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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/11/2024, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4292/2019 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6/11/2024, vertente tra nato a [...] Parte_1
(LT) il 6/4/1991, c.f. , difeso dall'avv. Salvatore Orsini, e C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. , difesa dall'avv. Michele
[...] C.F._2
Tommasino, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2019 il signor , premesso di aver sposato Parte_1 la RA il 13/3/2015 a Formia (LT) secondo il rito civile e di aver avuto dalla Controparte_1 donna il figlio (nato il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale Per_1 dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituitasi con comparsa del 29/1/2020, la RA non si è opposta alla pronuncia della CP_1 separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 6/11/2024 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Pronuncia della separazione senza addebiti. Affidamento congiunto del figlio , con collocazione preferenziale presso la madre e Per_1 facoltà per il padre di vederlo e tenerlo, in mancanza di accordo tra le parti, il mercoledì dalle 15.00 alle 19.00; a fine settimana alternati dalle 09.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
nei fine settimana in cui resterà con la madre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 19.00; turni festivi come da ordinanza presidenziale;
rinuncia all'assegno di mantenimento del coniuge, in via retroattiva, da parte della RA;
determinazione in € 400,00 al mese rivalutabili CP_1 dell'assegno di mantenimento ordinario della prole;
suddivisione paritaria tra i coniugi delle relative spese straordinarie in base al Protocollo in vigore presso il Tribunale;
attribuzione dell'intero ammontare dell'assegno unico alla RA;
spese di lite compensate.” CP_1
*** Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4292/2019 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Formia (LT) dell'anno 2015, al numero 8, parte I, ufficio I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Controparte_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 6/11/2024 il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4292/2019 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6/11/2024, vertente tra nato a [...] Parte_1
(LT) il 6/4/1991, c.f. , difeso dall'avv. Salvatore Orsini, e C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. , difesa dall'avv. Michele
[...] C.F._2
Tommasino, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2019 il signor , premesso di aver sposato Parte_1 la RA il 13/3/2015 a Formia (LT) secondo il rito civile e di aver avuto dalla Controparte_1 donna il figlio (nato il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale Per_1 dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituitasi con comparsa del 29/1/2020, la RA non si è opposta alla pronuncia della CP_1 separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 6/11/2024 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Pronuncia della separazione senza addebiti. Affidamento congiunto del figlio , con collocazione preferenziale presso la madre e Per_1 facoltà per il padre di vederlo e tenerlo, in mancanza di accordo tra le parti, il mercoledì dalle 15.00 alle 19.00; a fine settimana alternati dalle 09.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
nei fine settimana in cui resterà con la madre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 19.00; turni festivi come da ordinanza presidenziale;
rinuncia all'assegno di mantenimento del coniuge, in via retroattiva, da parte della RA;
determinazione in € 400,00 al mese rivalutabili CP_1 dell'assegno di mantenimento ordinario della prole;
suddivisione paritaria tra i coniugi delle relative spese straordinarie in base al Protocollo in vigore presso il Tribunale;
attribuzione dell'intero ammontare dell'assegno unico alla RA;
spese di lite compensate.” CP_1
*** Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4292/2019 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Formia (LT) dell'anno 2015, al numero 8, parte I, ufficio I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Controparte_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 6/11/2024 il Presidente est.
Virgilio Notari