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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1358 /2024 R.G. vertente
T R A
-DI , e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Via Trento 4 Avezzano , presso e nello studio dell' Avv. TARQUINI TIZIANO dal quale sono rappresentati e difesi
Ricorrenti
E
elettivamente domiciliato in Viale Crispi, 28 L'Aquila presso CP_1
e nello studio dell'Avv. PICCININI ALESSANDRO dal quale è rappresentato e difeso resistente
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al
1 secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 03/06/2024, regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i sigg.ri
[...]
, e convenivano in giudizio dinanzi Parte_4 Parte_2 Parte_3
al Tribunale di L' Aquila il sig. , per sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare il debitore sig. a liberare ai sensi dell'art. 1953 cod.civ. CP_1
i Sigg.ri , , quali Parte_4 Parte_2 Parte_3
eredi del defunto fideiussore , in riferimento al mutuo Persona_1
chirografario ceduto di cui alla premessa del presente atto, con fissazione di termine per l'adempimento e sino all'avvenuta liberazione degli odierni istanti, stabilire idonea cauzione al fine di assicurare agli istanti il soddisfacimento delle proprie ragioni in successive ed eventuali azioni di regresso nei confronti del medesimo sig. CP_1
. In mancanza di liberazione nel termine fissato dal Giudice, condannare il
[...]
resistente Sig. , ai sensi dell'art. 614 bis cpc alla corresponsione di CP_1
una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento con obbligo di liberazione degli istanti ricorrenti. Sempre con vittoria di spese”.
2 Deducevano i ricorrenti che:- in data 14.11.2014 in L'Aquila, il Sig. CP_1
aveva sottoscritto con la agenzia di L'Aquila, un Controparte_2
contratto di finanziamento chirografario a medio-lungo termine per l'erogazione della somma di € 38.000,00 da rimborsare con num. 60 ratei a scadenza periodica e fino al
13.11.2019; -in pari data la Sig.ra aveva sottoscritto con la Persona_1
medesima un contratto di fideiussione (omnibus) per Controparte_2
la somma complessiva di € 57.000,00 a garanzia del predetto finanziamento erogato in favore del debitore principale sig. titolare della omonima pasticceria;
- CP_1
che con missiva del 19.03.2024 la in qualità di cessionaria, Controparte_3
aveva comunicato loro l'avvenuta cessione del credito con richiesta di somma impagata di € 30.016,56 (€ 4.797,56 per interessi moratori); che essi ricorrenti, nella loro qualità di figli ed eredi ab intestato della Sig.ra (deceduta in Persona_1
Avezzano il 24.10.2022) , agivano nel presente giudizio con azione di rilievo ex art. 1953 cod.civ., sussistendone i presupposti, nei confronti del debitore principale al fine di procurarsi la liberazione ovvero ottenere le idonee garanzie onde assicurarsi il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso.
Si costituiva in giudizio il resistente per contestare l'avversa domanda CP_1
eccependone la inammissibilità per difetto di legittimazione passiva sul rilievo che i ricorrenti non avevano dato prova né di essere stati raggiunti in data 19.03.2024 da una missiva della società cessionaria , né che la medesima società Controparte_3
di recupero crediti fosse la effettiva titolare del diritto affermato con il titolo.
Chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, preliminarmente, dichiarare: 1) inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva;
2) in via principale, per i motivi di cui narrativa, rigettare le domande dei ricorrenti in quanto infondate. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
3 Instaurato regolarmente il contraddittorio, istruito il giudizio a mezzo prove documentali, la causa è stata trattenuta a decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi dell' art. 1953 cod.civ., il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire nei confronti del debitore per chiedere che questi gli procuri la liberazione, o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, quando: 1) il fideiussore sia stato convenuto in giudizio per il pagamento, 2) il debitore sia divenuto insolvente, 3) il debitore si sia obbligato a liberarlo dalla fideiussione entro un determinato tempo, 4) il debito sia divenuto esigibile per scadenza del termine o infine 5) siano decorsi cinque anni e l'obbligazione principale non abbia un termine, salvo che non sia di natura tale da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Trattasi di ipotesi tassative.
In punto di diritto l' art. 1953 cod. civ. consente dunque al fideiussore, prima di aver pagato, ed a tutela delle proprie ragioni di regresso suscettibili di essere pregiudicate dallo stato d'insolvenza del debitore principale, di agire contro quest'ultimo, affinché lo liberi dall'impegno fideiussorio, mediante pagamento diretto del creditore od ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione (cosiddetto rilievo per liberazione), ovvero affinché presti garanzia idonea ad assicurare le suddette ragioni (cosiddetto rilievo per cauzione). L'oggetto dell'azione di rilievo, volta a tutelare il fideiussore dal rischio di dover pagare senza potersi poi rivalere nei confronti del debitore principale, ne esclude l'assimilabilità a quella di regresso, rispetto al cui esercizio essa assume una mera funzione cautelare.
Con la citata disposizione, quindi, il fideiussore è abilitato "anche prima di aver pagato" ad "agire..." nei confronti del debitore principale perché questi gli procuri "la liberazione" o, "in mancanza", presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.
4 Il rilievo dalla fideiussione è stato invocato dai ricorrenti per insolvenza del debitore
(nr. 2 art. 1953 cod.civ.) e per esigibilità del debito (nr. 4 art. 1953 cod.civ.).
Entrambe le due ipotesi sussistono nel caso di specie.
L'insolvenza di cui all'art. 1953, n. 2, cod.civ., non coincide con quella di cui all'art. 5
l.fall., né con una mera difficoltà economica transitoria, bensì con una situazione economica tale da alterare, in senso peggiorativo, le garanzie offerte dal debitore per l'adempimento dell'obbligazione. La sussistenza dello stato di insolvenza, nella fattispecie, si desume dalle stesse dichiarazioni rese dal resistente nella memoria di costituzione laddove significa di non aver potuto più onorare l'obbligazione pecuniaria con la banca e di conseguenza anche quella nei confronti della sig.
[...]
alla quale ovviamente sarà eternamente grato per la fiducia accordata in Persona_1
vita, a cagione del proprio imprevisto ed improvviso tracollo che lo ha portato a non avere improvvisamente non solo più alcuna forma di redditività ma a non poter contare più neanche sull'apporto dei componenti del proprio nucleo familiare. Tutti e quattro infatti, nullatenenti, sono attualmente senza occupazione, vivono in un alloggio transitorio destinatogli dal Comune di L'Aquila e sono sostenuti dalle politiche sociali che assicurano loro il minimo per la sopravvivenza”.
Sussiste, inoltre, anche la seconda ipotesi invocata, ossia quella prevista dall'art. 1953 nr. 4) cod. civ., posto che il debito garantito è divenuto esigibile per la complessiva somma di € 30.016,56 (di cui € 4.797,56 per interessi moratori) con la scadenza dell'ultima rata del 13/11/2019 del contratto di mutuo chirografario di data
14/11/2014 avente ad oggetto il finanziamento dei € 38.000,00 da rimborsare con n.
60 ratei a scadenza periodica a far data dal 13/12/2014 e detta esigibilità non è stata contestata dal resistente per cui sussiste , nel caso di specie, la certezza del debito.
Tanto premesso si ritiene che sussistono i presupposti per accogliere la domanda principale di rilievo per la liberazione del fideiussore con ordine al resistente CP_1
di liberare i ricorrenti i sigg.ri , e
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
eredi del defunto fideiussore , dall'impegno fideiussorio,
[...] Persona_1
5 mediante pagamento diretto del creditore od ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione, e ciò entro il termine del 30/06/2026.
Infine, va accolta anche la domanda alla misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. in virtù del quale il resistente va condannato al pagamento della somma di
€ 5,00 ( euro cinque/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, a decorrere dal 01/07/2026 e fino al momento di integrale pagamento della somma dovuta al creditore.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (fase studio, fase introduttiva e fase trattazione), nonché della semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda principale di rilievo per la liberazione del fideiussore e per l'effetto ordina al resistente di liberare i ricorrenti i sigg.ri CP_1 Parte_4
, e , eredi del defunto fideiussore
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, dall'impegno fideiussorio mediante pagamento diretto del creditore od Persona_1
ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione entro il termine del 30/06/2026;
- condanna il resistente al pagamento della somma di € 5,00 (euro cinque/00), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, a decorrere dal 01/07/2026 e fino al momento di integrale pagamento della somma dovuta al creditore;
-condanna il resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di €
2.356,00 per compensi oltre accessori di legge e al rimborso delle spese per contributo unificato, bolli e costo notifica.
6 Così deciso in L' Aquila 26/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1358 /2024 R.G. vertente
T R A
-DI , e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Via Trento 4 Avezzano , presso e nello studio dell' Avv. TARQUINI TIZIANO dal quale sono rappresentati e difesi
Ricorrenti
E
elettivamente domiciliato in Viale Crispi, 28 L'Aquila presso CP_1
e nello studio dell'Avv. PICCININI ALESSANDRO dal quale è rappresentato e difeso resistente
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al
1 secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 03/06/2024, regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i sigg.ri
[...]
, e convenivano in giudizio dinanzi Parte_4 Parte_2 Parte_3
al Tribunale di L' Aquila il sig. , per sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare il debitore sig. a liberare ai sensi dell'art. 1953 cod.civ. CP_1
i Sigg.ri , , quali Parte_4 Parte_2 Parte_3
eredi del defunto fideiussore , in riferimento al mutuo Persona_1
chirografario ceduto di cui alla premessa del presente atto, con fissazione di termine per l'adempimento e sino all'avvenuta liberazione degli odierni istanti, stabilire idonea cauzione al fine di assicurare agli istanti il soddisfacimento delle proprie ragioni in successive ed eventuali azioni di regresso nei confronti del medesimo sig. CP_1
. In mancanza di liberazione nel termine fissato dal Giudice, condannare il
[...]
resistente Sig. , ai sensi dell'art. 614 bis cpc alla corresponsione di CP_1
una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento con obbligo di liberazione degli istanti ricorrenti. Sempre con vittoria di spese”.
2 Deducevano i ricorrenti che:- in data 14.11.2014 in L'Aquila, il Sig. CP_1
aveva sottoscritto con la agenzia di L'Aquila, un Controparte_2
contratto di finanziamento chirografario a medio-lungo termine per l'erogazione della somma di € 38.000,00 da rimborsare con num. 60 ratei a scadenza periodica e fino al
13.11.2019; -in pari data la Sig.ra aveva sottoscritto con la Persona_1
medesima un contratto di fideiussione (omnibus) per Controparte_2
la somma complessiva di € 57.000,00 a garanzia del predetto finanziamento erogato in favore del debitore principale sig. titolare della omonima pasticceria;
- CP_1
che con missiva del 19.03.2024 la in qualità di cessionaria, Controparte_3
aveva comunicato loro l'avvenuta cessione del credito con richiesta di somma impagata di € 30.016,56 (€ 4.797,56 per interessi moratori); che essi ricorrenti, nella loro qualità di figli ed eredi ab intestato della Sig.ra (deceduta in Persona_1
Avezzano il 24.10.2022) , agivano nel presente giudizio con azione di rilievo ex art. 1953 cod.civ., sussistendone i presupposti, nei confronti del debitore principale al fine di procurarsi la liberazione ovvero ottenere le idonee garanzie onde assicurarsi il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso.
Si costituiva in giudizio il resistente per contestare l'avversa domanda CP_1
eccependone la inammissibilità per difetto di legittimazione passiva sul rilievo che i ricorrenti non avevano dato prova né di essere stati raggiunti in data 19.03.2024 da una missiva della società cessionaria , né che la medesima società Controparte_3
di recupero crediti fosse la effettiva titolare del diritto affermato con il titolo.
Chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, preliminarmente, dichiarare: 1) inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva;
2) in via principale, per i motivi di cui narrativa, rigettare le domande dei ricorrenti in quanto infondate. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
3 Instaurato regolarmente il contraddittorio, istruito il giudizio a mezzo prove documentali, la causa è stata trattenuta a decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi dell' art. 1953 cod.civ., il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire nei confronti del debitore per chiedere che questi gli procuri la liberazione, o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, quando: 1) il fideiussore sia stato convenuto in giudizio per il pagamento, 2) il debitore sia divenuto insolvente, 3) il debitore si sia obbligato a liberarlo dalla fideiussione entro un determinato tempo, 4) il debito sia divenuto esigibile per scadenza del termine o infine 5) siano decorsi cinque anni e l'obbligazione principale non abbia un termine, salvo che non sia di natura tale da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Trattasi di ipotesi tassative.
In punto di diritto l' art. 1953 cod. civ. consente dunque al fideiussore, prima di aver pagato, ed a tutela delle proprie ragioni di regresso suscettibili di essere pregiudicate dallo stato d'insolvenza del debitore principale, di agire contro quest'ultimo, affinché lo liberi dall'impegno fideiussorio, mediante pagamento diretto del creditore od ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione (cosiddetto rilievo per liberazione), ovvero affinché presti garanzia idonea ad assicurare le suddette ragioni (cosiddetto rilievo per cauzione). L'oggetto dell'azione di rilievo, volta a tutelare il fideiussore dal rischio di dover pagare senza potersi poi rivalere nei confronti del debitore principale, ne esclude l'assimilabilità a quella di regresso, rispetto al cui esercizio essa assume una mera funzione cautelare.
Con la citata disposizione, quindi, il fideiussore è abilitato "anche prima di aver pagato" ad "agire..." nei confronti del debitore principale perché questi gli procuri "la liberazione" o, "in mancanza", presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.
4 Il rilievo dalla fideiussione è stato invocato dai ricorrenti per insolvenza del debitore
(nr. 2 art. 1953 cod.civ.) e per esigibilità del debito (nr. 4 art. 1953 cod.civ.).
Entrambe le due ipotesi sussistono nel caso di specie.
L'insolvenza di cui all'art. 1953, n. 2, cod.civ., non coincide con quella di cui all'art. 5
l.fall., né con una mera difficoltà economica transitoria, bensì con una situazione economica tale da alterare, in senso peggiorativo, le garanzie offerte dal debitore per l'adempimento dell'obbligazione. La sussistenza dello stato di insolvenza, nella fattispecie, si desume dalle stesse dichiarazioni rese dal resistente nella memoria di costituzione laddove significa di non aver potuto più onorare l'obbligazione pecuniaria con la banca e di conseguenza anche quella nei confronti della sig.
[...]
alla quale ovviamente sarà eternamente grato per la fiducia accordata in Persona_1
vita, a cagione del proprio imprevisto ed improvviso tracollo che lo ha portato a non avere improvvisamente non solo più alcuna forma di redditività ma a non poter contare più neanche sull'apporto dei componenti del proprio nucleo familiare. Tutti e quattro infatti, nullatenenti, sono attualmente senza occupazione, vivono in un alloggio transitorio destinatogli dal Comune di L'Aquila e sono sostenuti dalle politiche sociali che assicurano loro il minimo per la sopravvivenza”.
Sussiste, inoltre, anche la seconda ipotesi invocata, ossia quella prevista dall'art. 1953 nr. 4) cod. civ., posto che il debito garantito è divenuto esigibile per la complessiva somma di € 30.016,56 (di cui € 4.797,56 per interessi moratori) con la scadenza dell'ultima rata del 13/11/2019 del contratto di mutuo chirografario di data
14/11/2014 avente ad oggetto il finanziamento dei € 38.000,00 da rimborsare con n.
60 ratei a scadenza periodica a far data dal 13/12/2014 e detta esigibilità non è stata contestata dal resistente per cui sussiste , nel caso di specie, la certezza del debito.
Tanto premesso si ritiene che sussistono i presupposti per accogliere la domanda principale di rilievo per la liberazione del fideiussore con ordine al resistente CP_1
di liberare i ricorrenti i sigg.ri , e
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
eredi del defunto fideiussore , dall'impegno fideiussorio,
[...] Persona_1
5 mediante pagamento diretto del creditore od ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione, e ciò entro il termine del 30/06/2026.
Infine, va accolta anche la domanda alla misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. in virtù del quale il resistente va condannato al pagamento della somma di
€ 5,00 ( euro cinque/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, a decorrere dal 01/07/2026 e fino al momento di integrale pagamento della somma dovuta al creditore.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (fase studio, fase introduttiva e fase trattazione), nonché della semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda principale di rilievo per la liberazione del fideiussore e per l'effetto ordina al resistente di liberare i ricorrenti i sigg.ri CP_1 Parte_4
, e , eredi del defunto fideiussore
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, dall'impegno fideiussorio mediante pagamento diretto del creditore od Persona_1
ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione entro il termine del 30/06/2026;
- condanna il resistente al pagamento della somma di € 5,00 (euro cinque/00), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, a decorrere dal 01/07/2026 e fino al momento di integrale pagamento della somma dovuta al creditore;
-condanna il resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di €
2.356,00 per compensi oltre accessori di legge e al rimborso delle spese per contributo unificato, bolli e costo notifica.
6 Così deciso in L' Aquila 26/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
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