Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell'incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento per ritardo nel deposito di 759 sentenze civili e 454 penali nell'arco di sette anni, oltre quelle - 96 - non ancora depositate nonostante la scadenza dei termini, senza adeguatamente motivare in ordine al carico di lavoro gravante sul magistrato, alla sua produttività complessiva - superiore nel periodo a 2608 sentenze e 2483 procedimenti definiti con altri provvedimenti - e senza indicare in concreto come, tenuto conto del numero complessivo delle cause da trattare, della molteplicità degli incarichi svolti e della distanza tra le sedi cui era assegnato, una diversa organizzazione del lavoro avrebbe consentito al magistrato di depositare tempestivamente le sentenze trattenute per la decisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2004, n. 12875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12875 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO, elettivamente domiciliata in LOCALITA1, VIA M.C. 48, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che la difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 100/03 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 11/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/06/04 dal Consigliere Dott. NOME3;
udito l'Avvocato NOME2;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NOME4 che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha promosso due distinte azioni disciplinari nei confronti del Dott. NO, giudice del Tribunale di LOCALITA1.
2. Nel procedimento n. 38/2003 è stato contestato al Dott. NO di aver violato l'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per avere gravemente mancato ai propri doveri di diligenza, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato.
In particolare è stato addebitato al Dott. NO di avere, nel corso dell'anno 2001, quale giudice del lavoro del Tribunale di LOCALITA1, depositato con notevole ritardo, oltre i 120 giorni dalla decisione (spesso anche dopo oltre due anni), n. 91 sentenze e di avere, nel medesimo periodo di tempo, quale coordinatore della sezione distaccata di LOCALITA2, depositato, con ritardi superiori ai 90 giorni dalla decisione, n. 75 sentenze penali e con ritardi superiori ai 120 giorni dalla riserva in decisione (spesso oltre i due anni) n. 78 sentenze civili, nonché di avere, alla data del 18 aprile 2002, omesso di depositare le sentenze relative a n. 116 cause civili, riservate in decisione da oltre 120 giorni (spesso anche da oltre due anni).
Nel procedimento n. 71/2003 è stato contestato al Dott. NO di avere violato l'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per avere mancato ai doveri di diligenza e laboriosità, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario. In particolare, è stato addebitato al Dott. NO di avere, nel periodo dal 25 settembre 1995 al 17 settembre 2002, depositato oltre il centoventesimo giorno dalla data di discussione n. 451 sentenze in materia di lavoro (n. 214 fino al 1 giugno 1999 nella qualità di pretore della Pretura circondariale di LOCALITA1 e n. 237 nella qualità di giudice monocratico del Tribunale della stessa città), n. 106 sentenze civili e n. 97 ordinanze istruttorie oltre il trentesimo giorno dalla data di riserva nella qualità di giudice della sezione distaccata di LOCALITA2, n. 128 sentenze civili nella qualità di ex pretore della sezione soppressa di LOCALITA3, n. 52 sentenze civili nella qualità di ex pretore della sezione distaccata di LOCALITA2 e n. 22 sentenze civili emesse con le norme procedurali vigenti a definizione delle cause iscritte nel soppresso ufficio di LOCALITA3 (complessivamente n. 759 sentenze civili) ed oltre il termine di 90 giorni dalla emissione o scadenza del termine di cui all'art. 544, terzo comma, c.p.p., n. 454 sentenze penali, di cui 420 come pretore di LOCALITA3 e n. 34 come giudice della sezione distaccata di LOCALITA2, e di non avere ancora depositato, alla data del 16 settembre 2002, con ritardo di oltre 120 giorni, n. 96 sentenze civili nella qualità di giudice della sezione distaccata di LOCALITA2.
3. La sezione disciplinare, riuniti i due procedimenti, e dato atto che n. 58 procedimenti civili, con riferimento ai quali era stato contestato il ritardo nel deposito delle sentenze, erano comuni alle due incolpazioni, ha ritenuto la colpevolezza del Dott. NO in base alle seguenti considerazioni:
"La pluralità degli incarichi, l'alto numero di udienze tenute non è sufficiente ad escludere la responsabilità del Dott. NO sul quale incombeva in ogni caso una evidente esigenza di auto- organizzazione che doveva sconsigliargli di prendere in decisione provvedimenti che non era poi in grado di motivare e depositare in termini accettabili.
Nel caso di specie l'altissimo numero di sentenze non depositate o depositate con un ritardo tale da apparire in ogni caso non giustificabile, in ogni caso connota la condotta tipizzata nei capi di incolpazione negligente, del tutto inavveduta e tale da pregiudicare gravemente l'immagine della funzione giudiziaria e il diritto dei cittadini ad una corretta amministrazione della giustizia, da esercitarsi in tempi accettabili".
La sezione disciplinare ha poi inflitto al Dott. NO la sanzione dell'ammonimento "avuto riguardo alle consistenti concrete difficoltà in cui" il predetto "si è trovato ad operare" ed alla sua qualità di "giovane magistrato all'inizio della sua carriera".
4. Per la cassazione della sentenza della sezione disciplinare propone ricorso il Dott. NO.
5. Il ricorso è stato tempestivamente notificato al Ministero della giustizia, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e, sebbene non fosse necessario, anche al Consiglio superiore della magistratura.
6. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo del ricorso sono denunciate, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.:
a) Violazione falsa applicazione dell'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511. b) Omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia.
Richiamata la giurisprudenza di queste sezioni unite e della sezione disciplinare in materia di illecito disciplinare dipendente dal ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, si deduce che la sentenza della sezione disciplinare non contiene alcuna motivazione in ordine alle circostanze addotte, a sua difesa, dal Dott. NO, le quali, se valutate, avrebbero dovuto indurre ad escludere che il ritardo fosse da ricondurre a mancanza di operosità o diligenza della stesso magistrato.
In particolare non è stato considerato, con riferimento ai principi di diritto desumibili dalla richiamata giurisprudenza, che il Dott. NO:
- nel periodo che va da 25 settembre 1995 al 16 settembre 2002, aveva riservato a sentenza e deciso n.
2.608 cause;
- nello stesso periodo, aveva riservato e deciso altri 2.483 procedimenti (tra procedimenti sommari, ricorsi per decreto ingiuntivo ed affari non contenziosi;
- nell'anno 2000 aveva riservato e deciso con ordinanze istruttorie altre 97 cause;
- aveva anche svolto attività relativa alle esecuzioni mobiliari, alla volontaria giurisdizione, ai procedimenti speciali presso la sede centrale della Pretura;
- si era occupato di procedimenti penali delicati ed impegnativi;
- si era occupato del coordinamento dell'attività amministrativa della sezione distaccata del Tribunale;
- aveva svolto la sua attività senza l'assistenza stabile di un funzionario di cancelleria;
- non aveva avuto la collaborazione di vice pretori onorari o di giudici onorari di tribunale;
- alla data dell'8 maggio 2003 aveva provveduto ad eliminare ogni arretrato.
Inoltre, non si è provveduto ad una vantazione comparativa, risultando dalla documentazione prodotta in atti che anche altri colleghi operanti nello stesso Tribunale, a causa di oggettive difficoltà dipendenti dal notevole carico di lavoro e dalla incompletezza dell'organico, avevano accumulato ritardi (se pur di minore durata) nel deposito dei provvedimenti, benché fossero addetti ad un solo servizio.
Sarebbe stato ancora necessario operare una comparazione tra il carico di lavoro del Dott. NO e quello degli altri colleghi per verificare se il ritardo fosse dipeso da mancanza di diligenza e di operosità ovvero da condizioni di lavoro tali da giustificarlo.
8. Con il secondo motivo sono denunciate:
a) Violazione del principio di correlazione tra incolpazione e decisione.
b) Violazione di legge.
c) Nullità della sentenza ex art. 521, 522, 604 c.p.p.. d) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli art. 360 n. 2, 4 e 5 c.p.c.. Sotto un primo profilo è dedotto che, nella contestazione, il ritardo nel deposito dei provvedimenti era stato fatto risalire a mancanza di laboriosità mentre nella sentenza era stato fatto risalire a mancanza di auto-organizzazione; ciò aveva determinato un sostanziale mutamento dei fatti da cui era scaturito un pregiudizio per il diritto di difesa.
Sotto altro profilo, è dedotto che l'alternativa al comportamento ritenuto censurabile suggerita nella sentenza impugnata e cioè quella di non assumere in decisione provvedimenti che non avrebbero potuto essere depositati in termini accettabili, in parte non dipendeva dal Dott. NO e, in parte, se realizzata, si sarebbe comunque tramutata in una condotta non diligente.
In ogni caso, doveva essere dimostrato in concreto, tenuto conto dei molteplici incarichi svolti dal Dott. NO, che il ritardo nel deposito dei provvedimenti era dipeso da incapacità di auto- organizzare il proprio lavoro da parte del medesimo magistrato e non ricavare apoditticamente questo elemento di colpa, peraltro non contestato, dal solo fatto del ritardo.
Invece, la sentenza impugnata aveva omesso di valutare tutte le risultanze istruttorie e le schede statistiche redatte in occasione delle verifica ispettiva del ministero nel settembre del 2002 ed in particolare l'informativa che l'Ispettorato aveva inviato alla Procura generale, che, oltre a porre in rilievo una notevolissima attività svolta dal Dott. NO nel periodo in osservazione, nonché l'elevato numero di provvedimenti trattenuti per la decisione, aveva sottolineato lo spirito di abnegazione e l'attaccamento al dovere del medesimo, il quale consapevole della gravissima situazione in cui versava l'ufficio di appartenenza, e proprio nell'intento di dare una risposta all'attesa di giustizia dei cittadini, si era fatto carico, con la tacita approvazione dei magistrati dirigenti, di assumere in decisione un numero notevolissimo di cause a costo di esporsi al procedimento disciplinare per il ritardo nel deposito dei provvedimenti che ne era derivato.
Per ultimo è dedotto che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che nelle more del procedimento disciplinare il Dott. NO aveva sanato tutti i ritardi accumulati.
9. Il ricorso è complessivamente fondato.
9.1. Queste Sezioni Unite hanno costantemente affermato che il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell'incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro, (cfr., Cass. Sez. Un. n. 195/01; Cass. Sez. Un. n. 1334/00; Cass. Sez. Un. n. 96/99;
Cass. Sez. Un. n. 11283/94; Cass. Sez. Un. n. 13013/92; Cass. Sez. Un. n. 1924/1989; Cass. Sez. Un. n. 1548/87).
9.2. Nello stesso senso è l'orientamento della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, la quale ha ripetutamente affermato che i ritardi nel deposito delle sentenze, anche se consistenti e gravi, non rilevano sotto il profilo della diligenza (che costituisce un dovere del magistrato) tutte le volte in cui i fatti ascritti risultino determinati non da un comportamento di scarsa laboriosità o da negligenza o neghittosità, bensì da un carico di lavoro individualmente eccezionale gravante sul magistrato (Sez. disc. 24 luglio 2002, n. 8; Sez. disc. 25 novembre 1999 n. 102, Sez. disc. 30 luglio 1999 n. 72, Sez. disc. 19 aprile 1999 n. 15 e Sez. disc. 13 maggio 1998 n. 65, oltre quelle citate nella sentenza impugnata).
9.3. Dalla lettura della sentenza impugnata, la cui motivazione, per la parte che interessa, è integralmente riportata, sopra al par. 3, emerge:
- che nessuno degli elementi o delle circostanze addotti a sua difesa dal Dott. NO, e da questi ricordati nel ricorso, è stato ritenuto insussistente in fatto dalla sezione disciplinare;
- che la sezione disciplinare ha qualificato la condotta del Dott. NO come "negligente" e "inavveduta", con ciò implicitamente escludendo ogni ipotesi di "scarsa operosità o laboriosità". - che la qualificazione della condotta come "negligente" e "inavveduta", appare sostenuta dal solo rilievo obbiettivo del ritardo nel deposito delle sentenze, mentre non appare chiaro se la sezione disciplinare l'abbia fatta anche risalire al difetto di "autoorganizzazione" e, in tale caso, se tale difetto sia stato ritenuto configurare una condotta "negligente" ovvero "inavveduta" o, ancora, entrambe le cose;
9.4. Orbene, la qualificazione della condotta come "negligente" e "inavveduta" in base al solo rilievo del ritardo nel deposito delle sentenze, ancorché in numero consistente, contraddice ai principi affermati dalla giurisprudenza di queste sezioni unite e della stessa sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
9.5. Peraltro, la qualificazione della condotta come "negligente" e "inavveduta" sul piano concettuale appare difficilmente rapportabile al difetto di organizzazione del proprio lavoro.
9.6. In ogni caso l'affermazione che il Dott. NO era venuto meno al dovere di organizzare adeguatamente il proprio lavoro comportava la necessità di indicare come, in concreto e nelle condizioni date, tenuto conto del numero complessivo delle cause da trattare, della molteplicità degli incarichi svolti, della distanza tra le sedi alle quali il magistrato era stato assegnato, una diversa organizzazione del lavoro avrebbe reso possibile depositare tempestivamente le sentenze relative alle cause trattenute per la decisione, mentre il rimprovero che viene mosso al Dott. NO è quello di avere preso "in decisione provvedimenti che non era poi in grado di motivare e depositare in termini accettabili".
9.7. In sostanza, la sezione disciplinare, per affermare la responsabilità dell'incolpato, una volta escluso che allo stesso fosse attribuibile una condotta riconducibile al difetto di laboriosità, avrebbe dovuto, in applicazione dei principi di diritto indicati ai paragrafi 9.1. e 9.2., accertare quale fosse il suo carico di lavoro e la sua produttività complessiva e se essi fossero superiori o inferiori alla media ovvero rientrassero nella normalità, tenuto conto anche dei compiti amministrativi a lui affidati, e in base al suddetto accertamento valutare la condotta del magistrato.
9.8. Dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta che tale verifica sia stata fatta e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata per difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta ed all'accertamento degli elementi qualificanti perché la stessa sia riconducibile all'ipotesi di illecito disciplinare ritenuto sanzionabile, secondo i principi indicati dalla giurisprudenza di questa sezioni unite. 10. Nei suddetti termini il ricorso è accolto e la causa è rinviata, per nuovo esame, alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
11. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2004