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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2279/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 15/04/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente, presente personalmente nello studio del difensore, l'avv.
Michele Rosa per la parte convenuta il dott. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 15/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2279 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 11/10/2024 avente ad oggetto: pubblico impiego/personale docente/licenziamento/giusta causa/reintegrazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417- Controparte_4 P.IVA_3
bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Controparte_5
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato l'11.10.2024 ha chiesto al suintestato Tribunale di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'invalidità,
l'illegittimità o la nullità del procedimento disciplinare, nonché
l'illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia del licenziamento irrogato per i motivi di cui sopra e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 63 II co. Dlgs 165/2001 ordinarsi alle PP.AA. intimate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, il ripristino del rapporto di lavoro con il prof. con conseguente immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro di Parte_1
Docente di Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado presso l'Istituto Luigi
Einaudi di , con conseguente annullamento della sanzione disciplinare impugnata;
2) CP_4 accertata l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare del ricorrente, condannare
1 le PP.AA. intimate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, a corrispondergli
l'importo lordo di € 20.942,14, o quella diversa somma che risulti di Giustizia, oltre ad interessi
e rivalutazione monetaria, oltre ai sottostanti contributi previdenziali;
3) condannare infine le
PP.AA. convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, ai sensi dell'art. 63
II Dlgs 165/2001 all'immediato pagamento a favore del ricorrente delle retribuzioni (perdute a seguito dell'illegittimo provvedimento espulsivo adottato) maturate dal 19 febbraio 2024 alla data dell'effettiva reintegrazione, nei limiti previsti dalla predetta norma delle 24 mensilità, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre accessori di legge. Nel merito, in via principale: 1) annullare la sanzione disciplinare irrogata perché infondata in fatto e in diritto;
2) accertare e dichiarare
l'illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia del licenziamento disciplinare per i motivi di cui sopra e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 63 Dlgs 165/2001 ordinarsi alle PP.AA. intimate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, il ripristino del rapporto di lavoro con il prof. con conseguente immediata reintegra dello stesso nel posto di lavoro di Parte_1
Docente di Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado presso l'Istituto Luigi
Einaudi di;
3) condannare le PP.AA. convenute, in persona dei rispettivi legali CP_4 rappresentanti in carica, ai sensi dell'art. 63 TU all'immediato pagamento a favore del ricorrente delle retribuzioni (perdute a seguito dell'illegittimo provvedimento) maturate dal 19 febbraio 2024 alla data dell'effettiva reintegrazione in servizio, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre agli accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA comprese”. Il ricorrente, ha in estrema sintesi contestato la legittimità del procedimento disciplinare e del conseguente provvedimento di destituzione (licenziamento) sia sotto il profilo formale per violazione dei termini perentori
Cont regolanti il procedimento (10 giorni tra la notizia dei fatti e la comunicazione all' , 120 giorni dalla contestazione dell'addebito per la conclusione del procedimento, di cui all'art. 55, co.4 , dlgs 165/01, stante l'illegittimità della sospensione dello stesso), tardività della notifica della sanzione conclusiva (oltre i 120 giorni dalla ripresa del procedimento sospeso), lesione del diritto di difesa avendo l'amministrazione oscurato i nominativi dei soggetti denuncianti (di cui sono state lasciate visibili solo le iniziali) in sede di accesso ex art. 55bis co. 4 dlgs 165/2001, tardività e genericità della contestazione rispetto ai fatti oggetto della stessa in violazione Cont dell'art. 7 St. Lav., violazione della forma collegiale dell' che ha invece operato in forma esclusivamente “monocratica”, sia sotto il profilo sostanziale della insussistenza della giusta causa stante in particolare l'inattendibilità delle studentesse denuncianti, anche in relazione al
2 loro personale vissuto e le capacità umane e professionali del docente (emerse dalle dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive), nonché le incongruenze tra le condotte materiali così come contestate in sede disciplinare e le dichiarazioni rese in sede di indagini, chiedendo quindi la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione ex art. 63, comma II, dlgs 165/2001, nonché al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
2. Si è costituita l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, ritenendo di aver agito nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge e di aver correttamente qualificato ai fini del licenziamento le condotte del ricorrente, alla luce delle evenienze emerse all'esito del procedimento penale.
3. Il giudice, sentite le parti all'udienza del 28.1.2025, verificata l'impossibilità di un accordo conciliativo, ritenuta la causa istruita sulla base della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti, ha rinviato per la discussione concedendo termine per note. All'odierna udienza, celebratasi in modalità da remoto su richiesta delle parti, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Il procedimento disciplinare che ha condotto al licenziamento del ricorrente è legittimo. Dalla lettura congiunta della ricostruzione operata dalle parti e dalla documentazione dalle stesse allegata risulta quanto segue.
5. La dirigente scolastica dell'istituto presso cui il ricorrente prestava servizio, quale docente di lettere di ruolo nella scuola secondaria, ha trasmesso in data 7.2.2022 all' di Controparte_7
Contr ( quale UPD) una segnalazione relativa ad una serie comportamenti non conformi CP_4
ai doveri di condotta del docente nei confronti di alcune studentesse (segnalati alla stessa tra il
26.1.2022, giorno indicato nella relazione di denuncia all'UPD quale primo incontro con le studentesse coinvolte e con il prof. con il quale le stesse si erano confidate, doc. Persona_1
7 resistente, e il 28.1.2022: la seconda data è quella del protocollo della email inviata alla preside dalla studentessa la sera del 26.1.2022, doc. 4 resistente, della email del CP_9
prof. del 27.1.2022 che riportava le confidenze delle studentesse relative agli Persona_1 atteggiamenti del ricorrente, doc. 5 resistente, della “testimonianza” di cui alla email della studentessa della sera del 26.1.2022, doc. 6 resistente) e contestualmente ha inoltrato Tes_1 alla parte il provvedimento di sospensione cautelare d'urgenza dal servizio, con concessione dell'assegno alimentare, con decorrenza dall'8.2.2022, segnalando le circostanze della perquisizione e del sequestro eseguiti nell'ambito del procedimento penale (art. 81, 609-bis c.p.) specificati nel decreto della Procura della Repubblica di del 3.2.2022, notificato in data CP_4
7.2.2022 al ricorrente ed alla stessa dirigente scolastica (doc. 1 resistente). Come si evince dalla
3 relazione all'UPD e dalla informativa di reato (che ha determinato l'attivazione del c.d. “codice rosso”), con allegata denuncia (doc. 4 ricorrente), la dirigente aveva sporto denuncia immediatamente dopo aver raccolto le dichiarazioni delle due studentesse e del professore che le aveva sentite (il 28.1.2022).
6. L'UPD, in data 11.2.2022 ha avviato quindi il procedimento disciplinare contestando al ricorrente: “In data 27/11/2021, verso le ore 11.25, durante l'ultima ora di lezione, la S.V., coordinatore della classe, invitava con l'autorizzazione della docente l'alunna S.G. della 2a M ad uscire dall'aula, a recarsi in un'altra aula vuota in fondo al corridoio e, chiusa la porta, nel mentre della conversazione, allungava la mano sulla coscia dell'alunna, toccandole dapprima il sedere e poi l'inguine, creando disagio all'alunna. Verso l'inizio dell'anno scolastico 2021/22, la S.V., durante un abbraccio con l'alunna della provava a toccarle il sedere. In Parte_2 data 24/1/2022, verso le ore 11.45 circa, la S.V. invitava l'alunna della ad uscire Pt_3 Pt_2 dall'aula per parlare di alcune problematiche riguardanti il percorso scolastico. Nel corso del colloquio, in un momento di tristezza e debolezza emotiva dell'alunna, la S.V. abbracciava la predetta allungando la mano sul suo seno sinistro, palpeggiandolo, creandole in tal modo disagio e turbamento” (doc. 2 resistente). La contestazione con la convocazione per l'audizione a difesa (per il 9.3.2022) è stata notificata al ricorrente il 15.2.2022 (doc. 3 resistente). La dirigente quindi in pari data, riemetteva in sostituzione del precedente nuovo decreto di sospensione dal servizio fino alla definizione del procedimento penale (doc. 4 resistente),
Parte convalidato dalla DG dell' per il con provvedimento del 16.2.2022 (doc. 5 CP_3
resistente).
7. L'audizione dell'incolpato veniva differita al 29.3.2022 su richiesta dello stesso (doc. 7 e 8 resistente). Con nota del 18.3.2022 veniva riscontrata la richiesta di accesso agli atti del procedimento, con trasmissione degli stessi al dipendente (doc. 8 res.) pervenuta dal difensore del ricorrente. Il 29.3.2022 veniva sentito dall'UPD il dipendente con l'assistenza del proprio difensore di fiducia che consegnava memoria difensiva, respingendo ogni addebito (doc.
9-10 resistente).
8. Il 6.4.2022 veniva comunicata alla dirigente scolastica la misura cautelare interdittiva a carico del docente, consistente nella sospensione dell'attività lavorativa per un anno (doc. 11 Cont resistente) che la trasmetteva alla e all' con nota del 6.4.2022 (doc. 12 res.). CP_10
Il 3.6.2022, l'UPD, come peraltro richiesto in via subordinata rispetto all'immediata archiviazione dallo stesso ricorrente, valutata la complessità degli accertamenti, ha sospeso il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55ter c.1 dlgs 165/2001 (doc. 13 resistente).
4 9. L'11.10.2023 il Tribunale di Verona ha trasmesso il foglio notizie contenente gli estremi della sentenza emessa nel procedimento 782/2022 a carico del dipendente, senza tuttavia la copia della sentenza (doc. 14 resistente). Il giorno seguente 12.10.2023 è stata inoltrata la sentenza ex art. 444 c.p.p. depositata il 6.10.2023, n. 1234/2023 che ha applicato la pena di anni due di reclusione, per i fatti di reato ascritti, con sospensione condizionale (doc. 15 resistente).
Il provvedimento del Tribunale penale recava l'imputazione per il reato p.e p. dagli artt. 81, 609 bis c.p., 609 ter, 61 n. 9 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale insegnante di italiano presso l'Istituto Michele Sanmicheli di il CP_4 docente “compiva atti sessuali o comunque costringeva le seguenti allieve a subire atti sessuali:
A) n. il 26/07/06, frequentante il secondo anno, a subire atti sessuali in quanto, nel Tes_1
corso dell'orario scolastico, dopo averla accompagnata in un'aula vuota, la n. 18, col pretesto di raccoglierne le confidenze circa le sue difficoltà scolastiche, con gesti insidiosi e repentini, le appoggiava le mani sulla coscia, sull' interno coscia e quindi sul sedere, fatto avvenuto a fine novembre 2021; B) n. il 6/10/06 frequentante il secondo anno, a subire atti CP_11
sessuali in quanto, nel corso orario scolastico, dopo averla avvicinata nel corridoio per averla vista piangere, con gesti insidiosi e repentini, le accarezzava la schiena e quindi il sedere, fatto avvenuto nel mese di novembre 2021; n il 1/05/04, frequentante il secondo anno, a CP_9
subire atti sessuali in quanto, nel corso dell'orario scolastico, dopo averla accompagnata in un'aula vuota in fondo ad un corridoio col pretesto di raccoglierne le confidenze circa le sue difficoltà scolastiche e familiari, con gesti insidiosi e repentini, dopo averle accarezzato il braccio in segno di conforto, le appoggiava le mani sotto il seno e quindi sul seno movendola con gesti circolari e premendole il capezzolo col pollice, fatto avvenuto all'inizio di gennaio
2022”. Il provvedimento del Giudice penale, non ritenendo sussistere i presupposti per il proscioglimento, accertato tra l'altro l'avvenuto risarcimento del danno in favore delle persone offese, su richiesta delle parti applicava al docente, in ordine ai reati ascrittigli - riconosciute le attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'articolo 609 bis ultimo comma CP prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati reati nel vincolo della continuazione, individuato come più grave l'episodio commesso in danno di nel gennaio 2022, operata alla riduzione per CP_9
il rito - la pena di anni due di reclusione, ordinando la sospensione condizionale della pena, dando atto dell'avvenuta conclusione da parte dell'imputato di un percorso di recupero presso un centro specializzato e condannando lo stesso alle spese (v. doc.15 res.).
10. In considerazione di quanto comunicato dalla autorità giudiziaria, in data 25.10.2023, con nota notificata all'interessato e al suo legale (pervenute sia in pari data che a mezzo racc. a/r in
5 data 1/11/2023), e trasmessa al dirigente scolastico - presso il quale nel frattempo il docente interessato, sospeso dal servizio, aveva ottenuto trasferimento con decorrenza 1/9/2023 - oltre
Contr che al dirigente scolastico dell' e al DG dell' l' riprendeva il Controparte_12 Parte_5
procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione degli addebiti di cui al provvedimento dell'11.2.2022, anche “in esito e riferimento ai fatti di cui al procedimento penale e alla sentenza penale del Tribunale di Verona n. 1234/2023 sopra richiamata” (v. doc. 16 e 17 resistente).
Cont 11. Con nota prot. 15878 del 31/10/2023, l' chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona di sapere se la sentenza pervenuta, riguardante il docente Parte_1
fosse divenuta irrevocabile (v. doc. 18 resistente).
La suddetta richiesta veniva riscontrata dalla Procura della Repubblica di con CP_4
trasmissione a mezzo nota via PEC acquisita al prot.15897 del 2/11/2023, della sentenza corredata dell'attestazione di passaggio in giudicato, avvenuto il 27.10.2023 (v. doc. 19 resistente).
Cont 12. Con ulteriore nota prot. 16032 del 6/11/2023, l' trasmetteva per i provvedimenti di competenza alla dirigente della nuova sede di servizio dell'insegnante, copia della sentenza penale, corredata del passaggio in giudicato (v. doc. n. 20 resistente). Con provvedimento prot. ris. n. 11794 del 9 novembre 2023, successivamente rettificato dal provvedimento prot. ris.
11995 del 14 novembre 2023 (acquisiti dall' rispettivamente ai prot. n. 16216 del CP_13
10/11/2023 e n. 16406 del 14/11/2023, v. doc. n. 21 e 22 res.), la dirigente scolastica, disponeva la sospensione cautelare del ricorrente, con corresponsione dell'assegno alimentare, avuto riguardo alla rilevanza e alla gravità delle condotte ascritte al medesimo di cui alla motivazione della sentenza del Tribunale di Verona Ufficio G.I.P. del 6 ottobre 2023, passata in giudicato.
13. Con provvedimento prot. 28459 del 15/11/2023 della Direzione Generale dell'U.S.R.
Veneto, trasmesso all'Istituto scolastico con nota 28510 del 16/11/2023 (prot. di CP_8 CP_4
n. 16531 del 16/11/2023), con le motivazioni ivi recate, veniva convalidata la sospensione cautelare disposta dalla dirigente scolastica dell' (V. doc. n. 23 e 24 resistente). CP_14
Contr 14. In data 28/11/2023 si svolgeva presso l' di l'audizione a difesa dell'insegnante CP_4
assistito dal proprio legale (v. verbale prot. n. 17191 del 1/12/2023, doc. 25 Parte_1
resistente), in occasione della quale la difesa dell'insegnante depositava altresì memoria difensiva datata 27/11/2023 corredata di documentazione (V. doc. n. 26 resistente), a cui si riportava, e richiamava a preteso supporto i verbali redatti in occasione delle indagini difensive svolte nel corso del procedimento penale, rilevava l'inattendibilità delle ragazze oggetto delle condotte, osservava che la classe aveva particolari problemi di gestione emotiva, evidenziava
6 che, al fine di ottenere la sospensione condizionale, il docente si era sottoposto al corso imposto dall'autorità giudiziaria e il responsabile di detto corso avrebbe rilevato l'estraneità del docente a condotte come quelle contestate;
richiamava, infine, gli effetti della recente c.d. riforma
Cartabia circa la non efficacia del patteggiamento nel procedimento disciplinare, evidenziando che comunque il suddetto patteggiamento aveva escluso le misure interdittive quali sanzioni accessorie;
osservava, infine, che il bagaglio probatorio era il medesimo di quello già preesistente alla definizione al procedimento penale, che nulla aveva aggiunto.
Il docente in occasione dell'audizione, non negava il fatto storico degli incontri, ma Pt_1 negava gli atteggiamenti sconvenienti ivi richiamati, sottolineando che l'incontro personale con la ragazza era stato richiesto dalla medesima alunna;
che quanto all'incontro con Tes_1
l'alunna secondo episodio, quello di gennaio, lo stesso era stato richiesto dalla CP_9
madre e il docente perciò era andato a chiamare la ragazza in classe per capire cosa fosse successo, l'alunna aveva cominciato a piangere, riferendo delle problematiche, che l'incontro era durato pochi minuti e che la ragazza non sembrava essere in sé, piangeva a dirotto, tremava, sbiancata in volto;
negava di avere mai abbracciato l'alunna interessata;
in merito al terzo episodio contestato, riguardante una terza alunna, il osservava che era “un CP_11 Pt_1
caso DSA” (sigla che indica “disturbi specifici di apprendimento”) e imputava il fatto da lei riferito alla possibile suggestione del racconto delle altre due compagne (v. doc. 25 resistente).
16.L'UPD, con nota prot. 885 del 26/1/2024, chiedeva alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale penale di Verona la trasmissione degli atti e verbali di acquisizione di informazioni, in modo da poter definire il procedimento attivato a carico dell'insegnante, precedentemente sospeso, in attesa delle risultanze penali (v. doc. 27 resistente).
A seguito di autorizzazione del PM, in data 31/1/2024 perveniva , acquista al prot. 1009 del
3171/2024, la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica, recante tra l'altro verbali di sommarie informazioni testimoniali dei genitori , madre Controparte_15 dell' , e , padre dell' n. 3 annotazioni Parte_6 Tes_2 Parte_7
riguardanti le rispettiva audizioni protette delle alunne , e CP_9 Tes_1 CP_11 acquisite dal vice ispettore -ufficiale di P.G. , su delega e con l'ausilio della Controparte_16 dr.ssa esperta in psicologia dell'età evolutiva, nominata ausiliario di Testimone_3
P.G.: dalle dichiarazioni acquisite, in particolare dalle studentesse, emergevano conferme di gravi condotte a carico del docente (V. sub Allegato 28 con verbali allegati). Conclusasi
l'istruttoria e valutate tutte le risultanze emerse, con motivato decreto del dirigente responsabile del 19 febbraio 2024 prot. n. 1879, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell'UAT di CP_4
7 irrogava al docente odierno ricorrente la sanzione della destituzione, di cui all'articolo 498 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che veniva trasmesso all'interessato con raccomandata
A/R in pari data, oltre che via PEC presso il suo legale, nonchè agli uffici indicati (v. allegato 29 resistente).
17. In data 23/5/2024, acquisita al prot. 6936 del 23/5/2024, perveniva comunicazione datata
20/5/2024 del MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Verona, attestante il superamento del riscontro preventivo amministrativo contabile del suddetto provvedimento conclusivo emesso Cont dall' , registrato al n. 1606 del 20/5/2024 (v. documento 30 resistente). Cont Il predetto provvedimento dell' sanzionava con la destituzione le condotte di contenuto molesto e di carattere sessuale nell'ambito del contesto scolastico, cui fanno riferimento i punti
1, 2 e 3 della contestazione di addebito, ritenuti in violazione degli obblighi concernenti la funzione docente, che avevano comportato il definitivo venir meno del rapporto fiduciario con l'amministrazione scolastica. Tra le motivazioni del provvedimento si evidenziava, tra l'altro, in punto di fatto, a superamento delle contrarie deduzioni formulate dal docente e nel suo interesse in corso di procedimento, che le dichiarazioni rese dalle citate alunne minori , CP_9
e in modo più ampio, preciso e circostanziato nel corso delle Tes_1 CP_11
audizioni protette disposte dall'autorità giudiziaria, tenutesi nelle giornate del 17, 18 e 20 marzo
2022 nei locali dell'Istituto “Sanmicheli” di condotto da personale esperto incaricato CP_4 dal P.M., e acquisite dall'ufficio in seguito alla definizione del procedimento penale, risultavano comprovare le circostanze oggetto della contestazione di addebito nel loro essenziale nucleo fattuale e di disvalore, risultando documentati in modo non equivoco comportamenti consistenti in contatti non desiderati con studentesse minorenni, invasivi della loro intimità sessuale, determinanti disagio e turbamento e comunque gravemente inappropriati e non consoni al ruolo e alla funzione del docente (v. documenti 28 e 29 cit. resistente).
Veniva anche rilevato come dalle dichiarazioni rese dai soggetti auditi negli uffici della
Questura di quali persone informate sui fatti, ossia la madre della minore , CP_4 CP_9 come da verbale dell'1/3/2022, e il padre della minore come da verbale del CP_11
3/3/2022, si potesse evincere in merito a quanto confidato dalle rispettive figlie sugli episodi che le avevano riguardate e sul conseguente disagio (v. doc. 28 e 29 resistente).
18. Il docente, per come emerge dalla riportata ricostruzione dell'intero procedimento, è stato regolarmente convocato per l'audizione, sia prima sia successivamente alla sospensione del procedimento disciplinare, fruendo di tutte la garanzie previste, dal richiesto differimento
8 dell'audizione, all'accesso agli atti, alla possibilità di articolare le proprie difese mediante deposito di memorie scritte da parte del difensore di fiducia.
19. E' priva di rilevanza in particolare l'eccezione di nullità relativa alla violazione del termine iniziale di 10 giorni di cui all'art. 55bis, comma 4 dlgs 165/21 (
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”). Cont Nel caso di specie, come detto, la dirigente scolastica ha segnalato in data 7.2.2022 all' i fatti “ritenuti” disciplinarmente rilevanti. Il ricorrente ritiene che il predetto termine debba farsi decorrere dal 26.1.2022, ossia dal giorno stesso in cui la dirigente ha ricevuto le dichiarazioni verbali dalle alunne, così come risulta dalla denuncia del 28.1.2022 (doc. 4 ricorrente).
L'assunto non è condivisibile.
19.1 Si tratta innanzitutto di un termine di natura ordinatoria, come chiarito dallo stesso
Legislatore che al comma 9ter del medesimo articolo ha precisato: “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
La norma in questione (intervenuta per superare le incertezze giurisprudenziali in materia) è più che mai chiara nel considerare perentori i soli termini relativi alla contestazione dell'addebito e alla conclusione del procedimento, i quali rappresentano ipotesi diverse dal caso in esame (sul Cont punto v. Cass., 12842/2023 del 11.5.2023). Il termine perentorio è quello di 30 giorni che l' ha per la contestazione dell'addebito, che decorrono dal ricevimento della predetta segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
19.2 In fatto deve poi segnalarsi che la dirigente scolastica, ha diligentemente dapprima richiesto l'invio da parte dei soggetti interessati di dichiarazioni scritte relative all'accaduto (l'ultima
9 delle quali ricevuta, come da protocollo, solo il 28.1.2022), presentato contestualmente la
Cont denuncia alle autorità competenti e inoltrato la comunicazione all' non appena ricevuta la notifica dell'azioni della Procura della Repubblica che aveva disposto la perquisizione e il sequestro. La segnalazione deve quindi ritenersi avvenuta entro il termine di legge che deve farsi decorrere dal 28.1.2022 e non dal 26.1.2022 come preteso dal ricorrente.
Peraltro, come si legge nella stessa segnalazione, la dirigente, una volta acquisite le dichiarazioni necessarie al fine di poter circostanziare “i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”, ha sporto immediatamente denuncia e ha atteso solo alcuni giorni al fine di consentire agli inquirenti di svolgere le prime necessarie azioni volte alla raccolta delle prove: “La sottoscritta dirigente scolastica dell'Istituto di istruzione superiore Parte_8
Michele Sanmicheli di , il giorno 26 gennaio 2022, nell'ufficio di dirigenza ha ricevuto CP_4
due alunne della classe 2M, e , che hanno segnalato di essere state CP_9 Tes_1 molestate dal prof. loro docente di lettere, in un'auletta vicino al bagno (aula Parte_1
18 dell'edificio sito in Piazza Bernardi 2). All'incontro era presente anche il prof. Per_1
con il quale si erano precedentemente confidate. La sottoscritta ha chiesto a tutti loro di
[...]
mettere per iscritto quanto raccontato. Le mail con le testimonianze sono state inviate alla sottoscritta dal prof. e dalle due studentesse nei giorni successivi, l'ultima è arrivata il 28 Per_1 gennaio e immediatamente è stata inviata la denuncia alla Polizia di Stato. L'ispettrice
, il giorno stesso, ha chiesto alla sottoscritta di mantenere il massimo riserbo Controparte_16 per non intralciare le operazioni di polizia e permettere l'avvio della fase istruttoria. Una terza ragazza, è coinvolta in seguito alla dichiarazione scritta del prof. che ha CP_11 Per_1
raccolto anche la sua denuncia. Questa mattina, 7 febbraio 2022, nell'ufficio di dirigenza, è stato notificato alla sottoscritta e al prof. il decreto di perquisizione e sequestro Parte_1 ai sensi dell'art. 247 e segg., 253 e segg. C.P.P. per un reato di cui agli artt. 81 e 609 bis CP ai danni di , e . L'ispettrice della Questura CP_9 Tes_1 CP_11 Controparte_16 di ha sequestrato al docente il telefono cellulare e l'hard-disk di un PC della scuola, CP_4
collocato in vicepresidenza, che il docente, in quanto referente Covid e coordinatore di un indirizzo dell'Istituto, utilizza spesso”. Da tali circostanze si evince come la segnalazione debba ritenersi effettuata non solo tempestivamente ma anche nel rispetto del corretto svolgimento delle attività di indagine dell'autorità giudiziaria inquirente.
20. Altrettanto infondata è la seconda eccezione relativa alla violazione del termine di 120 giorni
(“L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di
10 archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”, art. 55bis, comma 4).
Nel caso di specie, dalla contestazione disciplinare dell'11.2.2022 ed entro lo scadere del predetto termine, infatti, il procedimento disciplinare è stato sospeso con provvedimento del
3.6.2022 e riavviato il 25.10.2023, dopo la comunicazione della pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Verona del 6.10.2023, come detto avvenuta l'11.10.2023 (il cui testo veniva trasmesso il giorno successivo e da tale data decorre il termine, cfr. Cass., 18362/2023) .
La ripresa del procedimento è avvenuta nel rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 55ter, comma 4, dlgs 165/2001 che dispone espressamente: “
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso”. Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 12662/2019), questo secondo termine decorrerebbe dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (quindi nel caso di specie dal 27.10.2023.
Come chiarito dalla riforma introdotta con dlgs 75/2017 in caso di ripresa del procedimento sospeso (art. 55ter, co. 4, secondo periodo, dlgs 165/2001): “il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'art. 55bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso”. La riforma del 2017 nel modificare l'art. 55-ter, co. 4 e riportando i termini di conclusione a 120 giorni, lo ha fatto ricomprendendo in tale caso tutti i casi di ripresa del procedimento disciplinare, ivi incluso quella che avvenga a seguito di pronuncia penale irrevocabile, a riprova che il sistema ha sempre riconosciuto, nel tempo e pur nella diversità delle misure (portate da 180 giorni a 120 giorni), identità di termini di durata per ogni caso di ripresa susseguente ad una pregressa sospensione (così Cass., 12662/2019 punto 3.2.4).
21. Il procedimento si è concluso con provvedimento di destituzione emesso il 19.2.2024 (l'art. 55bis, comma 4, dlgs 165/2001, cit. fa riferimento all'adozione della sanzione, che non è atto recettizio) e spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in pari data e ritirato dal destinatario il 28.2.2024 (doc. 19 ricorrente) e pervenuto al domicilio eletto presso il difensore il
13.3.2024. Il provvedimento conclusivo risulta quindi emesso nel termine di legge di 120 giorni dalla ripresa del procedimento (25.10.2023). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine
11 previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza
è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva” (Cass., 15464/2021).
22. Il ricorrente contesta sotto ulteriore profilo la legittimità stessa della sospensione del procedimento disciplinare, sostenendo che l'amministrazione sin dal momento della denuncia era già in possesso di tutti gli elementi necessari per poter assumere una decisione e che quindi il termine di conclusione del procedimento disciplinare doveva farsi decorrere dalla prima contestazione dell'11.2.2022, rispetto al quale il licenziamento sarebbe quindi tardivo.
Anche tale prospettazione non è condivisibile.
La possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di fatti di maggiore gravità
e nella ricorrenza di situazioni più complesse si denota come una facoltà della Pubblica
Amministrazione, nell'interesse del buon andamento di essa ed in attuazione di un canone di prudenza, che di tale principio è espressione e che è insito nei parametri di complessità di accertamento o insufficienza degli elementi disponibili cui fa riferimento la norma di cui all'art. 55ter dlgs 165/2001 (è stato condivisibilmente affermato che la formulazione utilizzata dal I comma dell'art. 55ter “copre ad ampio spettro la facoltà attribuita ad essa di sospendere il procedimento disciplinare ogni qual volta vi siano comunque incertezze che discrezionalmente consiglino l'attesa degli sviluppi penali”, così Cass., 12662/2019, punto 3.2.1).
La scelta di sospendere o meno il procedimento disciplinare è quindi discrezionale e nel caso di specie non appare in alcun modo arbitraria. Giova ricordare che al momento della sospensione le studentesse avevano riferito fatti che il ricorrente aveva dichiarato di non ricordare e che lo stesso in sede di audizione aveva chiesto che il procedimento fosse sospeso, proprio a sua maggiore tutela.
D'altronde, le indagini svolte a fronte della delicatezza dei fatti contestati che coinvolgono soggetti minori e il docente, in assenza di altri testimoni diretti, nonchè l'acquisizione degli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento penale (ed in particolare le dichiarazioni delle minori nelle forme dell'audizione protetta) richiesti e acquisiti dall' , a prescindere Cont
12 dalla sentenza di patteggiamento, hanno certamente contribuito alla definizione del procedimento disciplinare (come si evince anche dal loro puntuale richiamo nel provvedimento conclusivo di destituzione).
23. Infondate appaiono inoltre le doglianze relative alla presunta violazione del diritto di difesa per non avere il ricorrente avuto piena conoscenza dei dati delle alunne indicate solo con le lettere iniziali, essendo stati i fatti e le classi dalle stesse frequentate indicate;
inoltre le generalità delle stesse erano ben note al ricorrente che ne aveva avuto conoscenza fin dall'atto di perquisizione e sequestro del PM del 3.2.2022 e lo stesso, sentito a propria difesa il 28.11.2023 ha pienamente preso specifica posizione sulle singole alunne e sulle singole condotte contestate.
24. Infondata appare inoltre la contestata carenza dei presupposti di valida emissione del provvedimento sanzionatorio, siccome firmato da un solo soggetto anziché da plurimi soggetti ovverosia in quanto non recante i requisiti di una qualche deliberazione.
Cont In fatto, il procedimento de quo, è stato avviato ed istruito dal competente , con la partecipazione istruttoria in tutte le fasi del procedimento del dott. , funzionario Controparte_5
del settore affari legali (come si può dedurre dalla contestazione di addebito, dalla riattivazione del disciplinare dopo la sospensione, dai verbali di audizione, fino alla predisposizione del provvedimento finale); quanto alla dr.ssa invece, anch'essa funzionaria, la CP_17
medesima opera per disposizione dirigenziale quale sostituta del funzionario , essendo CP_1
addetta, per disposizione organizzativa dirigenziale, a settore diverso che gestisce il reclutamento e gli organici del personale docente.
Come già affermato da questo Tribunale (sentenza 725/2024 del 19.11.2024, RG 1483/2023),
l'UPD, nel caso di specie, non ha (e in generale non deve necessariamente avere) natura collegiale (cfr. Cass., fra le tante Cass. n. 16706/2018; Cass. n. 5317/2017; Cass. n.
22487/2016).
Il provvedimento D.D.G. prot. n. 170 del 17/1/2023 (doc. 34 resistente) si limita infatti ad individuare quale unità organizzativa deputata a svolgere le funzioni di ufficio per i procedimenti disciplinari nella provincia di l' di senza specificare CP_4 CP_4 CP_4 che ogni atto dell'ufficio debba essere posto in essere congiuntamente da tutti i componenti in forma collegiale, ferma restando la competenza in materia di sospensione cautelare in capo al
Direttore Generale del . Parte_5
Tale istituzione va letta congiuntamente con le competenze dirigenziali stabilite in generale, fra l'altro, dagli art. 4, c. 2, e 5, c. 2, d.lgs. 165/2001 e con il D.M. MIUR n. 925 del 18 dicembre
2014, che all'art. 3, comma 4 prevede: “ L' , limitatamente alla provincia di Rovigo, CP_18
13 l' ( ) l' ) e CP_4 Controparte_19 Controparte_4
l' ) svolgono le funzioni di Ufficio per i procedimenti Controparte_20
disciplinari (UPD) a carico del personale docente, educativo ed ATA del rispettivo ambito territoriale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico”.
Pertanto, nell'ordinamento ministeriale periferico la competenza disciplinare già attribuita al
Direttore Regionale è stata devoluta all' Ufficio scolastico territorialmente competente e il
D.D.G. del 21/4/2016 e quelli succedutisi nel tempo a sua modifica e Parte_5 integrazione costituiscono atti di natura organizzativa che non attribuiscono ex novo l'esercizio del potere disciplinare e le relative competenze ad un organo collegiale nel senso voluto dal ricorrente (cfr. Cass., 8943/2023); è il soggetto-organo che di tale ufficio è responsabile, ossia il Cont dirigente dell'ufficio scolastico – ambito territoriale presso il quale l' viene costituito, ad essere il titolare del potere provvedimentale nonché attributario degli atti gestionali del
Contr personale e degli atti con rilevanza esterna in genere. Il dirigente dell' viene individuato e indicato quale dirigente responsabile dell' , e non quale presidente di un organo di natura CP_6
propriamente collegiale nel senso preteso dal ricorrente. Ed infatti, il dirigente dell'
[...]
, dott. , ha firmato la contestazione di addebiti e i Controparte_4 Persona_2
Cont successivi documenti redatti dal funzionario dell' , dott. , come è visibile in Controparte_5
calce agli atti di istruttoria degli stessi, ed il provvedimento finale è stato esito di tale attività.
Nel caso in esame la collegialità (intesa come presupposto di una pronuncia collegiale, espressione di plurimi soggetti di pari rango) non può essere desunta da elementi come la mera pluralità dei componenti di un ufficio (che si costituisce di una pluralità di risorse, e quindi –nel caso in esame - anche di personale), ma avrebbe dovuto fondarsi su un'indicazione, espressa e regolamentata, che l'organo (ossia, il soggetto deputato ad esprimere la decisione) avesse natura collegiale: la collegialità (nel senso adombrato dal ricorrente), in altre parole, deve essere esplicitamente indicata e prescelta dall'ordinamento interno dell'ente, diversamente è l'ufficio ad emettere il provvedimento, nella persona del proprio dirigente responsabile, ricorrendo all'attività istruttoria svolta dal personale non dirigente assegnato all'ufficio ed in tal senso condividendo la decisione finale, secondo il modulo tipico amministrativo previsto dalla L.
241/1990 e la natura giuridica degli atti prevista dal D.lgs. 165/2001.
Ne consegue che legittimamente gli atti di rilevanza esterna del procedimento disciplinare sono stati sottoscritti dal dirigente dell'ufficio scolastico, nella qualità di dirigente responsabile dell' che, nell'avvalersi dell'ufficio procedimenti disciplinari, è l'unico titolare, ai sensi CP_6
14 di legge e di regolamentazione ministeriale, della competenza ad emanare la decisione, che è stata condivisa dall'ufficio secondo le dinamiche organizzative richiamate.
La Corte di Cassazione, proprio con riferimento all'UPD in ambito scolastico ha affermato: “il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell' (in tal senso, Cass. Sez. L, 31/07/2019, n. 20721), CP_6 con la precisazione che l'ufficio per i procedimenti disciplinari opera con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare (sul punto, Cass. Sez. L, 27/06/2019, n. 17357, e, in precedenza, Cass. Sez. L, 26/04/2016, n. 8245). 1.3. – Nella specie, come emerge dalla sentenza impugnata, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, pur essendo pluripersonale, è rappresentato all'esterno dal Dirigente allo stesso preposto, che è figura diversa dal Dirigente scolastico e che ha adottato sia l'atto di contestazione, sia l'istruttoria, sia la decisione finale, senza che sia stata dedotta alcuna violazione del diritto di difesa, in effetti pienamente rispettato essendosi provveduto alla regolare audizione del lavoratore, attività cui ebbe espressamente a
Contr partecipare redigendone il verbale uno dei componenti dell' . Di conseguenza, come precisato dalla Corte palermitana, «la circostanza per cui il provvedimento sanzionatorio è stato sottoscritto dal Dirigente preposto all'UPD – in ottemperanza all'art. 503 del D.lgs.
297/94 – non è in contrasto con l'articolazione interna dell'ufficio che comprende più soggetti, così come emerge dalla nota del 10.11.2016. Pertanto, anche a voler ravvisare la collegialità perfetta postulata a sostegno del motivo, non è ravvisabile la denunciata violazione di legge, in quanto, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, la circostanza che il provvedimento sanzionatorio sia stato sottoscritto dal Dirigente, preposto all'esternazione della volontà deliberativa dell'Ufficio, non è di per sé in contrasto con la collegialità del procedimento deliberativo.» (Cass., 18362/2023).
15 Si deve pertanto escludere che, qualora il procedimento sia stato condotto dall'ufficio individuato o istituito dall'ente come competente ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento debba per ciò solo indurre quale conseguenza la nullità della sanzione, in quanto la violazione può rilevare solo se ed in quanto ne sia risultato compromesso il diritto di difesa del dipendente incolpato evenienza, questa, non sussistente nel caso di specie.
25. Nel merito si osserva quanto segue.
Occorre premettere che la nuova formulazione (introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b) dlgs
150/2022, pubblicato in GU il 17.10.2022, c.d. riforma Cartabia, entrata in vigore, ai sensi del
DL 162/2022, il 30.12.2022) dell'art. 445, comma 1bis, c.p.p. (“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”), diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente sin dal ricorso introduttivo e ribadito in sede di discussione conclusiva, non può essere interpretata nel senso di impedire la valutabilità del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini e posto a fondamento della non assoluzione dell'imputato. Posto che nel caso di specie, la norma in questione è pacificamente entrata in vigore dopo l'apertura del procedimento disciplinare di cui è causa e dopo la sua sospensione, ma prima della ripresa dello stesso e dell'irrogazione della sanzione
(quindi in quanto norma processuale applicabile al caso di specie, cfr. Cass., 740/2025), la stessa deve essere interpretata nel senso di superare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche contro i dipendenti delle PA: “la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (Cass., n. 20721/2019 e negli stessi termini
Cass. n. 10854/2020, Cass. n. 20560/2021, Cass. n. 2876/2022, Cass., n. 8943/2023). In tal senso sembra potersi leggere la motivazione della sentenza della Cassazione n. 740/2025 del
12.1.2025 (cit.) secondo cui: “Il tutto, del resto, in linea con la legge delega (legge n. 134 del
2021) che ha indirizzato le modifiche normative, il cui art. 1, co. 10 n. 2, come sottolineato dalla Corte territoriale, precisava espressamente che l'intento era quello di «ridurre gli effetti extrapenali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi».
16 Il nuovo art. 445 c.p.p. appare invece compatibile con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito e prima ancora la PA possa utilizzare il materiale probatorio acquisito in sede penale, in ragione del generale principio di atipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. 33979/2022; Cass., n. 21260 del 2018, n. 8410 del 2018, n. 5284 del 2017, n.
19183 del 2016; n. 758 del 2006; ma anche Cass., 31010/2023; 2897/2024; Cass. 12901/2024).
Il materiale prodotto dalla Procura, infatti, può essere liberamente apprezzato dal giudicante in questa sede, dove il contraddittorio ed ogni altro diritto di difesa vengono garantiti al convenuto nel modo più pieno. D'altra parte, l'articolo 445, comma 1-bis, c.p.p. parla esclusivamente dell'efficacia della sentenza ex art. 444 c.p.p., senza che da tale norma possa desumersi un effetto estensivo nei confronti del materiale probatorio versato nel procedimento penale. Al fine di incentivare il ricorso allo strumento deflattivo, infatti, il legislatore ha inteso ridurre l'efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento senza, tuttavia, che tale scelta possa estendersi fino all'irrilevanza del materiale probatorio raccolto: un conto, infatti, è negare che la sentenza ex art. 444 c.p.p. possa costituire, essa stessa, accertamento probatorio in altro giudizio;
ben altro sarebbe impedire ad un altro giudicante un'autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari, specie quando questa valutazione ha finalità e parametri completamente differenti, con esclusione della violazione del principio del ne bis in idem (in tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza contabile, cfr. Corte conti, Sez.III centr. app., n. 347/2023;Corte conti, Sez. I centr. app., n. 25/2023, Sez. giur. reg. Umbria n. 38/2023,
Sez. giur. reg. Piemonte n. 57/2023;).
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta, pertanto, alla luce della richiamata novella legislativa, non è condivisibile.
26. Ad avviso di questo giudice le dichiarazioni rese dalle persone offese dapprima alla dirigente
Per_ scolastica ed al professor e successivamente alle forze dell'ordine in sede di audizione protetta, acquisite in questo processo (doc. 28 resistente), provano, la sussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente. Si tratta come già rilevato dal GIP del Tribunale di Verona nell'ordinanza interdittiva del 5.4.2022 (doc. 11 resistente) di dichiarazioni coerenti, circostanziate relative a circostanze verosimili;
le narrazioni delle stesse inoltre risultano ancor più attendibili poiché indipendenti l'una dall'altra.
26.1 Quanto al primo fatto contestato (“In data 27/11/2021, verso le ore 11.25, durante l'ultima ora di lezione, la S.V., coordinatore della classe, invitava con l'autorizzazione della docente
l'alunna della 2a M ad uscire dall'aula, a recarsi in un'altra aula vuota in fondo al Pt_9
17 corridoio e, chiusa la porta, nel mentre della conversazione, allungava la mano sulla coscia dell'alunna, toccandole dapprima il sedere e poi l'inguine, creando disagio all'alunna”, si osserva quanto segue.
(n. il 26.7.2006), sentita in sede protetta il 18.3.2022 (doc. 28 resistente), ha Tes_1
dapprima riferito di avere avuto una crisi nel mese di novembre 2021 e di essere rimasta assente per qualche giorno non avendo voglia di frequentare la scuola. In quei giorni il ricorrente le aveva scritto delle email invitandola a ritornare a scuola. Ha poi riferito che rientrata a scuola a fine novembre 2021, il ricorrente l'aveva chiamata fuori dall'aula, mentre stava seguendo la lezione di un altro professore, invitandola a seguirlo in un'aula ubicata vicino ai bagni delle femmine, e dopo avere chiuso la porta le aveva chiesto perché fosse demoralizzata e lei aveva risposto che non si trovava molto bene a scuola perché i professori le sembravano eccessivamente rigidi. La ragazza dichiara: “forse per consolarmi…non so…ha iniziato a mettermi la mano sulla coscia, poi è andato nell'interno coscia, poi è salito sul sedere…e io li
l'ho guardato tipo…cioè, ho sbarrato gli occhi come per dire: cosa?...E …cioè…lui lo fa proprio…non so come spiegare…con molta tranquillità…come per farti sentire al sicuro…come per dirti…non sto facendo nulla di male…ti sto solo aiutando…ti sto consolando…E…niente, io
l'ho guardato, cioè gli ho proprio sbarrato gli occhi e lui pian piano, come non fosse niente, ha cercato di togliere la mano…e dopo un po' io ho cercato di tagliare corta la conversazione…quello che ho detto ho detto… poi siamo usciti dall'aula, poi ho accelerato il passo per tornare in classe e, quando sono arrivata in classe, l'ho detto a due/tre mie compagne…Teresa, e che all'inizio non è che ci credevano…e quindi ho Per_3 Per_4
detto: figurati, se lo dico a qualcun altro mi prendono per pazza…poi è venuto fuori anche
CP_1 l'altro discorso della mia compagna , poi di e quando è arrivato a che è la più CP_9 CP_9 grande della classe, che è successo, mi ha detto guarda che all'inizio non è che ti credevo CP_9
così tanto, però quando è successo a me ho capito che non stavi esagerando ma è successo veramente…e poi ci siamo ricordate tutte in generale in classe quello che è successo l'anno scorso quando siamo entrate in prima, che le ragazze di quinta ci hanno detto che era un Pt_1 po' affettuoso e a volta metteva le mani sui fianchi o cose così…”.
La stessa nella precedente e-mail scritta alla dirigente (doc. 6 resistente) aveva coerentemente dichiarato: “Il giorno sabato 27/11/2021 mi trovavo presso l'Istituto Sanmicheli dove vado a scuola. Alle ore 11.25, durante l'ultima ora di lezione, sono uscita dalla mia classe che si trova al secondo piano, vicino agli uffici della presidenza, poiché avevo un momento di sconforto dovuto allo stress scolastico. Così il professore , mio docente di Italiano e Storia, Parte_1
18 coordinatore di classe e vicepreside, come sempre disponibile e attento alle nostre esigenze, sapendo del momento che stavo vivendo, mi è venuto a chiamare in classe per parlarne. Uscita dalla classe, con l'autorizzazione del docente in orario, prof. , siamo andati in Persona_5
un'aula verso la fine del corridoio a destra, vicino al bagno delle femmine. Entrati in quell'aula vuota, il prof. ha chiusa la porta e ci siamo seduti vicino al tavolo al centro della stanza Pt_1
in due sedie vicine. Abbiamo iniziato a parlare della scuola, quando ad un certo punto, dopo circa 5 minuti, il prof. con estrema naturalezza e calma, mi ha messo la mano sulla Pt_1
coscia, iniziando a risalire, toccando prima il sedere e poi l'inguine. In quel momento, nonostante per lui sembrasse tutto naturale, ho provato disagio e cercavo di guardarlo facendogli capire che era una situazione imbarazzante. La nostra conversazione è terminata dopo altri 10 minuti. Io sono uscita dall'aula di fretta per riuscire ad arrivare in classe il prima possibile. Arrivata in classe ho raccontato subito l'accaduto alla mia compagna di classe Per_6
che era incredula. Appena arrivata a casa, alle ore 14.11, mi è venuto istintivo mandare
[...]
un messaggio nel quale raccontavo l'accaduto al mio ragazzo. (Allego screen chat). Non ho mai trovato il coraggio di raccontarlo poiché mi sentivo io in difetto e avevo paura di non essere creduta. Ora ho trovato il coraggio di raccontarlo grazie alla mia compagna di classe CP_9
con la quale ci siamo fatte forza e abbiamo deciso di dire ciò che è successo”. Il
[...]
riferimento dei fatti accaduti nel loro dettaglio appare coerente e non sussistono dati concreti e precisi che possano far ritenere le dichiarazioni rispetto al nucleo essenziale dei fatti non veritiere.
26.2 Quanto al secondo fatto contestato (“Verso l'inizio dell'anno scolastico 2021/22, la S.V.,
Pa durante un abbraccio con l'alunna della provava a toccarle il sedere”), si osserva Pt_2
quanto segue.
(n. il 6.10.2022), sentita in sede protetta il 20.3.2022 (doc. 28 resistente), ha CP_11 riferito: “Io so che a me è successo che comunque quel giorno non stavo molto bene perché era andata male un'interrogazione che comunque io essendo certificata per dislessia, non ero stata avvisata così…e quindi non sono andata molto bene…E infatti ero andata in bagno a piangere con la mia compagna perché non stavo tanto bene e …non mi ricordo benissimo così era successo, ma mi sono ritrovata nel corridoio con il professore e questa compagna…e io…comunque il professore mi aveva chiesto cos'era successo…e io gli ho spiegato che non ero andata bene a questa interrogazione perché non lo sapevo e la professoressa era nuova e tutto…E …comunque cercava tanto di venirmi incontro, cioè fisicamente cercava di venire verso di me…e ha iniziato ad accarezzarmi la schiena e io cervo un po' comunque di
19 arretrare…però…comunque lui continuava a venire verso di me…e questa cosa l'ha vista anche questa mia compagna… e dopo, mentre parlavamo, è sceso comunque un po' con la mano, non si è fermato alla schiena. È sceso un po' verso …metà sedere…e insomma…questo è quello che ricordo io…”. Ha quindi, a domanda, indicato il nome della compagna di classe, collocato il fatto nel mese di novembre 2021, ma senza essere sicura della data, chiarito che il fatto era avvenuto in corridoio, mentre nelle altre classi si stava regolarmente svolgendo lezione e spiegato di non aver dato peso all'accaduto in quel momento da un lato perché era “presa” dall'interrogazione andata male, dall'altro perché il professore era solito mostrarsi comprensivo con le studentesse, avvicinandole per consolarle e limitandosi ad accarezzare loro una spalla o un braccio.
26.3 (n. 1.5.2004) sentita in sede protetta il 17.3.2022 (doc. 28 resistente), ha CP_9
raccontato liberamente ed in maniera alquanto dettagliata il quadro dei rapporti confidenziali e amichevoli che il professore, odierno ricorrente, aveva instaurato con alcune studentesse (“mi sono fidata molto di lui e ho cominciato spesso a confidarmi con lui ogni volta che litigavo a casa, ogni volta che mi passava qualcosa per la testa… poi vedevo che le mie compagne di classe più piccole di me spesso a questo professore gli raccontavano tutto…e lui… non lo so, cioè gli dava una carezza…o così….cioè era un rapporto molto…quasi genitoriale e a me un po' ha spaventato questa cosa. Comunque, non ci avevo dato neanche così tanta importanza all'inizio, perché ho pensato: boh, non lo so, le cose sono così e…cioè mi sono un po' adeguata alle dinamiche della classe…”), riconoscendo le proprie difficoltà personali legate al suo cambio scuola ed ai rapporti conflittuali con i propri i genitori.
E' passata poi a descrivere quanto oggetto del terzo episodio contestato in sede disciplinare (“In data 24/1/2022, verso le ore 11.45 circa, la S.V. invitava l'alunna della 2a M ad uscire Pt_3 dall'aula per parlare di alcune problematiche riguardanti il percorso scolastico. Nel corso del colloquio, in un momento di tristezza e debolezza emotiva dell'alunna, la S.V. abbracciava la predetta allungando la mano sul suo seno sinistro, palpeggiandolo, creandole in tal modo disagio e turbamento”).
La studentessa ha dichiarato sul punto, collocando l'episodio al suo rientro a scuola dopo le vacanze di Natale: “Comunque il professore mi ha chiamata fuori dalla classe, mi ha detto che lo aveva chiamato mia mamma, mi ha chiesto: cosa succede di nuovo? E per chiedermi di questa cosa qua, mi ha portata in una stanza in fondo al corridoio, che c'era tutta la scuola con le classi vuote, mi sembra…ma a me è sembrato che non ci fosse bisogno di andare fino in fondo in un'aula, chiudere la porta, quando non c'era nessuno, c'era silenzio e si poteva
20 tranquillamente parlare così…Poi, parlandomi così, si è avvicinato verso di me, mi ha messo un po' le mani…come sempre…in segno di conforto (fa il gesto di accarezzare il braccio) e poi, piano piano, io…fissandolo negli occhi, ho smesso di ascoltare e sentivo solamente lui che mi confortava (fa di nuovo il gesto di accarezzare il braccio) e a un certo punto poi ha messo le mani anche qui (altezza delle costole sotto il seno)…un pò più sopra…così…(mette la mano all'altezza del senso e la muove in circolo) e ha cominciato a muovere il pollice sul mio capezzolo e io me ne sono accorta, però non ho fatto niente perché non sapevo cosa fare…ero immobilizzata e sapevo che si stava comportando male e nello stesso tempo pensavo che non va fatta questa cosa…Niente, poi sono uscita dalla classe un po' scombussolata per tutte le cose che sono successe, sia per l'atteggiamento del professore, sia per le cose mie con mia mamma, la mia confusione scolastica…sono tornata in classe e gliel'ho detto subito alle mie compagne Tes_ di classe…e la , la ragazza con cui ho legato di più mi ha detto: ah, vedi che non sono
l'unica a pensarlo, non sono l'unica a cui è successo? Non è normale, non va fatto, le ho detto, hai ragione, secondo me questa cosa qui va assolutamente denunciata. Poi, delle ragazze di quinta ci avevano detto all'inizio dell'anno” state attente al prof. che ha degli Pt_1 atteggiamenti un po'…che magari alcune ragazze potrebbero spaventarsi… non so se avessero detto “perché è un po' affettuoso” …cose così…Però comunque a me questa cosa non andava molto giù…e basta…questo è successo”.
Tale dichiarazione non sembra, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente in insanabile contraddizione con le dichiarazioni (rese precedentemente in altro contesto) di cui alla email indirizzata alla preside il 28.1.2022: “Durante questo colloquio, il professore, vedendomi emotivamente turbata, si è avvicinato abbracciandomi in segno di conforto e, lentamente, quasi senza che io me ne rendessi conto, l'abbraccio è diventato un motivo per allungare le mani sul mio senso sinistro, trasformando l'abbraccio in un evidente palpeggiamento”. Il fatto sostanziale che qui rileva è che nell'ambito di un riferito gesto di conforto (accarezzare il braccio può essere inteso quale inizio di un gesto che poi diventa abbraccio, tanto che la ragazza riferisce che prima di arrivare al senso la mano del professore era arrivata all'altezza delle costole, sotto il seno), il docente ha poi toccato del tutto impropriamente (e non certo involontariamente) il seno della studentessa (l'avere detto dapprima palpeggiamento per poi specificare in sede di audizione protetta che si è trattato di un movimento circolare della mano sul seno per poi aggiungere che lo stesso ha iniziato a muovere pollice sul capezzolo non appare essere una contraddizione, quanto appunto una coerente specificazione di dettaglio).
21 27. A corroborare i fatti circostanziati riferiti dalle studentesse, ci sono poi le dichiarazioni del docente alla dirigente scolastica (doc. 5 resistente) di cui alla email del 27.1.2022 Persona_1
che riporta quanto allo stesso raccontato dalle ragazze coinvolte. “In data 25/01/2022, alle ore
10,25, il sottoscritto si è recato, come da orario scolastico, nella classe 2 M. Alcune studentesse mi hanno chiesto di parlare e mi hanno riferito che alcune di loro provano un certo disagio con il prof. perché ritengono che abbia atteggiamenti troppo confidenziali. Mi sono Parte_1 permesso di chiedere loro cosa intendessero per “atteggiamenti confidenziali” e mi hanno risposto che, in determinate circostanze, il prof. si avvicina cercando un contatto fisico. A quel punto ho detto alle studentesse che avrei preferito parlare con loro singolarmente, iniziando il
Par confronto con la studentessa la quale ha riferito di essere stata abbracciata e toccata sul seno, dopo un loro confronto sulla sua situazione scolastica e famigliare, in un momento di
Pa tristezza e debolezza emotiva. Subito dopo ho parlato con la studentessa , che mi ha raccontato che il Prof. l'ha portata nella classe in fondo al corridoio dove si sono trovati Pt_1
da soli per un colloquio, essendo il suo tutor PFI, e a un certo punto del loro confronto lui ha appoggiato la mano sulla gamba della studentessa, accarezzandole l'interno coscia fino a sfiorare l'apparato genitale sopra il jeans. La studentessa ha reagito con uno sguardo come se volesse dirgli “ma cosa sta facendo?”, a quel punto lui ha tirato via la mano. S.G. imbarazzata
e scioccata ha scritto e riferito dell'accaduto al suo ragazzo, mi ha anche riferito che non riesce
a dirlo ai suoi genitori. La studentessa SM mi ha detto che con lei ha provato, durante un abbraccio, a toccarle il sedere, ma ha percepito subito e si è staccata, cercando di tenere il professore a distanza. Alle studentesse ho detto che ero dispiaciuto e soprattutto alquanto incredulo, perché ho sempre ritenuto il prof. un docente esemplare e professionale nel suo Pt_1
lavoro, ma che prendevo atto delle loro testimonianze e avrei mandato una mail alla Dirigente per informarla dell'accaduto e chiederle un appuntamento. Ho anche consigliato di non divulgare tutto quello che mi è stato riferito”.
Allo stesso modo in sede di indagini sono stati sentiti , madre di Controparte_15 CP_9
in data 1.3.2022 e padre di in data 3.3.2022(doc. 28
[...] Tes_2 CP_11
resistente), i quali hanno riferito che le proprie figlie avevano loro raccontato le predette circostanze, la prima precisando che a specifica richiesta la figlia aveva confermato che si trattava di fatti realmente accaduti e il secondo che la figlia “non è mai stata una ragazza che falsifica la realtà e non ha mai mentito;
è evidente la sua delusione, successiva a quell'episodio occorso con un professore di cui si fidava ciecamente”. ha in particolare riferito: Pt_1 CP_11
CP_1
“A gennaio 2022, un giorno, al suo rientro da scuola, mi ha detto che anche una sua
22 compagna di classe era stata toccata dal prof. poi mi ha raccontato che, alla fine di Pt_1
ottobre/inizio novembre, un giorno era stata interrogata senza preavviso (a causa della sua
CP_1 dislessia, va avvisata un paio di giorni prima di eventuali compiti o interrogazioni in classe) perciò era andata in panico, era scoppiata a piangere ed era andata in bagno;
lì era stata raggiunta dal prof. il quale, “per consolarla” l'aveva abbracciata e l'aveva anche Pt_1
toccata “dietro la schiena”. Non so dire a quale altezza della schiena, perché mia figlia è molto chiusa e riservata e non me la sono sentita di farle domande più specifiche al riguardo. Una sola volta ci ho provato, giusto ieri sera, ma ho notato che lei si è chiusa subito a riccio, evidentemente turbata;
questo mi fa pensare che qualcosa di spiacevole le sia effettivamente
CP_1 successo. Per avere conferma del racconto di , ho parlato poi in disparte con la sua amica
, la quale ha confermato tutto”. Per_7
28. Sentito la prima volta in sede disciplinare il 29.3.2022 (doc. 9 resistente) il ricorrente ha negato tutti i fatti addebitati, affermando di non ricordare alcuno dei tre episodi contestati. Il
28.11.2023 (doc. 25 resistente), tuttavia, sentito nuovamente a seguito della ripresa del procedimento disciplinare, dopo l'esito del procedimento penale, il ricorrente dichiara: “Il fatto storico degli incontri non è negato, ma sono negati gli atteggiamenti sconvenienti ivi richiamati.
Riguardo al primo episodio contestato, che era un incontro concordato con la ragazza S.G. – è lei che ha voluto essere da sola con me -. Nego di avere mai toccato l'alunna. Riguardo al secondo episodio, quello di gennaio, dopo che la mamma mi ha chiesto telefonicamente di parlare con la studentessa N.B., io sono andato a chiamare la ragazza in classe per capire cosa fosse successo: la ragazza ha cominciato a piangere, riferendo delle problematiche. Tra il tempo in cui siamo usciti e quello in cui siamo rientrati, saranno passati tre-quattro minuti.
Ricordo che la ragazza non sembrava essere in sé: piangeva a dirotto, tremava, sbiancata in volto. Ho dovuto calmarla, indirizzandola verso lo sportello ascolto della Scuola, come da richiesta della madre. Nego di avere mai abbracciato l'alunna interessata. In merito al terzo episodio contestato, riguardante una terza alunna, S.M., osservo che è un caso DSA;
rilevo tale fatto non si è mai verificato: forse la suggestione del racconto portato dalle altre due compagne avrà indotto la studentessa a formare nella sua mente questa ricostruzione di un fatto che però non è mai accaduto”. Tale atteggiamento della parte, all'inizio non collaborativo e solo successivamente, dopo le evenienze del procedimento penale, volto a dare una versione dei fatti confermativa di due dei tre incontri ma a screditare le affermazioni delle alunne non appare attendibile.
23 29. Gli eventi raccontati dalle studentesse, dapprima ai referenti dell'istituto scolastico, poi all'autorità giudiziaria, appaiono sufficientemente univoci, al di là di possibili ma non incidenti discordanze di dettaglio, e non appaiono concretamente determinate da preordinata ostilità nei confronti dell'insegnante né in altro modo inattendibili. Non appaiono in tale prospettiva decisive le considerazioni della consulenza di parte che nell' esporre un'analisi psicologica focalizzata sulle dichiarazioni delle persone offese per smontarne la credibilità, cercano di mettere in risalto le possibili fragilità delle medesime, arrivando a interpretare volta per volta come frutto di suggestioni o interpretazioni personali gli episodi narrati, segnalandone contraddizioni ed incongruenze.
Le circostanze contestate, nel loro essenziale nucleo fattuale e di disvalore, risultano comprovate, essendo emersi contatti non desiderati con studentesse minorenni, invasivi della loro intimità sessuale, determinanti disagio e turbamento e comunque gravemente inappropriati e non consoni al ruolo e alla funzione del docente.
30. Tali condotte devono essere ritenute idonee a turbare la serenità e l'equilibrio psicologico degli alunni, minare l'affidamento dei genitori, ledere l'immagine della scuola e ostacolarne il regolare funzionamento e il compito di vigilanza e protezione dei minori alla stessa affidati.
Le stesse sono pertanto riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 498, lett. a) e g), dl.gs. 297/1994, all' art. 29 c. 3 lett. g) del 19.4.2018 (da ultimo sostituito dall'art. 48 Controparte_21
comma 3 lett. g) del nuovo 18/1/2024), nonché in contrasto con i Controparte_21 principi di cui all'art. 3, commi primo, terzo, quinto del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
(“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”) e ss. mm. e ii., e la condotta certamente lesiva in modo definitivo del rapporto di fiducia con l'amministrazione.
Infatti, l'art. 29 CCNL sopra richiamato prevede la sanzione espulsiva “per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione”, ed in tal senso è stato innovato l'art. 498, che prevede la sanzione del licenziamento.
Ogni ulteriore profilo assorbito.
31. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(lavoro) e del valore della controversia (indeterminabile, scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività difensiva svolta (per la fase di studio e la fase introduttiva, valori medi;
per la fase decisionale senza istruttoria, valori minimi) e le numerose e complesse questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i. Deve essere applicata
24 la riduzione di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in quanto l'amministrazione resistente si è costituita ed è stata difesa da un proprio dipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta che liquida in Euro 4.730,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, importo già ridotto del 20% ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Verona, 15.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
25
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2279/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 15/04/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente, presente personalmente nello studio del difensore, l'avv.
Michele Rosa per la parte convenuta il dott. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 15/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2279 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 11/10/2024 avente ad oggetto: pubblico impiego/personale docente/licenziamento/giusta causa/reintegrazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417- Controparte_4 P.IVA_3
bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Controparte_5
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato l'11.10.2024 ha chiesto al suintestato Tribunale di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'invalidità,
l'illegittimità o la nullità del procedimento disciplinare, nonché
l'illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia del licenziamento irrogato per i motivi di cui sopra e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 63 II co. Dlgs 165/2001 ordinarsi alle PP.AA. intimate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, il ripristino del rapporto di lavoro con il prof. con conseguente immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro di Parte_1
Docente di Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado presso l'Istituto Luigi
Einaudi di , con conseguente annullamento della sanzione disciplinare impugnata;
2) CP_4 accertata l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare del ricorrente, condannare
1 le PP.AA. intimate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, a corrispondergli
l'importo lordo di € 20.942,14, o quella diversa somma che risulti di Giustizia, oltre ad interessi
e rivalutazione monetaria, oltre ai sottostanti contributi previdenziali;
3) condannare infine le
PP.AA. convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, ai sensi dell'art. 63
II Dlgs 165/2001 all'immediato pagamento a favore del ricorrente delle retribuzioni (perdute a seguito dell'illegittimo provvedimento espulsivo adottato) maturate dal 19 febbraio 2024 alla data dell'effettiva reintegrazione, nei limiti previsti dalla predetta norma delle 24 mensilità, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre accessori di legge. Nel merito, in via principale: 1) annullare la sanzione disciplinare irrogata perché infondata in fatto e in diritto;
2) accertare e dichiarare
l'illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia del licenziamento disciplinare per i motivi di cui sopra e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 63 Dlgs 165/2001 ordinarsi alle PP.AA. intimate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, il ripristino del rapporto di lavoro con il prof. con conseguente immediata reintegra dello stesso nel posto di lavoro di Parte_1
Docente di Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado presso l'Istituto Luigi
Einaudi di;
3) condannare le PP.AA. convenute, in persona dei rispettivi legali CP_4 rappresentanti in carica, ai sensi dell'art. 63 TU all'immediato pagamento a favore del ricorrente delle retribuzioni (perdute a seguito dell'illegittimo provvedimento) maturate dal 19 febbraio 2024 alla data dell'effettiva reintegrazione in servizio, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre agli accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA comprese”. Il ricorrente, ha in estrema sintesi contestato la legittimità del procedimento disciplinare e del conseguente provvedimento di destituzione (licenziamento) sia sotto il profilo formale per violazione dei termini perentori
Cont regolanti il procedimento (10 giorni tra la notizia dei fatti e la comunicazione all' , 120 giorni dalla contestazione dell'addebito per la conclusione del procedimento, di cui all'art. 55, co.4 , dlgs 165/01, stante l'illegittimità della sospensione dello stesso), tardività della notifica della sanzione conclusiva (oltre i 120 giorni dalla ripresa del procedimento sospeso), lesione del diritto di difesa avendo l'amministrazione oscurato i nominativi dei soggetti denuncianti (di cui sono state lasciate visibili solo le iniziali) in sede di accesso ex art. 55bis co. 4 dlgs 165/2001, tardività e genericità della contestazione rispetto ai fatti oggetto della stessa in violazione Cont dell'art. 7 St. Lav., violazione della forma collegiale dell' che ha invece operato in forma esclusivamente “monocratica”, sia sotto il profilo sostanziale della insussistenza della giusta causa stante in particolare l'inattendibilità delle studentesse denuncianti, anche in relazione al
2 loro personale vissuto e le capacità umane e professionali del docente (emerse dalle dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive), nonché le incongruenze tra le condotte materiali così come contestate in sede disciplinare e le dichiarazioni rese in sede di indagini, chiedendo quindi la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione ex art. 63, comma II, dlgs 165/2001, nonché al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
2. Si è costituita l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, ritenendo di aver agito nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge e di aver correttamente qualificato ai fini del licenziamento le condotte del ricorrente, alla luce delle evenienze emerse all'esito del procedimento penale.
3. Il giudice, sentite le parti all'udienza del 28.1.2025, verificata l'impossibilità di un accordo conciliativo, ritenuta la causa istruita sulla base della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti, ha rinviato per la discussione concedendo termine per note. All'odierna udienza, celebratasi in modalità da remoto su richiesta delle parti, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Il procedimento disciplinare che ha condotto al licenziamento del ricorrente è legittimo. Dalla lettura congiunta della ricostruzione operata dalle parti e dalla documentazione dalle stesse allegata risulta quanto segue.
5. La dirigente scolastica dell'istituto presso cui il ricorrente prestava servizio, quale docente di lettere di ruolo nella scuola secondaria, ha trasmesso in data 7.2.2022 all' di Controparte_7
Contr ( quale UPD) una segnalazione relativa ad una serie comportamenti non conformi CP_4
ai doveri di condotta del docente nei confronti di alcune studentesse (segnalati alla stessa tra il
26.1.2022, giorno indicato nella relazione di denuncia all'UPD quale primo incontro con le studentesse coinvolte e con il prof. con il quale le stesse si erano confidate, doc. Persona_1
7 resistente, e il 28.1.2022: la seconda data è quella del protocollo della email inviata alla preside dalla studentessa la sera del 26.1.2022, doc. 4 resistente, della email del CP_9
prof. del 27.1.2022 che riportava le confidenze delle studentesse relative agli Persona_1 atteggiamenti del ricorrente, doc. 5 resistente, della “testimonianza” di cui alla email della studentessa della sera del 26.1.2022, doc. 6 resistente) e contestualmente ha inoltrato Tes_1 alla parte il provvedimento di sospensione cautelare d'urgenza dal servizio, con concessione dell'assegno alimentare, con decorrenza dall'8.2.2022, segnalando le circostanze della perquisizione e del sequestro eseguiti nell'ambito del procedimento penale (art. 81, 609-bis c.p.) specificati nel decreto della Procura della Repubblica di del 3.2.2022, notificato in data CP_4
7.2.2022 al ricorrente ed alla stessa dirigente scolastica (doc. 1 resistente). Come si evince dalla
3 relazione all'UPD e dalla informativa di reato (che ha determinato l'attivazione del c.d. “codice rosso”), con allegata denuncia (doc. 4 ricorrente), la dirigente aveva sporto denuncia immediatamente dopo aver raccolto le dichiarazioni delle due studentesse e del professore che le aveva sentite (il 28.1.2022).
6. L'UPD, in data 11.2.2022 ha avviato quindi il procedimento disciplinare contestando al ricorrente: “In data 27/11/2021, verso le ore 11.25, durante l'ultima ora di lezione, la S.V., coordinatore della classe, invitava con l'autorizzazione della docente l'alunna S.G. della 2a M ad uscire dall'aula, a recarsi in un'altra aula vuota in fondo al corridoio e, chiusa la porta, nel mentre della conversazione, allungava la mano sulla coscia dell'alunna, toccandole dapprima il sedere e poi l'inguine, creando disagio all'alunna. Verso l'inizio dell'anno scolastico 2021/22, la S.V., durante un abbraccio con l'alunna della provava a toccarle il sedere. In Parte_2 data 24/1/2022, verso le ore 11.45 circa, la S.V. invitava l'alunna della ad uscire Pt_3 Pt_2 dall'aula per parlare di alcune problematiche riguardanti il percorso scolastico. Nel corso del colloquio, in un momento di tristezza e debolezza emotiva dell'alunna, la S.V. abbracciava la predetta allungando la mano sul suo seno sinistro, palpeggiandolo, creandole in tal modo disagio e turbamento” (doc. 2 resistente). La contestazione con la convocazione per l'audizione a difesa (per il 9.3.2022) è stata notificata al ricorrente il 15.2.2022 (doc. 3 resistente). La dirigente quindi in pari data, riemetteva in sostituzione del precedente nuovo decreto di sospensione dal servizio fino alla definizione del procedimento penale (doc. 4 resistente),
Parte convalidato dalla DG dell' per il con provvedimento del 16.2.2022 (doc. 5 CP_3
resistente).
7. L'audizione dell'incolpato veniva differita al 29.3.2022 su richiesta dello stesso (doc. 7 e 8 resistente). Con nota del 18.3.2022 veniva riscontrata la richiesta di accesso agli atti del procedimento, con trasmissione degli stessi al dipendente (doc. 8 res.) pervenuta dal difensore del ricorrente. Il 29.3.2022 veniva sentito dall'UPD il dipendente con l'assistenza del proprio difensore di fiducia che consegnava memoria difensiva, respingendo ogni addebito (doc.
9-10 resistente).
8. Il 6.4.2022 veniva comunicata alla dirigente scolastica la misura cautelare interdittiva a carico del docente, consistente nella sospensione dell'attività lavorativa per un anno (doc. 11 Cont resistente) che la trasmetteva alla e all' con nota del 6.4.2022 (doc. 12 res.). CP_10
Il 3.6.2022, l'UPD, come peraltro richiesto in via subordinata rispetto all'immediata archiviazione dallo stesso ricorrente, valutata la complessità degli accertamenti, ha sospeso il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55ter c.1 dlgs 165/2001 (doc. 13 resistente).
4 9. L'11.10.2023 il Tribunale di Verona ha trasmesso il foglio notizie contenente gli estremi della sentenza emessa nel procedimento 782/2022 a carico del dipendente, senza tuttavia la copia della sentenza (doc. 14 resistente). Il giorno seguente 12.10.2023 è stata inoltrata la sentenza ex art. 444 c.p.p. depositata il 6.10.2023, n. 1234/2023 che ha applicato la pena di anni due di reclusione, per i fatti di reato ascritti, con sospensione condizionale (doc. 15 resistente).
Il provvedimento del Tribunale penale recava l'imputazione per il reato p.e p. dagli artt. 81, 609 bis c.p., 609 ter, 61 n. 9 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale insegnante di italiano presso l'Istituto Michele Sanmicheli di il CP_4 docente “compiva atti sessuali o comunque costringeva le seguenti allieve a subire atti sessuali:
A) n. il 26/07/06, frequentante il secondo anno, a subire atti sessuali in quanto, nel Tes_1
corso dell'orario scolastico, dopo averla accompagnata in un'aula vuota, la n. 18, col pretesto di raccoglierne le confidenze circa le sue difficoltà scolastiche, con gesti insidiosi e repentini, le appoggiava le mani sulla coscia, sull' interno coscia e quindi sul sedere, fatto avvenuto a fine novembre 2021; B) n. il 6/10/06 frequentante il secondo anno, a subire atti CP_11
sessuali in quanto, nel corso orario scolastico, dopo averla avvicinata nel corridoio per averla vista piangere, con gesti insidiosi e repentini, le accarezzava la schiena e quindi il sedere, fatto avvenuto nel mese di novembre 2021; n il 1/05/04, frequentante il secondo anno, a CP_9
subire atti sessuali in quanto, nel corso dell'orario scolastico, dopo averla accompagnata in un'aula vuota in fondo ad un corridoio col pretesto di raccoglierne le confidenze circa le sue difficoltà scolastiche e familiari, con gesti insidiosi e repentini, dopo averle accarezzato il braccio in segno di conforto, le appoggiava le mani sotto il seno e quindi sul seno movendola con gesti circolari e premendole il capezzolo col pollice, fatto avvenuto all'inizio di gennaio
2022”. Il provvedimento del Giudice penale, non ritenendo sussistere i presupposti per il proscioglimento, accertato tra l'altro l'avvenuto risarcimento del danno in favore delle persone offese, su richiesta delle parti applicava al docente, in ordine ai reati ascrittigli - riconosciute le attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'articolo 609 bis ultimo comma CP prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati reati nel vincolo della continuazione, individuato come più grave l'episodio commesso in danno di nel gennaio 2022, operata alla riduzione per CP_9
il rito - la pena di anni due di reclusione, ordinando la sospensione condizionale della pena, dando atto dell'avvenuta conclusione da parte dell'imputato di un percorso di recupero presso un centro specializzato e condannando lo stesso alle spese (v. doc.15 res.).
10. In considerazione di quanto comunicato dalla autorità giudiziaria, in data 25.10.2023, con nota notificata all'interessato e al suo legale (pervenute sia in pari data che a mezzo racc. a/r in
5 data 1/11/2023), e trasmessa al dirigente scolastico - presso il quale nel frattempo il docente interessato, sospeso dal servizio, aveva ottenuto trasferimento con decorrenza 1/9/2023 - oltre
Contr che al dirigente scolastico dell' e al DG dell' l' riprendeva il Controparte_12 Parte_5
procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione degli addebiti di cui al provvedimento dell'11.2.2022, anche “in esito e riferimento ai fatti di cui al procedimento penale e alla sentenza penale del Tribunale di Verona n. 1234/2023 sopra richiamata” (v. doc. 16 e 17 resistente).
Cont 11. Con nota prot. 15878 del 31/10/2023, l' chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona di sapere se la sentenza pervenuta, riguardante il docente Parte_1
fosse divenuta irrevocabile (v. doc. 18 resistente).
La suddetta richiesta veniva riscontrata dalla Procura della Repubblica di con CP_4
trasmissione a mezzo nota via PEC acquisita al prot.15897 del 2/11/2023, della sentenza corredata dell'attestazione di passaggio in giudicato, avvenuto il 27.10.2023 (v. doc. 19 resistente).
Cont 12. Con ulteriore nota prot. 16032 del 6/11/2023, l' trasmetteva per i provvedimenti di competenza alla dirigente della nuova sede di servizio dell'insegnante, copia della sentenza penale, corredata del passaggio in giudicato (v. doc. n. 20 resistente). Con provvedimento prot. ris. n. 11794 del 9 novembre 2023, successivamente rettificato dal provvedimento prot. ris.
11995 del 14 novembre 2023 (acquisiti dall' rispettivamente ai prot. n. 16216 del CP_13
10/11/2023 e n. 16406 del 14/11/2023, v. doc. n. 21 e 22 res.), la dirigente scolastica, disponeva la sospensione cautelare del ricorrente, con corresponsione dell'assegno alimentare, avuto riguardo alla rilevanza e alla gravità delle condotte ascritte al medesimo di cui alla motivazione della sentenza del Tribunale di Verona Ufficio G.I.P. del 6 ottobre 2023, passata in giudicato.
13. Con provvedimento prot. 28459 del 15/11/2023 della Direzione Generale dell'U.S.R.
Veneto, trasmesso all'Istituto scolastico con nota 28510 del 16/11/2023 (prot. di CP_8 CP_4
n. 16531 del 16/11/2023), con le motivazioni ivi recate, veniva convalidata la sospensione cautelare disposta dalla dirigente scolastica dell' (V. doc. n. 23 e 24 resistente). CP_14
Contr 14. In data 28/11/2023 si svolgeva presso l' di l'audizione a difesa dell'insegnante CP_4
assistito dal proprio legale (v. verbale prot. n. 17191 del 1/12/2023, doc. 25 Parte_1
resistente), in occasione della quale la difesa dell'insegnante depositava altresì memoria difensiva datata 27/11/2023 corredata di documentazione (V. doc. n. 26 resistente), a cui si riportava, e richiamava a preteso supporto i verbali redatti in occasione delle indagini difensive svolte nel corso del procedimento penale, rilevava l'inattendibilità delle ragazze oggetto delle condotte, osservava che la classe aveva particolari problemi di gestione emotiva, evidenziava
6 che, al fine di ottenere la sospensione condizionale, il docente si era sottoposto al corso imposto dall'autorità giudiziaria e il responsabile di detto corso avrebbe rilevato l'estraneità del docente a condotte come quelle contestate;
richiamava, infine, gli effetti della recente c.d. riforma
Cartabia circa la non efficacia del patteggiamento nel procedimento disciplinare, evidenziando che comunque il suddetto patteggiamento aveva escluso le misure interdittive quali sanzioni accessorie;
osservava, infine, che il bagaglio probatorio era il medesimo di quello già preesistente alla definizione al procedimento penale, che nulla aveva aggiunto.
Il docente in occasione dell'audizione, non negava il fatto storico degli incontri, ma Pt_1 negava gli atteggiamenti sconvenienti ivi richiamati, sottolineando che l'incontro personale con la ragazza era stato richiesto dalla medesima alunna;
che quanto all'incontro con Tes_1
l'alunna secondo episodio, quello di gennaio, lo stesso era stato richiesto dalla CP_9
madre e il docente perciò era andato a chiamare la ragazza in classe per capire cosa fosse successo, l'alunna aveva cominciato a piangere, riferendo delle problematiche, che l'incontro era durato pochi minuti e che la ragazza non sembrava essere in sé, piangeva a dirotto, tremava, sbiancata in volto;
negava di avere mai abbracciato l'alunna interessata;
in merito al terzo episodio contestato, riguardante una terza alunna, il osservava che era “un CP_11 Pt_1
caso DSA” (sigla che indica “disturbi specifici di apprendimento”) e imputava il fatto da lei riferito alla possibile suggestione del racconto delle altre due compagne (v. doc. 25 resistente).
16.L'UPD, con nota prot. 885 del 26/1/2024, chiedeva alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale penale di Verona la trasmissione degli atti e verbali di acquisizione di informazioni, in modo da poter definire il procedimento attivato a carico dell'insegnante, precedentemente sospeso, in attesa delle risultanze penali (v. doc. 27 resistente).
A seguito di autorizzazione del PM, in data 31/1/2024 perveniva , acquista al prot. 1009 del
3171/2024, la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica, recante tra l'altro verbali di sommarie informazioni testimoniali dei genitori , madre Controparte_15 dell' , e , padre dell' n. 3 annotazioni Parte_6 Tes_2 Parte_7
riguardanti le rispettiva audizioni protette delle alunne , e CP_9 Tes_1 CP_11 acquisite dal vice ispettore -ufficiale di P.G. , su delega e con l'ausilio della Controparte_16 dr.ssa esperta in psicologia dell'età evolutiva, nominata ausiliario di Testimone_3
P.G.: dalle dichiarazioni acquisite, in particolare dalle studentesse, emergevano conferme di gravi condotte a carico del docente (V. sub Allegato 28 con verbali allegati). Conclusasi
l'istruttoria e valutate tutte le risultanze emerse, con motivato decreto del dirigente responsabile del 19 febbraio 2024 prot. n. 1879, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell'UAT di CP_4
7 irrogava al docente odierno ricorrente la sanzione della destituzione, di cui all'articolo 498 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che veniva trasmesso all'interessato con raccomandata
A/R in pari data, oltre che via PEC presso il suo legale, nonchè agli uffici indicati (v. allegato 29 resistente).
17. In data 23/5/2024, acquisita al prot. 6936 del 23/5/2024, perveniva comunicazione datata
20/5/2024 del MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Verona, attestante il superamento del riscontro preventivo amministrativo contabile del suddetto provvedimento conclusivo emesso Cont dall' , registrato al n. 1606 del 20/5/2024 (v. documento 30 resistente). Cont Il predetto provvedimento dell' sanzionava con la destituzione le condotte di contenuto molesto e di carattere sessuale nell'ambito del contesto scolastico, cui fanno riferimento i punti
1, 2 e 3 della contestazione di addebito, ritenuti in violazione degli obblighi concernenti la funzione docente, che avevano comportato il definitivo venir meno del rapporto fiduciario con l'amministrazione scolastica. Tra le motivazioni del provvedimento si evidenziava, tra l'altro, in punto di fatto, a superamento delle contrarie deduzioni formulate dal docente e nel suo interesse in corso di procedimento, che le dichiarazioni rese dalle citate alunne minori , CP_9
e in modo più ampio, preciso e circostanziato nel corso delle Tes_1 CP_11
audizioni protette disposte dall'autorità giudiziaria, tenutesi nelle giornate del 17, 18 e 20 marzo
2022 nei locali dell'Istituto “Sanmicheli” di condotto da personale esperto incaricato CP_4 dal P.M., e acquisite dall'ufficio in seguito alla definizione del procedimento penale, risultavano comprovare le circostanze oggetto della contestazione di addebito nel loro essenziale nucleo fattuale e di disvalore, risultando documentati in modo non equivoco comportamenti consistenti in contatti non desiderati con studentesse minorenni, invasivi della loro intimità sessuale, determinanti disagio e turbamento e comunque gravemente inappropriati e non consoni al ruolo e alla funzione del docente (v. documenti 28 e 29 cit. resistente).
Veniva anche rilevato come dalle dichiarazioni rese dai soggetti auditi negli uffici della
Questura di quali persone informate sui fatti, ossia la madre della minore , CP_4 CP_9 come da verbale dell'1/3/2022, e il padre della minore come da verbale del CP_11
3/3/2022, si potesse evincere in merito a quanto confidato dalle rispettive figlie sugli episodi che le avevano riguardate e sul conseguente disagio (v. doc. 28 e 29 resistente).
18. Il docente, per come emerge dalla riportata ricostruzione dell'intero procedimento, è stato regolarmente convocato per l'audizione, sia prima sia successivamente alla sospensione del procedimento disciplinare, fruendo di tutte la garanzie previste, dal richiesto differimento
8 dell'audizione, all'accesso agli atti, alla possibilità di articolare le proprie difese mediante deposito di memorie scritte da parte del difensore di fiducia.
19. E' priva di rilevanza in particolare l'eccezione di nullità relativa alla violazione del termine iniziale di 10 giorni di cui all'art. 55bis, comma 4 dlgs 165/21 (
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”). Cont Nel caso di specie, come detto, la dirigente scolastica ha segnalato in data 7.2.2022 all' i fatti “ritenuti” disciplinarmente rilevanti. Il ricorrente ritiene che il predetto termine debba farsi decorrere dal 26.1.2022, ossia dal giorno stesso in cui la dirigente ha ricevuto le dichiarazioni verbali dalle alunne, così come risulta dalla denuncia del 28.1.2022 (doc. 4 ricorrente).
L'assunto non è condivisibile.
19.1 Si tratta innanzitutto di un termine di natura ordinatoria, come chiarito dallo stesso
Legislatore che al comma 9ter del medesimo articolo ha precisato: “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
La norma in questione (intervenuta per superare le incertezze giurisprudenziali in materia) è più che mai chiara nel considerare perentori i soli termini relativi alla contestazione dell'addebito e alla conclusione del procedimento, i quali rappresentano ipotesi diverse dal caso in esame (sul Cont punto v. Cass., 12842/2023 del 11.5.2023). Il termine perentorio è quello di 30 giorni che l' ha per la contestazione dell'addebito, che decorrono dal ricevimento della predetta segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
19.2 In fatto deve poi segnalarsi che la dirigente scolastica, ha diligentemente dapprima richiesto l'invio da parte dei soggetti interessati di dichiarazioni scritte relative all'accaduto (l'ultima
9 delle quali ricevuta, come da protocollo, solo il 28.1.2022), presentato contestualmente la
Cont denuncia alle autorità competenti e inoltrato la comunicazione all' non appena ricevuta la notifica dell'azioni della Procura della Repubblica che aveva disposto la perquisizione e il sequestro. La segnalazione deve quindi ritenersi avvenuta entro il termine di legge che deve farsi decorrere dal 28.1.2022 e non dal 26.1.2022 come preteso dal ricorrente.
Peraltro, come si legge nella stessa segnalazione, la dirigente, una volta acquisite le dichiarazioni necessarie al fine di poter circostanziare “i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”, ha sporto immediatamente denuncia e ha atteso solo alcuni giorni al fine di consentire agli inquirenti di svolgere le prime necessarie azioni volte alla raccolta delle prove: “La sottoscritta dirigente scolastica dell'Istituto di istruzione superiore Parte_8
Michele Sanmicheli di , il giorno 26 gennaio 2022, nell'ufficio di dirigenza ha ricevuto CP_4
due alunne della classe 2M, e , che hanno segnalato di essere state CP_9 Tes_1 molestate dal prof. loro docente di lettere, in un'auletta vicino al bagno (aula Parte_1
18 dell'edificio sito in Piazza Bernardi 2). All'incontro era presente anche il prof. Per_1
con il quale si erano precedentemente confidate. La sottoscritta ha chiesto a tutti loro di
[...]
mettere per iscritto quanto raccontato. Le mail con le testimonianze sono state inviate alla sottoscritta dal prof. e dalle due studentesse nei giorni successivi, l'ultima è arrivata il 28 Per_1 gennaio e immediatamente è stata inviata la denuncia alla Polizia di Stato. L'ispettrice
, il giorno stesso, ha chiesto alla sottoscritta di mantenere il massimo riserbo Controparte_16 per non intralciare le operazioni di polizia e permettere l'avvio della fase istruttoria. Una terza ragazza, è coinvolta in seguito alla dichiarazione scritta del prof. che ha CP_11 Per_1
raccolto anche la sua denuncia. Questa mattina, 7 febbraio 2022, nell'ufficio di dirigenza, è stato notificato alla sottoscritta e al prof. il decreto di perquisizione e sequestro Parte_1 ai sensi dell'art. 247 e segg., 253 e segg. C.P.P. per un reato di cui agli artt. 81 e 609 bis CP ai danni di , e . L'ispettrice della Questura CP_9 Tes_1 CP_11 Controparte_16 di ha sequestrato al docente il telefono cellulare e l'hard-disk di un PC della scuola, CP_4
collocato in vicepresidenza, che il docente, in quanto referente Covid e coordinatore di un indirizzo dell'Istituto, utilizza spesso”. Da tali circostanze si evince come la segnalazione debba ritenersi effettuata non solo tempestivamente ma anche nel rispetto del corretto svolgimento delle attività di indagine dell'autorità giudiziaria inquirente.
20. Altrettanto infondata è la seconda eccezione relativa alla violazione del termine di 120 giorni
(“L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di
10 archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”, art. 55bis, comma 4).
Nel caso di specie, dalla contestazione disciplinare dell'11.2.2022 ed entro lo scadere del predetto termine, infatti, il procedimento disciplinare è stato sospeso con provvedimento del
3.6.2022 e riavviato il 25.10.2023, dopo la comunicazione della pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Verona del 6.10.2023, come detto avvenuta l'11.10.2023 (il cui testo veniva trasmesso il giorno successivo e da tale data decorre il termine, cfr. Cass., 18362/2023) .
La ripresa del procedimento è avvenuta nel rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 55ter, comma 4, dlgs 165/2001 che dispone espressamente: “
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso”. Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 12662/2019), questo secondo termine decorrerebbe dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (quindi nel caso di specie dal 27.10.2023.
Come chiarito dalla riforma introdotta con dlgs 75/2017 in caso di ripresa del procedimento sospeso (art. 55ter, co. 4, secondo periodo, dlgs 165/2001): “il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'art. 55bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso”. La riforma del 2017 nel modificare l'art. 55-ter, co. 4 e riportando i termini di conclusione a 120 giorni, lo ha fatto ricomprendendo in tale caso tutti i casi di ripresa del procedimento disciplinare, ivi incluso quella che avvenga a seguito di pronuncia penale irrevocabile, a riprova che il sistema ha sempre riconosciuto, nel tempo e pur nella diversità delle misure (portate da 180 giorni a 120 giorni), identità di termini di durata per ogni caso di ripresa susseguente ad una pregressa sospensione (così Cass., 12662/2019 punto 3.2.4).
21. Il procedimento si è concluso con provvedimento di destituzione emesso il 19.2.2024 (l'art. 55bis, comma 4, dlgs 165/2001, cit. fa riferimento all'adozione della sanzione, che non è atto recettizio) e spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in pari data e ritirato dal destinatario il 28.2.2024 (doc. 19 ricorrente) e pervenuto al domicilio eletto presso il difensore il
13.3.2024. Il provvedimento conclusivo risulta quindi emesso nel termine di legge di 120 giorni dalla ripresa del procedimento (25.10.2023). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine
11 previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza
è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva” (Cass., 15464/2021).
22. Il ricorrente contesta sotto ulteriore profilo la legittimità stessa della sospensione del procedimento disciplinare, sostenendo che l'amministrazione sin dal momento della denuncia era già in possesso di tutti gli elementi necessari per poter assumere una decisione e che quindi il termine di conclusione del procedimento disciplinare doveva farsi decorrere dalla prima contestazione dell'11.2.2022, rispetto al quale il licenziamento sarebbe quindi tardivo.
Anche tale prospettazione non è condivisibile.
La possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di fatti di maggiore gravità
e nella ricorrenza di situazioni più complesse si denota come una facoltà della Pubblica
Amministrazione, nell'interesse del buon andamento di essa ed in attuazione di un canone di prudenza, che di tale principio è espressione e che è insito nei parametri di complessità di accertamento o insufficienza degli elementi disponibili cui fa riferimento la norma di cui all'art. 55ter dlgs 165/2001 (è stato condivisibilmente affermato che la formulazione utilizzata dal I comma dell'art. 55ter “copre ad ampio spettro la facoltà attribuita ad essa di sospendere il procedimento disciplinare ogni qual volta vi siano comunque incertezze che discrezionalmente consiglino l'attesa degli sviluppi penali”, così Cass., 12662/2019, punto 3.2.1).
La scelta di sospendere o meno il procedimento disciplinare è quindi discrezionale e nel caso di specie non appare in alcun modo arbitraria. Giova ricordare che al momento della sospensione le studentesse avevano riferito fatti che il ricorrente aveva dichiarato di non ricordare e che lo stesso in sede di audizione aveva chiesto che il procedimento fosse sospeso, proprio a sua maggiore tutela.
D'altronde, le indagini svolte a fronte della delicatezza dei fatti contestati che coinvolgono soggetti minori e il docente, in assenza di altri testimoni diretti, nonchè l'acquisizione degli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento penale (ed in particolare le dichiarazioni delle minori nelle forme dell'audizione protetta) richiesti e acquisiti dall' , a prescindere Cont
12 dalla sentenza di patteggiamento, hanno certamente contribuito alla definizione del procedimento disciplinare (come si evince anche dal loro puntuale richiamo nel provvedimento conclusivo di destituzione).
23. Infondate appaiono inoltre le doglianze relative alla presunta violazione del diritto di difesa per non avere il ricorrente avuto piena conoscenza dei dati delle alunne indicate solo con le lettere iniziali, essendo stati i fatti e le classi dalle stesse frequentate indicate;
inoltre le generalità delle stesse erano ben note al ricorrente che ne aveva avuto conoscenza fin dall'atto di perquisizione e sequestro del PM del 3.2.2022 e lo stesso, sentito a propria difesa il 28.11.2023 ha pienamente preso specifica posizione sulle singole alunne e sulle singole condotte contestate.
24. Infondata appare inoltre la contestata carenza dei presupposti di valida emissione del provvedimento sanzionatorio, siccome firmato da un solo soggetto anziché da plurimi soggetti ovverosia in quanto non recante i requisiti di una qualche deliberazione.
Cont In fatto, il procedimento de quo, è stato avviato ed istruito dal competente , con la partecipazione istruttoria in tutte le fasi del procedimento del dott. , funzionario Controparte_5
del settore affari legali (come si può dedurre dalla contestazione di addebito, dalla riattivazione del disciplinare dopo la sospensione, dai verbali di audizione, fino alla predisposizione del provvedimento finale); quanto alla dr.ssa invece, anch'essa funzionaria, la CP_17
medesima opera per disposizione dirigenziale quale sostituta del funzionario , essendo CP_1
addetta, per disposizione organizzativa dirigenziale, a settore diverso che gestisce il reclutamento e gli organici del personale docente.
Come già affermato da questo Tribunale (sentenza 725/2024 del 19.11.2024, RG 1483/2023),
l'UPD, nel caso di specie, non ha (e in generale non deve necessariamente avere) natura collegiale (cfr. Cass., fra le tante Cass. n. 16706/2018; Cass. n. 5317/2017; Cass. n.
22487/2016).
Il provvedimento D.D.G. prot. n. 170 del 17/1/2023 (doc. 34 resistente) si limita infatti ad individuare quale unità organizzativa deputata a svolgere le funzioni di ufficio per i procedimenti disciplinari nella provincia di l' di senza specificare CP_4 CP_4 CP_4 che ogni atto dell'ufficio debba essere posto in essere congiuntamente da tutti i componenti in forma collegiale, ferma restando la competenza in materia di sospensione cautelare in capo al
Direttore Generale del . Parte_5
Tale istituzione va letta congiuntamente con le competenze dirigenziali stabilite in generale, fra l'altro, dagli art. 4, c. 2, e 5, c. 2, d.lgs. 165/2001 e con il D.M. MIUR n. 925 del 18 dicembre
2014, che all'art. 3, comma 4 prevede: “ L' , limitatamente alla provincia di Rovigo, CP_18
13 l' ( ) l' ) e CP_4 Controparte_19 Controparte_4
l' ) svolgono le funzioni di Ufficio per i procedimenti Controparte_20
disciplinari (UPD) a carico del personale docente, educativo ed ATA del rispettivo ambito territoriale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico”.
Pertanto, nell'ordinamento ministeriale periferico la competenza disciplinare già attribuita al
Direttore Regionale è stata devoluta all' Ufficio scolastico territorialmente competente e il
D.D.G. del 21/4/2016 e quelli succedutisi nel tempo a sua modifica e Parte_5 integrazione costituiscono atti di natura organizzativa che non attribuiscono ex novo l'esercizio del potere disciplinare e le relative competenze ad un organo collegiale nel senso voluto dal ricorrente (cfr. Cass., 8943/2023); è il soggetto-organo che di tale ufficio è responsabile, ossia il Cont dirigente dell'ufficio scolastico – ambito territoriale presso il quale l' viene costituito, ad essere il titolare del potere provvedimentale nonché attributario degli atti gestionali del
Contr personale e degli atti con rilevanza esterna in genere. Il dirigente dell' viene individuato e indicato quale dirigente responsabile dell' , e non quale presidente di un organo di natura CP_6
propriamente collegiale nel senso preteso dal ricorrente. Ed infatti, il dirigente dell'
[...]
, dott. , ha firmato la contestazione di addebiti e i Controparte_4 Persona_2
Cont successivi documenti redatti dal funzionario dell' , dott. , come è visibile in Controparte_5
calce agli atti di istruttoria degli stessi, ed il provvedimento finale è stato esito di tale attività.
Nel caso in esame la collegialità (intesa come presupposto di una pronuncia collegiale, espressione di plurimi soggetti di pari rango) non può essere desunta da elementi come la mera pluralità dei componenti di un ufficio (che si costituisce di una pluralità di risorse, e quindi –nel caso in esame - anche di personale), ma avrebbe dovuto fondarsi su un'indicazione, espressa e regolamentata, che l'organo (ossia, il soggetto deputato ad esprimere la decisione) avesse natura collegiale: la collegialità (nel senso adombrato dal ricorrente), in altre parole, deve essere esplicitamente indicata e prescelta dall'ordinamento interno dell'ente, diversamente è l'ufficio ad emettere il provvedimento, nella persona del proprio dirigente responsabile, ricorrendo all'attività istruttoria svolta dal personale non dirigente assegnato all'ufficio ed in tal senso condividendo la decisione finale, secondo il modulo tipico amministrativo previsto dalla L.
241/1990 e la natura giuridica degli atti prevista dal D.lgs. 165/2001.
Ne consegue che legittimamente gli atti di rilevanza esterna del procedimento disciplinare sono stati sottoscritti dal dirigente dell'ufficio scolastico, nella qualità di dirigente responsabile dell' che, nell'avvalersi dell'ufficio procedimenti disciplinari, è l'unico titolare, ai sensi CP_6
14 di legge e di regolamentazione ministeriale, della competenza ad emanare la decisione, che è stata condivisa dall'ufficio secondo le dinamiche organizzative richiamate.
La Corte di Cassazione, proprio con riferimento all'UPD in ambito scolastico ha affermato: “il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell' (in tal senso, Cass. Sez. L, 31/07/2019, n. 20721), CP_6 con la precisazione che l'ufficio per i procedimenti disciplinari opera con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare (sul punto, Cass. Sez. L, 27/06/2019, n. 17357, e, in precedenza, Cass. Sez. L, 26/04/2016, n. 8245). 1.3. – Nella specie, come emerge dalla sentenza impugnata, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, pur essendo pluripersonale, è rappresentato all'esterno dal Dirigente allo stesso preposto, che è figura diversa dal Dirigente scolastico e che ha adottato sia l'atto di contestazione, sia l'istruttoria, sia la decisione finale, senza che sia stata dedotta alcuna violazione del diritto di difesa, in effetti pienamente rispettato essendosi provveduto alla regolare audizione del lavoratore, attività cui ebbe espressamente a
Contr partecipare redigendone il verbale uno dei componenti dell' . Di conseguenza, come precisato dalla Corte palermitana, «la circostanza per cui il provvedimento sanzionatorio è stato sottoscritto dal Dirigente preposto all'UPD – in ottemperanza all'art. 503 del D.lgs.
297/94 – non è in contrasto con l'articolazione interna dell'ufficio che comprende più soggetti, così come emerge dalla nota del 10.11.2016. Pertanto, anche a voler ravvisare la collegialità perfetta postulata a sostegno del motivo, non è ravvisabile la denunciata violazione di legge, in quanto, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, la circostanza che il provvedimento sanzionatorio sia stato sottoscritto dal Dirigente, preposto all'esternazione della volontà deliberativa dell'Ufficio, non è di per sé in contrasto con la collegialità del procedimento deliberativo.» (Cass., 18362/2023).
15 Si deve pertanto escludere che, qualora il procedimento sia stato condotto dall'ufficio individuato o istituito dall'ente come competente ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento debba per ciò solo indurre quale conseguenza la nullità della sanzione, in quanto la violazione può rilevare solo se ed in quanto ne sia risultato compromesso il diritto di difesa del dipendente incolpato evenienza, questa, non sussistente nel caso di specie.
25. Nel merito si osserva quanto segue.
Occorre premettere che la nuova formulazione (introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b) dlgs
150/2022, pubblicato in GU il 17.10.2022, c.d. riforma Cartabia, entrata in vigore, ai sensi del
DL 162/2022, il 30.12.2022) dell'art. 445, comma 1bis, c.p.p. (“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”), diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente sin dal ricorso introduttivo e ribadito in sede di discussione conclusiva, non può essere interpretata nel senso di impedire la valutabilità del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini e posto a fondamento della non assoluzione dell'imputato. Posto che nel caso di specie, la norma in questione è pacificamente entrata in vigore dopo l'apertura del procedimento disciplinare di cui è causa e dopo la sua sospensione, ma prima della ripresa dello stesso e dell'irrogazione della sanzione
(quindi in quanto norma processuale applicabile al caso di specie, cfr. Cass., 740/2025), la stessa deve essere interpretata nel senso di superare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche contro i dipendenti delle PA: “la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (Cass., n. 20721/2019 e negli stessi termini
Cass. n. 10854/2020, Cass. n. 20560/2021, Cass. n. 2876/2022, Cass., n. 8943/2023). In tal senso sembra potersi leggere la motivazione della sentenza della Cassazione n. 740/2025 del
12.1.2025 (cit.) secondo cui: “Il tutto, del resto, in linea con la legge delega (legge n. 134 del
2021) che ha indirizzato le modifiche normative, il cui art. 1, co. 10 n. 2, come sottolineato dalla Corte territoriale, precisava espressamente che l'intento era quello di «ridurre gli effetti extrapenali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi».
16 Il nuovo art. 445 c.p.p. appare invece compatibile con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito e prima ancora la PA possa utilizzare il materiale probatorio acquisito in sede penale, in ragione del generale principio di atipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. 33979/2022; Cass., n. 21260 del 2018, n. 8410 del 2018, n. 5284 del 2017, n.
19183 del 2016; n. 758 del 2006; ma anche Cass., 31010/2023; 2897/2024; Cass. 12901/2024).
Il materiale prodotto dalla Procura, infatti, può essere liberamente apprezzato dal giudicante in questa sede, dove il contraddittorio ed ogni altro diritto di difesa vengono garantiti al convenuto nel modo più pieno. D'altra parte, l'articolo 445, comma 1-bis, c.p.p. parla esclusivamente dell'efficacia della sentenza ex art. 444 c.p.p., senza che da tale norma possa desumersi un effetto estensivo nei confronti del materiale probatorio versato nel procedimento penale. Al fine di incentivare il ricorso allo strumento deflattivo, infatti, il legislatore ha inteso ridurre l'efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento senza, tuttavia, che tale scelta possa estendersi fino all'irrilevanza del materiale probatorio raccolto: un conto, infatti, è negare che la sentenza ex art. 444 c.p.p. possa costituire, essa stessa, accertamento probatorio in altro giudizio;
ben altro sarebbe impedire ad un altro giudicante un'autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari, specie quando questa valutazione ha finalità e parametri completamente differenti, con esclusione della violazione del principio del ne bis in idem (in tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza contabile, cfr. Corte conti, Sez.III centr. app., n. 347/2023;Corte conti, Sez. I centr. app., n. 25/2023, Sez. giur. reg. Umbria n. 38/2023,
Sez. giur. reg. Piemonte n. 57/2023;).
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta, pertanto, alla luce della richiamata novella legislativa, non è condivisibile.
26. Ad avviso di questo giudice le dichiarazioni rese dalle persone offese dapprima alla dirigente
Per_ scolastica ed al professor e successivamente alle forze dell'ordine in sede di audizione protetta, acquisite in questo processo (doc. 28 resistente), provano, la sussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente. Si tratta come già rilevato dal GIP del Tribunale di Verona nell'ordinanza interdittiva del 5.4.2022 (doc. 11 resistente) di dichiarazioni coerenti, circostanziate relative a circostanze verosimili;
le narrazioni delle stesse inoltre risultano ancor più attendibili poiché indipendenti l'una dall'altra.
26.1 Quanto al primo fatto contestato (“In data 27/11/2021, verso le ore 11.25, durante l'ultima ora di lezione, la S.V., coordinatore della classe, invitava con l'autorizzazione della docente
l'alunna della 2a M ad uscire dall'aula, a recarsi in un'altra aula vuota in fondo al Pt_9
17 corridoio e, chiusa la porta, nel mentre della conversazione, allungava la mano sulla coscia dell'alunna, toccandole dapprima il sedere e poi l'inguine, creando disagio all'alunna”, si osserva quanto segue.
(n. il 26.7.2006), sentita in sede protetta il 18.3.2022 (doc. 28 resistente), ha Tes_1
dapprima riferito di avere avuto una crisi nel mese di novembre 2021 e di essere rimasta assente per qualche giorno non avendo voglia di frequentare la scuola. In quei giorni il ricorrente le aveva scritto delle email invitandola a ritornare a scuola. Ha poi riferito che rientrata a scuola a fine novembre 2021, il ricorrente l'aveva chiamata fuori dall'aula, mentre stava seguendo la lezione di un altro professore, invitandola a seguirlo in un'aula ubicata vicino ai bagni delle femmine, e dopo avere chiuso la porta le aveva chiesto perché fosse demoralizzata e lei aveva risposto che non si trovava molto bene a scuola perché i professori le sembravano eccessivamente rigidi. La ragazza dichiara: “forse per consolarmi…non so…ha iniziato a mettermi la mano sulla coscia, poi è andato nell'interno coscia, poi è salito sul sedere…e io li
l'ho guardato tipo…cioè, ho sbarrato gli occhi come per dire: cosa?...E …cioè…lui lo fa proprio…non so come spiegare…con molta tranquillità…come per farti sentire al sicuro…come per dirti…non sto facendo nulla di male…ti sto solo aiutando…ti sto consolando…E…niente, io
l'ho guardato, cioè gli ho proprio sbarrato gli occhi e lui pian piano, come non fosse niente, ha cercato di togliere la mano…e dopo un po' io ho cercato di tagliare corta la conversazione…quello che ho detto ho detto… poi siamo usciti dall'aula, poi ho accelerato il passo per tornare in classe e, quando sono arrivata in classe, l'ho detto a due/tre mie compagne…Teresa, e che all'inizio non è che ci credevano…e quindi ho Per_3 Per_4
detto: figurati, se lo dico a qualcun altro mi prendono per pazza…poi è venuto fuori anche
CP_1 l'altro discorso della mia compagna , poi di e quando è arrivato a che è la più CP_9 CP_9 grande della classe, che è successo, mi ha detto guarda che all'inizio non è che ti credevo CP_9
così tanto, però quando è successo a me ho capito che non stavi esagerando ma è successo veramente…e poi ci siamo ricordate tutte in generale in classe quello che è successo l'anno scorso quando siamo entrate in prima, che le ragazze di quinta ci hanno detto che era un Pt_1 po' affettuoso e a volta metteva le mani sui fianchi o cose così…”.
La stessa nella precedente e-mail scritta alla dirigente (doc. 6 resistente) aveva coerentemente dichiarato: “Il giorno sabato 27/11/2021 mi trovavo presso l'Istituto Sanmicheli dove vado a scuola. Alle ore 11.25, durante l'ultima ora di lezione, sono uscita dalla mia classe che si trova al secondo piano, vicino agli uffici della presidenza, poiché avevo un momento di sconforto dovuto allo stress scolastico. Così il professore , mio docente di Italiano e Storia, Parte_1
18 coordinatore di classe e vicepreside, come sempre disponibile e attento alle nostre esigenze, sapendo del momento che stavo vivendo, mi è venuto a chiamare in classe per parlarne. Uscita dalla classe, con l'autorizzazione del docente in orario, prof. , siamo andati in Persona_5
un'aula verso la fine del corridoio a destra, vicino al bagno delle femmine. Entrati in quell'aula vuota, il prof. ha chiusa la porta e ci siamo seduti vicino al tavolo al centro della stanza Pt_1
in due sedie vicine. Abbiamo iniziato a parlare della scuola, quando ad un certo punto, dopo circa 5 minuti, il prof. con estrema naturalezza e calma, mi ha messo la mano sulla Pt_1
coscia, iniziando a risalire, toccando prima il sedere e poi l'inguine. In quel momento, nonostante per lui sembrasse tutto naturale, ho provato disagio e cercavo di guardarlo facendogli capire che era una situazione imbarazzante. La nostra conversazione è terminata dopo altri 10 minuti. Io sono uscita dall'aula di fretta per riuscire ad arrivare in classe il prima possibile. Arrivata in classe ho raccontato subito l'accaduto alla mia compagna di classe Per_6
che era incredula. Appena arrivata a casa, alle ore 14.11, mi è venuto istintivo mandare
[...]
un messaggio nel quale raccontavo l'accaduto al mio ragazzo. (Allego screen chat). Non ho mai trovato il coraggio di raccontarlo poiché mi sentivo io in difetto e avevo paura di non essere creduta. Ora ho trovato il coraggio di raccontarlo grazie alla mia compagna di classe CP_9
con la quale ci siamo fatte forza e abbiamo deciso di dire ciò che è successo”. Il
[...]
riferimento dei fatti accaduti nel loro dettaglio appare coerente e non sussistono dati concreti e precisi che possano far ritenere le dichiarazioni rispetto al nucleo essenziale dei fatti non veritiere.
26.2 Quanto al secondo fatto contestato (“Verso l'inizio dell'anno scolastico 2021/22, la S.V.,
Pa durante un abbraccio con l'alunna della provava a toccarle il sedere”), si osserva Pt_2
quanto segue.
(n. il 6.10.2022), sentita in sede protetta il 20.3.2022 (doc. 28 resistente), ha CP_11 riferito: “Io so che a me è successo che comunque quel giorno non stavo molto bene perché era andata male un'interrogazione che comunque io essendo certificata per dislessia, non ero stata avvisata così…e quindi non sono andata molto bene…E infatti ero andata in bagno a piangere con la mia compagna perché non stavo tanto bene e …non mi ricordo benissimo così era successo, ma mi sono ritrovata nel corridoio con il professore e questa compagna…e io…comunque il professore mi aveva chiesto cos'era successo…e io gli ho spiegato che non ero andata bene a questa interrogazione perché non lo sapevo e la professoressa era nuova e tutto…E …comunque cercava tanto di venirmi incontro, cioè fisicamente cercava di venire verso di me…e ha iniziato ad accarezzarmi la schiena e io cervo un po' comunque di
19 arretrare…però…comunque lui continuava a venire verso di me…e questa cosa l'ha vista anche questa mia compagna… e dopo, mentre parlavamo, è sceso comunque un po' con la mano, non si è fermato alla schiena. È sceso un po' verso …metà sedere…e insomma…questo è quello che ricordo io…”. Ha quindi, a domanda, indicato il nome della compagna di classe, collocato il fatto nel mese di novembre 2021, ma senza essere sicura della data, chiarito che il fatto era avvenuto in corridoio, mentre nelle altre classi si stava regolarmente svolgendo lezione e spiegato di non aver dato peso all'accaduto in quel momento da un lato perché era “presa” dall'interrogazione andata male, dall'altro perché il professore era solito mostrarsi comprensivo con le studentesse, avvicinandole per consolarle e limitandosi ad accarezzare loro una spalla o un braccio.
26.3 (n. 1.5.2004) sentita in sede protetta il 17.3.2022 (doc. 28 resistente), ha CP_9
raccontato liberamente ed in maniera alquanto dettagliata il quadro dei rapporti confidenziali e amichevoli che il professore, odierno ricorrente, aveva instaurato con alcune studentesse (“mi sono fidata molto di lui e ho cominciato spesso a confidarmi con lui ogni volta che litigavo a casa, ogni volta che mi passava qualcosa per la testa… poi vedevo che le mie compagne di classe più piccole di me spesso a questo professore gli raccontavano tutto…e lui… non lo so, cioè gli dava una carezza…o così….cioè era un rapporto molto…quasi genitoriale e a me un po' ha spaventato questa cosa. Comunque, non ci avevo dato neanche così tanta importanza all'inizio, perché ho pensato: boh, non lo so, le cose sono così e…cioè mi sono un po' adeguata alle dinamiche della classe…”), riconoscendo le proprie difficoltà personali legate al suo cambio scuola ed ai rapporti conflittuali con i propri i genitori.
E' passata poi a descrivere quanto oggetto del terzo episodio contestato in sede disciplinare (“In data 24/1/2022, verso le ore 11.45 circa, la S.V. invitava l'alunna della 2a M ad uscire Pt_3 dall'aula per parlare di alcune problematiche riguardanti il percorso scolastico. Nel corso del colloquio, in un momento di tristezza e debolezza emotiva dell'alunna, la S.V. abbracciava la predetta allungando la mano sul suo seno sinistro, palpeggiandolo, creandole in tal modo disagio e turbamento”).
La studentessa ha dichiarato sul punto, collocando l'episodio al suo rientro a scuola dopo le vacanze di Natale: “Comunque il professore mi ha chiamata fuori dalla classe, mi ha detto che lo aveva chiamato mia mamma, mi ha chiesto: cosa succede di nuovo? E per chiedermi di questa cosa qua, mi ha portata in una stanza in fondo al corridoio, che c'era tutta la scuola con le classi vuote, mi sembra…ma a me è sembrato che non ci fosse bisogno di andare fino in fondo in un'aula, chiudere la porta, quando non c'era nessuno, c'era silenzio e si poteva
20 tranquillamente parlare così…Poi, parlandomi così, si è avvicinato verso di me, mi ha messo un po' le mani…come sempre…in segno di conforto (fa il gesto di accarezzare il braccio) e poi, piano piano, io…fissandolo negli occhi, ho smesso di ascoltare e sentivo solamente lui che mi confortava (fa di nuovo il gesto di accarezzare il braccio) e a un certo punto poi ha messo le mani anche qui (altezza delle costole sotto il seno)…un pò più sopra…così…(mette la mano all'altezza del senso e la muove in circolo) e ha cominciato a muovere il pollice sul mio capezzolo e io me ne sono accorta, però non ho fatto niente perché non sapevo cosa fare…ero immobilizzata e sapevo che si stava comportando male e nello stesso tempo pensavo che non va fatta questa cosa…Niente, poi sono uscita dalla classe un po' scombussolata per tutte le cose che sono successe, sia per l'atteggiamento del professore, sia per le cose mie con mia mamma, la mia confusione scolastica…sono tornata in classe e gliel'ho detto subito alle mie compagne Tes_ di classe…e la , la ragazza con cui ho legato di più mi ha detto: ah, vedi che non sono
l'unica a pensarlo, non sono l'unica a cui è successo? Non è normale, non va fatto, le ho detto, hai ragione, secondo me questa cosa qui va assolutamente denunciata. Poi, delle ragazze di quinta ci avevano detto all'inizio dell'anno” state attente al prof. che ha degli Pt_1 atteggiamenti un po'…che magari alcune ragazze potrebbero spaventarsi… non so se avessero detto “perché è un po' affettuoso” …cose così…Però comunque a me questa cosa non andava molto giù…e basta…questo è successo”.
Tale dichiarazione non sembra, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente in insanabile contraddizione con le dichiarazioni (rese precedentemente in altro contesto) di cui alla email indirizzata alla preside il 28.1.2022: “Durante questo colloquio, il professore, vedendomi emotivamente turbata, si è avvicinato abbracciandomi in segno di conforto e, lentamente, quasi senza che io me ne rendessi conto, l'abbraccio è diventato un motivo per allungare le mani sul mio senso sinistro, trasformando l'abbraccio in un evidente palpeggiamento”. Il fatto sostanziale che qui rileva è che nell'ambito di un riferito gesto di conforto (accarezzare il braccio può essere inteso quale inizio di un gesto che poi diventa abbraccio, tanto che la ragazza riferisce che prima di arrivare al senso la mano del professore era arrivata all'altezza delle costole, sotto il seno), il docente ha poi toccato del tutto impropriamente (e non certo involontariamente) il seno della studentessa (l'avere detto dapprima palpeggiamento per poi specificare in sede di audizione protetta che si è trattato di un movimento circolare della mano sul seno per poi aggiungere che lo stesso ha iniziato a muovere pollice sul capezzolo non appare essere una contraddizione, quanto appunto una coerente specificazione di dettaglio).
21 27. A corroborare i fatti circostanziati riferiti dalle studentesse, ci sono poi le dichiarazioni del docente alla dirigente scolastica (doc. 5 resistente) di cui alla email del 27.1.2022 Persona_1
che riporta quanto allo stesso raccontato dalle ragazze coinvolte. “In data 25/01/2022, alle ore
10,25, il sottoscritto si è recato, come da orario scolastico, nella classe 2 M. Alcune studentesse mi hanno chiesto di parlare e mi hanno riferito che alcune di loro provano un certo disagio con il prof. perché ritengono che abbia atteggiamenti troppo confidenziali. Mi sono Parte_1 permesso di chiedere loro cosa intendessero per “atteggiamenti confidenziali” e mi hanno risposto che, in determinate circostanze, il prof. si avvicina cercando un contatto fisico. A quel punto ho detto alle studentesse che avrei preferito parlare con loro singolarmente, iniziando il
Par confronto con la studentessa la quale ha riferito di essere stata abbracciata e toccata sul seno, dopo un loro confronto sulla sua situazione scolastica e famigliare, in un momento di
Pa tristezza e debolezza emotiva. Subito dopo ho parlato con la studentessa , che mi ha raccontato che il Prof. l'ha portata nella classe in fondo al corridoio dove si sono trovati Pt_1
da soli per un colloquio, essendo il suo tutor PFI, e a un certo punto del loro confronto lui ha appoggiato la mano sulla gamba della studentessa, accarezzandole l'interno coscia fino a sfiorare l'apparato genitale sopra il jeans. La studentessa ha reagito con uno sguardo come se volesse dirgli “ma cosa sta facendo?”, a quel punto lui ha tirato via la mano. S.G. imbarazzata
e scioccata ha scritto e riferito dell'accaduto al suo ragazzo, mi ha anche riferito che non riesce
a dirlo ai suoi genitori. La studentessa SM mi ha detto che con lei ha provato, durante un abbraccio, a toccarle il sedere, ma ha percepito subito e si è staccata, cercando di tenere il professore a distanza. Alle studentesse ho detto che ero dispiaciuto e soprattutto alquanto incredulo, perché ho sempre ritenuto il prof. un docente esemplare e professionale nel suo Pt_1
lavoro, ma che prendevo atto delle loro testimonianze e avrei mandato una mail alla Dirigente per informarla dell'accaduto e chiederle un appuntamento. Ho anche consigliato di non divulgare tutto quello che mi è stato riferito”.
Allo stesso modo in sede di indagini sono stati sentiti , madre di Controparte_15 CP_9
in data 1.3.2022 e padre di in data 3.3.2022(doc. 28
[...] Tes_2 CP_11
resistente), i quali hanno riferito che le proprie figlie avevano loro raccontato le predette circostanze, la prima precisando che a specifica richiesta la figlia aveva confermato che si trattava di fatti realmente accaduti e il secondo che la figlia “non è mai stata una ragazza che falsifica la realtà e non ha mai mentito;
è evidente la sua delusione, successiva a quell'episodio occorso con un professore di cui si fidava ciecamente”. ha in particolare riferito: Pt_1 CP_11
CP_1
“A gennaio 2022, un giorno, al suo rientro da scuola, mi ha detto che anche una sua
22 compagna di classe era stata toccata dal prof. poi mi ha raccontato che, alla fine di Pt_1
ottobre/inizio novembre, un giorno era stata interrogata senza preavviso (a causa della sua
CP_1 dislessia, va avvisata un paio di giorni prima di eventuali compiti o interrogazioni in classe) perciò era andata in panico, era scoppiata a piangere ed era andata in bagno;
lì era stata raggiunta dal prof. il quale, “per consolarla” l'aveva abbracciata e l'aveva anche Pt_1
toccata “dietro la schiena”. Non so dire a quale altezza della schiena, perché mia figlia è molto chiusa e riservata e non me la sono sentita di farle domande più specifiche al riguardo. Una sola volta ci ho provato, giusto ieri sera, ma ho notato che lei si è chiusa subito a riccio, evidentemente turbata;
questo mi fa pensare che qualcosa di spiacevole le sia effettivamente
CP_1 successo. Per avere conferma del racconto di , ho parlato poi in disparte con la sua amica
, la quale ha confermato tutto”. Per_7
28. Sentito la prima volta in sede disciplinare il 29.3.2022 (doc. 9 resistente) il ricorrente ha negato tutti i fatti addebitati, affermando di non ricordare alcuno dei tre episodi contestati. Il
28.11.2023 (doc. 25 resistente), tuttavia, sentito nuovamente a seguito della ripresa del procedimento disciplinare, dopo l'esito del procedimento penale, il ricorrente dichiara: “Il fatto storico degli incontri non è negato, ma sono negati gli atteggiamenti sconvenienti ivi richiamati.
Riguardo al primo episodio contestato, che era un incontro concordato con la ragazza S.G. – è lei che ha voluto essere da sola con me -. Nego di avere mai toccato l'alunna. Riguardo al secondo episodio, quello di gennaio, dopo che la mamma mi ha chiesto telefonicamente di parlare con la studentessa N.B., io sono andato a chiamare la ragazza in classe per capire cosa fosse successo: la ragazza ha cominciato a piangere, riferendo delle problematiche. Tra il tempo in cui siamo usciti e quello in cui siamo rientrati, saranno passati tre-quattro minuti.
Ricordo che la ragazza non sembrava essere in sé: piangeva a dirotto, tremava, sbiancata in volto. Ho dovuto calmarla, indirizzandola verso lo sportello ascolto della Scuola, come da richiesta della madre. Nego di avere mai abbracciato l'alunna interessata. In merito al terzo episodio contestato, riguardante una terza alunna, S.M., osservo che è un caso DSA;
rilevo tale fatto non si è mai verificato: forse la suggestione del racconto portato dalle altre due compagne avrà indotto la studentessa a formare nella sua mente questa ricostruzione di un fatto che però non è mai accaduto”. Tale atteggiamento della parte, all'inizio non collaborativo e solo successivamente, dopo le evenienze del procedimento penale, volto a dare una versione dei fatti confermativa di due dei tre incontri ma a screditare le affermazioni delle alunne non appare attendibile.
23 29. Gli eventi raccontati dalle studentesse, dapprima ai referenti dell'istituto scolastico, poi all'autorità giudiziaria, appaiono sufficientemente univoci, al di là di possibili ma non incidenti discordanze di dettaglio, e non appaiono concretamente determinate da preordinata ostilità nei confronti dell'insegnante né in altro modo inattendibili. Non appaiono in tale prospettiva decisive le considerazioni della consulenza di parte che nell' esporre un'analisi psicologica focalizzata sulle dichiarazioni delle persone offese per smontarne la credibilità, cercano di mettere in risalto le possibili fragilità delle medesime, arrivando a interpretare volta per volta come frutto di suggestioni o interpretazioni personali gli episodi narrati, segnalandone contraddizioni ed incongruenze.
Le circostanze contestate, nel loro essenziale nucleo fattuale e di disvalore, risultano comprovate, essendo emersi contatti non desiderati con studentesse minorenni, invasivi della loro intimità sessuale, determinanti disagio e turbamento e comunque gravemente inappropriati e non consoni al ruolo e alla funzione del docente.
30. Tali condotte devono essere ritenute idonee a turbare la serenità e l'equilibrio psicologico degli alunni, minare l'affidamento dei genitori, ledere l'immagine della scuola e ostacolarne il regolare funzionamento e il compito di vigilanza e protezione dei minori alla stessa affidati.
Le stesse sono pertanto riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 498, lett. a) e g), dl.gs. 297/1994, all' art. 29 c. 3 lett. g) del 19.4.2018 (da ultimo sostituito dall'art. 48 Controparte_21
comma 3 lett. g) del nuovo 18/1/2024), nonché in contrasto con i Controparte_21 principi di cui all'art. 3, commi primo, terzo, quinto del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
(“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”) e ss. mm. e ii., e la condotta certamente lesiva in modo definitivo del rapporto di fiducia con l'amministrazione.
Infatti, l'art. 29 CCNL sopra richiamato prevede la sanzione espulsiva “per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione”, ed in tal senso è stato innovato l'art. 498, che prevede la sanzione del licenziamento.
Ogni ulteriore profilo assorbito.
31. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(lavoro) e del valore della controversia (indeterminabile, scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività difensiva svolta (per la fase di studio e la fase introduttiva, valori medi;
per la fase decisionale senza istruttoria, valori minimi) e le numerose e complesse questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i. Deve essere applicata
24 la riduzione di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in quanto l'amministrazione resistente si è costituita ed è stata difesa da un proprio dipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta che liquida in Euro 4.730,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, importo già ridotto del 20% ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Verona, 15.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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