Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3058
TAR
Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
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CS
Decreto cautelare 4 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025
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CS
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima modifica del criterio di attribuzione del punteggio economico

    La formula matematica contenuta nel bando presenta profili di ambiguità e perplessità, che hanno indotto la Commissione a modificarne l'interpretazione nel corso della procedura. Tali ambiguità non consentono di applicare l'istituto dell'errore materiale, poiché manca la certezza sulla formula da applicare e la sua facile emendabilità. Pertanto, la clausola del bando presenta profili di perplessità che sottendono errori di formulazione, evidenziati dalla successiva condotta della Commissione che ha cercato di emendarla con due differenti modalità.

  • Accolto
    Illegittimità originaria della clausola e conseguente modifica della formula matematica

    La formula matematica contenuta nel bando presenta profili di perplessità e ambiguità, che hanno indotto la Commissione a modificarne l'interpretazione nel corso della procedura. Questa condotta non lineare della Commissione, unitamente alle perplessità della formula, supporta la decisione di annullare la gara.

  • Rigettato
    Vizio di ultrapetizione del TAR

    La decisione del TAR di annullare l'intera gara è giustificata dalle perplessità della formula matematica e dalla condotta della Commissione. Anche se la censura specifica di ultrapetizione non è accolta, l'annullamento della gara è comunque rispondente al motivo subordinato dedotto in primo grado da S.L.E.M. s.r.l.

  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione del bando di gara

    La censura è formulata senza indicare le ragioni che consentono di ritenere la clausola del bando immediatamente escludente. Inoltre, la presentazione di cinque offerte dimostra che la clausola non era immediatamente escludente e i profili di perplessità si sono concretizzati solo a seguito dell'applicazione della clausola da parte della Commissione.

  • Rigettato
    Correttezza della formula matematica per la valutazione dell'offerta economica

    Il riferimento al prezzo, indicato fra parentesi nella formula, introduce un elemento di incertezza rispetto al dato prevalente del ribasso. Non si può ritenere che la formula possa con certezza essere interpretata nel senso che al numeratore e al denominatore debba essere indicato il prezzo, soprattutto il prezzo complessivo. Pertanto, non si può ritenere che la formula sia stata correttamente interpretata nel senso auspicato da G.L.M. Ristorazione s.r.l.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3058
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3058
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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