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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12663/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANASI Parte_1 C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliata in VIA DELLO SPORT 10/A 40012 CALDERARA DI RENO presso il difensore avv. ZANASI CRISTINA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANASI Parte_2 C.F._2
CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA DELLO SPORT 10/A 40012 CALDERARA DI RENO presso il difensore avv. ZANASI CRISTINA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.10.2024 la IG.ra (nata a Parte_1
San Severo (FG) il 6/03/1997) e il IG. (nato a [...] il Parte_2
22/11/1995) proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ON (FG) il 22/09/2021, atto debitamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2021, parte
2, n. 126, serie A, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata una figlia: (nata a [...] il [...]) Persona_1
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle figlie avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). pagina 1 di 7 Con decreto, il Giudice delegato fissava udienza per il 04.02.2025, per ottenere chiarimenti circa la regolamentazione delle visite padre-figlia prospettato dalle parti. Queste ultime, sentite personalmente, modificavano l'accordo precisandolo in udienza.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. I coniugi vivranno separati, restando la moglie nella casa coniugale sita in Calderara di Reno (BO) alla Via Roma n. 23 e allontanandosene il marito, come di fatto già avvenuto, portando con sé i propri effetti personali e i beni mobili individuati di comune accordo con la moglie.
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla residenza anagrafica, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di Ciascun genitore, nella Per_1 contestualità dei tempi di permanenza della figlia presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite alla minore ex art. 337 ter c.c.. I genitori dovranno, inoltre, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia.
3. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il temine perentorio di trenta giorni, consapevole che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o della figlia, per la difficoltà di reperire il genitore trasferitosi.
4. Il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia salvo diversi e più ampi accordi tra i Per_1 genitori e nel rispetto delle esigenze quotidiane e delle abitudini di vita della figlia, secondo i seguenti tempi e modalità:
- sino al compimento dei tre anni di età della figlia:
• tutte le settimane, dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle ore 22.00/22.30;
• durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il 24, 25 e 26 Dicembre con un genitore e il 31 Dicembre, 1 e 6 Gennaio con l'altro genitore, iniziando la calendarizzazione con la madre per l'anno 2024;
• durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
• anche durante le vacanze estive, da comunicare entro il giorno 30 marzo di ogni anno, verrà rispettato il calendario ordinario;
- successivamente al compimento dei tre anni di età della figlia:
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00
• weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica fino all'ora di cena
• 15 giorni durante le vacanze estive con ciascun genitore da concordare entro il 31.03.2025
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
5. Le parti avranno cura di inserire gradualmente nella vita della figlia, nuovi/e compagni/e e/o conviventi, per consentirle di elaborare la separazione dei genitori e di adeguarsi a eventuali nuovi rapporti affettivi dotati di stabilità con i tempi psicologici propri della sua età.
6. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia fino al raggiungimento della sua Per_1 autosufficienza economica, mediante:
- corresponsione dell'importo mensile di € 250,00, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra
entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1
Istat; pagina 2 di 7 - accollo integrale delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) occorrenti per la figlia, sino a che la sig.ra non reperirà un lavoro e comunque non oltre il mese di settembre 2025, Parte_1 dopo tale data le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo i criteri dettati dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia di famiglia 9/08/2017, come di seguito precisati: A) spese extra assegno da non concordare previamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi se necessitati dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida e spese accessorie relative a veicoli in uso alla figlia;
d)abbonamento ai mezzi di trasporti pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazioni dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) Tutte le altre spese extra assegno sono da concordare previamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione, comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
7. L'assegno unico verrà trattenuto al 100% dalla madre.
8. Sino a quando la sig.ra non avrà reperito un'occupazione e comunque non Parte_1 oltre il mese di settembre 2025, verserà a mezzo bonifico bancario, entro il Parte_2 giorno 10 di ogni mese, alla moglie, un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili;
9. Le rate del mutuo relative alla casa coniugale e pari ad € 710,11 mensili continueranno ad essere pagate dal sig. che si accollerà, altresì, il costo delle utenze relative Parte_2 all'abitazione familiare assegnata alla moglie;
10. L'autovettura Opel Corsa targata BL876GR, intestata alla zia di , sig.ra Parte_2 [...]
resterà nella disponibilità del sig. . L'autovettura Peujeut 2008 targata EV417EB, Parte_3 Pt_2 di proprietà di e della di lui zia, resterà nella disponibilità di Parte_2 [...]
Parte_1
pagina 3 di 7 11. Le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e delle carte d'identità valide per l'espatrio sia per sé che per la figlia.
12. Il sig. si accollerà integralmente le spese e i compensi del presente Parte_2 procedimento.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia minorenne della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa coniugale con la madre (sita in Calderara di Reno (BO) alla Via
Roma n. 23) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della figlia e dei tempi di permanenza di essa con ciascun genitore. Si accorda altresì all'accollo integrale delle spese straordinarie da parte del sig. sino a che la Pt_2 sig.ra non reperisca un lavoro, e comunque non oltre il mese di settembre 2025; Parte_1 si ritiene opportuno che, allo scadere di tale condizione, le suddette spese siano ripartite nella misura del 50% cada genitore. Il Tribunale non si opppone a che l'assegno unico per il mantenimento venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, oltre alla espressa volontà manifestata delle parti, si assume che le spese e i compensi relativi al presente procedimento siano da intendersi integralmente a carico del sig. . Pt_2
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) Parte_2
pagina 4 di 7 Unitisi in matrimonio concordatario a ON (FG) il 22/09/2021, atto debitamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2021, parte 2, n. 126, serie A, optando per il regime della separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati, restando la moglie nella casa coniugale sita in Calderara di
Reno (BO) alla Via Roma n. 23 e allontanandosene il marito, come di fatto già avvenuto, portando con sé i propri effetti personali e i beni mobili individuati di comune accordo con la moglie. dà atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il temine perentorio di trenta giorni, consapevole che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o della figlia, per la difficoltà di reperire il genitore trasferitosi. dà atto e dispone che la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla residenza anagrafica, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di Ciascun genitore, nella Per_1 contestualità dei tempi di permanenza della figlia presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite alla minore ex art. 337 ter c.c.. I genitori dovranno, inoltre, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. dà atto e dispone che il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia salvo diversi e più ampi Per_1 accordi tra i genitori e nel rispetto delle esigenze quotidiane e delle abitudini di vita della figlia, secondo i seguenti tempi e modalità:
- sino al compimento dei tre anni di età della figlia:
• tutte le settimane, dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle ore 22.00/22.30;
• durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il 24, 25 e 26 Dicembre con un genitore e il 31 Dicembre, 1 e 6 Gennaio con l'altro genitore, iniziando la calendarizzazione con la madre per l'anno 2024;
• durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
• anche durante le vacanze estive, da comunicare entro il giorno 30 marzo di ogni anno, verrà rispettato il calendario ordinario;
- successivamente al compimento dei tre anni di età della figlia:
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00
• weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica fino all'ora di cena
• 15 giorni durante le vacanze estive con ciascun genitore da concordare entro il 31.03.2025
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; dà atto e dispone che il signor contribuisca al mantenimento ordinario della figlia fino Pt_2 Per_1 al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante corresponsione dell'importo mensile di € 250,00, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
dà atto e dispone l'accollo integrale da parte del sig. delle spese extra assegno (c.d. Pt_2 straordinarie) occorrenti per la figlia, sino a che la sig.ra non reperirà un lavoro e Parte_1 comunque non oltre il mese di settembre 2025, dopo tale data le spese straordinarie saranno ripartite al
50% tra i genitori, secondo i criteri dettati dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia di pagina 5 di 7 famiglia 9/08/2017;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che tutte le altre spese extra assegno sono da concordare previamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione, comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 6 di 7 dà atto e dispone che l'assegno unico verrà trattenuto al 100% dalla madre;
dà atto che sino a quando la sig.ra non avrà reperito un'occupazione e comunque Parte_1 non oltre il mese di settembre 2025, verserà a mezzo bonifico bancario, entro il
Parte_2 giorno 10 di ogni mese, alla moglie, un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili;
dà atto che le rate del mutuo relative alla casa coniugale e pari ad € 710,11 mensili continueranno ad essere pagate dal sig. che si accollerà, altresì, il costo delle utenze relative
Parte_2 all'abitazione familiare assegnata alla moglie;
dà atto che l'autovettura Opel Corsa targata BL876GR, intestata alla zia di ,
Parte_2 sig.ra , resterà nella disponibilità del sig. . L'autovettura Peujeut 2008 targata Parte_3 Pt_2 EV417EB, di proprietà di e della di lui zia, resterà nella disponibilità di
Parte_2 [...]
Parte_1 dà atto che le parti avranno cura di inserire gradualmente nella vita della figlia, nuovi/e compagni/e e/o conviventi, per consentirle di elaborare la separazione dei genitori e di adeguarsi a eventuali nuovi rapporti affettivi dotati di stabilità con i tempi psicologici propri della sua età. dà atto che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e delle carte d'identità valide per l'espatrio sia per sé che per la figlia. Spese integralmente a carico del sig. . Pt_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12663/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANASI Parte_1 C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliata in VIA DELLO SPORT 10/A 40012 CALDERARA DI RENO presso il difensore avv. ZANASI CRISTINA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANASI Parte_2 C.F._2
CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA DELLO SPORT 10/A 40012 CALDERARA DI RENO presso il difensore avv. ZANASI CRISTINA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.10.2024 la IG.ra (nata a Parte_1
San Severo (FG) il 6/03/1997) e il IG. (nato a [...] il Parte_2
22/11/1995) proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ON (FG) il 22/09/2021, atto debitamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2021, parte
2, n. 126, serie A, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata una figlia: (nata a [...] il [...]) Persona_1
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle figlie avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). pagina 1 di 7 Con decreto, il Giudice delegato fissava udienza per il 04.02.2025, per ottenere chiarimenti circa la regolamentazione delle visite padre-figlia prospettato dalle parti. Queste ultime, sentite personalmente, modificavano l'accordo precisandolo in udienza.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. I coniugi vivranno separati, restando la moglie nella casa coniugale sita in Calderara di Reno (BO) alla Via Roma n. 23 e allontanandosene il marito, come di fatto già avvenuto, portando con sé i propri effetti personali e i beni mobili individuati di comune accordo con la moglie.
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla residenza anagrafica, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di Ciascun genitore, nella Per_1 contestualità dei tempi di permanenza della figlia presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite alla minore ex art. 337 ter c.c.. I genitori dovranno, inoltre, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia.
3. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il temine perentorio di trenta giorni, consapevole che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o della figlia, per la difficoltà di reperire il genitore trasferitosi.
4. Il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia salvo diversi e più ampi accordi tra i Per_1 genitori e nel rispetto delle esigenze quotidiane e delle abitudini di vita della figlia, secondo i seguenti tempi e modalità:
- sino al compimento dei tre anni di età della figlia:
• tutte le settimane, dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle ore 22.00/22.30;
• durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il 24, 25 e 26 Dicembre con un genitore e il 31 Dicembre, 1 e 6 Gennaio con l'altro genitore, iniziando la calendarizzazione con la madre per l'anno 2024;
• durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
• anche durante le vacanze estive, da comunicare entro il giorno 30 marzo di ogni anno, verrà rispettato il calendario ordinario;
- successivamente al compimento dei tre anni di età della figlia:
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00
• weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica fino all'ora di cena
• 15 giorni durante le vacanze estive con ciascun genitore da concordare entro il 31.03.2025
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
5. Le parti avranno cura di inserire gradualmente nella vita della figlia, nuovi/e compagni/e e/o conviventi, per consentirle di elaborare la separazione dei genitori e di adeguarsi a eventuali nuovi rapporti affettivi dotati di stabilità con i tempi psicologici propri della sua età.
6. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia fino al raggiungimento della sua Per_1 autosufficienza economica, mediante:
- corresponsione dell'importo mensile di € 250,00, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra
entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1
Istat; pagina 2 di 7 - accollo integrale delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) occorrenti per la figlia, sino a che la sig.ra non reperirà un lavoro e comunque non oltre il mese di settembre 2025, Parte_1 dopo tale data le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo i criteri dettati dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia di famiglia 9/08/2017, come di seguito precisati: A) spese extra assegno da non concordare previamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi se necessitati dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida e spese accessorie relative a veicoli in uso alla figlia;
d)abbonamento ai mezzi di trasporti pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazioni dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) Tutte le altre spese extra assegno sono da concordare previamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione, comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
7. L'assegno unico verrà trattenuto al 100% dalla madre.
8. Sino a quando la sig.ra non avrà reperito un'occupazione e comunque non Parte_1 oltre il mese di settembre 2025, verserà a mezzo bonifico bancario, entro il Parte_2 giorno 10 di ogni mese, alla moglie, un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili;
9. Le rate del mutuo relative alla casa coniugale e pari ad € 710,11 mensili continueranno ad essere pagate dal sig. che si accollerà, altresì, il costo delle utenze relative Parte_2 all'abitazione familiare assegnata alla moglie;
10. L'autovettura Opel Corsa targata BL876GR, intestata alla zia di , sig.ra Parte_2 [...]
resterà nella disponibilità del sig. . L'autovettura Peujeut 2008 targata EV417EB, Parte_3 Pt_2 di proprietà di e della di lui zia, resterà nella disponibilità di Parte_2 [...]
Parte_1
pagina 3 di 7 11. Le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e delle carte d'identità valide per l'espatrio sia per sé che per la figlia.
12. Il sig. si accollerà integralmente le spese e i compensi del presente Parte_2 procedimento.
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Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia minorenne della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa coniugale con la madre (sita in Calderara di Reno (BO) alla Via
Roma n. 23) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della figlia e dei tempi di permanenza di essa con ciascun genitore. Si accorda altresì all'accollo integrale delle spese straordinarie da parte del sig. sino a che la Pt_2 sig.ra non reperisca un lavoro, e comunque non oltre il mese di settembre 2025; Parte_1 si ritiene opportuno che, allo scadere di tale condizione, le suddette spese siano ripartite nella misura del 50% cada genitore. Il Tribunale non si opppone a che l'assegno unico per il mantenimento venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, oltre alla espressa volontà manifestata delle parti, si assume che le spese e i compensi relativi al presente procedimento siano da intendersi integralmente a carico del sig. . Pt_2
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P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) Parte_2
pagina 4 di 7 Unitisi in matrimonio concordatario a ON (FG) il 22/09/2021, atto debitamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2021, parte 2, n. 126, serie A, optando per il regime della separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati, restando la moglie nella casa coniugale sita in Calderara di
Reno (BO) alla Via Roma n. 23 e allontanandosene il marito, come di fatto già avvenuto, portando con sé i propri effetti personali e i beni mobili individuati di comune accordo con la moglie. dà atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il temine perentorio di trenta giorni, consapevole che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o della figlia, per la difficoltà di reperire il genitore trasferitosi. dà atto e dispone che la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla residenza anagrafica, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di Ciascun genitore, nella Per_1 contestualità dei tempi di permanenza della figlia presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite alla minore ex art. 337 ter c.c.. I genitori dovranno, inoltre, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. dà atto e dispone che il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia salvo diversi e più ampi Per_1 accordi tra i genitori e nel rispetto delle esigenze quotidiane e delle abitudini di vita della figlia, secondo i seguenti tempi e modalità:
- sino al compimento dei tre anni di età della figlia:
• tutte le settimane, dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle ore 22.00/22.30;
• durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il 24, 25 e 26 Dicembre con un genitore e il 31 Dicembre, 1 e 6 Gennaio con l'altro genitore, iniziando la calendarizzazione con la madre per l'anno 2024;
• durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
• anche durante le vacanze estive, da comunicare entro il giorno 30 marzo di ogni anno, verrà rispettato il calendario ordinario;
- successivamente al compimento dei tre anni di età della figlia:
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00
• weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica fino all'ora di cena
• 15 giorni durante le vacanze estive con ciascun genitore da concordare entro il 31.03.2025
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; dà atto e dispone che il signor contribuisca al mantenimento ordinario della figlia fino Pt_2 Per_1 al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante corresponsione dell'importo mensile di € 250,00, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
dà atto e dispone l'accollo integrale da parte del sig. delle spese extra assegno (c.d. Pt_2 straordinarie) occorrenti per la figlia, sino a che la sig.ra non reperirà un lavoro e Parte_1 comunque non oltre il mese di settembre 2025, dopo tale data le spese straordinarie saranno ripartite al
50% tra i genitori, secondo i criteri dettati dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia di pagina 5 di 7 famiglia 9/08/2017;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che tutte le altre spese extra assegno sono da concordare previamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione, comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 6 di 7 dà atto e dispone che l'assegno unico verrà trattenuto al 100% dalla madre;
dà atto che sino a quando la sig.ra non avrà reperito un'occupazione e comunque Parte_1 non oltre il mese di settembre 2025, verserà a mezzo bonifico bancario, entro il
Parte_2 giorno 10 di ogni mese, alla moglie, un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili;
dà atto che le rate del mutuo relative alla casa coniugale e pari ad € 710,11 mensili continueranno ad essere pagate dal sig. che si accollerà, altresì, il costo delle utenze relative
Parte_2 all'abitazione familiare assegnata alla moglie;
dà atto che l'autovettura Opel Corsa targata BL876GR, intestata alla zia di ,
Parte_2 sig.ra , resterà nella disponibilità del sig. . L'autovettura Peujeut 2008 targata Parte_3 Pt_2 EV417EB, di proprietà di e della di lui zia, resterà nella disponibilità di
Parte_2 [...]
Parte_1 dà atto che le parti avranno cura di inserire gradualmente nella vita della figlia, nuovi/e compagni/e e/o conviventi, per consentirle di elaborare la separazione dei genitori e di adeguarsi a eventuali nuovi rapporti affettivi dotati di stabilità con i tempi psicologici propri della sua età. dà atto che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e delle carte d'identità valide per l'espatrio sia per sé che per la figlia. Spese integralmente a carico del sig. . Pt_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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