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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1250/2022
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GOFFREDO LEONARDO
appellante
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
DAPRILE BARBARA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14.3.2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro,
l' e, premesso: - di essere titolare di pensione CAT. VOS n. 45004642 con CP_1
decorrenza 1.4.1997; - che, con sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1278/2017, emessa in sede di revocazione e passata in giudicato, era stato dichiarato il suo diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13, co.8, L. n. 257/1992, con ogni conseguenziale effetto sul trattamento pensionistico;
- che l' non aveva provveduto CP_1
alla riliquidazione della pensione in godimento;
ha chiesto : <A) accertare e dichiarare che il ricorrente vanta (…) un credito di € 43.304,12 a titolo di differenze dovute sui ratei di pensione scaduti nel periodo dall'1.4.1997 al 31.3.2018, oltre interessi come per legge ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata nel corso del giudizio anche a mezzo della CTU contabile>>; <B) per l'effetto condannare l' (…) a corrispondere all'istante la somma di € 43.304,12 a titolo di CP_1
differenze dovute sui ratei di pensione scaduti nel periodo dall'1.4.1997 al 31.3.2018, oltre interessi come per legge ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata nel corso del giudizio anche a mezzo della CTU contabile>>; <C) condannare, altresì, l' a corrispondere all'istante, a far tempo dall'1.4.2018 un CP_1 rateo mensile di pensione riliquidato pari ad € 1.213,68 come da allegato conteggio e, per l'effetto, a corrispondergli le differenze dovute sui ratei successivi fino alla data della pronuncia, oltre interessi come per legge, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà accertata nel corso del giudizio anche a mezzo della CTU contabile>>; il tutto con vittoria di spese in distrazione.
1.2. L' si è costituito, eccependo, in via preliminare, l'improponibilità, per difetto CP_1
di previa istanza amministrativa, e la decadenza ex art. 47, D.P.R. n. 639/70 della domanda attorea, la prescrizione dei ratei di pensione nel quinquennio antecedente la notificazione del ricorso, nonché la carenza di prova dell'interesse ad agire;
nel merito, ha contestato la pretesa attorea ed i criteri di calcolo adoperati nei conteggi di parte, evidenziando, comunque, che l' , in data 13.11.2018, in esecuzione della citata CP_1 sentenza, aveva ricalcolato la pensione, riliquidando il rateo mensile nell'importo di €
819,1668 alla data del 1.4.1997 e ponendo in pagamento, con la rata di pensione di febbraio 2019, le differenze spettanti sui ratei relativi al periodo 1.6.2012-31.12.2018, per l'ammontare complessivo di € 12.038,51 al netto delle trattenute.
2. L'adito Tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnico-contabile, a mezzo del rag. con sentenza definitiva in data 28.3.2022, ha dichiarato Persona_1 improponibile il ricorso, rilevando che <l'istante ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento senza aver proposto specifica domanda amministrativa>>, invero necessaria, in quanto <la domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto non è una domanda di liquidazione della pensione o, in caso di soggetto già pensionato, di riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico in essere, bensì una
pag. 2/10 domanda c.d. autonoma, che riguarda in sé la rivalutazione dei contributi rispetto a una situazione (esposizione ultradecennale all'amianto) che (…) pur incidendo sul trattamento pensionistico mediante la rivalutazione di un periodo contributivo è ancorato a ben precisi presupposti distinti da quelli propri del trattamento previdenziale>>.
3. Con ricorso depositato in data 27.9.2022, ha interposto appello, Parte_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, in adesione agli esiti della CTU contabile acquisita nel corso del giudizio di primo grado, ha così concluso: A. accertare
e dichiarare il suo diritto di credito nei confronti dell' per l'ulteriore importo pari CP_1 ad € 28.751,21, a titolo di differenze maturate sui ratei di pensione scaduti nel periodo dall'1.4.1997 al 31.3.2018, oltre interessi per € 6.812,84; B. condannare l' a CP_1
corrispondere all'istante l'anzidetta somma, per le causali indicate sub A.; C. condannare l' a corrispondere all'istante, a far tempo dal 01/04/2018, un rateo CP_1 mensile di pensione riliquidato pari ad € 1.180,50 e, per l'effetto, a pagare le differenze maturate sui ratei successivamente liquidati e riscossi fino alla data della pronuncia, oltre interessi come per legge; con vittoria di spese in distrazione.
3.1. Lamenta l'appellante la non necessarietà di un'ulteriore domanda amministrativa, atteso che, nella specie, il ricalcolo della pensione costituisce un mero effetto consequenziale e necessario dell'accredito contributivo derivante dal riconoscimento dei benefici da esposizione all'amianto;
3.2. osserva che pacificamente, in corso di causa,
l' aveva proceduto ad un pagamento, seppur non satisfattivo, in esecuzione del CP_1
giudicato riveniente dalla sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1278/2017, cosa che non avrebbe potuto fare se fosse stata indispensabile una specifica domanda amministrativa di ricostituzione della pensione;
3.3. sostiene di avere diritto, in esecuzione di quel giudicato, alle differenze sui ratei arretrati dalla data del pensionamento, non potendo l' , nel giudizio avente ad oggetto la quantificazione CP_2
delle differenze sui ratei di pensione spettanti, con la decorrenza già evincibile dalla sentenza passata in giudicato, chiedere surrettiziamente la riforma di una pronuncia ormai divenuta definitiva;
3.4. evidenzia di condividere il conteggio e le conclusioni di cui alla consulenza tecnica d'ufficio, acquisita nel corso del giudizio di primo grado, che quantifica in € 41.974,83 – e, quindi, in € 28.751,21, al netto di € 13.223,62 erogati pag. 3/10 dall' in corso di causa – le differenze maturate sui ratei di pensione scaduti nel CP_1 periodo dall'1.4.1997 al 31.3.2018, cui vanno aggiunti ulteriori € 6.812,84 per interessi legali automaticamente spettanti.
4. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' con apposita memoria, CP_1 per resistere all'avverso gravame, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda originaria del pensionato per decadenza triennale ex art. 47, D.P.R. n. 639/1970, come novellato dall'art. 38, D.L.
n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, nonché la prescrizione dei ratei pensionistici nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso di primo grado.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, nonché, a seguito di ordinanza di questa Corte in data 20.6.2024, <la domanda amministrativa (…) menzionata nel ricorso di gravame (…) il ricorso introduttivo ex art. 442 c.p.c., la sentenza di primo grado e la sentenza di appello relative al giudizio di accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, all'esito del quale è stata emessa la sentenza di revocazione (…) n. 1278/2017, in atti>>, all'udienza del
25.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
6. L'appello è fondato e va accolto.
6.1. Innanzi tutto, è condivisibile la doglianza dell'odierno appellante, che lamenta l'erroneità della pronuncia di improponibilità della domanda di riliquidazione della pensione in godimento in virtù della maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto per assenza della relativa istanza amministrativa.
6.1.1. Vero è che, come ricordato dal primo giudice, in caso di domanda finalizzata al riconoscimento del beneficio dell'amianto, ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia;
tuttavia, è pur vero che il menzionato principio è stato richiamato da questa Corte, nella sentenza n. 1308/2020, citata nella decisione gravata, nel tracciare la distinzione tra domanda di pensione e domanda di rivalutazione contributiva in fattispecie diversa dalla presente e, in particolare, in tema di prescrizione.
pag. 4/10 6.1.2. Non va, d'altro canto, sottaciuto che questa Corte, con una recentissima pronuncia (Sentenza n. 302/2024 pubbl. il 28/03/2024) ha affermato la non necessarietà di una nuova specifica istanza amministrativa di ricostituzione della pensione in godimento da parte dei lavoratori già pensionati al momento della domanda di accertamento dell'esposizione ad amianto.
Segnatamente, dopo aver rammentato che vi è differenza tra il diritto alla rivalutazione contributiva e il diritto alla pensione nonché il diritto ai singoli ratei e che <è evidente che la domanda amministrativa per la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e la domanda per ottenere la rivalutazione della pensione che deriva dall'esposizione pensione sono cosa distinta>>, la Corte ha nondimeno reputato che
<mentre il soggetto, ove non pensionato, una volta accertata l'esposizione ad amianto, deve presentare una domanda di pensione, tale incombenza non è necessariamente prevista per il soggetto che, già pensionato, intende fruire della ipervalutazione contributiva (che, a sua volta, determina la rivalutazione del rateo pensionistico già in godimento); in altri termini, se quando si presenta una domanda di pensione non si hanno i requisiti per accedere alla prestazione di rivalutazione contributiva, una volta perfezionati i requisiti contributivi sarà necessario presentare una nuova domanda di pensione. Questo, ovviamente, non equivale a dire che, quando si è già pensionati e per via giudiziale si ottenga il riconoscimento di un incremento contributivo negato in via amministrativa (quello dell'esposizione ad amianto), il pensionato deve presentare una nuova domanda amministrativa per ottenere la rivalutazione della pensione che deriva dall'esposizione. Né, per ovvie ragioni, è plausibile pensare che il soggetto già pensionato presenti due domande autonome, una di riconoscimento dell'esposizione ad amianto, e l'altra di ricostituzione della pensione derivante proprio dall'accertata esposizione ad amianto. Ed infatti, se così fosse, pur non disconoscendo l'autonomia del diritto alla maggiorazione contributiva rispetto al diritto a pensione, verrebbe meno
l'effetto “consequenziale derivante dall'accertata esposizione e cioè quello dell'incremento della pensione medio tempore già ottenuta”>>.
In tal senso, si è posta già la precedente sentenza di questa Corte n. 1950/2021, per cui l'accertamento dell'esposizione ad amianto spiega i suoi effetti sulla pensione e la rivalutazione del trattamento pensionistico <consegue>> al <giustificato
pag. 5/10 sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva>>.
6.1.3. Peraltro – e l'argomento appare di per sé dirimente – nella presente fattispecie non è dato porre la questione della improponibilità della domanda di riliquidazione della pensione, e ciò in quanto la ricostituzione della pensione in godimento al lavoratore esposto all'amianto è stata già disposta, in modo espresso ed inequivoco, dalla sentenza n. 1278/2017 della Corte d'appello di Bari, ormai pacificamente passata in giudicato, che, in accoglimento della domanda di , ha così disposto: << 1) … Parte_1
dichiara la sussistenza della esposizione del ricorrente alle fibre di amianto in percentuale superiore al valore soglia di 0,1 fibre/cm3 per un periodo ultradecennale e condanna l' alla rivalutazione contributiva nonchè alla conseguente CP_1
riliquidazione della pensione in godimento…>> (cfr. pag. 4 della sentenza in atti, doc. all. sub 1 in fasc. parte I grado ricorrente).
Del resto, è del tutto pacifico ed incontroverso che l' abbia provveduto, seppur CP_1 dopo l'instaurazione dell'azione giudiziaria, in data 13.11.2018 e poi, ancora, in data
10.12.2018, a riliquidare, con decorrenza dal 1.4.1997, la pensione in godimento a
, sebbene, ad avviso di quest'ultimo, in maniera non congrua e Parte_1
satisfattiva.
6.1.4. Nessuna domanda amministrativa può, dunque, stimarsi ora necessaria per la riliquidazione della pensione mediante la maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto: sotto un primo profilo, perché su tale pretesa vi è già una sentenza, favorevole al ricorrente ed ormai passata in cosa giudicata, sicchè il presente giudizio, fondato, in sostanza, sull'attuazione di quel giudicato, verte, allo stato – non essendo contestata l'esecuzione da parte dell' della summenzionata sentenza, con il ricalcolo della CP_1
pensione in godimento –, unicamente sulla differenza tra quanto riconosciuto dall' in sede di riliquidazione nel 2018 e la maggior somma in tesi spettante per CP_2
la medesima causale;
sotto un secondo profilo, perché questa stessa Corte, nella più volte citata sentenza, ha dato atto, in motivazione, della proposizione di rituale domanda amministrativa ricevuta dall' in data 27.9.2002, e, sulla scorta di tanto, ha ritenuto CP_1 la sussistenza dei presupposti per disporre la condanna dell' <sia in ordine alle CP_2
pag. 6/10 rivalutazione contributiva che per la conseguente riliquidazione della pensione in godimento>> (v. pagg. 3/4).
6.2. Le osservazioni che precedono inducono a disattendere anche le questioni preliminari sollevate in questa sede di gravame dall' appellato, posto che, come CP_2 poc'anzi precisato, il giudice della revocazione ha condannato l' , in accoglimento CP_1
della domanda attorea (v. conclusioni del ricorso ex art. 442 c.p.c., acquisito agli atti),
(anche) alla riliquidazione della pensione, respingendo l'eccezione di decadenza sollevata dall'Ente (<…il termine triennale di cui al primo comma del citato art. 47 non è decorso, tenuto conto che, a fronte della domanda amministrativa, come si è detto, ricevuta dall' il 27.9.2002, il giudizio di primo grado è stato introdotto il CP_1
31.3.2003>>); analoghe osservazioni devono valere per l'eccezione di prescrizione, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato sin dal 31.3.2003 e notificato il 21.11.2003 e che, comunque, nessuna limitazione temporale può leggersi nella sentenza passata in giudicato, pronunciatasi in senso pienamente favorevole all'odierno appellato (anche) sulla riliquidazione della prestazione in godimento.
L' non può, dunque, riproporre tali questioni nel successivo giudizio di CP_2 quantificazione, facendo riferimento, quale dies a quo, alla data di deposito dell'odierno ricorso introduttivo del 14.3.2018, prescindendo del tutto dal tenore della sentenza pacificamente passata in giudicato, con il quale non si confronta minimamente.
6.3. Venendo al merito, occorre, quindi, verificare l'esattezza della riliquidazione disposta dall' , con la precisazione che a nulla rileva la dedotta non contestazione CP_1 da parte del pensionato delle “deduzioni articolate dall' nella memoria di CP_1 costituzione” nella prima difesa utile.
Infatti, ad onta dell'estrema genericità del riferimento operato dall' , deve CP_2
rilevarsi come la difesa dell'Ente in primo grado sia stata volta a disconoscere l'avversa pretesa al conseguimento di differenze sulla prestazione pensionistica in godimento ed incentrata su argomentazioni in diritto, relative alla asserita prescrizione del credito ovvero alla scorrettezza dei criteri di calcolo della rivalutazione, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c., operante solo in relazione ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non pag. 7/10 abbia replicato (v. Cass., 23/09/2022, n. 27907), né a fattispecie giuridiche (v., tra le tante, Cass., 29/10/2021, n. 30907).
A ciò si aggiunga che l' ha totalmente omesso di riproporre in questa sede di CP_2
gravame le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado circa il conteggio delle settimane oggetto di rivalutazione contributiva, a suo dire incidenti sulla corretta quantificazione degli importi differenziali spettanti al pensionato, sicchè questa Corte non può estendere ad esse il proprio sindacato.
Infatti, come noto, se la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essa è però nondimeno tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., S.U.
n. 13195 del 25/05/2018). In sostanza, affinché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. è onere della parte vittoriosa in primo grado manifestare in modo specifico la sua volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. n. 20451/2017), non essendo bastevole neppure il generico "richiamo" alle proprie difese non altrimenti specificato – nella specie, comunque, assente –, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. n.
15003/2011; Cass., n. 33645/2021; v. da ultimo Cassazione civile sez. III, 01/12/2023,
n.33649).
6.4. Del resto, per la quantificazione degli importi differenziali spettanti al pensionato, può farsi riferimento all'elaborato di consulenza tecnica a firma del rag. Persona_1
ritualmente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, da cui si evince che:
6.4.1. il <calcolo del rateo di pensione alla data del 01.04.2018 (…) risulta pari ad €
1.180,50>>;
6.4.2. <l'importo complessivo delle differenze spettanti sui ratei mensili di pensione riscossi dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 2018>> è <pari ad € 41.974,83>> (cfr. conclusioni a pag. 5 della relazione e tabella B allegata all'elaborato peritale).
pag. 8/10 6.4.3. E' appena il caso di rimarcare che, in questa sede di gravame, a fronte della espressa adesione dell'odierno appellante alla quantificazione così come operata dall'ausiliare del primo giudice e della mera operazione aritmetica con cui, dato atto del pagamento da parte dell' - per le medesime causali qui controverse - di € CP_1
13.223,62, è stato rideterminato nella minor somma di € 28.751,21 il residuo dovuto,
l' non ha esposto alcuna osservazione o controdeduzione alla consulenza, al CP_1
conteggio ed ai criteri di calcolo adoperati.
7. In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, l' va condannato a pagare a , a titolo di differenze CP_1 Parte_1 dovute sui ratei della pensione in godimento dal 1.4.1997 al 31.3.2018, complessivi €
28.751,21 nonché a corrispondere un rateo mensile di pensione riliquidato, con decorrenza dal 1.4.2018, pari ad € 1.180,50, con le conseguenziali ulteriori differenze retributive per l'effetto spettanti.
Il tutto va maggiorato degli interessi legali, da calcolarsi come per legge sino al saldo.
8. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell' e sono CP_1
liquidate in dispositivo, in conformità con i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità, nonché dell'attività difensiva e delle fasi processuali effettivamente svolte.
Vanno poste definitivamente a carico dell' anche le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
27.9.2022, da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1
l.r.p.t., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data 28.3.2022, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' CP_1
a pagare a , a titolo di differenze dovute sui ratei della pensione in Parte_1 godimento dal 1.4.1997 al 31.3.2018, complessivi € 28.751,21, oltre accessori come per legge dal dì maturazione di ogni rateo di credito e sino al saldo, nonché a corrispondere pag. 9/10 un rateo mensile di pensione riliquidato pari ad € 1.180,50, con decorrenza dal
1.4.2018; condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese processuali CP_1 Parte_1 del doppio grado del giudizio, che liquida in € 4.700,00 per il primo grado ed in €
3.500,00 per il secondo, oltre agli accessori di legge, che distrae in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Bari, il 25.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1250/2022
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GOFFREDO LEONARDO
appellante
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
DAPRILE BARBARA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14.3.2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro,
l' e, premesso: - di essere titolare di pensione CAT. VOS n. 45004642 con CP_1
decorrenza 1.4.1997; - che, con sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1278/2017, emessa in sede di revocazione e passata in giudicato, era stato dichiarato il suo diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13, co.8, L. n. 257/1992, con ogni conseguenziale effetto sul trattamento pensionistico;
- che l' non aveva provveduto CP_1
alla riliquidazione della pensione in godimento;
ha chiesto : <A) accertare e dichiarare che il ricorrente vanta (…) un credito di € 43.304,12 a titolo di differenze dovute sui ratei di pensione scaduti nel periodo dall'1.4.1997 al 31.3.2018, oltre interessi come per legge ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata nel corso del giudizio anche a mezzo della CTU contabile>>; <B) per l'effetto condannare l' (…) a corrispondere all'istante la somma di € 43.304,12 a titolo di CP_1
differenze dovute sui ratei di pensione scaduti nel periodo dall'1.4.1997 al 31.3.2018, oltre interessi come per legge ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata nel corso del giudizio anche a mezzo della CTU contabile>>; <C) condannare, altresì, l' a corrispondere all'istante, a far tempo dall'1.4.2018 un CP_1 rateo mensile di pensione riliquidato pari ad € 1.213,68 come da allegato conteggio e, per l'effetto, a corrispondergli le differenze dovute sui ratei successivi fino alla data della pronuncia, oltre interessi come per legge, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà accertata nel corso del giudizio anche a mezzo della CTU contabile>>; il tutto con vittoria di spese in distrazione.
1.2. L' si è costituito, eccependo, in via preliminare, l'improponibilità, per difetto CP_1
di previa istanza amministrativa, e la decadenza ex art. 47, D.P.R. n. 639/70 della domanda attorea, la prescrizione dei ratei di pensione nel quinquennio antecedente la notificazione del ricorso, nonché la carenza di prova dell'interesse ad agire;
nel merito, ha contestato la pretesa attorea ed i criteri di calcolo adoperati nei conteggi di parte, evidenziando, comunque, che l' , in data 13.11.2018, in esecuzione della citata CP_1 sentenza, aveva ricalcolato la pensione, riliquidando il rateo mensile nell'importo di €
819,1668 alla data del 1.4.1997 e ponendo in pagamento, con la rata di pensione di febbraio 2019, le differenze spettanti sui ratei relativi al periodo 1.6.2012-31.12.2018, per l'ammontare complessivo di € 12.038,51 al netto delle trattenute.
2. L'adito Tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnico-contabile, a mezzo del rag. con sentenza definitiva in data 28.3.2022, ha dichiarato Persona_1 improponibile il ricorso, rilevando che <l'istante ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento senza aver proposto specifica domanda amministrativa>>, invero necessaria, in quanto <la domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto non è una domanda di liquidazione della pensione o, in caso di soggetto già pensionato, di riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico in essere, bensì una
pag. 2/10 domanda c.d. autonoma, che riguarda in sé la rivalutazione dei contributi rispetto a una situazione (esposizione ultradecennale all'amianto) che (…) pur incidendo sul trattamento pensionistico mediante la rivalutazione di un periodo contributivo è ancorato a ben precisi presupposti distinti da quelli propri del trattamento previdenziale>>.
3. Con ricorso depositato in data 27.9.2022, ha interposto appello, Parte_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, in adesione agli esiti della CTU contabile acquisita nel corso del giudizio di primo grado, ha così concluso: A. accertare
e dichiarare il suo diritto di credito nei confronti dell' per l'ulteriore importo pari CP_1 ad € 28.751,21, a titolo di differenze maturate sui ratei di pensione scaduti nel periodo dall'1.4.1997 al 31.3.2018, oltre interessi per € 6.812,84; B. condannare l' a CP_1
corrispondere all'istante l'anzidetta somma, per le causali indicate sub A.; C. condannare l' a corrispondere all'istante, a far tempo dal 01/04/2018, un rateo CP_1 mensile di pensione riliquidato pari ad € 1.180,50 e, per l'effetto, a pagare le differenze maturate sui ratei successivamente liquidati e riscossi fino alla data della pronuncia, oltre interessi come per legge; con vittoria di spese in distrazione.
3.1. Lamenta l'appellante la non necessarietà di un'ulteriore domanda amministrativa, atteso che, nella specie, il ricalcolo della pensione costituisce un mero effetto consequenziale e necessario dell'accredito contributivo derivante dal riconoscimento dei benefici da esposizione all'amianto;
3.2. osserva che pacificamente, in corso di causa,
l' aveva proceduto ad un pagamento, seppur non satisfattivo, in esecuzione del CP_1
giudicato riveniente dalla sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1278/2017, cosa che non avrebbe potuto fare se fosse stata indispensabile una specifica domanda amministrativa di ricostituzione della pensione;
3.3. sostiene di avere diritto, in esecuzione di quel giudicato, alle differenze sui ratei arretrati dalla data del pensionamento, non potendo l' , nel giudizio avente ad oggetto la quantificazione CP_2
delle differenze sui ratei di pensione spettanti, con la decorrenza già evincibile dalla sentenza passata in giudicato, chiedere surrettiziamente la riforma di una pronuncia ormai divenuta definitiva;
3.4. evidenzia di condividere il conteggio e le conclusioni di cui alla consulenza tecnica d'ufficio, acquisita nel corso del giudizio di primo grado, che quantifica in € 41.974,83 – e, quindi, in € 28.751,21, al netto di € 13.223,62 erogati pag. 3/10 dall' in corso di causa – le differenze maturate sui ratei di pensione scaduti nel CP_1 periodo dall'1.4.1997 al 31.3.2018, cui vanno aggiunti ulteriori € 6.812,84 per interessi legali automaticamente spettanti.
4. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' con apposita memoria, CP_1 per resistere all'avverso gravame, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda originaria del pensionato per decadenza triennale ex art. 47, D.P.R. n. 639/1970, come novellato dall'art. 38, D.L.
n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, nonché la prescrizione dei ratei pensionistici nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso di primo grado.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, nonché, a seguito di ordinanza di questa Corte in data 20.6.2024, <la domanda amministrativa (…) menzionata nel ricorso di gravame (…) il ricorso introduttivo ex art. 442 c.p.c., la sentenza di primo grado e la sentenza di appello relative al giudizio di accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, all'esito del quale è stata emessa la sentenza di revocazione (…) n. 1278/2017, in atti>>, all'udienza del
25.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
6. L'appello è fondato e va accolto.
6.1. Innanzi tutto, è condivisibile la doglianza dell'odierno appellante, che lamenta l'erroneità della pronuncia di improponibilità della domanda di riliquidazione della pensione in godimento in virtù della maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto per assenza della relativa istanza amministrativa.
6.1.1. Vero è che, come ricordato dal primo giudice, in caso di domanda finalizzata al riconoscimento del beneficio dell'amianto, ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia;
tuttavia, è pur vero che il menzionato principio è stato richiamato da questa Corte, nella sentenza n. 1308/2020, citata nella decisione gravata, nel tracciare la distinzione tra domanda di pensione e domanda di rivalutazione contributiva in fattispecie diversa dalla presente e, in particolare, in tema di prescrizione.
pag. 4/10 6.1.2. Non va, d'altro canto, sottaciuto che questa Corte, con una recentissima pronuncia (Sentenza n. 302/2024 pubbl. il 28/03/2024) ha affermato la non necessarietà di una nuova specifica istanza amministrativa di ricostituzione della pensione in godimento da parte dei lavoratori già pensionati al momento della domanda di accertamento dell'esposizione ad amianto.
Segnatamente, dopo aver rammentato che vi è differenza tra il diritto alla rivalutazione contributiva e il diritto alla pensione nonché il diritto ai singoli ratei e che <è evidente che la domanda amministrativa per la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e la domanda per ottenere la rivalutazione della pensione che deriva dall'esposizione pensione sono cosa distinta>>, la Corte ha nondimeno reputato che
<mentre il soggetto, ove non pensionato, una volta accertata l'esposizione ad amianto, deve presentare una domanda di pensione, tale incombenza non è necessariamente prevista per il soggetto che, già pensionato, intende fruire della ipervalutazione contributiva (che, a sua volta, determina la rivalutazione del rateo pensionistico già in godimento); in altri termini, se quando si presenta una domanda di pensione non si hanno i requisiti per accedere alla prestazione di rivalutazione contributiva, una volta perfezionati i requisiti contributivi sarà necessario presentare una nuova domanda di pensione. Questo, ovviamente, non equivale a dire che, quando si è già pensionati e per via giudiziale si ottenga il riconoscimento di un incremento contributivo negato in via amministrativa (quello dell'esposizione ad amianto), il pensionato deve presentare una nuova domanda amministrativa per ottenere la rivalutazione della pensione che deriva dall'esposizione. Né, per ovvie ragioni, è plausibile pensare che il soggetto già pensionato presenti due domande autonome, una di riconoscimento dell'esposizione ad amianto, e l'altra di ricostituzione della pensione derivante proprio dall'accertata esposizione ad amianto. Ed infatti, se così fosse, pur non disconoscendo l'autonomia del diritto alla maggiorazione contributiva rispetto al diritto a pensione, verrebbe meno
l'effetto “consequenziale derivante dall'accertata esposizione e cioè quello dell'incremento della pensione medio tempore già ottenuta”>>.
In tal senso, si è posta già la precedente sentenza di questa Corte n. 1950/2021, per cui l'accertamento dell'esposizione ad amianto spiega i suoi effetti sulla pensione e la rivalutazione del trattamento pensionistico <consegue>> al <giustificato
pag. 5/10 sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva>>.
6.1.3. Peraltro – e l'argomento appare di per sé dirimente – nella presente fattispecie non è dato porre la questione della improponibilità della domanda di riliquidazione della pensione, e ciò in quanto la ricostituzione della pensione in godimento al lavoratore esposto all'amianto è stata già disposta, in modo espresso ed inequivoco, dalla sentenza n. 1278/2017 della Corte d'appello di Bari, ormai pacificamente passata in giudicato, che, in accoglimento della domanda di , ha così disposto: << 1) … Parte_1
dichiara la sussistenza della esposizione del ricorrente alle fibre di amianto in percentuale superiore al valore soglia di 0,1 fibre/cm3 per un periodo ultradecennale e condanna l' alla rivalutazione contributiva nonchè alla conseguente CP_1
riliquidazione della pensione in godimento…>> (cfr. pag. 4 della sentenza in atti, doc. all. sub 1 in fasc. parte I grado ricorrente).
Del resto, è del tutto pacifico ed incontroverso che l' abbia provveduto, seppur CP_1 dopo l'instaurazione dell'azione giudiziaria, in data 13.11.2018 e poi, ancora, in data
10.12.2018, a riliquidare, con decorrenza dal 1.4.1997, la pensione in godimento a
, sebbene, ad avviso di quest'ultimo, in maniera non congrua e Parte_1
satisfattiva.
6.1.4. Nessuna domanda amministrativa può, dunque, stimarsi ora necessaria per la riliquidazione della pensione mediante la maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto: sotto un primo profilo, perché su tale pretesa vi è già una sentenza, favorevole al ricorrente ed ormai passata in cosa giudicata, sicchè il presente giudizio, fondato, in sostanza, sull'attuazione di quel giudicato, verte, allo stato – non essendo contestata l'esecuzione da parte dell' della summenzionata sentenza, con il ricalcolo della CP_1
pensione in godimento –, unicamente sulla differenza tra quanto riconosciuto dall' in sede di riliquidazione nel 2018 e la maggior somma in tesi spettante per CP_2
la medesima causale;
sotto un secondo profilo, perché questa stessa Corte, nella più volte citata sentenza, ha dato atto, in motivazione, della proposizione di rituale domanda amministrativa ricevuta dall' in data 27.9.2002, e, sulla scorta di tanto, ha ritenuto CP_1 la sussistenza dei presupposti per disporre la condanna dell' <sia in ordine alle CP_2
pag. 6/10 rivalutazione contributiva che per la conseguente riliquidazione della pensione in godimento>> (v. pagg. 3/4).
6.2. Le osservazioni che precedono inducono a disattendere anche le questioni preliminari sollevate in questa sede di gravame dall' appellato, posto che, come CP_2 poc'anzi precisato, il giudice della revocazione ha condannato l' , in accoglimento CP_1
della domanda attorea (v. conclusioni del ricorso ex art. 442 c.p.c., acquisito agli atti),
(anche) alla riliquidazione della pensione, respingendo l'eccezione di decadenza sollevata dall'Ente (<…il termine triennale di cui al primo comma del citato art. 47 non è decorso, tenuto conto che, a fronte della domanda amministrativa, come si è detto, ricevuta dall' il 27.9.2002, il giudizio di primo grado è stato introdotto il CP_1
31.3.2003>>); analoghe osservazioni devono valere per l'eccezione di prescrizione, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato sin dal 31.3.2003 e notificato il 21.11.2003 e che, comunque, nessuna limitazione temporale può leggersi nella sentenza passata in giudicato, pronunciatasi in senso pienamente favorevole all'odierno appellato (anche) sulla riliquidazione della prestazione in godimento.
L' non può, dunque, riproporre tali questioni nel successivo giudizio di CP_2 quantificazione, facendo riferimento, quale dies a quo, alla data di deposito dell'odierno ricorso introduttivo del 14.3.2018, prescindendo del tutto dal tenore della sentenza pacificamente passata in giudicato, con il quale non si confronta minimamente.
6.3. Venendo al merito, occorre, quindi, verificare l'esattezza della riliquidazione disposta dall' , con la precisazione che a nulla rileva la dedotta non contestazione CP_1 da parte del pensionato delle “deduzioni articolate dall' nella memoria di CP_1 costituzione” nella prima difesa utile.
Infatti, ad onta dell'estrema genericità del riferimento operato dall' , deve CP_2
rilevarsi come la difesa dell'Ente in primo grado sia stata volta a disconoscere l'avversa pretesa al conseguimento di differenze sulla prestazione pensionistica in godimento ed incentrata su argomentazioni in diritto, relative alla asserita prescrizione del credito ovvero alla scorrettezza dei criteri di calcolo della rivalutazione, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c., operante solo in relazione ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non pag. 7/10 abbia replicato (v. Cass., 23/09/2022, n. 27907), né a fattispecie giuridiche (v., tra le tante, Cass., 29/10/2021, n. 30907).
A ciò si aggiunga che l' ha totalmente omesso di riproporre in questa sede di CP_2
gravame le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado circa il conteggio delle settimane oggetto di rivalutazione contributiva, a suo dire incidenti sulla corretta quantificazione degli importi differenziali spettanti al pensionato, sicchè questa Corte non può estendere ad esse il proprio sindacato.
Infatti, come noto, se la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essa è però nondimeno tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., S.U.
n. 13195 del 25/05/2018). In sostanza, affinché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. è onere della parte vittoriosa in primo grado manifestare in modo specifico la sua volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. n. 20451/2017), non essendo bastevole neppure il generico "richiamo" alle proprie difese non altrimenti specificato – nella specie, comunque, assente –, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. n.
15003/2011; Cass., n. 33645/2021; v. da ultimo Cassazione civile sez. III, 01/12/2023,
n.33649).
6.4. Del resto, per la quantificazione degli importi differenziali spettanti al pensionato, può farsi riferimento all'elaborato di consulenza tecnica a firma del rag. Persona_1
ritualmente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, da cui si evince che:
6.4.1. il <calcolo del rateo di pensione alla data del 01.04.2018 (…) risulta pari ad €
1.180,50>>;
6.4.2. <l'importo complessivo delle differenze spettanti sui ratei mensili di pensione riscossi dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 2018>> è <pari ad € 41.974,83>> (cfr. conclusioni a pag. 5 della relazione e tabella B allegata all'elaborato peritale).
pag. 8/10 6.4.3. E' appena il caso di rimarcare che, in questa sede di gravame, a fronte della espressa adesione dell'odierno appellante alla quantificazione così come operata dall'ausiliare del primo giudice e della mera operazione aritmetica con cui, dato atto del pagamento da parte dell' - per le medesime causali qui controverse - di € CP_1
13.223,62, è stato rideterminato nella minor somma di € 28.751,21 il residuo dovuto,
l' non ha esposto alcuna osservazione o controdeduzione alla consulenza, al CP_1
conteggio ed ai criteri di calcolo adoperati.
7. In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, l' va condannato a pagare a , a titolo di differenze CP_1 Parte_1 dovute sui ratei della pensione in godimento dal 1.4.1997 al 31.3.2018, complessivi €
28.751,21 nonché a corrispondere un rateo mensile di pensione riliquidato, con decorrenza dal 1.4.2018, pari ad € 1.180,50, con le conseguenziali ulteriori differenze retributive per l'effetto spettanti.
Il tutto va maggiorato degli interessi legali, da calcolarsi come per legge sino al saldo.
8. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell' e sono CP_1
liquidate in dispositivo, in conformità con i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità, nonché dell'attività difensiva e delle fasi processuali effettivamente svolte.
Vanno poste definitivamente a carico dell' anche le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
27.9.2022, da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1
l.r.p.t., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data 28.3.2022, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' CP_1
a pagare a , a titolo di differenze dovute sui ratei della pensione in Parte_1 godimento dal 1.4.1997 al 31.3.2018, complessivi € 28.751,21, oltre accessori come per legge dal dì maturazione di ogni rateo di credito e sino al saldo, nonché a corrispondere pag. 9/10 un rateo mensile di pensione riliquidato pari ad € 1.180,50, con decorrenza dal
1.4.2018; condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese processuali CP_1 Parte_1 del doppio grado del giudizio, che liquida in € 4.700,00 per il primo grado ed in €
3.500,00 per il secondo, oltre agli accessori di legge, che distrae in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Bari, il 25.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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