) la commessa della Città metropolitana relativa alla manutenzione scolastica “rappresenta uno dei servizi trainanti dell'attività aziendale essendo la commessa più redditizia tra quelle affidate alla società convenuta” (circostanza non contestata).
La figura professionale del “Tecnico di Zona” risulta, poi, espressamente indicata nell'organigramma aziendale con inquadramento nel livello VSuper, corrispondente, secondo il nuovo sistema di classificazione contrattuale, al livello B1. Nello stesso senso si esprime il regolamento aziendale ai sensi del quale “Afferiscono al parametro B1 del CCNL Metalmeccanico industria le posizioni ed i ruoli ricoperti da addetti tecnici ed amministrativi che, nell'ambito di importanti funzioni /settori aziendali, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati conseguiti, svolgono attività di elevato livello tecnico- amministrativo”, elencando tra le figure professionali i “tecnici di Zona Edilizia Scolastica”. Rientrano, invece, nel superiore livello B2 (ex VI livello) i “Coordinatori d'Area Edilizia Scolastica”, caratterizzati da funzioni direttive, ovvero la posizione cui il ricorrente è stato, per espressa disposizione aziendale, sottoposto per l'attività di supporto. Non è, pertanto, idonea ad inficiare il segno delle conclusioni cui si intende giungere la contestazione per la quale il ricorrente avrebbe svolto mansioni di mero supporto al Coordinatore di Area, al quale, non a caso, anche nell'organigramma aziendale, è riconosciuto il superiore inquadramento nell'ex VI livello. Neppure giova sostenere che il ricorrente si fosse limitato a inserire, tramite un semplice programma gestionale (Zucchetti), i dati relativi a ferie, assenze e malattie del personale assegnato, perché si tratta, come precisato nella disposizione di servizio del 13-12-2019, di compiti solo accessori e ulteriori, di gestione e coordinamento del personale, rispetto a quelli dianzi indicati maggiormente qualificanti l'incarico attribuito. Parimenti poco rilevante l'obiezione circa l'attività di compilazione dei PDM (piano di manutenzione ordinaria), afferenti alla manutenzione di elementi basilari, in quanto meramente riepilogativa, ma sicuramente rilevante sotto il profilo della responsabilità dei risultati, della più articolata e complessa attività di programmazione e gestione della manutenzione che il ricorrente doveva assicurare. Ciò posto si rammenta che la Suprema Corte, già con la sentenza n. 11461 del 1997, aveva affermato che: "In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale (come nel caso di specie il regolamento e l'organigramma aziendale), la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o muove" (v., conformi, Cass. n. 1093 del 24/01/2003; Cass. n. 27430 del 13/12/2005; Cass. n. 3216 del 18/02/2016). Pertanto, alla stregua del raffronto tra la disposizione di servizio con la specifica classificazione aziendale dei profili professionali, deve inferirsi, in base alla stessa valutazione operata in sede aziendale l'ascrivibilità della figura professionale di Tecnico di Zona al livello B1. Ne consegue che l'inquadramento attribuito dalla società risulta inadeguato alle mansioni svolte, che sono invece correttamente sussumibili nel livello B1 del CCNL applicato, i cui dati
4 connotativi sicuramente si rinvengono nelle modalità attuative dei compiti assegnati al ricorrente come indicati nella disposizione del dicembre 2019. Il diritto al superiore inquadramento va quindi riconosciuto, ai sensi dell'art. 2103 cc -nella formulazione successiva alla riforma introdotta dal d.lgs 81/ 2015 in vigore dal 15.6.2015 - a decorrere dal mese di marzo 2020, come previsto dal CCNL di categoria. Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento a decorrere dal13-12-2019, da quantificarsi, così come richiesto negli allegati conteggi non oggetto di specifica contestazione, nella misura di € 23774,22, oltre accessori ex art. 429 cpc. Le spese seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: a) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello B1 del CCNL Metalmeccanico industria con decorrenza dal 13 marzo 2020, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti dal 13-12-2019, nella misura di € 23.774,22, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
c) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 27/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
5
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13939/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SOLLO GIANLUCA, CP_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA TINO DA CAMAINO 3, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. ALDO PASCALE, con elezione di Controparte_2 domicilio in VIA F. BARACCA IS/E, MARANO DI NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14-6-2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta dall'1-1-2014, da ultimo inquadrato nel 3° livello (ora D2) del CCNL Metalmeccanico Industria, esponeva che, con disposizione di servizio del 13-12-2019, era stato assegnato alla e nominato “Tecnico di Zona dell'Area Napoli Parte_1 Centro”; che, in conseguenza dell'incarico aveva assunto la responsabilità delle tre quadre di intervento ed aveva svolto i compiti di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico di Servizio;
che, a decorrere dalla predetta data, aveva pertanto, svolto compiti ascrivibili al superiore inquadramento del livello B1 (ex liv. , come previsto dall'organigramma e dal regolamento aziendale. CP_3 Tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2103 cc all'inquadramento nel livello superiore B1, o in subordine C3, del CCNL di categoria, dal mese di dicembre 2019, con condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche, anche ex art. 2041 c.c., nella misura di € 23.744,22, oltre accessori di legge e regolarizzazione della posizione contributiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che preliminarmente eccepiva l' inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alle società a partecipazione pubblica soggette alla disciplina di cui al d.lgs n.165 del 2001; nel merito, con varie argomentazioni, sosteneva l'infondatezza della domanda.
***** Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione che concerne l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2103 c.c.. Sul punto giova il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale il rapporto di lavoro che si instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private;
l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. ex multis, Cass. n.25590 del 01/09/2023; Cass. n. 17631 del 20/06/2023). Nel merito, la domanda risulta fondata. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto all' inquadramento nel superiore livello B1 del CCNL del settore metalmeccanico industria. In punto di diritto giova premettere che l'art. 2103 cod. civ., per quel che qui ne occupa, è stata modificata dall'art. 3 del d.lg. 15 giugno 2015 n. 81, soltanto con riferimento al lasso di tempo necessario per consolidare in capo al lavoratore il diritto alla promozione automatica fissato, fino al giugno 2015, in tre mesi e successivamente in sei, salva diversa previsione della contrattazione collettiva. Ove, poi, un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica, superiore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione cui la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 12092 del 01/07/2004; Cass. n. 10905 del 24/05/2005). In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; Cass. n.20523/2005). Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata. E' noto, poi, che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ex multis Cass. n. 20272/2010; Cass. n. 8589 del 28/04/2015; Cass. n. 30580 del 22/11/2019). Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. E' pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (Cass.n. 5203 del 21/4/2000). Al fine, poi, dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., è necessario che il lavoratore specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile, non potendo limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata (ex multis Cass. n. 14088 del 13/11/2001; Cass. n. 7524 del 27/03/2009). Acclarato che l'atto introduttivo assolve ai predetti oneri, deve, quindi, evidenziarsi, per la esatta delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia organizzativa ed esecutiva del ricorrente, essendo l'attività svolta dal ricorrente di mero supporto al personale gerarchicamente sovraordinato e rientrante nelle normali attività di controllo e manutenzione degli istituti scolastici;
dall'altro nella mancanza di particolare competenza tecnica non accompagnata da percorsi di formazione professionale. E' dato pacifico in causa, invece, che l'istante svolga fin dalla data indicata in ricorso (dicembre 2019) le medesime mansioni corrispondenti alla specifica figura professionale di “Tecnico di Area
2 Edilizia Scolastica”, come da disposizione di servizio del 13-12-2019 di conferimento del relativo incarico. Tanto evidenziato, si rende necessario a questo punto riportare testualmente le declaratorie contrattuali alla luce delle quali, da un lato, va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo e, dall'altro, vanno quindi valutate le risultanze dell'istruttoria orale espletata. Appartengono al livello D2, nel quale il ricorrente è inquadrato “I lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale. Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e regolazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine straniera. Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”. Appartengono invece al livello B1 rivendicato i “lavoratori che nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati svolgono attività di elevato livello tecnico. Possiedono competenza e perizia tecnico-specifiche elevate derivanti da articolati percorsi di esperienza e formazione. Guidano, coordinano e conducono con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori. Propongono e realizzano, nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, modifiche e varianti, utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, esprimendosi adeguatamente nella lingua straniera in uso. Contribuiscono con competenze ed attività riferite ad ambiti funzionali anche in diverse aree operative. Sono supportati nello sviluppo di un proprio percorso di apprendimento continuo e contribuiscono allo sviluppo dei collaboratori. Guidano Iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”.
Ciò che contraddistingue, quindi, la declaratoria del livello B1 è l'ampia autonomia operativa con responsabilità di risultati con impiego di specifica competenza e perizia. In ordine all'ampiezza dell'autonomia richiesta, è appena il caso di evidenziare che nel raffronto tra l' ”ampia autonomia” del tecnico di livello B1 e la "limitata autonomia " per il tecnico di livello D2, il tratto distintivo va colto nell'apporto individuale che, pur nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, consente di apportare modifiche e varianti in quanto derivante dalle "competenze" e conoscenze specialistiche possedute o acquisite. In questi termini la decisionalità operativa presuppone –e non ne è esclusa- procedure anche standardizzate da applicare in relazione alla diversa tipologia di interventi e alle diverse variabili del caso. Meramente operativa è, invece, l'autonomia propria del livello D Così delimitato il campo d'indagine, deve ritenersi che il ricorrente abbia provato il buon diritto azionato in giudizio. E' infatti proprio dalla disposizione organizzativa del 13-12-2019 che discende il riconoscimento del livello rivendicato. Nell'atto aziendale si conferisce espressamente al ricorrente l'incarico di “Tecnico di Zona afferente l'Area Napoli Centro” e, precisandosi che tale incarico afferisce al contratto di servizio
“Gestione della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della Citta Metropolitana di Napoli”, si elencano le attività, in conformità al Disciplinare Tecnico di Servizio, di supporto tecnico al Coordinare di Zona, geom. , assegnate: “Assicurare la redazione dei Tes_1 Piani di Manutenzione di Dettaglio (PMD) degli edifici scolastici di competenza;
Assicurare la gestione della manutenzione periodica/programmata di opere edili ed impianti degli edifici scolastici di competenza;
Assicurare la gestione degli interventi manutentivi a richiesta/guasto degli
3 edifici scolastici di competenza;
Assicurare gli interventi programmati tesi al miglioramento della funzionalità e del comfort ambientale;
Garantire l'esecuzione degli interventi manutentivi urgenti;
Assicurare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”. Non pare dubbio che, quanto all'aspetto dello svolgimento dell'attività “nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione”, avuto riguardo all'attività di manutenzione e guardiania scolastica, suddivisa in quattro aree geografiche (v. organigramma aziendale) la commessa della Città metropolitana relativa alla manutenzione scolastica “rappresenta uno dei servizi trainanti dell'attività aziendale essendo la commessa più redditizia tra quelle affidate alla società convenuta” (circostanza non contestata).
La figura professionale del “Tecnico di Zona” risulta, poi, espressamente indicata nell'organigramma aziendale con inquadramento nel livello VSuper, corrispondente, secondo il nuovo sistema di classificazione contrattuale, al livello B1. Nello stesso senso si esprime il regolamento aziendale ai sensi del quale “Afferiscono al parametro B1 del CCNL Metalmeccanico industria le posizioni ed i ruoli ricoperti da addetti tecnici ed amministrativi che, nell'ambito di importanti funzioni /settori aziendali, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati conseguiti, svolgono attività di elevato livello tecnico- amministrativo”, elencando tra le figure professionali i “tecnici di Zona Edilizia Scolastica”. Rientrano, invece, nel superiore livello B2 (ex VI livello) i “Coordinatori d'Area Edilizia Scolastica”, caratterizzati da funzioni direttive, ovvero la posizione cui il ricorrente è stato, per espressa disposizione aziendale, sottoposto per l'attività di supporto. Non è, pertanto, idonea ad inficiare il segno delle conclusioni cui si intende giungere la contestazione per la quale il ricorrente avrebbe svolto mansioni di mero supporto al Coordinatore di Area, al quale, non a caso, anche nell'organigramma aziendale, è riconosciuto il superiore inquadramento nell'ex VI livello. Neppure giova sostenere che il ricorrente si fosse limitato a inserire, tramite un semplice programma gestionale (Zucchetti), i dati relativi a ferie, assenze e malattie del personale assegnato, perché si tratta, come precisato nella disposizione di servizio del 13-12-2019, di compiti solo accessori e ulteriori, di gestione e coordinamento del personale, rispetto a quelli dianzi indicati maggiormente qualificanti l'incarico attribuito. Parimenti poco rilevante l'obiezione circa l'attività di compilazione dei PDM (piano di manutenzione ordinaria), afferenti alla manutenzione di elementi basilari, in quanto meramente riepilogativa, ma sicuramente rilevante sotto il profilo della responsabilità dei risultati, della più articolata e complessa attività di programmazione e gestione della manutenzione che il ricorrente doveva assicurare. Ciò posto si rammenta che la Suprema Corte, già con la sentenza n. 11461 del 1997, aveva affermato che: "In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale (come nel caso di specie il regolamento e l'organigramma aziendale), la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o muove" (v., conformi, Cass. n. 1093 del 24/01/2003; Cass. n. 27430 del 13/12/2005; Cass. n. 3216 del 18/02/2016). Pertanto, alla stregua del raffronto tra la disposizione di servizio con la specifica classificazione aziendale dei profili professionali, deve inferirsi, in base alla stessa valutazione operata in sede aziendale l'ascrivibilità della figura professionale di Tecnico di Zona al livello B1. Ne consegue che l'inquadramento attribuito dalla società risulta inadeguato alle mansioni svolte, che sono invece correttamente sussumibili nel livello B1 del CCNL applicato, i cui dati
4 connotativi sicuramente si rinvengono nelle modalità attuative dei compiti assegnati al ricorrente come indicati nella disposizione del dicembre 2019. Il diritto al superiore inquadramento va quindi riconosciuto, ai sensi dell'art. 2103 cc -nella formulazione successiva alla riforma introdotta dal d.lgs 81/ 2015 in vigore dal 15.6.2015 - a decorrere dal mese di marzo 2020, come previsto dal CCNL di categoria. Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento a decorrere dal13-12-2019, da quantificarsi, così come richiesto negli allegati conteggi non oggetto di specifica contestazione, nella misura di € 23774,22, oltre accessori ex art. 429 cpc. Le spese seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: a) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello B1 del CCNL Metalmeccanico industria con decorrenza dal 13 marzo 2020, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti dal 13-12-2019, nella misura di € 23.774,22, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
c) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 27/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
5