Sentenza breve 1 aprile 2025
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2025
Decreto collegiale 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 01/04/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02697/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04482/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tagliafierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Aversa (CE) in relazione alla diffida ad adempiere inoltrata via PEC dalla ricorrente in data 06/05/2024;
- dell’obbligo del Comune di Aversa (CE) di procedere all’esecuzione d’ufficio ex art. 54, comma 7, TUEL, dell’Ordinanza commissariale n. 20 del 15/12/2023; C) nonché per la nomina del commissario ad acta, in funzione sostitutiva, per l’ipotesi di ulteriore inerzia ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa e del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig. -OMISSIS- ha premesso di essere proprietaria di un’unità immobiliare posta all’ultimo piano di un condominio di Aversa, confinante con il locale macchine dell’ascensore.
All’esito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco intervenuti per un innalzamento della temperatura all’interno del predetto locale macchine, vejniva rilevato quanto segue “ constatato che vi era in funzione un termo camino a legna con canna fumaria che attraversa il muro del vano ascensore locale macchine al 6 piano confinante con l'appartamento della Sig. -OMISSIS- residente, provocando il surriscaldamento del rivestimento in piastrelle del muro del locale cucina confinante con il vano ascensore… ”.
Tale verbale veniva poi trasmesso al Comune di Aversa al quale venivano richiesta l’adozione dei necessari provvedimenti.
A seguito dell’ispezione svolta in data 6 dicembre 2023 dall’Ente Certificazioni S.P.A è stato inibito l’utilizzo dell’ascensore sul presupposto, tra gli altri, che “ - ai sensi del D.M. 16/05/1987, n.246 (sicurezza antincendio) e del D.P.R. 30/04/1999, n.162 (recepimento direttiva ascensori) la canna fumaria non può passare nel vano corsa dell’ascensore né se ne può effetture la manutenzione/ispezione della stessa; … ” .
La ricorrente soggiunge che in data 9 dicembre 2023, a seguito di nuovo sopralluogo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Caserta, constatata la messa in funzione del termocamino, con nota (prot. n. dipvvf.COM-CE Registro UFFICIALE. U. 0023232) del 13 dicembre 2023, inviata nuovamente al Comune di Aversa, e agli altri enti proposti, sollecitava l’adozione urgente dei necessari provvedimenti per la tutela della pubblica e privata incolumità, precisando, con successiva nota (prot.n. dipvvf.COM-CE Registro UFFICIALE. U. 0000300) del 8 gennaio 2024, “…che nel caso in oggetto le normative vigenti vietano la presenza di canne fumarie nel vano ascensore Rif. DM 15/09/2005…. ”.
Successivamente con ordinanza n. 20 del 15 dicembre 2023, adottata ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 267/2000 (TUEL), il Comune di Aversa, richiamata proprio la Nota del Comando dei VV.F. del 13 dicembre 2023, ha ordinato al Sig. -OMISSIS- la regolarizzazione della canna fumaria, così come disposto dal Comando VV.FF. di Caserta.
La ricorrente trasmetteva quindi all’Amministrazione comunale una PEC in data 6 maggio 2025 diffidando l’Amministrazione a porre in essere le necessarie iniziative per eseguire l’ordinanza emanata.
Il Comando Polizia Municipale di Aversa con nota (prot.n.34109) del 25/06/2024 accertava l’inottemperanza da parte del controinteressato all’Ordinanza commissariale n.20 del 15/12/2023, il Comune di Aversa, ma il Comune rimaneva inerte.
Avverso il silenzio serbato dal Comune di aversa sulle proprie diffide, la sig. -OMISSIS- ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, proponendo le seguenti censure.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 7 TUEL - violazione del giusto procedimento - inerzia ingiustificata dell’ente - eccesso di potere.
Secondo parte ricorrente l’adozione di un’ordinanza ex art. 54, co. 7, del TUEL comporta l’obbligo per il Comune di percorrere la strada dell’esecuzione in danno in caso di inadempimento del destinatario dell’ordinanza.
In ogni caso il comportamento Comune, anche a fronte della diffida della stessa ricorrente, configura un’ipotesi di silenzio inadempimento.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della l.241/1990 – mancata conclusione del procedimento – eccesso e sviamento di potere.
Sarebbe violato l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso a fronte delle istanze da essa trasmesse.
Ciò premesso la ricorrente chiede di:
1) ordinare al Comune di Aversa di provvedere sulla istanza prodotta dalla ricorrente, e, per l’effetto, di concludere d’ufficio ed in danno del controinteressato, ex art. 54, comma 7 TUEL, il procedimento di esecuzione dell’Ordinanza Commissariale n. 20/2023 del 15/12/2023;
2) nominare sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inerzia da parte dell’Ente resistente rispetto al termine che Codesto Ecc.mo Giudicante concederà, provveda in via sostitutiva sull’atto di diffida della ricorrente, con oneri a carico della P.A. resistente.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Aversa e il controinteressato sig. -OMISSIS-.
Entrambi hanno preliminarmente eccepito la carenza di interesse in quanto si tratterebbe di questione di carattere condominiale.
Per il Comune non sarebbe quindi nemmeno configurabile un obbligo del Comune di provvedere sull’istanza/diffida della ricorrente.
Per il controinteressato il vero interesse della ricorrente consisterebbe nella rimozione della canna fumaria e non anche il ripristino di condizioni di sicurezza dell’ascensore.
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e alla stregua delle seguenti considerazioni.
In primis, è evidente la sussistenza in capo alla ricorrente della legittimazione e dell’interesse al presente ricorso, proposto contro il silenzio del comune sulla diffida da lei presentata il 3 giugno 2024 (diffida adeguatamente dettagliata e circostanziata), essendo la ricorrente proprietaria di un appartamento situato all’ultimo piano non più raggiungibile con l’ascensore (rimasto inutilizzabile) e posto in adiacenza al locale ascensore nel quale passa impropriamente la canna fumaria all’origine degli accertamenti e della ordinanza commissariale del Comune di Aversa del 15 dicembre 2023, n. 20.
Si rileva, poi, che l’ordinanza comunale n. 9 del 20/2023 è una ordinanza qualificabile come contingibile ed urgente rientrante nell’ambito dei poteri demandati al Sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto evidentemente emessa “ al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”, per cui il Comune ha ordinato al sig. -OMISSIS- risultato essere il proprietario esclusivo della canna fumaria di porre in essere le opere necessarie alla “ regolarizzazione della canna fumaria, così come disposto dal Comando dei VV.FF. di Caserta ”.
L’adozione di una siffatta tipologia provvedimentale non consente di qualificare la vicenda alla stregua di una controversia condominiale, come pretenderebbero le parti intimate.
Ed infatti, , l’art. 54 citato, al comma 7, dispone che “ Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi ”.
La citata disposizione prevede, quindi, espressamente la possibilità dell’esecuzione in danno dell’ordinanza contingibile e urgente da parte dell’Amministrazione e ciò in funzione della concreta salvaguardia degli interessi pubblici sottesi al provvedimento di urgenza (cfr. da ultimo questo TAR, sentenza n. 5684/2024).
Inoltre, si rileva che gli abusi denunciati dalla ricorrente insistono su di un territorio paesaggisticamente vincolato e che la ricorrente, nella diffida, ha sollecitato anche l’esercizio dei poteri ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001; e a tale sollecitazione il Comune è tenuto a dare una risposta con un provvedimento espresso (tra le altre cfr. TAR Campania, sent. n. 4132 del 2022).
L’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, del resto, stabilisce che “ ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ” e condivisa giurisprudenza ha ritenuto che sussista l’obbligo di provvedere, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge o da una norma puntuale, in tutti i casi in cui ragioni di giustizia e di equità impongano all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni della P.A. (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, VI, 3 gennaio 2022, n. 5; VI, 28 aprile 2021, n. 3430).
Considerato quanto sopra e attesa la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorso va accolto e va ordinato al Comune intimato di provvedere sulla diffida della ricorrente, dando esecuzione all’ordinanza sindacale n. 20 del 15 dicembre 2023 per la regolarizzazione della canna fumaria, ossia provvedendo agli adempimenti dalla medesima discendenti per effetto dell’inottemperanza del destinatario, nonché adottando una determinazione espressa sulla richiesta di parte ricorrente di esercizio dei poteri sindacali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di ulteriore inerzia, si nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che, su richiesta di parte ricorrente, provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni.
In considerazione delle peculiarità della vicenda le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune intimato a provvedere sulla diffida di parte ricorrente secondo quanto indicato in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.