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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2787/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2787/2022 R.G. vertente tra nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Livorno (LI) – Via Ma- CodiceFiscale_1
gagnini n. 12 presso e nello studio dell'Avv. Flavio Nuti
attrice opponente contro
(P.I. – C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dell'Amministratore Unico con sede legale in Milano (MI) – Piazza Controparte_2
della Trivulziana n. 4/A, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società
Kurk S.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
convenuta opposta
in punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
1 dal procuratore di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: -in via preliminare , inaudita altera
parte, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo inerente la procedura presso terzi n. R.G.E
1531/2021, con l'effetto di sospendere i pagamenti del terzo assegnati e ancora eventual-
mente dovuti nella procedura medesima;
-nel merito , dichiarare l'inesistenza e/o nullità, e/o inefficacia e/o improcedibilità e/o ille-
gittimità del pignoramento mobiliare presso terzi promosso dalla società nei CP_1
confronti della IGnora ovvero dichiarare che la società Parte_1 CP_1
non poteva procedere ad esecuzione forzata per l'invalida e/o inefficacia del titolo esecuti-
vo e/o dell'atto di precetto ovvero della loro notifica , o per l'inosservanza dell'art. 1976
c.c. nonché per la mancata preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio di cui il sottoscritto Parte_2
avvocato si dichiara ANTISTATARIO”;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione presentata da controparte.
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte, perché
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa.
In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di venir meno della legittimazione
passiva della IG.ra , confermare l'efficacia e/o la legittimità dell'azione Parte_1
esecutiva promossa avverso la IG.ra . Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorren-
de.
2 In via istruttoria: omissis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
L'odierna convenuta opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n.
1665/2017 R.G. n. 4734/2017, del 22.12.2017 emesso dal Tribunale di Livorno, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli inte-
ressi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione RG 1123/2018 l'ingiunto svolgeva opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusio-
ni.
L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva estinta ex art 309 cpc per intervenuta transazione tra le parti.
La debitrice asseritamente non rispettava l'accordo transattivo, per cui l'odierna convenuta riattivava il decreto ingiuntivo, lo muniva di formula esecutiva, notifica-
va atto di precetto e pignoramento presso terzi.
Il suddetto pignoramento presso terzi veniva iscritto sub RGE 1531/2021.
In seno del suddetto procedimento esecutivo le debitrici presentavano ricorso in op-
posizione Il suddetto ricorso veniva respinto in data 18.05.2022 e veniva disposto che entro 90 giorni poteva essere introdotto il giudizio di merito.
Nel procedimento esecutivo veniva pertanto emessa ordinanza di assegnazione.
In data 07.09.2022 veniva notificato atto di citazione per l'introduzione del merito.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
sopra riportate conclusioni.
3 La prima udienza veniva fissata al 02 febbraio 2023 e le parti richiedevano i termini ex art. 183 c.p.c. per la produzione delle memorie istruttorie.
Il G.I. ritenuta tuttavia la causa matura per la decisione, rinviava così il procedimen-
to per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/09/2024, le parti precisavano le sopra riportate conclusione ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Appare, infatti, totalmente destituita di fondamento la tesi attorea secondo cui la no-
vazione di cui ai docc.
4-5 di parte opponente avrebbe carattere novativo rispetto al-
le obbligazioni gravanti sulle originarie parti mutuatarie.
In sostanza, l'efficacia del decreto ingiuntivo originariamente rilasciato dal Tribuna-
le di Livorno non ha mai perso efficacia, dal momento che la transazione citata non ha mai avuto carattere novativo.
Del resto, chiarissima è la premessa della citata transazione, secondo cui (cfr. doc. 4
di parte opponente) la proposta transattiva non avrebbe comportato “surroga e no-
vazione del rapporto originario”.
Il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato abbandonato per rinuncia agli atti non può comportare, dunque, che la creditrice non potesse nuova-
mente attivare il decreto ingiuntivo (opposto e con rinuncia alla sola opposizione,
non già al decreto ingiuntivo stesso) in seguito al (peraltro incontestato) inadempi-
mento da parte delle parti debitrici al citato accordo transattivo di rientro (accordi da
4 considerarsi, peraltro, perfezionato “solo ad avvenuto pagamento della somma tota-
le come concordata”: cfr. ibidem).
Veniva, peraltro, sempre in sede di accordo transattivo specificato che “in caso di
mancato rispetto degli accordi presi si riterrà libera di agire, senza ulteriori avvisi,
nei confronti dei IG.ri e , per il recupero del mag- Parte_2 Parte_1
gior credito dovuto e/o del debito residuo” (cfr. ibidem).
Ancora, in punto carattere della transazione, devesi rammentare il condivisibile principio secondo cui “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situa-
zione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato
dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte
dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la
conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione
di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel
comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla
conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (ex pluri-
mis Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020, Rv. 659246 - 01), si-
tuazione, invero, assolutamente non ravvisabile nell'accordo transattivo di rientro
de quo, dal quale, invece, emerge una sostanziale identità rispetto alle obbligazioni derivanti dall'originario contratto di mutuo.
Da ultimo, pacifico che e fossero ab origine obbli- Parte_2 Parte_1
gate in solido, non coglie nel segno l'eccezione secondo cui la creditrice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dal beneficio del termine stante la pacifica circo-
stanza che la predetta transazione non veniva rispettata, sicché la creditrice legitti-
5 mamente, come detto, riattivava l'originario titolo costituito dal decreto ingiuntivo cui non aveva mai rinunciato.
In definitiva, l'opposizione spiccata è totalmente destituita di fondamento e merite-
vole, pertanto, di rigetto. Ogni altro profilo resta conseguenzialmente assorbito.
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte attrice opponente dovrà
rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione della somma di cui al precetto de quo,
lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
dovendosi avere riguardo alla circostanza che l'istruttoria si è svolta su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Rigetta l'opposizione a precetto;
6 2) condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta, le spe- Parte_1
se di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 2.540,00 per compenso di avvocato unita-
riamente determinato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 2 gennaio 2024
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2787/2022 R.G. vertente tra nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Livorno (LI) – Via Ma- CodiceFiscale_1
gagnini n. 12 presso e nello studio dell'Avv. Flavio Nuti
attrice opponente contro
(P.I. – C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dell'Amministratore Unico con sede legale in Milano (MI) – Piazza Controparte_2
della Trivulziana n. 4/A, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società
Kurk S.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
convenuta opposta
in punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
1 dal procuratore di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: -in via preliminare , inaudita altera
parte, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo inerente la procedura presso terzi n. R.G.E
1531/2021, con l'effetto di sospendere i pagamenti del terzo assegnati e ancora eventual-
mente dovuti nella procedura medesima;
-nel merito , dichiarare l'inesistenza e/o nullità, e/o inefficacia e/o improcedibilità e/o ille-
gittimità del pignoramento mobiliare presso terzi promosso dalla società nei CP_1
confronti della IGnora ovvero dichiarare che la società Parte_1 CP_1
non poteva procedere ad esecuzione forzata per l'invalida e/o inefficacia del titolo esecuti-
vo e/o dell'atto di precetto ovvero della loro notifica , o per l'inosservanza dell'art. 1976
c.c. nonché per la mancata preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio di cui il sottoscritto Parte_2
avvocato si dichiara ANTISTATARIO”;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione presentata da controparte.
In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte, perché
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa.
In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di venir meno della legittimazione
passiva della IG.ra , confermare l'efficacia e/o la legittimità dell'azione Parte_1
esecutiva promossa avverso la IG.ra . Controparte_3
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorren-
de.
2 In via istruttoria: omissis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
L'odierna convenuta opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n.
1665/2017 R.G. n. 4734/2017, del 22.12.2017 emesso dal Tribunale di Livorno, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli inte-
ressi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione RG 1123/2018 l'ingiunto svolgeva opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusio-
ni.
L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva estinta ex art 309 cpc per intervenuta transazione tra le parti.
La debitrice asseritamente non rispettava l'accordo transattivo, per cui l'odierna convenuta riattivava il decreto ingiuntivo, lo muniva di formula esecutiva, notifica-
va atto di precetto e pignoramento presso terzi.
Il suddetto pignoramento presso terzi veniva iscritto sub RGE 1531/2021.
In seno del suddetto procedimento esecutivo le debitrici presentavano ricorso in op-
posizione Il suddetto ricorso veniva respinto in data 18.05.2022 e veniva disposto che entro 90 giorni poteva essere introdotto il giudizio di merito.
Nel procedimento esecutivo veniva pertanto emessa ordinanza di assegnazione.
In data 07.09.2022 veniva notificato atto di citazione per l'introduzione del merito.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
sopra riportate conclusioni.
3 La prima udienza veniva fissata al 02 febbraio 2023 e le parti richiedevano i termini ex art. 183 c.p.c. per la produzione delle memorie istruttorie.
Il G.I. ritenuta tuttavia la causa matura per la decisione, rinviava così il procedimen-
to per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/09/2024, le parti precisavano le sopra riportate conclusione ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Appare, infatti, totalmente destituita di fondamento la tesi attorea secondo cui la no-
vazione di cui ai docc.
4-5 di parte opponente avrebbe carattere novativo rispetto al-
le obbligazioni gravanti sulle originarie parti mutuatarie.
In sostanza, l'efficacia del decreto ingiuntivo originariamente rilasciato dal Tribuna-
le di Livorno non ha mai perso efficacia, dal momento che la transazione citata non ha mai avuto carattere novativo.
Del resto, chiarissima è la premessa della citata transazione, secondo cui (cfr. doc. 4
di parte opponente) la proposta transattiva non avrebbe comportato “surroga e no-
vazione del rapporto originario”.
Il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato abbandonato per rinuncia agli atti non può comportare, dunque, che la creditrice non potesse nuova-
mente attivare il decreto ingiuntivo (opposto e con rinuncia alla sola opposizione,
non già al decreto ingiuntivo stesso) in seguito al (peraltro incontestato) inadempi-
mento da parte delle parti debitrici al citato accordo transattivo di rientro (accordi da
4 considerarsi, peraltro, perfezionato “solo ad avvenuto pagamento della somma tota-
le come concordata”: cfr. ibidem).
Veniva, peraltro, sempre in sede di accordo transattivo specificato che “in caso di
mancato rispetto degli accordi presi si riterrà libera di agire, senza ulteriori avvisi,
nei confronti dei IG.ri e , per il recupero del mag- Parte_2 Parte_1
gior credito dovuto e/o del debito residuo” (cfr. ibidem).
Ancora, in punto carattere della transazione, devesi rammentare il condivisibile principio secondo cui “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situa-
zione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato
dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte
dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la
conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione
di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel
comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla
conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (ex pluri-
mis Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020, Rv. 659246 - 01), si-
tuazione, invero, assolutamente non ravvisabile nell'accordo transattivo di rientro
de quo, dal quale, invece, emerge una sostanziale identità rispetto alle obbligazioni derivanti dall'originario contratto di mutuo.
Da ultimo, pacifico che e fossero ab origine obbli- Parte_2 Parte_1
gate in solido, non coglie nel segno l'eccezione secondo cui la creditrice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dal beneficio del termine stante la pacifica circo-
stanza che la predetta transazione non veniva rispettata, sicché la creditrice legitti-
5 mamente, come detto, riattivava l'originario titolo costituito dal decreto ingiuntivo cui non aveva mai rinunciato.
In definitiva, l'opposizione spiccata è totalmente destituita di fondamento e merite-
vole, pertanto, di rigetto. Ogni altro profilo resta conseguenzialmente assorbito.
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte attrice opponente dovrà
rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione della somma di cui al precetto de quo,
lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
dovendosi avere riguardo alla circostanza che l'istruttoria si è svolta su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Rigetta l'opposizione a precetto;
6 2) condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta, le spe- Parte_1
se di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 2.540,00 per compenso di avvocato unita-
riamente determinato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 2 gennaio 2024
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
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