Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1077 / 2022 R.G. promossa da app. e difeso dall'Avv.to ROGGERI ALESSANDRO presso il cui studio è Parte_1
elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA Controparte_1
presso i cui uffici è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata Sentenza
n. 1940/2022 pubbl. il 03/08/2022 RG n. 5588/2020 Repert. n. 2122/2022 del 03/08/2022, resa dal
Tribunale di Genova nel procedimento avente RG 5588/2020, non notificata, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli accertamenti in rito meglio visti e ritenuti,
- in via preliminare, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini per il deposito di copia della sentenza n. 159/2021 del Tribunale di Imperia, riconoscendo valido ed efficace il deposito effettuato nel fascicolo di primo in sede di memorie conclusionali,
1
- in via preliminare, accertare la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, nonché per violazione del disposto di cui all'art. 101 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
- in via principale, accertare e dichiarare che non ha diritto a ricevere da Controparte_1
la somma di Euro 63.921,80, indicata nella sentenza impugnata, né la somma di Parte_1
Euro 93.909,29 indicata dal demanio nelle richieste di pagamento del 17/01/2020 e 14/05/2020;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che ha diritto a ricevere da Controparte_1 Pt_1
, per il titolo dedotto in giudizio, uno dei seguenti minori importi: Euro 15.723,80 (come da
[...]
motivo primo di appello), ovvero Euro 22.450,70, oppure Euro 13.272,90 (come da motivo sei di appello);
- in ogni caso: rigettare tutte le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria deduzione, domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- rigettare l'appello avversario, perché inammissibile e, comunque, infondato;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata non esaminata in prime cure, accertare e dichiarare l'omessa corresponsione da parte della Signora del canone pattuito Pt_1 per l'occupazione del sedime demaniale, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell' di vedersi corrispondere dalla Signora a titolo di canone per il Controparte_1 Pt_1 periodo 23/06/2006 – 17/01/2019 il complessivo importo di € 93.909,29=, oltre rivalutazione e interessi, anche compensativi, e, per l'effetto, condannare la Signora alla corresponsione in Pt_1 favore dell' . Controparte_1
In ogni caso, con il favore delle spese.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
affinché il Tribunale di Genova accertasse e dichiarasse che la convenuta non aveva CP_1 diritto al pagamento della somma di € 93.909,29 richiesta a titolo di indennità per l'uso senza titolo di beni immobili siti in Taggia.
L'attrice esponeva:
2 - che nell'anno 1995 era subentrata al suocero nella concessione del 23/06/1994 avente Persona_1
ad oggetto l'uso, a parcheggio, del terreno sito in Taggia e censito al NCT foglio 323 mapp 678 della consistenza di mq. 1136 (vd. docc. 1 e 2);
- che l'ufficio demaniale competente aveva autorizzato la recinzione dell'area con nota del 22/11/1996
(doc. 3);
- che l'attrice, in data 03/08/1999, aveva rinunciato a parte della concessione, e precisamente a mq.
449,37, in tal modo l'area in uso era passata dagli originari mq. 1139 a mq. 689,63 (doc. 4);
- che l' , con due distinte note del 29/06/2004, aveva chiesto il pagamento di euro Controparte_1
15.719,92 a titolo di canone per l'uso dell'area in concessione fino al 06/06/2001 (doc. 5) ed il conguaglio per l'uso della medesima area dal 01/01/1995 al 31/12/2000 (doc. 6). Tale pagamento veniva sollecitato il 24/01/2006 (doc. 7);
- che aveva saldato il dovuto, iscritto a ruolo, come da ricevute emesse dall'agente della riscossione
(doc. 8).
L'attrice deduceva altresì che:
- in data 17/01/2020 aveva ricevuto una “prima richiesta di pagamento (indennità)” dell' importo di euro 93.909,29, asseritamente dovuti per l'utilizzo, senza titolo, di beni denominati: IMB0566 EX
ALVEO TORRENTE ARGENTINA;
IM0228001 EX ALVEO TORENTE ARGENTINA –
STRADA (doc. 9);
- in data 14/05/2020 aveva ricevuto una “seconda richiesta di pagamento (indennità)” avente ad oggetto i medesimi fondi ed il medesimo importo (doc.10).
In particolare, l'attrice riteneva la seconda richiesta di pagamento non dovuta, o comunque non dovuta nella misura di euro 93.909,29. Contestava l'uso senza titolo degli immobili ritenendo di aver dimostrato con la documentazione prodotta di essere subentrata nella concessione già rilasciata al suocero.
Eccepiva la maturazione della prescrizione quinquennale, antecedente la data di inoltro della prima richiesta di pagamento ( 17.01.2020), attesa la natura di illecito ex art. 2043 c.c. dell'occupazione senza titolo.
Si costituiva l' contestando la ricostruzione in fatto dell'attrice e deduceva : Controparte_1
- che con comunicazione del 23/06/1994 (doc. n. 3), aveva rinunciato alla concessione Persona_1 per l'utilizzo dell'area demaniale de qua, assentitagli per il periodo 23/06/1994 – 22/06/2000 (doc. n.
4), in favore di la quale contestualmente aveva chiesto di subentrare nel rapporto con Parte_1 nota del 21/12/1994 (doc. n. 5), cui era seguita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 04/02/1995, indirizzata all'Ufficio del Registro di Sanremo, incaricato di stipulare un atto aggiuntivo per regolarizzare il subingresso (doc. n. 6);
3 - che l' , con nota prot. n. 1018 del 25/01/2006, aveva comunicato alla Controparte_1 Pt_1
la disdetta della concessione, già rinnovata sino al 22/06/2006 (doc. n. 7);
- che con successiva nota prot. n. 1019 l' aveva comunicato alla il Controparte_1 Pt_1 canone rivalutato, dovuto per l'ultimo semestre (e, quindi, a partire dal novembre 2005), pari a €
3.196,09= a semestre (doc. n. 8) ovverosia € 6.392,18= all'anno;
- che l' , in difetto di pagamento, aveva attivato le procedure per la riscossione Controparte_1
delle somme dovute, conclusesi con due iscrizioni a ruolo riferite rispettivamente ai periodi
01/01/1995 – 30/11/2005 (€ 20.623,86=, oltre spese) e 01/12/2005 – 22/06/2006 (€ 3.546,92=, oltre spese), importi pagati integralmente dalla senza alcun tipo di contestazione né sul titolo né Pt_1
sui conteggi (doc. nn. 9 – 17);
- che dal 23/06/2006 l'occupazione da parte della era sine titulo, legittimanti la richiesta Pt_1
d'indennità ex adverso opposta, calcolata considerando quale base di calcolo quella di € 6.392,18=
(ovverosia il canone annuo praticato a fine concessione), rivalutata anno per anno, per complessivi €
93.909,29;
Parte convenuta contestava altresì la dedotta prescrizione delle somme dovute anteriormente al quinquennio dalla prima richiesta di pagamento (doc. n. 1), poiché, costituendo la condotta attorea reato ex artt. 633 e 639-bis cod. pen., il decorso della prescrizione delle conseguenti azioni civili era sospeso ex art. 2947, comma 2, cod. civ. sino a quello del relativo reato.
Infine, parte convenuta proponeva domanda riconvenzionale:
- in via principale, per l'accertamento del diritto dell' a vedersi corrispondere Controparte_1 dalla il complessivo importo di € 93.909,29=, oltre rivalutazione e interessi, anche Pt_1 compensativi, per l'indebita occupazione del bene demaniale controverso nel periodo 23/06/2006 –
17/01/2019;
- in via subordinata, laddove il Tribunale dovesse ritenere sussistente un titolo legittimante l'occupazione chiedeva l'accertamento del diritto dell' a vedersi corrispondere Controparte_1 il complessivo importo di € 93.909,29=, oltre rivalutazione e interessi, anche compensativi, a titolo di canoni non versati nel periodo 23/06/2006 – 17/01/2019.
Con sentenza n. 1940/2022, pubblicata il 03.08.2022, il Tribunale di Genova così decideva:
“Respinge la domanda proposta dall'attrice . Parte_1
Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta, in via principale, dalla CP_1
e conseguentemente dichiara tenuta e condanna a corrispondere in favore
[...] Parte_1 dell' la somma di € 63.921,80. Controparte_1
4 Dichiara tenuta e condanna a rimborsare all' due terzi delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 8.953 per compenso, oltre agli accessori di legge e ai due terzi degli esborsi, compensata tra le parti la residua frazione”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte attrice in primo grado, la quale formulava i seguenti motivi di gravame:
1. L'ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DEL DEMANIO.
2. NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER EXTRAPETIZIONE E
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO DI CUI ALL'ART. 101 CPC
3. SULL'ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1591 C.C.
4. ULTERIORI PROFILI DI INAPPLICABILITA' DELL'ART. 1591 C.C. E LA
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL DANNO DA RITARDATA RESTITUZIONE EX
ART. 1591 C.C.
5. SULLA MANCATA PROVA DEL DANNO E SUL QUANTUM.
6. SUL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DEL DEMANIO.
7. LE SPESE DI CAUSA.
Si costituiva parte appellata insistendo per il rigetto dell'appello avversario perché inammissibile e infondato;
in caso di accoglimento dell'impugnazione chiedeva, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, non esaminata in prime cure, di accertare e dichiarare l'omessa corresponsione da parte della del canone pattuito per l'occupazione del sedime demaniale, Pt_1 conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell' di vedersi corrispondere Controparte_1
dalla a titolo di canone per il periodo 23/06/2006 – 17/01/2019 il complessivo importo di € Pt_1
93.909,29=, oltre rivalutazione e interessi, anche compensativi.
Con ordinanza del 12/04/2023 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29 maggio 2024 (in trattazione scritta).
Con ordinanza del 05/06/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti precisavano le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Le parti depositavano tempestivamente comparsa conclusionale e di replica.
1. sui motivi di appello principale
Occorre rilevare che sono passate in giudicato, non essendo specificamente appellate, le statuizioni relative:
a. all'occupazione senza titolo dell'area dal 23.06.2000;
b. che è maturata la prescrizione decennale per il periodo antecedente al 17.01.2010;
5 1.1.L'ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DEL DEMANIO
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il “corrispettivo convenuto” ex art. 1591 c.c. fosse pari ad 3.196,09 per semestre (quindi l'intero dovuto pari ad € 63.921,80 per 20 semestri).
L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere dovuta la somma di € 63.921,80 in quanto l'unico “canone convenuto”, come prescritto dall'art. 1591 c.c., è quello contrattuale del 1994/1995, pari ad € 1.327,94 annui, rivalutati ad Euro 1.572,38 annui alla data di scadenza del contratto
(22.06.2000) mai più rinnovato, né novato.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha rilevato che la somma come richiesta non è stata contestata, ed infatti nella prima memoria ex art. 183 nr1 c.p.c, primo atto utile dopo la formulazione della domanda riconvenzionale,
l'attuale parte appellante nulla ha contestato relativamente alla somma richiesta, né ai criteri di determinazione della stessa. L'appellante con l'atto di appello non ha formulato alcuna censura alla sentenza nella parte in cui è stato ritenuta non contestata l'entità della somma richiesta, ma ha formulato nuove difese che non sono state oggetto di esame da parte del Tribunale.
I motivi di appello devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado , essendo preclusa alle parti, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio.
1.2 NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER EXTRAPETIZIONE E
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO DI CUI ALL'ART. 101 CPC
L'appellante deduce la nullità della sentenza in quanto il Tribunale, in assenza di specifica domanda delle parti, ha applicato in via analogica la disciplina dell'art. 1591 c.c. per la determinazione del
“quantum”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. ( Cass. Sentenza n. 822 del 09/01/2024).
Nel caso in esame il Tribunale ha semplicemente provveduto alla selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti;
nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra neppure un limite nel giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella prospettata dalla parti ( ed anche
6 applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione). ( Cass. Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024).
1.3 SULL'ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1591 C.C. e gli altri motivi di appello
Parte appellante contesta la sentenza laddove ha condannato la a corrispondere al demanio € Pt_1
63.921,80, in virtù dell'art. 1591 c.c. Sostiene l'inapplicabilità di tale disciplina alla fattispecie in esame;
deduce la prescrizione del diritto.
I motivi sono ripetitivi, avendo ad oggetto la medesima questione dell'applicabilità di cui all'art. 1591 c.c..
Preliminarmente si osserva che è stata applicata la prescrizione decennale e che quindi la parte non ha interesse all'impugnazione di tale decisione essendo accolta l'eccezione dalla stessa proposta.
Quanto all'applicazione in via analogica del disposto dell'art. 1591 c.c. si rileva che con indirizzo costante la Suprema Corte (cfr. Cass. 9977 del 2011; n. 15301 del 2000; n 3067 del 1977 e richiamato da Cass. SU n. 9652 del 2001)insegna che tale norma costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, e dunque anche all'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo.
L'applicazione dei predetti principi al caso in esame consegue alla qualificazione in diritto dei fatti dedotti in giudizio, che, compete in via esclusiva al giudice e non alle parti.
Peraltro la medesima parte appellante con l'atto di citazione ha dedotto di essere subentrata alla concessione già in essere in favore dello suocero. Le successive prospettazioni e difese sono inammissibili in quanto in palese violazione del diritto di difesa di controparte ed ex art. 345 c.p.c..
Va, quindi, rilevato che la disposizione di cui all'art. 1591 c.c. distingue l'obbligo di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dall'altro, eventuale, di risarcire il maggior danno patito dal locatore. La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il primo di tali obblighi, concretandosi in un debito determinato sin dal momento della sua nascita in una espressione monetaria, appartiene alla categoria dei debiti di valuta, sottoposti al principio nominalistico (pur rivestendo funzione risarcitoria, venendo ad essere liquidato il danno in misura forfetaria predeterminata ex lege) su cui maturano gli interessi dalla domanda (Cass. n. 3183 del 2006), laddove il secondo, connesso al mancato pagamento delle somme corrispondenti all'importo del canone, resta regolato dall'art. 1224, co. 2 c.c., essendo consentito al creditore di dimostrare il maggior danno sofferto dall'inadempimento.
Gli ulteriori motivi di appello che attengono a deduzioni ed eccezioni non formulate in primo grado, come dedotto dalla parte appellata, sono inammissibili.
7 1.4 LE SPESE DI CAUSA
L'appellante contesta la sentenza laddove ha posto a suo carico i 2/3 delle spese di lite.
Anche tale motivo deve essere respinto avendo il Tribunale fatto buon uso della regola della soccombenza tenuto conto del parziale accoglimento della domanda avversaria.
2 Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,00
1. Studio controversia:€ 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase istruttoria: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00=totale per compensi avvocato: € 14.317,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio sostenute da che liquida in € 14.317,00= per Controparte_1
compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 16/10/2024
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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