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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3883 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
nato a [...] il [...], (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sassari Via Savoia n. 60 presso lo studio legale dell'Avv. Massimo, Gratani, che lo rappresenta e difende per procura scritta a margine dell'atto introduttivo attore
contro
, nata a [...] il [...] ivi residente a[...] (c.f. Controparte_1
), C.F._2
, nata a [...] il [...] ivi residente a[...] (c.f. Controparte_2
), C.F._3
elettivamente domiciliate in Sassari, Via Roma, n° 61/b, nello studio legale dell'Avv. Orlando Ugone
del Foro di Sassari, che le rappresenta e difende, in forza di procura speciale alle liti depositata nel fascicolo telematico con separato file convenute
la causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 6 conclusioni
nell'interesse dell'attore, come da atto introduttivo del 16.12.2021; nell'interesse delle convenute,
come da comparsa di costituzione del 22.03.2022 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- che i fratelli e gli vendevano, in data Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
15.11.2017, il terreno con destinazione agricola sito in agro di Nulvi Località Santu Lussurgiu di metri quadri 9.005 circa con soprastante vecchio fabbricato-deposito attrezzi, distinto in Catasto al Foglio 17
con i Mappali 354-23-24-25 e 355 per il prezzo di €. 9.300,00, che veniva corrisposto insieme alle spese notarili come da fattura n. 665 del 14.12.2017 per €. 2.000,00;
- che la vendita veniva impugnata da , il quale lamentava di non aver potuto esercitare il Persona_2
proprio diritto di prelazione e che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 873/2021, pubblicata il
14.08.2021, notificata il 20.09.2021, irrevocabile, in accoglimento delle domande del accertava Per_2
la mancata notifica della proposta di alienazione del fondo, dichiarava l'inefficacia della vendita dei al e trasferiva la proprietà del fondo al CP_1 Pt_1 Per_2
- che il corrispondeva al le spese di lite poste a suo carico in quanto parte soccombente Pt_1 Per_2
per complessivi € 5.540,35;
- che a seguito del decesso di in data 15.11.2021, si convenivano in giudizio le Persona_1
venditrici e , in proprio e quali eredi del fratello. Controparte_1 Controparte_2
Lamentava che la definitiva perdita del fondo acquistato dal costituirebbe evizione totale dello Pt_1
stesso, legittimandolo ad ottenere dai venditori il risarcimento del pregiudizio economico subito e quantificato in complessivi €. 7.540,35 e, segnatamente: €. 2.000,00 per le spese notarili relative alla vendita ed €. 5.540,35 per spese legali di soccombenza e spese di C.T.U.
pagina 2 di 6 Concludeva chiedendo la condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
della somma di €. 7.540,35, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat Parte_1
ed agli interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla maturazione del credito al saldo. Con vittoria di spese di lite da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio e in proprio e quali eredi del Controparte_1 Controparte_2
fratello, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione dell'attore. Esponevano:
- che il sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza del diritto di prelazione del e che abbia Pt_1 Per_2
comunque concluso il contratto di compravendita: pertanto l'acquisto sarebbe avvenuto a rischio e pericolo dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del sig. che già aveva manifestato la Per_2
volontà di acquistare il bene;
- che tale circostanza sarebbe stata compresa nelle trattative e nel contratto intervenuto tra le parti;
- quanto alle spese di lite sostenute dal che egli avrebbe potuto e/o dovuto chiamare ex art. 1485 Pt_1
c.c. i sig.ri , i quali avrebbero ben potuto in alternativa o far valere le ragioni per CP_1
opporsi al retratto oppure riconoscere immediatamente il diritto in capo all'attore ed evitare tutti i costi derivanti dall'istruzione della causa, la cui restituzione non sarebbe, pertanto, dovuta (art. 1227 c.c.);
- che le spese notarili dovrebbero essere richieste al Per_2
Concludevano chiedendo il rigetto delle avverse domande. Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale di
[...]
e prove testimoniali. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva tenuta a Parte_1
decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Giova premettere che il caso di specie è un classico caso di garanzia per evizione nel contratto di compravendita di immobile, che costituisce, ai sensi dell'art. 1476 n. 3 c.c., una delle obbligazioni principali del venditore. Invero, l'art. 1483 c.c. prevede che laddove il pagina 3 di 6 compratore subisca l'evizione totale della cosa per diritti che un terzo ha fatto valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479 c.c.
Ora, è pacifico (oltre che documentale) che tra le parti sia intervenuto un contratto di compravendita in data 15.11.2017, avente ad oggetto il terreno con destinazione agricola sito in agro di Nulvi Località Santu Lussurgiu di metri quadri 9.005 circa con soprastante vecchio fabbricato-deposito attrezzi, distinto in Catasto al Foglio 17 con i Mappali 354-23-
24-25 e 355 per il prezzo di €. 9.300,00; lo stesso dicasi per l'evizione subita dall'attore da parte de sig. che rivendicava la prelazione agraria su tale bene che gli veniva Per_2
riconosciuta con sentenza n. 873/2021, pubblicata il 14.08.2021, notificata il 20.09.2021,
irrevocabile, la quale trasferiva altresì il bene a quest'ultimo. Tale circostanza, con tutta evidenza, realizzava l'evizione totale di cui al già citato art. 1479 c.c.
Parti convenute si difendono sostenendo che il fosse ben a conoscenza della prelazione vantata Pt_1
dal e dunque dell'alto rischio di evizione ma che abbia, ciononostante, sottoscritto il contratto. Per_2
Ebbene, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di compravendita la garanzia per evizione
opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente
e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di
futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi” (Cassazione civile sez. II, 15/12/2021,
n.40290), come in effetti è tipico dell'operatività della garanzia quale istituto giuridico, a differenza dell'inadempimento. Ne consegue che anche la testimonianza fornita da parte convenuta sulla predetta conoscenza da parte del è del tutto irrilevante. Ad abundantiam, si rileva che nemmeno si versa, Pt_1
nel caso di specie, in un'ipotesi controversa di limitazione e/o esclusione implicita della garanzia per evizione, la quale, salvi i limiti di cui all'art. 1487, II comma c.c., dovrebbe risultare da una pattuizione espressa e inequivoca del contratto (Tribunale Velletri sez. I, 21/04/2020, n.654).
Ebbene, accertata dunque, l'evizione totale subita dall'attore, l'art. 1483, II comma, c.c., stabilisce che il venditore è tenuto:
pagina 4 di 6 - a risarcire il danno subito dal compratore che ha subito l'evizione a norma dell'art. 1479 c.c. e, cioè a restituire il prezzo pagato (che non è, però oggetto di domanda), nonché a rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto (le incontestate spese notarili per €. 2.000,00);
- a corrispondere al compratore le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite - o comunque per la controversia avente ad oggetto l'evizione, e dunque €. 5.540,35 per spese legali di soccombenza e spese di C.T.U. Peraltro, non ha pregio la difesa delle convenute sul punto, poiché da un lato si rileva che non essendovi ipotesi di litisconsorzio necessario ben poteva scegliere l'attore la propria strategia processuale nel giudizio di evizione e, dall'altro lato, ben potevano – allora - le odierne convenute – in qualità di venditrici – intervenire in adesione alle difese del compratore evitto.
Dato il chiarissimo tenore della norma, non vi sono aspetti da interpretare ulteriormente.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la domanda dell'attore debba essere integralmente accolta, con condanna delle convenute, in solido tra loro, a corrispondere al la somma totale di €. 7.540,35, Pt_1
oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. da calcolarsi sulle somme di anno in anno rivalutate,
dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il D.M. vigente, parametri medi per tutte le fasi, con aumento del 10% per manifesta fondatezza, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna e Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, a corrispondere al la somma totale di €. 7.540,35, oltre Controparte_2 Pt_1
interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. da calcolarsi sulle somme di anno in anno rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a parte attrice che liquida in €. 5.584,70, oltre a rimborso c.u., rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre pagina 5 di 6 oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Sassari, in data 30.03.2025
Il Giudice
I.Bradamante
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