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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/10/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa RI SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 591/2021 promossa da:
C.F. ) ATTRICE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Patrizia di Nunno contro
C.F. ) CONVENUTA CP_1 P.IVA_2 con gli avv. Davide Chieffo e Nicola Marconcini
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto di agenzia per fatto e colpa esclusivamente imputabile alla casa mandante per i motivi tutti esposti in atti;
CP_1
- Condannare al pagamento in favore di delle provvigioni CP_1 Controparte_2
dirette maturate e non liquidate per l'intera durata del rapporto (maggio/2018 – novembre/2020) nella misura accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 10 - Condannare al pagamento in favore di delle provvigioni CP_1 Controparte_2 maturate sugli affari indiretti conclusi dalla casa mandante nella zona affidata in esclusiva all'agente durante il periodo di vigenza del rapporto e quindi da aprile/2018 sino a novembre/2020 nella misura che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
- Condannare al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Controparte_2
31.624,81 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o nella maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, e comunque in misura non inferiore all'indennità suppletiva di clientela richiesta
in subordine, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n.
465/04 del 23/03/06 o, in via subordinata ove l'adito Giudice ritenga non doversi riconoscere a favore dell'agente il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. e/o che comunque tale disciplina sia meno favorevole all'odierna parte attrice rispetto alla tutela determinata secondo l'AEC del 16.02.2009, si chiede che venga condannata al Controparte_3
pagamento della somma di € 2.450,92 a titolo di indennità suppletiva di clientela o nella maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
- Condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.133,06 CP_1
a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso, e/o nella maggiore o minor somma accertata in corsi di causa e ritenuta di giustizia;
- Condannare al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Controparte_2
20.000,00 a titolo di risarcimento del danno di cui all'art. 1751 4° comma c.c., e/o nella maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche da stabilirsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1749 c.c., condannare a fornire tutte le CP_1 informazioni necessarie al fine di verificare l'importo delle provvigioni liquidate in favore di
ed in particolare ad esibire in giudizio estratto dei libri contabili. In via Controparte_2
principale e nel merito sulle domande riconvenzionali:
- Rigettarsi le domande tutte formulate in via riconvenzionale dalla convenuta in quanto
pagina 2 di 10 inammissibili e/o in ogni caso in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto oltre che destituite di fondamento per i motivi tutti meglio esposti in atti. In ogni caso, con vittoria si spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria: - si chiede […]
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e in via istruttoria come da memorie ex art. 183 n. 2 e 3
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito ) conveniva in giudizio (di seguito ) Parte_1 CP_2 CP_1 CP_1 deducendo, in fatto, che:
- nel corso dell'anno 2018 essa iniziava rapporto di collaborazione in qualità di agente con al fine di promuovere la conclusione di affari nell'interesse della preponente;
CP_1
- dopo qualche mese di collaborazione, in data 10.07.2018, le parti, alla luce della reciproca proficua collaborazione, provvedevano a formalizzare il rapporto mediante contratto scritto in forza del quale essa attrice s'impegnava a promuovere in maniera stabile la vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente in qualità di mandataria di altre società;
- in particolare, essa attrice veniva incaricata di commercializzare i prodotti delle società
e OV GR TU e per ciascuna singola categoria di prodotto in Controparte_4 CP_5 relazione alla zona assegnata in esclusiva all'agente come meglio indicata all'allegato 2 del contratto;
- successivamente, con decorrenza dal mese di giugno 2019, veniva affidata altresì ad essa attrice la vendita dei prodotti a marchio Olympus S.r.l. in relazione alle regioni Veneto e
Trentino Alto Adige, con riconoscimento di una provvisionale pari al 4%;
- durante il rapporto, la preponente si era costantemente sottratta dall'obbligo, previsto dall'art. pagina 3 di 10 8.4. del contratto, di trasmettere all'agente gli estratti conto provvigionali che, come da condizioni contrattuali, dovevano essere forniti con cadenza mensile e a nulla erano valsi i ripetuti e costanti solleciti;
- la preponente si rendeva altresì inadempiente omettendo di comunicare gli importi dovuti a titolo di provvisionale e, successivamente, di versare quanto dovuto;
in particolare, ometteva di comunicare l'ammontare e di effettuare il relativo versamento delle provvigioni maturate con decorrenza dal mese di maggio 2020 per quanto concerne i prodotti a marchio Olympus, con decorrenza dal mese di luglio 2020 per i prodotti a marchio da gennaio 2019 per CP_4 quanto attiene ai prodotti a marchio e sin dall'inizio del rapporto per quanto attiene ai CP_5
prodotti OV GR TU;
tutto ciò premesso, deduceva l'inadempimento di : CP_1
a) per non aver inviato copia dell'estratto della documentazione contabile dal quale essa attrice avrebbe potuto verificare la correttezza delle provvigioni liquidate;
b) per ver liquidato con ritardo, ed in modo parziale, i compensi dovuti;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta nonché condannarsi quest'ultima al pagamento: 1) delle provvigioni dirette maturate e non liquidate nel corso del rapporto (maggio 2018/novembre 2020); 2) delle provvigioni maturate sugli affari indiretti;
3) dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.; 4) dell'indennità suppletiva di clientela ex art. 12 AEC del 16.2.09; 5) dell'indennità di mancato preavviso ex art. 10 AEC del 16.2.09; chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva la convenuta deducendo, in fatto: 1) che il rapporto tra le parti aveva ad oggetto la promozione per la vendita dei seguenti prodotti: Controparte_6
sterili in TNT e MOVI GROUP TU Dissettore a Ultrasuoni Controparte_7 per chirurgia;
2) che era stato , legale rappresentante dell'attrice, ad essere Persona_1 inadempiente, sotto diversi profili, alle obbligazioni assunte.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, pagina 4 di 10 accertarsi l'assenza di giusta causa nel recesso comunicato dall'attrice con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità per mancato preavviso, oltre agli interessi, ed al risarcimento dei danni;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda dell'attrice, chiedeva applicarsi il parametro di giusta equità per il calcolo dell'indennità di fine rapporto.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 24.4.25 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Devono ritenersi provate, alla luce della documentazione in atti, le seguenti circostanze:
- la stipula, il 10.7.2018 di contratto scritto di agenzia tra e avente ad CP_1 CP_2
oggetto la promozione di contratti di compravendita relativi a dispositivi medici prodotti dalle aziende e OV GR TU nelle zone specificatamente indicate Controparte_4 CP_5 nell'allegato 2 del contratto (doc. 1 attrice);
- l'invio, nel periodo 25.6.20-28.9.20 (doc. 2 – 6 attrice) di diverse email, la cui ricezione non è stata contestata dalla convenuta, nelle quali il , per conto di , richiedeva il Per_1 CP_2
pagamento delle provvigioni precedentemente maturate e dei prospetti e conteggi necessari per verificare la correttezza degli importi maturati;
- l'invio, in data 4.9.20, di email da parte di legale rappresentante di Testimone_1
, nella quale quest'ultimo comunicava la fissazione di una riunione (già anticipata in CP_1 precedenti comunicazioni non prodotte i giudizio – cfr. email del del 1.7.20 – doc. 4 Per_1
attrice) per il giorno 8.9.20 (doc. 7 attrice), cui rispondeva il giorno stesso il (doc. 8 Per_1 attrice) dichiarando che, stante il mancato invio della documentazione richiesta con le precedenti email, non avrebbe partecipato all'incontro;
- l'invio di una ulteriore missiva, datata 14.9.20, nella quale il lamentando Testimone_1
diversi inadempimenti rispetto alle obbligazioni assunte da , convocava formalmente CP_2 il presso l'azienda nei giorni del 22, 23 o 24 settembre, a scelta dello stesso, ove – si Per_1 legge nel documento - “valutare serenamente e congiuntamente i molteplici aspetti del rapporto, ed in maniera altrettanto serena capire la sua volontà”;
pagina 5 di 10 - l'invio della missiva datata 15.10.20, da parte del legale di (doc. 12 attrice), con la CP_2 quale quest'ultima, non avendo la società ricevuto la documentazione richiesta, comunicava
“formale risoluzione del contratto di agenzia”, ribadita con successiva missiva, sempre a firma dell'avv. Di Nunno, datata 26.11.20 (doc. 15 attrice).
Ciò detto, l'attrice, lamentando la mancata trasmissione della documentazione contabile, il ritardo nel pagamento delle provvigioni ed il mancato pagamento di parte delle provvigioni dirette e di quelle indirette, ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa esclusiva della convenuta e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità di fine rapporto (o, eventualmente, dell'indennità suppletiva di clientela), dell'indennità di mancato preavviso e del risarcimento del danno ex art. 1751 IV comma c.c. nonché delle provvigioni dirette e indirette maturate e non corrisposte nel corso del rapporto.
si è costituita contestando le allegazioni di controparte;
in particolare, ha CP_1
dedotto di aver sempre remunerato l'attrice sulla base delle tabelle provvigionali allegate al contratto e che era stata l'attrice, in persona del , a rendersi inadempiente omettendo di Per_1
ordinare un dispositivo medico presso l'Ospedale di Rovereto, di provvedere al proprio aggiornamento, di recarsi periodicamente presso i clienti, nonché di tramettere la reportistica circa lo stato degli ordini;
ha poi dedotto, con riferimento all'esibizione dei documenti contabili richiesta dal , che essa si era resa disponibile a condividere detti documenti nell'incontro Per_1 preannunciato allo stesso nella corrispondenza email, incontro che però non aveva Per_1
avuto luogo a causa dell'indisponibilità dello stesso. Ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande avversarie e, accertata l'assenza di giusta causa nel recesso comunicato dall'attrice, la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità per mancato preavviso ed al risarcimento del danno.
E' noto che nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 I comma c.c. previsto per il lavoro pagina 6 di 10 subordinato (ex multis Cass. 1376/18), dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto. In particolare, osserva la Corte, “L'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa
– cioè di un evento che non consenta la prosecuzione “anche provvisori” del rapporto – deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del rapporto e dell'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. Se nel rapporto di lavoro l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e non di scarsa importanza che leda in misura considerevole
l'interesse dell'agente medesimo” (cfr. Cass. cit. in motiv.)
Applicando i principi sopra richiamati al caso in esame, ritiene questo giudice che non sia ravvisabile in capo alla convenuta un inadempimento grave tale da giustificare il recesso senza preavviso di;
ciò in considerazione del fatto che, come si ricava dalle email CP_2
prodotte dall'attrice, il lamentato ritardo nel pagamento concerneva provvigioni relative ai soli mesi di marzo, aprile e maggio (cfr. doc. 1 attrice). Quanto alla mancata trasmissione delle informazioni previste dall'art. 1749 c.c., sempre dalla documentazione prodotta, si evince che la prima doglianza in merito è stata comunicata dall'agente con la email del 25.6.20 (l'attrice non ha, infatti, provato che detta omissione fosse costante o quanto meno ripetuta nel corso del rapporto); il rifiuto a partecipare all'incontro presso la sede della preponente e, dopo neppure quattro mesi dall'invio della prima email, la comunicazione del recesso, e pur a fronte della disponibilità della convenuta ad un incontro per valutare le rispettive posizioni, paiono poi condotte ingiustificate e obiettivamente contrarie a buona fede da parte dell'agente, tenuto conto che, comunque, il rapporto di agenzia durava da circa due anni senza che siano state documentate precedenti contestazioni da parte del . A diversa conclusione poteva Per_1 pervenirsi, semmai, nel caso in cui l'attrice avesse dimostrato l'indisponibilità di alla CP_1
consegna dei documenti anche nell'incontro da quest'ultima ripetutamente caldeggiato. pagina 7 di 10 La ritenuta insussistenza di inadempimenti addebitabili a esclude, a CP_1 prescindere dalla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al I comma dell'art. 1751
c.c., il diritto di parte attrice all'indennità di cessazione del rapporto, posto che, secondo quanto disposto dal II comma, in caso di recesso dell'agente, tale diritto sussiste solo se il recesso è giustificato da circostanze attribuibili al preponente ovvero se il recesso è motivato per raggiungimento di un età, per infermità o malattia per le quali non può essere ragionevolmente pretesa la prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. 15784/08); essendo stato il recesso comunicato dall'agente è da escludere altresì l'indennità sostitutiva del preavviso.
L'attrice chiede altresì il pagamento delle provvigioni dirette ed indirette maturate nel corso del rapporto e asseritamente non corrisposte relativamente ai contratti di vendita dei prodotti delle aziende e OV GR TU (indicate nel contratto di Controparte_4 CP_5 agenzia) nonché dell'azienda Olympus s.r.l. cui, a suo dire, era stato esteso l'incarico a decorrere dal mese di giugno 2019 in relazione alle regioni Veneto e Trentino Alto Adige.
La domanda va rigettata.
All'esito dell'ordine di esibizione disposto da questo giudice al fine di ottenere la documentazione necessaria per verificare la sussistenza del diritto alla corresponsione delle provvigioni, infatti, le società hanno fornito riscontro negativo precisando di non intrattenere rapporti o di non avere comunque intrattenuto rapporti in relazione al periodo oggetto di accertamento ( con ha poi depositato Controparte_8 CP_1 Controparte_9
estratto provvigionale concernente la diversa società Controparte_10
[...]
Ora, è pacifico che il rapporto di agenzia, come documentato dal contratto prodotto ed avente ad oggetto, come si è detto, la conclusione di contratti di vendita relativi a prodotti commercializzati sia dalla mandante “che da questa venduti quale mandataria di altre imprese”, è intercorso tra l'attrice e né la convenuta ha mai contestato lo CP_1 svolgimento di attività di promozione (seppur lamentando il parziale inadempimento dell'agente alle obbligazioni assunte sotto diversi profili) da parte di (peraltro, in CP_2 parte, confermata dall'istruttoria orale svolta), con riferimento ai dispositivi prodotti da pagina 8 di 10 , e OV GR TU (pag. 9 comparsa di costituzione), e, Controparte_6 CP_5 del resto, il contratto di agenzia, come si è detto, concerneva specificatamente la promozione di dispositivi prodotti da dette aziende. Risulta, altresì, documentalmente (cfr. fatture 3/18 e 5/18
– doc. 16 attrice) che prima della formalizzazione del rapporto con il contratto del 10.7.18,
avesse svolto attività di procacciatrice di clienti proprio per conto della CP_2 CP_1
società amministrata sempre da CP_10 Controparte_10 Testimone_1 legale rappresentante della convenuta.
Ciò detto, il fatto che le aziende produttrici abbiano negato l'esistenza di rapporti commerciali con la convenuta, esclude che quest'ultima possa essere qualificata come loro
“mandataria” ai fini, dunque, della applicazione del contratto invocato da parte attrice e delle provvigioni ivi indicate, quantificate, ex art. 8 del contratto, sulla base degli affari andati a buon fine (mediante consegna della merce e pagamento del prezzo) con le società produttrici (nella specie esclusi essendo questi stati perfezionati con la diversa società ; né a tali CP_10 fini può rilevare la riconducibilità delle due società alla medesima persona fisica, trattandosi comunque di soggetti giuridicamente distinti, e potendo semmai, ricorrendone i presupposti,
agire in altra sede ex art. 2041 c.c. nei confronti della per far valere il CP_2 CP_10
proprio diritto a vedersi indennizzata dell'attività svolta nell'interesse di tale ultima società. Da qui, anche l'inammissibilità della richiesta di rimessione in istruttoria mediante nuovo ordine di esibizione nei confronti di peraltro tardivamente formulato solo in sede di CP_10
comparsa conclusionale.
Le domande formulate dall'attrice, compresa quella di risarcimento del danno
(quest'ultima, peraltro, formulata del tutto genericamente), vanno quindi rigettate.
Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta ed aventi ad oggetto la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso e il risarcimento del danno in quanto formulate genericamente e comunque non provate.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
3) compensa le spese di lite.
Brescia, 14/10/2025
Il Giudice
RI SI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa RI SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 591/2021 promossa da:
C.F. ) ATTRICE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Patrizia di Nunno contro
C.F. ) CONVENUTA CP_1 P.IVA_2 con gli avv. Davide Chieffo e Nicola Marconcini
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto di agenzia per fatto e colpa esclusivamente imputabile alla casa mandante per i motivi tutti esposti in atti;
CP_1
- Condannare al pagamento in favore di delle provvigioni CP_1 Controparte_2
dirette maturate e non liquidate per l'intera durata del rapporto (maggio/2018 – novembre/2020) nella misura accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 10 - Condannare al pagamento in favore di delle provvigioni CP_1 Controparte_2 maturate sugli affari indiretti conclusi dalla casa mandante nella zona affidata in esclusiva all'agente durante il periodo di vigenza del rapporto e quindi da aprile/2018 sino a novembre/2020 nella misura che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
- Condannare al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Controparte_2
31.624,81 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o nella maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, e comunque in misura non inferiore all'indennità suppletiva di clientela richiesta
in subordine, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n.
465/04 del 23/03/06 o, in via subordinata ove l'adito Giudice ritenga non doversi riconoscere a favore dell'agente il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. e/o che comunque tale disciplina sia meno favorevole all'odierna parte attrice rispetto alla tutela determinata secondo l'AEC del 16.02.2009, si chiede che venga condannata al Controparte_3
pagamento della somma di € 2.450,92 a titolo di indennità suppletiva di clientela o nella maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
- Condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.133,06 CP_1
a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso, e/o nella maggiore o minor somma accertata in corsi di causa e ritenuta di giustizia;
- Condannare al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Controparte_2
20.000,00 a titolo di risarcimento del danno di cui all'art. 1751 4° comma c.c., e/o nella maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche da stabilirsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1749 c.c., condannare a fornire tutte le CP_1 informazioni necessarie al fine di verificare l'importo delle provvigioni liquidate in favore di
ed in particolare ad esibire in giudizio estratto dei libri contabili. In via Controparte_2
principale e nel merito sulle domande riconvenzionali:
- Rigettarsi le domande tutte formulate in via riconvenzionale dalla convenuta in quanto
pagina 2 di 10 inammissibili e/o in ogni caso in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto oltre che destituite di fondamento per i motivi tutti meglio esposti in atti. In ogni caso, con vittoria si spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria: - si chiede […]
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e in via istruttoria come da memorie ex art. 183 n. 2 e 3
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito ) conveniva in giudizio (di seguito ) Parte_1 CP_2 CP_1 CP_1 deducendo, in fatto, che:
- nel corso dell'anno 2018 essa iniziava rapporto di collaborazione in qualità di agente con al fine di promuovere la conclusione di affari nell'interesse della preponente;
CP_1
- dopo qualche mese di collaborazione, in data 10.07.2018, le parti, alla luce della reciproca proficua collaborazione, provvedevano a formalizzare il rapporto mediante contratto scritto in forza del quale essa attrice s'impegnava a promuovere in maniera stabile la vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente in qualità di mandataria di altre società;
- in particolare, essa attrice veniva incaricata di commercializzare i prodotti delle società
e OV GR TU e per ciascuna singola categoria di prodotto in Controparte_4 CP_5 relazione alla zona assegnata in esclusiva all'agente come meglio indicata all'allegato 2 del contratto;
- successivamente, con decorrenza dal mese di giugno 2019, veniva affidata altresì ad essa attrice la vendita dei prodotti a marchio Olympus S.r.l. in relazione alle regioni Veneto e
Trentino Alto Adige, con riconoscimento di una provvisionale pari al 4%;
- durante il rapporto, la preponente si era costantemente sottratta dall'obbligo, previsto dall'art. pagina 3 di 10 8.4. del contratto, di trasmettere all'agente gli estratti conto provvigionali che, come da condizioni contrattuali, dovevano essere forniti con cadenza mensile e a nulla erano valsi i ripetuti e costanti solleciti;
- la preponente si rendeva altresì inadempiente omettendo di comunicare gli importi dovuti a titolo di provvisionale e, successivamente, di versare quanto dovuto;
in particolare, ometteva di comunicare l'ammontare e di effettuare il relativo versamento delle provvigioni maturate con decorrenza dal mese di maggio 2020 per quanto concerne i prodotti a marchio Olympus, con decorrenza dal mese di luglio 2020 per i prodotti a marchio da gennaio 2019 per CP_4 quanto attiene ai prodotti a marchio e sin dall'inizio del rapporto per quanto attiene ai CP_5
prodotti OV GR TU;
tutto ciò premesso, deduceva l'inadempimento di : CP_1
a) per non aver inviato copia dell'estratto della documentazione contabile dal quale essa attrice avrebbe potuto verificare la correttezza delle provvigioni liquidate;
b) per ver liquidato con ritardo, ed in modo parziale, i compensi dovuti;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta nonché condannarsi quest'ultima al pagamento: 1) delle provvigioni dirette maturate e non liquidate nel corso del rapporto (maggio 2018/novembre 2020); 2) delle provvigioni maturate sugli affari indiretti;
3) dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.; 4) dell'indennità suppletiva di clientela ex art. 12 AEC del 16.2.09; 5) dell'indennità di mancato preavviso ex art. 10 AEC del 16.2.09; chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva la convenuta deducendo, in fatto: 1) che il rapporto tra le parti aveva ad oggetto la promozione per la vendita dei seguenti prodotti: Controparte_6
sterili in TNT e MOVI GROUP TU Dissettore a Ultrasuoni Controparte_7 per chirurgia;
2) che era stato , legale rappresentante dell'attrice, ad essere Persona_1 inadempiente, sotto diversi profili, alle obbligazioni assunte.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, pagina 4 di 10 accertarsi l'assenza di giusta causa nel recesso comunicato dall'attrice con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità per mancato preavviso, oltre agli interessi, ed al risarcimento dei danni;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda dell'attrice, chiedeva applicarsi il parametro di giusta equità per il calcolo dell'indennità di fine rapporto.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 24.4.25 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Devono ritenersi provate, alla luce della documentazione in atti, le seguenti circostanze:
- la stipula, il 10.7.2018 di contratto scritto di agenzia tra e avente ad CP_1 CP_2
oggetto la promozione di contratti di compravendita relativi a dispositivi medici prodotti dalle aziende e OV GR TU nelle zone specificatamente indicate Controparte_4 CP_5 nell'allegato 2 del contratto (doc. 1 attrice);
- l'invio, nel periodo 25.6.20-28.9.20 (doc. 2 – 6 attrice) di diverse email, la cui ricezione non è stata contestata dalla convenuta, nelle quali il , per conto di , richiedeva il Per_1 CP_2
pagamento delle provvigioni precedentemente maturate e dei prospetti e conteggi necessari per verificare la correttezza degli importi maturati;
- l'invio, in data 4.9.20, di email da parte di legale rappresentante di Testimone_1
, nella quale quest'ultimo comunicava la fissazione di una riunione (già anticipata in CP_1 precedenti comunicazioni non prodotte i giudizio – cfr. email del del 1.7.20 – doc. 4 Per_1
attrice) per il giorno 8.9.20 (doc. 7 attrice), cui rispondeva il giorno stesso il (doc. 8 Per_1 attrice) dichiarando che, stante il mancato invio della documentazione richiesta con le precedenti email, non avrebbe partecipato all'incontro;
- l'invio di una ulteriore missiva, datata 14.9.20, nella quale il lamentando Testimone_1
diversi inadempimenti rispetto alle obbligazioni assunte da , convocava formalmente CP_2 il presso l'azienda nei giorni del 22, 23 o 24 settembre, a scelta dello stesso, ove – si Per_1 legge nel documento - “valutare serenamente e congiuntamente i molteplici aspetti del rapporto, ed in maniera altrettanto serena capire la sua volontà”;
pagina 5 di 10 - l'invio della missiva datata 15.10.20, da parte del legale di (doc. 12 attrice), con la CP_2 quale quest'ultima, non avendo la società ricevuto la documentazione richiesta, comunicava
“formale risoluzione del contratto di agenzia”, ribadita con successiva missiva, sempre a firma dell'avv. Di Nunno, datata 26.11.20 (doc. 15 attrice).
Ciò detto, l'attrice, lamentando la mancata trasmissione della documentazione contabile, il ritardo nel pagamento delle provvigioni ed il mancato pagamento di parte delle provvigioni dirette e di quelle indirette, ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa esclusiva della convenuta e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità di fine rapporto (o, eventualmente, dell'indennità suppletiva di clientela), dell'indennità di mancato preavviso e del risarcimento del danno ex art. 1751 IV comma c.c. nonché delle provvigioni dirette e indirette maturate e non corrisposte nel corso del rapporto.
si è costituita contestando le allegazioni di controparte;
in particolare, ha CP_1
dedotto di aver sempre remunerato l'attrice sulla base delle tabelle provvigionali allegate al contratto e che era stata l'attrice, in persona del , a rendersi inadempiente omettendo di Per_1
ordinare un dispositivo medico presso l'Ospedale di Rovereto, di provvedere al proprio aggiornamento, di recarsi periodicamente presso i clienti, nonché di tramettere la reportistica circa lo stato degli ordini;
ha poi dedotto, con riferimento all'esibizione dei documenti contabili richiesta dal , che essa si era resa disponibile a condividere detti documenti nell'incontro Per_1 preannunciato allo stesso nella corrispondenza email, incontro che però non aveva Per_1
avuto luogo a causa dell'indisponibilità dello stesso. Ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande avversarie e, accertata l'assenza di giusta causa nel recesso comunicato dall'attrice, la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità per mancato preavviso ed al risarcimento del danno.
E' noto che nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 I comma c.c. previsto per il lavoro pagina 6 di 10 subordinato (ex multis Cass. 1376/18), dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto. In particolare, osserva la Corte, “L'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa
– cioè di un evento che non consenta la prosecuzione “anche provvisori” del rapporto – deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del rapporto e dell'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. Se nel rapporto di lavoro l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e non di scarsa importanza che leda in misura considerevole
l'interesse dell'agente medesimo” (cfr. Cass. cit. in motiv.)
Applicando i principi sopra richiamati al caso in esame, ritiene questo giudice che non sia ravvisabile in capo alla convenuta un inadempimento grave tale da giustificare il recesso senza preavviso di;
ciò in considerazione del fatto che, come si ricava dalle email CP_2
prodotte dall'attrice, il lamentato ritardo nel pagamento concerneva provvigioni relative ai soli mesi di marzo, aprile e maggio (cfr. doc. 1 attrice). Quanto alla mancata trasmissione delle informazioni previste dall'art. 1749 c.c., sempre dalla documentazione prodotta, si evince che la prima doglianza in merito è stata comunicata dall'agente con la email del 25.6.20 (l'attrice non ha, infatti, provato che detta omissione fosse costante o quanto meno ripetuta nel corso del rapporto); il rifiuto a partecipare all'incontro presso la sede della preponente e, dopo neppure quattro mesi dall'invio della prima email, la comunicazione del recesso, e pur a fronte della disponibilità della convenuta ad un incontro per valutare le rispettive posizioni, paiono poi condotte ingiustificate e obiettivamente contrarie a buona fede da parte dell'agente, tenuto conto che, comunque, il rapporto di agenzia durava da circa due anni senza che siano state documentate precedenti contestazioni da parte del . A diversa conclusione poteva Per_1 pervenirsi, semmai, nel caso in cui l'attrice avesse dimostrato l'indisponibilità di alla CP_1
consegna dei documenti anche nell'incontro da quest'ultima ripetutamente caldeggiato. pagina 7 di 10 La ritenuta insussistenza di inadempimenti addebitabili a esclude, a CP_1 prescindere dalla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al I comma dell'art. 1751
c.c., il diritto di parte attrice all'indennità di cessazione del rapporto, posto che, secondo quanto disposto dal II comma, in caso di recesso dell'agente, tale diritto sussiste solo se il recesso è giustificato da circostanze attribuibili al preponente ovvero se il recesso è motivato per raggiungimento di un età, per infermità o malattia per le quali non può essere ragionevolmente pretesa la prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. 15784/08); essendo stato il recesso comunicato dall'agente è da escludere altresì l'indennità sostitutiva del preavviso.
L'attrice chiede altresì il pagamento delle provvigioni dirette ed indirette maturate nel corso del rapporto e asseritamente non corrisposte relativamente ai contratti di vendita dei prodotti delle aziende e OV GR TU (indicate nel contratto di Controparte_4 CP_5 agenzia) nonché dell'azienda Olympus s.r.l. cui, a suo dire, era stato esteso l'incarico a decorrere dal mese di giugno 2019 in relazione alle regioni Veneto e Trentino Alto Adige.
La domanda va rigettata.
All'esito dell'ordine di esibizione disposto da questo giudice al fine di ottenere la documentazione necessaria per verificare la sussistenza del diritto alla corresponsione delle provvigioni, infatti, le società hanno fornito riscontro negativo precisando di non intrattenere rapporti o di non avere comunque intrattenuto rapporti in relazione al periodo oggetto di accertamento ( con ha poi depositato Controparte_8 CP_1 Controparte_9
estratto provvigionale concernente la diversa società Controparte_10
[...]
Ora, è pacifico che il rapporto di agenzia, come documentato dal contratto prodotto ed avente ad oggetto, come si è detto, la conclusione di contratti di vendita relativi a prodotti commercializzati sia dalla mandante “che da questa venduti quale mandataria di altre imprese”, è intercorso tra l'attrice e né la convenuta ha mai contestato lo CP_1 svolgimento di attività di promozione (seppur lamentando il parziale inadempimento dell'agente alle obbligazioni assunte sotto diversi profili) da parte di (peraltro, in CP_2 parte, confermata dall'istruttoria orale svolta), con riferimento ai dispositivi prodotti da pagina 8 di 10 , e OV GR TU (pag. 9 comparsa di costituzione), e, Controparte_6 CP_5 del resto, il contratto di agenzia, come si è detto, concerneva specificatamente la promozione di dispositivi prodotti da dette aziende. Risulta, altresì, documentalmente (cfr. fatture 3/18 e 5/18
– doc. 16 attrice) che prima della formalizzazione del rapporto con il contratto del 10.7.18,
avesse svolto attività di procacciatrice di clienti proprio per conto della CP_2 CP_1
società amministrata sempre da CP_10 Controparte_10 Testimone_1 legale rappresentante della convenuta.
Ciò detto, il fatto che le aziende produttrici abbiano negato l'esistenza di rapporti commerciali con la convenuta, esclude che quest'ultima possa essere qualificata come loro
“mandataria” ai fini, dunque, della applicazione del contratto invocato da parte attrice e delle provvigioni ivi indicate, quantificate, ex art. 8 del contratto, sulla base degli affari andati a buon fine (mediante consegna della merce e pagamento del prezzo) con le società produttrici (nella specie esclusi essendo questi stati perfezionati con la diversa società ; né a tali CP_10 fini può rilevare la riconducibilità delle due società alla medesima persona fisica, trattandosi comunque di soggetti giuridicamente distinti, e potendo semmai, ricorrendone i presupposti,
agire in altra sede ex art. 2041 c.c. nei confronti della per far valere il CP_2 CP_10
proprio diritto a vedersi indennizzata dell'attività svolta nell'interesse di tale ultima società. Da qui, anche l'inammissibilità della richiesta di rimessione in istruttoria mediante nuovo ordine di esibizione nei confronti di peraltro tardivamente formulato solo in sede di CP_10
comparsa conclusionale.
Le domande formulate dall'attrice, compresa quella di risarcimento del danno
(quest'ultima, peraltro, formulata del tutto genericamente), vanno quindi rigettate.
Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta ed aventi ad oggetto la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso e il risarcimento del danno in quanto formulate genericamente e comunque non provate.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
3) compensa le spese di lite.
Brescia, 14/10/2025
Il Giudice
RI SI
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