Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 378 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata a [...] Parte_1 C.F._1
MANNELLI (CZ) in data 15/11/1977, residente in [...], n. 31 88046 LAMEZIA TERME
e SI. - CF - nato in LAMEZIA TERME ed in data 10/10/1974 e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]N.31 LAMEZIA TERME, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
GRANDINETTI FRANCESCO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, C.F._3 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 23 maggio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 08/05/2025 - che i ricorrenti, in data 26/09/2004, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Lamezia Terme e trascritto, lo stesso, nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del medesimo Comune, al n. 92, Parte 2, Serie A, anno 2004 (vedi in allegato);
che in occasione della suddetta unione, i ricorrenti hanno optato per il regime di comunione legale dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
che dal suddetto matrimonio sono nati i figli (il 15.08.2005 in Lamezia Terme, codice fiscale Per_1
, oggi maggiorenne, (il 15.04.2009 in Lamezia Terme, codice fiscale C.F._4 Per_2
e (il 29.07.2011 in Lamezia Terme, codice fiscale ) C.F._5 Per_3 C.F._6 entrambe minorenni;
che la casa coniugale è sita in 88046 Lamezia Terme (CZ), Via Cassiodoro Aurelio n. 31;
che, da qualche tempo, la vita coniugale si è rivelata poco felice a causa della crescente incompatibilità caratteriale e, pertanto, veniva meno l'affectio coniugalis ed ogni forma di comunione materiale e spirituale della vita di coppia e dunque, ad oggi, risulta impossibile il protrarsi della convivenza tra i ricorrenti;
che, quindi, per accordo intercorso tra gli esponenti, la separazione viene richiesta congiuntamente ed alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in 88046 Lamezia Terme (CZ), Via Cassiodoro Aurelio n. 31, resterà nella disponibilità esclusiva della SI.r e dei figl , con i mobili e gli arredi (di Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 proprietà di entrambi i ricorrenti) che attualmente la compongono. Il SI. con il Controparte_1 consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale prelevando tutti i propri effetti personali e provvederà ad effettuare il cambio di residenza subito dopo il deposito del presente ricorso.
3. I ricorrenti, considerata la maggiore età della figlia e la collocazione stabile della medesima Per_1 presso l'abitazione della madre, convengono che il diritto di visita del padre nei giorni infrasettimanali e nei weekend sarà, comunque, legata alla libera scelta e alle eSIenze della figlia maggiorenne. Tali requisiti valgono anche in merito alle festività principali ovvero: Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Ferragosto.
4. In merito ai figli minori, i ricorrenti convengono, ai sensi dell'art. 155 c.c., l'affidamento condiviso delle figlie e con collocazione stabile e residenza presso la madre, sita in 88046 Lamezia Terme, Via Per_2 Per_3
Cassiodoro Aurelio n. 31, e con diritto del padre di vederle quando vorrà, previo avviso, anche telefonico, alla madre e compatibilmente con le eSIenze e volontà della medesima prole. Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità: - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato all'uscita da scuola oppure dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico fino alla sera di domenica ma con esclusione del pernotto considerato che, ad oggi, il SI. non dispone di una dimora Controparte_1 con spazio sufficiente per poter consentire il pernotto delle figlie;
- Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori;
- Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di
Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'Epifania che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- I minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
5. Il SI verserà, a titolo di mantenimento delle figli , Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3 la somma complessiva di € 600,00 mensili (ovvero 200,00 euro per ciascuna figlia), entro il giorno 02 (due) di ogni mese, alla SI.ra , mediante bonifico bancario o contanti. Parte_1 3
6. Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie delle figlie, che dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori e successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso. In merito a ciò, al fine di prevenire disguidi e conflittualità, si precisa quanto appresso: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, scarpe, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
7. I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di qualsiasi contributo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. L'assegno unico nell'interesse delle figlie verrà percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, così come statuito per legge. 4
9. I coniugi si impegnano, fin d'ora, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio anche in favore dei minori (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, assistiti e difesi, chiedevano congiuntamente che il
Tribunale adito volesse fissare, ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore affinché, accertata l'impossibilità di riconciliazione tra le parti, trasmessi gli atti al
Pubblico Ministero per il parere e rimessa la causa in decisione, il Collegio dichiarasse la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni sopra specificate.
In rito, i coniugi dichiaravano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note di trattazione scritta.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 378 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI.ra Parte_1
- CF - e SI. - CF - entrambi rappresentati C.F._1 Controparte_1 C.F._2
e difesi dall'avv. GRANDINETTI FRANCESCO - CF giusta procura in atti e di cui al citato C.F._3 ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 9 maggio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 27/05/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
23 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi. 5
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 9 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione della natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 378 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF – nata a ER MANNELLI (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
15/11/1977, residente in [...], n. 31 88046 LAMEZIA TERME e SI. CP_1
- CF - nato a [...] ed in data 10/10/1974, anche lui residente in
[...] C.F._2
VIA CASSIODORO AURELIO N.31, LAMEZIA TERME, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GRANDINETTI
FRANCESCO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio professionale, giusta C.F._3 procura rilasciata in calce al presente atto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, SI.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...], residente a [...]C.F._1
AURELIO, n. 31 88046 LAMEZIA TERME e SI. - CF - nato a Controparte_1 C.F._2
LAMEZIA TERME, in data 10/10/1974, ivi residente in [...]N.31, LAMEZIA TERME - entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GRANDINETTI FRANCESCO - CF - giusta procura C.F._3 in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 6
2. La casa coniugale, sita in 88046 Lamezia Terme (CZ), Via Cassiodoro Aurelio n. 31, resterà nella disponibilità esclusiva della SI.r e dei figl , con i mobili e gli arredi (di Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 proprietà di entrambi i ricorrenti) che attualmente la compongono. Il SI. con il Controparte_1 consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale prelevando tutti i propri effetti personali e provvederà ad effettuare il cambio di residenza subito dopo il deposito del presente ricorso.
3. I ricorrenti, considerata la maggiore età della figlia e la collocazione stabile della medesima Per_1 presso l'abitazione della madre, convengono che il diritto di visita del padre nei giorni infrasettimanali e nei weekend sarà, comunque, legata alla libera scelta e alle eSIenze della figlia maggiorenne. Tali requisiti valgono anche in merito alle festività principali ovvero: Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Ferragosto.
4. In merito ai figli minori, i ricorrenti convengono, ai sensi dell'art. 155 c.c., l'affidamento condiviso delle figlie e con collocazione stabile e residenza presso la madre, sita in 88046 Lamezia Terme, Via Per_2 Per_3
Cassiodoro Aurelio n. 31, e con diritto del padre di vederle quando vorrà, previo avviso, anche telefonico, alla madre e compatibilmente con le eSIenze e volontà della medesima prole. Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità: - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato all'uscita da scuola oppure dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico fino alla sera di domenica ma con esclusione del pernotto considerato che, ad oggi, il SI. non dispone di una dimora Controparte_1 con spazio sufficiente per poter consentire il pernotto delle figlie;
- Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori;
- Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di
Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'Epifania che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- I minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
5. Il SI verserà, a titolo di mantenimento delle figli , Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3 la somma complessiva di € 600,00 mensile (ovvero 200,00 euro per ciascuna figlia), entro il giorno 02 (due) di ogni mese, alla SI.ra , mediante bonifico bancario o contanti. Parte_1
6. Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie delle figlie, che dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori e successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso. In merito a ciò, al fine di prevenire disguidi e conflittualità, si precisa quanto appresso: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese 7
nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, scarpe, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
7. I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di qualsiasi contributo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. L'assegno unico nell'interesse delle figlie verrà percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, così come statuito per legge.
9. I coniugi si impegnano, fin d'ora, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio anche in favore dei minori.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ)– atto n. 92, parte II, serie A - anno 2004 - Comune di LAMEZIA TERME
(CZ) - Ufficio A - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 8
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)