Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Sentenza 3 gennaio 2025

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La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, si è pronunciata sulla controversia promossa da una parte appellante nei confronti di una parte appellata, avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 1940/2022 del Tribunale di Genova. L'appellante, in via preliminare, chiedeva la rimessione in termini per il deposito di una sentenza del Tribunale di Imperia e la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione e violazione del contraddittorio. Nel merito, contestava il diritto dell'appellata a ricevere la somma di Euro 63.921,80, indicata nella sentenza di primo grado, o la maggiore somma di Euro 93.909,29 richiesta dal demanio, chiedendo in via subordinata il riconoscimento di importi inferiori. L'appellante chiedeva altresì il rigetto delle domande riconvenzionali dell'appellata. La parte appellata, dal canto suo, chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendolo inammissibile e infondato, e in subordine, l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, non esaminata in primo grado, per il pagamento del canone di occupazione del sedime demaniale per il periodo 23/06/2006 – 17/01/2019, quantificato in Euro 93.909,29, oltre rivalutazione e interessi. La controversia traeva origine da una richiesta di pagamento avanzata dall'appellata all'appellante per l'utilizzo senza titolo di beni immobili demaniali, a seguito della rinuncia dell'appellante a parte di una concessione originariamente rilasciata al suocero.

La Corte di Appello ha rigettato l'appello proposto, dichiarando inammissibili alcuni motivi e infondati gli altri. In particolare, ha ritenuto inammissibile il primo motivo relativo all'errata quantificazione del credito del demanio, poiché l'appellante non aveva contestato la somma richiesta in primo grado e aveva introdotto nuove difese in appello, precluse dall'art. 345 c.p.c. Il motivo concernente la nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del contraddittorio è stato reputato infondato, poiché il Tribunale si era limitato a selezionare la disciplina giuridica applicabile ai fatti accertati, senza violare il principio del contraddittorio su questioni di fatto. I motivi relativi all'inapplicabilità dell'art. 1591 c.c. e alla prescrizione sono stati respinti, richiamando l'orientamento consolidato della Suprema Corte sull'estensione analogica della norma ai casi di occupazione sine titulo oltre la scadenza della concessione, e sottolineando che la prescrizione decennale invocata dall'appellante era stata accolta dal Tribunale. Infine, è stato rigettato anche il motivo relativo alle spese di lite, confermando la ripartizione operata dal Tribunale in base alla soccombenza parziale. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in Euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 5
    Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
    Numero : 5
    Data del deposito : 3 gennaio 2025

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