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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.7.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Luca Alioto, per l'opponente “ – il Parte_1
quale ha concluso insistendo “nella propria rinuncia agli atti del giudizio promosso contro iscritto al n. R.G. Controparte_1
448/2014, giusta atto di rinuncia agli atti di causa, e chiede che sia dichiarata l'estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite. – nonché dagli avvocati Vittorio e Francesco Balestrazzi – i quali hanno concluso: richiamando l'accettazione della rinuncia agli atti
“chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite” - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 448/2014 R.G. avente per oggetto: opposizione a precetto
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore (cod. fisc.: elettivamente domiciliata in P.IVA_1
indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Alioto, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(partita IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, giusta procura in atti.
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2014 “ Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto
[...]
Contro notificatole da chiedendo, previa la concessione dell'inibitoria (i.e. dell'efficacia esecutiva del titolo costituito da atto notarile del 21.6.2007 repertorio n. 65601 e successivo atto integrativo e di quietanza di finanziamento del 16.7.2007 repertorio n. 65704) la declaratoria di nullità/revoca/annullamento del precetto opposto, nonché del contratto di swap e del collegato contratto di mutuo e, per l'effetto, che nessuna pretesa creditoria può essere azionata
Contro dalla concludendo, altresì, per la declaratoria del “diritto della di riottenere le somme di cui si Parte_2
Contr è indebitamente appropriata la tramite lo swap improprio
pag. 2/8 pari a euro 45.104,03, oltre interessi, riservandosi altresì, nel corso di causa, la quantificazione e prova, del danno ricevuto pari a euro 230.566,41; In via subordinata disporre la riduzione dei beni di cui si chiede l'esecuzione forzata in ragione dell'ammontare del credito vantato”.
Tra le ragioni a sostegno della domanda di accertamento negativo sottesa alla impugnazione del precetto opposto e del titolo in esso incorporato, in particolare, l'opponente ha dedotto:
a) la garanzia, per il mutuo di € 310.000,00 – con piano di ammortamento all'italiana con tasso di interesse variabile - costituita da ipoteca su immobili del valore complessivo superiore al milione di euro;
b) la contestuale stipula, proposta dalla di un interest rate swap per contenere i rischi delle CP_1
oscillazioni del tasso del mutuo con una copertura, attraverso derivati, nell'ipotesi di piani di ammortamento a capitale costante, tuttavia esponente a costi aggiuntivi (lamentando, nella specie, che lo swap avrebbe causato perdite per circa €
45.000,00; per cui venendo meno la causa del contratto esso sarebbe nullo); c) il comportamento contro buona fede della
Banca “poiché se il cliente fosse stato adeguatamente informato dei rischi dell'operazione non avrebbe aderito a tale forma di copertura” riscontrabile anche nella annunciazione di esecuzione forzata immobiliare per un credito di valore pag. 3/8 inferiore rispetto al bene staggito;
d) la violazione del principio di cui all'articolo 21 TUF che obbliga gli intermediari finanziari e anche gli operatori qualificati come le banche, di curare
Contro l'interesse del cliente (lamentando che la avrebbe dovuto controllare che le operazioni finanziarie poste in essere fossero rispondenti alle esigenze dell'odierna attrice, ovvero di essere in condizione nel tempo di adempiere al pagamento delle rate di mutuo mentre, invece, a causa del collegamento funzionale del contratto di mutuo con il contratto di swap, è derivato un aggravio di ben € 45.000,00 quale somma indebitamente
Contro percepita da;
e) la carenza di competenze professionali per comprendere la portata del contratto di IRS (lamentando la nullità dell'IRS per difetto di causa anche in quanto impostato su parametri finanziari squilibrati e, quindi, inidonei a conseguire la finalità di copertura del rischio di variazione dei tassi, con correlata propagazione al mutuo); f) il concorso ex art.
Contro 1227 c.c. della nell'inadempimento; g) l'erronea allegazione di otto planimetrie a fronte di sette unità immobiliari oggetto di iscrizione della garanzia ipotecaria.
Contro Il procedimento si è svolto nella resistenza di la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione e delle domande ad essa sottese.
pag. 4/8 Assegnati i termini ex art 183 co. VI c.p.c. la causa – nel corso della quale è stata disposta anche CTU – transitata sul ruolo della scrivente in forza di decreto presidenziale n. 12/2024 in tema di riassegnazione dei fascicoli del ruolo XII, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. sulla base delle conclusioni rassegnate dalla difesa delle parti.
⃰ ⃰ ⃰
Dagli atti del fascicolo risulta, a fronte della dichiarazione - proveniente dal procuratore costituito nell'interesse della opponente società intimata col precetto (cfr. “Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” datato 16.6.2025 a firma Avv.
Luca Alioto) – di raggiungimento, tra le parti, di “un accordo per definire transattivamente la controversia” nonché di sopravvenuta e conseguenziale carenza di “interesse nella prosecuzione del giudizio” – cui è correlata, nel medesimo atto, la istanza di dichiarazione della estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite – la dichiarazione di
“accettazione rinuncia agli atti del giudizio notificata in data
19.6.2025, ai sensi della Legge n. 53 del 1994, all'Avv. Luca
Alioto difensore della società contenuta Parte_1
Contro in apposito atto firmato dalla notificato con PEC alla società opponente rinunciante in data 19.6.2025 (cfr. atto
“ACCETTAZIONE RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO” a pag. 5/8 firma digitale Dott.ssa Federica FORMICA AINIS nella qualità e con i poteri ivi indicati).
Sicché, posto il richiamo al decreto del 20.06.2025 e ribadito che la dichiarazione ex art. 306 c.p.c. proveniente dalla difesa della parte che non sia munita, come nella specie, di procura notarile - né risulti, la dichiarazione di rinuncia, proveniente dalla parte personalmente (mancando, in atti, anche a seguito del citato decreto del 20.6.2025, produzione ulteriore sottoscritta a firma del legale rappresentante della società) - è idonea a consentire la definizione con sentenza dichiarativa-ricognitiva dei presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, non resta al
Tribunale che prendere atto della circostanza sopravvenuta, risultante dalle monocordi dichiarazioni dei procuratori delle parti
Contro
– e, per anche da dichiarazione sottoscritta dalla parte con firma digitale, notificata alla rinunciante – e dichiarare, appunto, la cessata materia del contendere con compensazione delle spese
(data l'evidenza di accordo anche su tale aspetto). Tale compensazione copre anche le spese di CTU liquidate in atti con separato decreto (in quanto spese processuali e in difetto di diversa regolazione inter-partes).
Anche dal corpo delle note di trattazione scritta per l'udienza del
15.7.2025, del resto, consta evidenza dei presupposti per la pronuncia dichiarativa.
pag. 6/8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 448/2014 R.G., così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
SPESE compensate;
P.G. 16.7.2025 Parte_3
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 7/8 pag. 8/8