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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4737/ 2024
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dallo avv.to LIGUORI CARLO MARIA con il quale elettivamente domicilia in
VIA NUOVA POGGIOREALE 80100 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, premesso che aveva contratto una malattia professionale e che 1 l' non aveva concesso l'aggravamento richiesto, adiva CP_1 questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il diritto alle prestazioni relative ad un aggravamento, chiedeva quindi il riconoscimento del proprio diritto con condanna dell' al CP_2 pagamento della prestazione, degli interessi maturati, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire al procuratore. Fissata la comparizione delle parti l' nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). Risultano, in particolare, indicate le patologie da cui si allega essere afflitto il ricorrente e le ragioni per le quali si sostiene la loro natura professionale. In via preliminare si deve osservare che non appare maturata alcuna prescrizione che non può che decorrere dalla consapevolezza dell'aggravamento. Va evidenziato che la fattispecie ricade sotto la disciplina del Dl.vo n.38/00 essendo la malattia insorta ed essendo stata denunziata sotto la vigenza di detta disciplina (applicabile alle fattispecie successive al 25.7.00). La nuova disciplina all'art. 13 prevede: “ (Danno biologico).
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
2 L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato o al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione...... omissis”. Tuttavia sempre a norma del citato art. 13 comma 4 :” 4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.”. Orbene, dagli esiti della C.T.U., è emerso che parte ricorrente ha subito un danno biologico nella misura indicata in dispositivo che
3 tuttavia non conduce al riconoscimento di una rendita. Poiché l CP_1 ha già riconosciuto la malattia professionale risulta senz'altro il nesso di causalità. perlomeno come concausa, con l'attività lavorativa. Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Per le suesposte considerazioni la domanda deve essere accolta per quanto di ragione conformemente a quanto accertato dal CTU e, per quanto riguarda la decorrenza, conformemente al principio della domanda. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, le stesse sono poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t.. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara che il ricorrente presenta una inabilità permanente del 12,00% dal 26/5/2022, condannando l' , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., ad erogare le conseguenti prestazioni al netto di quanto corrisposto, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1550,00, comprensivi di spese generali al 15%, oltre oneri di legge con attribuzione per distrazione;
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 18/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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