Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 263/2024 V.G.
REP LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Rel. Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 263/2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 Parte 1 con il patrocinio dell'Avv. LANDI ROBERTO (
) e dell'Avv. RUSSO Codice Fiscale_2
UGO (C.F. C.F. 3 )
e
C.F. 4 ) con il nata a [...] il [...] (C.F. Parte 2 patrocinio dell'Avv. MENGOZZI PAOLA (C.F. C.F. 5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 19/02/2024 con il quale Parte 1 e [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Pt 2
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.10.2018, a Bellaria - Igea
Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia PE 1 ;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 12.02.2025 e 14.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza,
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Bellaria Igea Marina in data
10.10.2018 e trascritto al n. 23 part. 1 Anno 2018, ordinando al competente Ufficio di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Disporre che la casa coniugale sita a Bellaria Igea Marina, Via Ravenna, n. 168/D, di proprietà della signora Parte 2 continui a restare alla stessa assegnata.
3) I mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale vengono assegnati definitivamente alla moglie.
4) La figlia PE 1 viene affidata congiuntamente ai genitori con collocazione presso l'abitazione coniugale. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia almeno due giorni alla settimana (da concordarsi previamente con la madre) e, di regola, il martedì ed il venerdì (con pernottamento), nonché a settimane alterne dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, quando sarà il padre a riaccompagnare la figlia presso la casa della madre.
Durante le festività Natalizie il padre trascorrerà con la figlia la metà del periodo delle vacanze scolastiche, alternando annualmente con la moglie il periodo del Natale con quello del Capodanno.
Durante le vacanze pasquali il padre avrà con sé PE 1 per tre giorni, alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Il padre, oltre ai periodi sopra indicati, potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non continuative, durante il periodo estivo da concordarsi con la moglie con adeguato anticipo. Lo stesso periodo viene concesso a quest'ultima.
5) I coniugi dichiarano che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi della figlia PE 1 verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile, che alla figlia questa loro decisione gravi sul piano della sua educazione, degli affetti e della sua formazione. 6) Il signor Parte_1 verserà alla signora Parte 2 la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia PE 1. Tale importo verrà versato entro il 10 di ogni mese e sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% ciascuno dai coniugi, nel rispetto del protocollo in vigore presso il Tribunale di Forlì.
7) La figlia sarà fiscalmente a carico per il 50% su ognuno dei due genitori. Il signor Parte 1 ferme le deduzioni fiscali che rimarranno a proprio vantaggio, verserà alla signora Pt_2. la somma dal medesimo ricevuta a titolo di assegno unico per PE 1 e ciò entro 10 giorni dalla relativa percezione.
8) Il conto deposito n. 10510041981 di cui i coniugi sono cointestatari rimarrà cointestato, con l'impegno di entrambi di non disporre delle somme ivi presenti se non con il consenso scritto dell'altra parte e sempre in funzione degli interessi esclusivi di PE_1 .
9) I coniugi danno atto di avere precedentemente diviso tra loro ogni altro bene e risparmio comune, rinunciando a qualsiasi ulteriore eventuale diritto o pretesa ed accettando le rispettive rinunce.
10) Il cane YA rimarrà con PE 1 presso la casa coniugale e verrà dalla stessa curata. Le future spese veterinarie che dovessero presentarsi utili o necessarie verranno interamente sostenute nella misura del 100% dal signor Parte 1 il quale avrà il diritto di portare via con sé il cane in ogni momento.
11) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti, nel senso che ogni parte provvederà al pagamento delle competenze del proprio difensore.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e
Parte 2 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria - Igea Marina (RN) di b) procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 23 Parte I Anno 2018 ); spese come da accordi. c)
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi