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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5356/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5356/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEUDIS MASSIMO e CP_1 C.F._1 dell'avv. LAURIOLA MARIA LUCIA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE FEUDIS MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DI BENEDETTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Via Tribuna, 173 71043
Manfredonia presso il difensore avv. DI BENEDETTO GIUSEPPE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 16.04.2021, conveniva in giudizio la CP_1 [...]
per sentire: CP_3
a) Accogliere la presente opposizione e dichiarare illegittimo ed immotivato il diniego al recesso del 10.03.2021, formulato dalla con nota del 15.03.2021. CP_2
b) Per gli effetti, accertare e dichiarare che il Sig. ha legittimamente esercitato il recesso CP_1 dalla , perdendo la qualità di socio a decorrere dal 10.03.2021 Controparte_2 ovvero dalla presente domanda. c) Ordinare, quindi, alla cooperativa convenuta di aggiornare il libro dei soci, cancellando dall'elenco il nominativo del Sig. . CP_1 d) Conseguentemente all'accoglimento delle domande sub a), b) e c), accertare e dare atto che il Sig.
, ha versato alla gli importi in narrativa descritti e dichiarare che, in seguito CP_1 CP_2 al recesso e ricorrendone i presupposti di legge, l'istante ha diritto alla restituzione da parte della della somma di euro 48.827,93 ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di CP_2 giustizia. e) Con vittoria di spese e distrazione in favore dell'Avv. Massimo De Feudis, difensore antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la , chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda ed invocando in primo luogo la clausola compromissoria pattuita nello statuto sociale con riguardo al capo di domanda sub d). Acquisiti documenti, alla udienza del 12.03.2025 la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini difensivi.
La domanda è infondata.
Non è in discussione che il socio ha comunicato alla società il “recesso da socio”, CP_1 evidenziandone la motivazione, a suo dire, con la perdita dei requisiti, avendo acquistato altro immobile. Il recesso, invece, è stato rifiutato prima del giudizio a motivo di una situazione di
“irregolarità amministrative” e/o di una posizione debitoria del socio. La società costituitasi in giudizio, ha però mutato posizione, asserendo che il recesso non è consentito nel caso di specie in quanto invoca il principio di tipicità dei casi di recesso di cui all'art. 2532 c.c. e l'assenza nel caso concreto di una delle situazioni tipiche. In primo luogo si osserva che la società convenuta ha sollevato questione di arbitrato solo in relazione alla domanda restitutoria laddove essa è una domanda conseguente e dipendente dalla domanda principale di accertamento della legittimità del recesso esercitato dallo quest'ultima a sua volta, CP_1 non potrebbe essere devoluta agli arbitri proprio perché l'art. 14 punto 2 dello statuto prevede espressamente che entro 60 giorni dalla comunicazione con la quale la società abbia dichiarato che non sussistono i presupposti del recesso, il socio “può proporre opposizione al Tribunale”. Infine è opportuno ricordare che in tema di rapporti tra domande proposte nello stesso processo, delle quali una di competenza del giudice ordinario e l'altra di competenza degli arbitri, la causa dipendente da quella Contr pregiudiziale di competenza dell' resta anch'essa sempre assorbita alla cognizione del giudice ordinario, proprio quando la domanda proposta innanzi al giudice ordinario costituisca il presupposto logico giuridico di quella di spettanza degli arbitri.
Nel merito si osserva che il principio di tipicità sollevato da parte convenuta coglie nel segno.
Infatti è scontato che la perdita volontaria dei presupposti legali per rivestire la qualità socio (dovuta all'acquisto di altro immobile sul libero mercato) non è altro che una forma indiretta di recesso ad libitum che, se concessa, consentirebbe a qualunque socio di esercitare una facoltà che è invece riservata alle ipotesi tipiche.
pagina 2 di 3 Quanto alla domanda di accertamento del credito fatta valere al capo d) essa risulta assorbita
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare € 6.713,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
Bari, 9 giugno 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5356/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEUDIS MASSIMO e CP_1 C.F._1 dell'avv. LAURIOLA MARIA LUCIA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE FEUDIS MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DI BENEDETTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Via Tribuna, 173 71043
Manfredonia presso il difensore avv. DI BENEDETTO GIUSEPPE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 16.04.2021, conveniva in giudizio la CP_1 [...]
per sentire: CP_3
a) Accogliere la presente opposizione e dichiarare illegittimo ed immotivato il diniego al recesso del 10.03.2021, formulato dalla con nota del 15.03.2021. CP_2
b) Per gli effetti, accertare e dichiarare che il Sig. ha legittimamente esercitato il recesso CP_1 dalla , perdendo la qualità di socio a decorrere dal 10.03.2021 Controparte_2 ovvero dalla presente domanda. c) Ordinare, quindi, alla cooperativa convenuta di aggiornare il libro dei soci, cancellando dall'elenco il nominativo del Sig. . CP_1 d) Conseguentemente all'accoglimento delle domande sub a), b) e c), accertare e dare atto che il Sig.
, ha versato alla gli importi in narrativa descritti e dichiarare che, in seguito CP_1 CP_2 al recesso e ricorrendone i presupposti di legge, l'istante ha diritto alla restituzione da parte della della somma di euro 48.827,93 ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di CP_2 giustizia. e) Con vittoria di spese e distrazione in favore dell'Avv. Massimo De Feudis, difensore antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la , chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda ed invocando in primo luogo la clausola compromissoria pattuita nello statuto sociale con riguardo al capo di domanda sub d). Acquisiti documenti, alla udienza del 12.03.2025 la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini difensivi.
La domanda è infondata.
Non è in discussione che il socio ha comunicato alla società il “recesso da socio”, CP_1 evidenziandone la motivazione, a suo dire, con la perdita dei requisiti, avendo acquistato altro immobile. Il recesso, invece, è stato rifiutato prima del giudizio a motivo di una situazione di
“irregolarità amministrative” e/o di una posizione debitoria del socio. La società costituitasi in giudizio, ha però mutato posizione, asserendo che il recesso non è consentito nel caso di specie in quanto invoca il principio di tipicità dei casi di recesso di cui all'art. 2532 c.c. e l'assenza nel caso concreto di una delle situazioni tipiche. In primo luogo si osserva che la società convenuta ha sollevato questione di arbitrato solo in relazione alla domanda restitutoria laddove essa è una domanda conseguente e dipendente dalla domanda principale di accertamento della legittimità del recesso esercitato dallo quest'ultima a sua volta, CP_1 non potrebbe essere devoluta agli arbitri proprio perché l'art. 14 punto 2 dello statuto prevede espressamente che entro 60 giorni dalla comunicazione con la quale la società abbia dichiarato che non sussistono i presupposti del recesso, il socio “può proporre opposizione al Tribunale”. Infine è opportuno ricordare che in tema di rapporti tra domande proposte nello stesso processo, delle quali una di competenza del giudice ordinario e l'altra di competenza degli arbitri, la causa dipendente da quella Contr pregiudiziale di competenza dell' resta anch'essa sempre assorbita alla cognizione del giudice ordinario, proprio quando la domanda proposta innanzi al giudice ordinario costituisca il presupposto logico giuridico di quella di spettanza degli arbitri.
Nel merito si osserva che il principio di tipicità sollevato da parte convenuta coglie nel segno.
Infatti è scontato che la perdita volontaria dei presupposti legali per rivestire la qualità socio (dovuta all'acquisto di altro immobile sul libero mercato) non è altro che una forma indiretta di recesso ad libitum che, se concessa, consentirebbe a qualunque socio di esercitare una facoltà che è invece riservata alle ipotesi tipiche.
pagina 2 di 3 Quanto alla domanda di accertamento del credito fatta valere al capo d) essa risulta assorbita
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare € 6.713,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
Bari, 9 giugno 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
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