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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1549 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NZ IE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in PIAZZA SILVIO
PELLICO, N. 11 10023 CHIERI;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. IODICE Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PALMIERI, 36 10138
TORINO ;
- parte appellata
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 3667/20022 del 3 settembre 2019, pubblicata in pari data, pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Torino, così giudicare:
NEL MERITO previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio
1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 sino al 31 luglio 2012 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto sino al 31 luglio 2012, per spese di chiusura periodica del conto e per interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117
TUB;
- per l'effetto, in via principale, condannare la convenuta a riaccreditare sul conto corrente della attrice la somma di € 121.620,49 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, all'esito della integranda istruttoria;
- in via estremamente subordinata, compensare il credito della appellante con quanto dovuto all'appellata all'esito dell'accoglimento della domanda riconvenzionale;
In via di estremo subordine,
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a volta a quantificare:
➢ l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
➢ l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;
➢ l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di commissioni di massimo scoperto dalla prima contabile utile sino al 31 luglio 2012;
2 ➢ l'ammontare complessivo degli interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio legale fino al 31 dicembre 1993 e al tasso di cui all'art. 117 T.U.B, cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione, dal 1° gennaio 1994 sino al 31 luglio 2012;
➢ l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio legale fino al 31 dicembre 1993
e, dal 1° gennaio 1994, al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei
BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori;
➢ ai fini della indagine prescrizionale, i) valorizzare correttamente i limiti del fido;
ii) escludere dal novero delle rimesse solutorie i movimenti privi di tale effettiva funzione, limitando quindi l'esame alle sole operazioni eseguite dal correntista e non da altri;
iii) tenere conto che in ogni caso possono essere “pagate” da rimesse solutorie solo le competenze prodotte dall'extrafido e iv) parametrare la natura delle rimesse sul saldo epurato dall'indebito.
IN PUNTO SPESE
In ogni caso condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come dovuti per entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande formulate, nel merito e in via istruttoria, dalla società
[...]
e, rigettando l'appello, confermare la sentenza, resa dal Tribunale di Torino n. Controparte_2
3667/2022 del 23 settembre 2022, anche con diversa motivazione. in ogni caso,
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dei documenti tardivamente prodotti dalla
[...]
con la memoria ex art. 183, co 6, cpc n. 3 Parte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande di ricalcolo, restitutorie e di condanna azionate da sino alla data del 25/02/2005, Parte_1
o comunque sino alla data del 31/01/2005, per i motivi di cui alla narrativa che precede ed ai documenti prodotti, con ogni conseguente effetto e statuizione;
nel merito in via principale:
3 rigettare integralmente tutte le richieste, eccezioni e deduzioni avanzate da parte attrice, poiché generiche, indeterminate, prescritte, infondate e basate su erronei presupposti logici, giuridici e fattuali, per i motivi tutti di cui agli atti e documenti in causa;
In via riconvenzionale: accertato e dato atto del credito vantato da nei confronti di parte Controparte_1
attrice per i titoli e le causali dedotte e documentate nel presente giudizio, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad Parte_1 [...] la somma di € 120.425, 84 oltre successivi interessi al tasso di 7,20% dal Controparte_1
14/11/2018 al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma risultasse dovuta all'esito del presente giudizio;
in via riconvenzionale e subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande di
[...]
fossero accolte in tutto o in parte, effettuare la compensazione tra le reciproche Parte_2
ragioni di credito vantate dalle parti;
per l'effetto, condannare in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, al pagamento dell'eventuale somma che, all'esito della compensazione, risultasse comunque dovuta a favore della banca, ovvero emettere ogni più opportuno provvedimento;
In via istruttoria respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
Con vittoria di spese e competenze oltre 15% T.F e oneri di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha appellato la sent. n. 3667/2022 del 23.09.2022 dal Tribunale Parte_1
di Torino nel giudizio r.g. 30.238/2019 contro . Controparte_1
Con ordinanza del 19.03.2024, la Corte, dopo precisate le conclusioni e depositati gli scritti defensionali ex art. 190 c.p.c., ha rimesso la causa in istruttoria disponendo un supplemento di CTU contabile.
All'udienza del 23.04.2024, fissata per il conferimento dell'incarico al consulente, il legale della società appellante ha comunicato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
e la Corte ha dichiarato l'interruzione ai sensi dell'art. 143, co. 3, c.c.i.i.
Il processo non è stato riassunto nei termini previsti dall'art. 305 c.p.c. e deve, pertanto, esserne dichiarata d'ufficio l'estinzione a norma dell'art. 307 c.p.c.
Nulla a provvedere sulle spese.
4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1
sent. n. 3667/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 23.09.2022, con atto di citazione notificato in data 1.12.2022:
a) dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c.;
b) nulla a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1549 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NZ IE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in PIAZZA SILVIO
PELLICO, N. 11 10023 CHIERI;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. IODICE Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PALMIERI, 36 10138
TORINO ;
- parte appellata
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 3667/20022 del 3 settembre 2019, pubblicata in pari data, pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Torino, così giudicare:
NEL MERITO previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio
1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 sino al 31 luglio 2012 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto sino al 31 luglio 2012, per spese di chiusura periodica del conto e per interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117
TUB;
- per l'effetto, in via principale, condannare la convenuta a riaccreditare sul conto corrente della attrice la somma di € 121.620,49 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, all'esito della integranda istruttoria;
- in via estremamente subordinata, compensare il credito della appellante con quanto dovuto all'appellata all'esito dell'accoglimento della domanda riconvenzionale;
In via di estremo subordine,
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a volta a quantificare:
➢ l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
➢ l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;
➢ l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di commissioni di massimo scoperto dalla prima contabile utile sino al 31 luglio 2012;
2 ➢ l'ammontare complessivo degli interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio legale fino al 31 dicembre 1993 e al tasso di cui all'art. 117 T.U.B, cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione, dal 1° gennaio 1994 sino al 31 luglio 2012;
➢ l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio legale fino al 31 dicembre 1993
e, dal 1° gennaio 1994, al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei
BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori;
➢ ai fini della indagine prescrizionale, i) valorizzare correttamente i limiti del fido;
ii) escludere dal novero delle rimesse solutorie i movimenti privi di tale effettiva funzione, limitando quindi l'esame alle sole operazioni eseguite dal correntista e non da altri;
iii) tenere conto che in ogni caso possono essere “pagate” da rimesse solutorie solo le competenze prodotte dall'extrafido e iv) parametrare la natura delle rimesse sul saldo epurato dall'indebito.
IN PUNTO SPESE
In ogni caso condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come dovuti per entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande formulate, nel merito e in via istruttoria, dalla società
[...]
e, rigettando l'appello, confermare la sentenza, resa dal Tribunale di Torino n. Controparte_2
3667/2022 del 23 settembre 2022, anche con diversa motivazione. in ogni caso,
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dei documenti tardivamente prodotti dalla
[...]
con la memoria ex art. 183, co 6, cpc n. 3 Parte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande di ricalcolo, restitutorie e di condanna azionate da sino alla data del 25/02/2005, Parte_1
o comunque sino alla data del 31/01/2005, per i motivi di cui alla narrativa che precede ed ai documenti prodotti, con ogni conseguente effetto e statuizione;
nel merito in via principale:
3 rigettare integralmente tutte le richieste, eccezioni e deduzioni avanzate da parte attrice, poiché generiche, indeterminate, prescritte, infondate e basate su erronei presupposti logici, giuridici e fattuali, per i motivi tutti di cui agli atti e documenti in causa;
In via riconvenzionale: accertato e dato atto del credito vantato da nei confronti di parte Controparte_1
attrice per i titoli e le causali dedotte e documentate nel presente giudizio, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad Parte_1 [...] la somma di € 120.425, 84 oltre successivi interessi al tasso di 7,20% dal Controparte_1
14/11/2018 al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma risultasse dovuta all'esito del presente giudizio;
in via riconvenzionale e subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande di
[...]
fossero accolte in tutto o in parte, effettuare la compensazione tra le reciproche Parte_2
ragioni di credito vantate dalle parti;
per l'effetto, condannare in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, al pagamento dell'eventuale somma che, all'esito della compensazione, risultasse comunque dovuta a favore della banca, ovvero emettere ogni più opportuno provvedimento;
In via istruttoria respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
Con vittoria di spese e competenze oltre 15% T.F e oneri di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha appellato la sent. n. 3667/2022 del 23.09.2022 dal Tribunale Parte_1
di Torino nel giudizio r.g. 30.238/2019 contro . Controparte_1
Con ordinanza del 19.03.2024, la Corte, dopo precisate le conclusioni e depositati gli scritti defensionali ex art. 190 c.p.c., ha rimesso la causa in istruttoria disponendo un supplemento di CTU contabile.
All'udienza del 23.04.2024, fissata per il conferimento dell'incarico al consulente, il legale della società appellante ha comunicato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
e la Corte ha dichiarato l'interruzione ai sensi dell'art. 143, co. 3, c.c.i.i.
Il processo non è stato riassunto nei termini previsti dall'art. 305 c.p.c. e deve, pertanto, esserne dichiarata d'ufficio l'estinzione a norma dell'art. 307 c.p.c.
Nulla a provvedere sulle spese.
4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1
sent. n. 3667/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 23.09.2022, con atto di citazione notificato in data 1.12.2022:
a) dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c.;
b) nulla a provvedere sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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