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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2337 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Maurizio Lombroni, con domicilio eletto presso lo studio in M.leone d'Orvieto (TR), Via del Crocefisso n. 6.
PARTE APPELLANTE
E
, contumace. Controparte_1
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. R.G. 653/2022 del Tribunale di Verona pubblicata il 3/12/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 12/12/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello di Venezia riformare la predetta impugnata ordinanza e dichiarare intervenuta l'usucapione da parte del ricorrente sugli immobili di cui in premessa -id est: a) fabbricato con unito orto, non accatastati, censiti alla sez. D- foglio VIII-nn.46,147 del comune di Castelnuovo di Verona, loc. Mogabia, fraz. Oliosi civ.43, cl. Ia, ct. A/6, vani 4,5 RL.364/b) terreno di are 2,66 censito al NCT di
Castelnuovo fg 39 part 47) - e, per l'effetto, ordinare al Competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di trascrivere l'emanando provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
Il ricorrente, per non gravare sul bilancio dello Stato, rinuncia a richiedere la condanna Contr del alle spese del presente giudizio ove mai parte convenuta deciderà di non costituirsi o comunque non opporrà eccezioni contestative, come avvenuto in 1° In via istruttoria: Si chiede di escutere, qualora l'adita Spett.le Corte territoriale lo ritenga opportuno per meglio avere conferma di quanto documentato in atti, i due testi indicati nel ricorso ex art 702 bis cpc sui quei medesimi capitoli di prova ivi formulati e il sig. attraverso la modalità della rogatoria internazionale sul seguente Testimone_1 capitolo da lui peraltro già confermato nell'allegato 5 al presente giudizio: “Vero che il sig. sta possedendo uti dominus da almeno 20 anni, in modo Parte_2 ininterrotto e senza contestazione da parte di Voi parenti prossimi della defunta Pt_3
il compendio immobiliare ancora intestato a quest'ultima e sito in Castelnuovo
[...] del Garda (VR)?
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Verona, Pt_2
, proprietaria del fabbricato di tre piani in Via Salvo D'Acquisto n. 9 a Verona,
[...] censito al Catasto Fabbricati, foglio 166, particelle n. 412 sub 3, 4, 7, 5 e 6, conveniva in giudizio il per sentire accertata e dichiarata Controparte_1
l'usucapione della proprietà di un fabbricato e di un adiacente terreno nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR), loc. Mongabia, CF foglio 39, mappali 46 e 147 e al CT foglio 39, part. 47. 1.1. Esponeva parte attrice che:
- “L'istante sta gestendo uti dominus da oltre 20 anni, senza contestazione da parte di chicchessia, un fabbricato +2 annesse piccole rate di terreno” in Castelnuovo del Garda…I suddetti immobili risultano in realtà ancora intestati alla sig.ra Parte_3 deceduta in Francia nel luglio 2001, cugina dell'istante in quanto figlia di una delle sorelle della madre del medesimo”; v. pag. 1 ricorso introduttivo;
- la predetta , aggiungeva il ricorrente, aveva lasciato un testamento, ma Persona_1 nessuno degli eredi aveva poi provveduto ad accettare l'eredità entro i 10 anni dall'apertura della successione, con conseguente devoluzione allo Stato.
2. Il restava contumace. Controparte_1
3. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per testi e c.t.u., così disponeva:
a) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
b) nulla per le spese;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, come liquidate in atti, definitivamente a carico del ricorrente.
4. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse:
- gli immobili risultavano intestati a deceduta il 19 luglio 2021, che aveva Persona_2 lasciato un testamento olografo con il quale nominava eredi il fratello Parte_4 o, nel caso in cui questi non avesse accettato, la Congregazione “Sacro Cuore di Gesù di Roma”;
- alla morte di erano ancora in vita i fratelli, e Persona_2 Testimone_1 [...]
ma nessuno degli eredi testamentari o legittimi aveva accettato Persona_3 l'eredità, come era emerso anche dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta;
- in mancanza di altri successibili, aggiungeva il primo giudice, l'eredità si era devoluta allo Stato ex art 586 c.c. e pertanto il giudizio risultava correttamente instaurato nei confronti del;
Controparte_1
- tuttavia, il ricorrente non aveva fornito la prova dell'usucapione, avendo dapprima richiesto prova per testi sui capitoli di prova formulati in ricorso e poi, affermava il giudice di prime cure: “all'udienza del 23.11.2023 il procuratore del ricorrente, ritenendo la causa matura per la decisione, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Per effetto di tale inequivoco contegno processuale del ricorrente, che pag. 2/5 ha ritenuto la causa già matura per la decisione senza svolgere attività istruttoria, le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo devono ritenersi rinunciate”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_2 Il restava contumace. Controparte_1
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Con il primo motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 245 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto necessaria la prova per testi e poi acconsentito alla rinuncia della prova testimoniale articolata dal ricorrente in violazione dell'art. 245, ultimo comma, c.p.c.. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 204 c.p.c. non essendo stato dato rilievo alle dichiarazioni scritte prodotte dal ricorrente, pur essendo stati citati come testi e i suoi figli ed anche se gli stessi non si erano presentati, Testimone_1 potendo il giudice disporre la rogatoria “d'autorità”. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 115, 1 comma, c.p.c. per il rigetto della domanda di usucapione nonostante la mancata contestazione dei fatti di causa da parte del rimasto contumace e la dichiarazione di rinuncia all'eredità. CP_1
Con il quarto motivo si censura la decisione per violazione dell'art. 115, 2 comma,
c.p.c. nella parte in cui illogicamente si ritengono non sufficienti gli elementi di prova non contestati e nella parte in cui il primo giudice: “pur potendo utilizzare comunque i mezzi istruttori testimoniali che erano stati indicati in atto per appurare meglio l'oggetto del giudizio…non ha voluto ammetterli e ha comunque lasciato intendere con un obiter dictum che i due testi del ricorrente non avrebbero potuto convalidare l'usucapione“.
* * *
7. Le censure proposte, esaminate congiuntamente per la connessione, sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, non sussiste l'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c.,. Essendo incontroversa nella specie la contumacia della parte resistente ora appellata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito, restando così esclusa la sua validità rispetto al contumace (cfr. Cass. 22461/2015, 21096/2016 e 16800/2018).
7.2. Quanto alla dichiarazione giurata de veritate rilasciata da , ha Testimone_1 affermato il primo giudice che non ha alcun valore probatorio “trattandosi di dichiarazione assimilabile a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che non rispettava le forme previste per la testimonianza scritta”, v. pag. 4 della decisione appellata. L'appellante si limita a richiamare genericamente la documentazione che avrebbe depositato nel giudizio di primo grado senza confrontarsi con la motivazione e pertanto, in assenza di una specifica censura, quanto dedotto in questa sede sul punto non può essere esaminato.
8. Ciò posto, in materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi pag. 3/5 della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 18392/2006 e 8662/2010);
- in particolare, al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- ai fini della prova degli elementi costitutivi dell' usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. 18215/13, 17376/18 e 6123/2020).
9. Inoltre, sulla prova testimoniale dedotta nel ricorso in primo grado:
- “Vero che il sig. sta possedendo da oltre 20 anni, ininterrottamente e Parte_2 manifestamente, senza alcuna contestazione da parte di terzi, il fabbricato con orto e ulteriore rata di terreno attigua, siti in Castelnuovo del Garda-fraz. Oliosi, loc. Mogabia, come meglio gli si mostrano in mappa?”
- “Vero che per varie volte nel corso degli anni, almeno dal 1998 fino ad oggi, lei ha svolto, su incarico del sig. e dietro suo compenso, lavori di manutenzione nella Pt_2 suddetta abitazione e su quei 2 piccoli terreni?” (e l'ulteriore capitolo come sopra riportato dall'appellante), nel verbale dell'ultima udienza del 23/11/2023 nel giudizio di 1 grado, deduceva la stessa parte ricorrente: “si ritiene che la causa sia ormai matura per la decisione di talché si insta per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso”.
9.1. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la richiesta, formulata dalla parte che aveva domandato ed ottenuto l'ammissione di una prova testimoniale, di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in luogo dell'assunzione dei testimoni, è incompatibile con la volontà di proseguire nella fase istruttoria del procedimento, dimostrando, al contrario, l'intenzione di passare a quella decisoria, e consentendo, quindi, di presumere l'avvenuta implicita rinuncia alla suddetta prova (cfr.
Cass. 18688/2007).
Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice, ha ritenuto rinunciata la richiesta prova testimoniale.
9.2. In ogni caso, si osserva ulteriormente che:
- la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, “ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità" (cfr. Cass. 9547/2009 e 20997/2011);
pag. 4/5 - l'attività valorizzata dalla parte appellante (attività di manutenzione/coltivazione non specificata), non appare rilevante perché non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà e, dunque, le generiche circostanze dedotte nei capitoli di prova non possono essere tenute in considerazione (cfr. Cass. 2201/2007).
10. In conclusione, in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto delle porzioni immobiliari in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate. Nulla per le spese non avendo la parte convenuta svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
2) nulla per le spese;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/12/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2337 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Maurizio Lombroni, con domicilio eletto presso lo studio in M.leone d'Orvieto (TR), Via del Crocefisso n. 6.
PARTE APPELLANTE
E
, contumace. Controparte_1
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. R.G. 653/2022 del Tribunale di Verona pubblicata il 3/12/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 12/12/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello di Venezia riformare la predetta impugnata ordinanza e dichiarare intervenuta l'usucapione da parte del ricorrente sugli immobili di cui in premessa -id est: a) fabbricato con unito orto, non accatastati, censiti alla sez. D- foglio VIII-nn.46,147 del comune di Castelnuovo di Verona, loc. Mogabia, fraz. Oliosi civ.43, cl. Ia, ct. A/6, vani 4,5 RL.364/b) terreno di are 2,66 censito al NCT di
Castelnuovo fg 39 part 47) - e, per l'effetto, ordinare al Competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di trascrivere l'emanando provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
Il ricorrente, per non gravare sul bilancio dello Stato, rinuncia a richiedere la condanna Contr del alle spese del presente giudizio ove mai parte convenuta deciderà di non costituirsi o comunque non opporrà eccezioni contestative, come avvenuto in 1° In via istruttoria: Si chiede di escutere, qualora l'adita Spett.le Corte territoriale lo ritenga opportuno per meglio avere conferma di quanto documentato in atti, i due testi indicati nel ricorso ex art 702 bis cpc sui quei medesimi capitoli di prova ivi formulati e il sig. attraverso la modalità della rogatoria internazionale sul seguente Testimone_1 capitolo da lui peraltro già confermato nell'allegato 5 al presente giudizio: “Vero che il sig. sta possedendo uti dominus da almeno 20 anni, in modo Parte_2 ininterrotto e senza contestazione da parte di Voi parenti prossimi della defunta Pt_3
il compendio immobiliare ancora intestato a quest'ultima e sito in Castelnuovo
[...] del Garda (VR)?
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Verona, Pt_2
, proprietaria del fabbricato di tre piani in Via Salvo D'Acquisto n. 9 a Verona,
[...] censito al Catasto Fabbricati, foglio 166, particelle n. 412 sub 3, 4, 7, 5 e 6, conveniva in giudizio il per sentire accertata e dichiarata Controparte_1
l'usucapione della proprietà di un fabbricato e di un adiacente terreno nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR), loc. Mongabia, CF foglio 39, mappali 46 e 147 e al CT foglio 39, part. 47. 1.1. Esponeva parte attrice che:
- “L'istante sta gestendo uti dominus da oltre 20 anni, senza contestazione da parte di chicchessia, un fabbricato +2 annesse piccole rate di terreno” in Castelnuovo del Garda…I suddetti immobili risultano in realtà ancora intestati alla sig.ra Parte_3 deceduta in Francia nel luglio 2001, cugina dell'istante in quanto figlia di una delle sorelle della madre del medesimo”; v. pag. 1 ricorso introduttivo;
- la predetta , aggiungeva il ricorrente, aveva lasciato un testamento, ma Persona_1 nessuno degli eredi aveva poi provveduto ad accettare l'eredità entro i 10 anni dall'apertura della successione, con conseguente devoluzione allo Stato.
2. Il restava contumace. Controparte_1
3. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per testi e c.t.u., così disponeva:
a) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
b) nulla per le spese;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, come liquidate in atti, definitivamente a carico del ricorrente.
4. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse:
- gli immobili risultavano intestati a deceduta il 19 luglio 2021, che aveva Persona_2 lasciato un testamento olografo con il quale nominava eredi il fratello Parte_4 o, nel caso in cui questi non avesse accettato, la Congregazione “Sacro Cuore di Gesù di Roma”;
- alla morte di erano ancora in vita i fratelli, e Persona_2 Testimone_1 [...]
ma nessuno degli eredi testamentari o legittimi aveva accettato Persona_3 l'eredità, come era emerso anche dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta;
- in mancanza di altri successibili, aggiungeva il primo giudice, l'eredità si era devoluta allo Stato ex art 586 c.c. e pertanto il giudizio risultava correttamente instaurato nei confronti del;
Controparte_1
- tuttavia, il ricorrente non aveva fornito la prova dell'usucapione, avendo dapprima richiesto prova per testi sui capitoli di prova formulati in ricorso e poi, affermava il giudice di prime cure: “all'udienza del 23.11.2023 il procuratore del ricorrente, ritenendo la causa matura per la decisione, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Per effetto di tale inequivoco contegno processuale del ricorrente, che pag. 2/5 ha ritenuto la causa già matura per la decisione senza svolgere attività istruttoria, le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo devono ritenersi rinunciate”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_2 Il restava contumace. Controparte_1
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Con il primo motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 245 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto necessaria la prova per testi e poi acconsentito alla rinuncia della prova testimoniale articolata dal ricorrente in violazione dell'art. 245, ultimo comma, c.p.c.. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 204 c.p.c. non essendo stato dato rilievo alle dichiarazioni scritte prodotte dal ricorrente, pur essendo stati citati come testi e i suoi figli ed anche se gli stessi non si erano presentati, Testimone_1 potendo il giudice disporre la rogatoria “d'autorità”. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 115, 1 comma, c.p.c. per il rigetto della domanda di usucapione nonostante la mancata contestazione dei fatti di causa da parte del rimasto contumace e la dichiarazione di rinuncia all'eredità. CP_1
Con il quarto motivo si censura la decisione per violazione dell'art. 115, 2 comma,
c.p.c. nella parte in cui illogicamente si ritengono non sufficienti gli elementi di prova non contestati e nella parte in cui il primo giudice: “pur potendo utilizzare comunque i mezzi istruttori testimoniali che erano stati indicati in atto per appurare meglio l'oggetto del giudizio…non ha voluto ammetterli e ha comunque lasciato intendere con un obiter dictum che i due testi del ricorrente non avrebbero potuto convalidare l'usucapione“.
* * *
7. Le censure proposte, esaminate congiuntamente per la connessione, sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, non sussiste l'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c.,. Essendo incontroversa nella specie la contumacia della parte resistente ora appellata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito, restando così esclusa la sua validità rispetto al contumace (cfr. Cass. 22461/2015, 21096/2016 e 16800/2018).
7.2. Quanto alla dichiarazione giurata de veritate rilasciata da , ha Testimone_1 affermato il primo giudice che non ha alcun valore probatorio “trattandosi di dichiarazione assimilabile a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che non rispettava le forme previste per la testimonianza scritta”, v. pag. 4 della decisione appellata. L'appellante si limita a richiamare genericamente la documentazione che avrebbe depositato nel giudizio di primo grado senza confrontarsi con la motivazione e pertanto, in assenza di una specifica censura, quanto dedotto in questa sede sul punto non può essere esaminato.
8. Ciò posto, in materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi pag. 3/5 della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 18392/2006 e 8662/2010);
- in particolare, al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- ai fini della prova degli elementi costitutivi dell' usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. 18215/13, 17376/18 e 6123/2020).
9. Inoltre, sulla prova testimoniale dedotta nel ricorso in primo grado:
- “Vero che il sig. sta possedendo da oltre 20 anni, ininterrottamente e Parte_2 manifestamente, senza alcuna contestazione da parte di terzi, il fabbricato con orto e ulteriore rata di terreno attigua, siti in Castelnuovo del Garda-fraz. Oliosi, loc. Mogabia, come meglio gli si mostrano in mappa?”
- “Vero che per varie volte nel corso degli anni, almeno dal 1998 fino ad oggi, lei ha svolto, su incarico del sig. e dietro suo compenso, lavori di manutenzione nella Pt_2 suddetta abitazione e su quei 2 piccoli terreni?” (e l'ulteriore capitolo come sopra riportato dall'appellante), nel verbale dell'ultima udienza del 23/11/2023 nel giudizio di 1 grado, deduceva la stessa parte ricorrente: “si ritiene che la causa sia ormai matura per la decisione di talché si insta per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso”.
9.1. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la richiesta, formulata dalla parte che aveva domandato ed ottenuto l'ammissione di una prova testimoniale, di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in luogo dell'assunzione dei testimoni, è incompatibile con la volontà di proseguire nella fase istruttoria del procedimento, dimostrando, al contrario, l'intenzione di passare a quella decisoria, e consentendo, quindi, di presumere l'avvenuta implicita rinuncia alla suddetta prova (cfr.
Cass. 18688/2007).
Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice, ha ritenuto rinunciata la richiesta prova testimoniale.
9.2. In ogni caso, si osserva ulteriormente che:
- la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, “ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità" (cfr. Cass. 9547/2009 e 20997/2011);
pag. 4/5 - l'attività valorizzata dalla parte appellante (attività di manutenzione/coltivazione non specificata), non appare rilevante perché non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà e, dunque, le generiche circostanze dedotte nei capitoli di prova non possono essere tenute in considerazione (cfr. Cass. 2201/2007).
10. In conclusione, in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto delle porzioni immobiliari in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate. Nulla per le spese non avendo la parte convenuta svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
2) nulla per le spese;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/12/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 5/5