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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro –
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 5.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.28089\2024 del ruolo gen.le lav. e e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv.to G. Galoppi in virtù di procura allegata agli atti
Opponente
E rapp.ta e difesa dall'avv.to P. Siviglia in virtù Controparte_1 di procura allegata alla memoria di costituzione
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.2874\2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2874\2024 emesso su istanza dell'opposta ed avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento della somma ivi indicata maturata a titolo di t.f.r. relativo al periodo 2001-2012 eccependo l'intervenuta liquidazione del t.f.r. maturato nel corso del rapporto di lavoro instaurato tra le parti per effetto del subentro dell'opponente nell'appalto dei servizi di pulizia nelle scuole, che non si configura il trasferimento di azienda ex art.2112 c.c., ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare che nulla è dovuto dall'opponente per il titolo dedotto, vinte le spese. Si è costituita l'opposta deducendo che fino al 2012 nei vari passaggi tra le società affidatarie del servizio i lavoratori, tra i quali l'opposta, non avevano percepito il t.f.r. che era stato accantonato presso la Soc.coop. Sole successivamente cancellata dal
Registro delle Imprese, che le appaltanti si sono succedute nel servizio senza soluzione di continuità, che si configura il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. con conseguente responsabilità dell'opponente per il credito in oggetto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
L'opposizione dev'essere respinta.
In materia di successione nei servizi in appalto per effetto dell'art.3 d.lgs.n.276\2003 è disposto che: “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.”.
Nell'ottica di tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto mediante l'estensione delle garanzie riconosciute nell'ipotesi del trasferimento di azienda dall'art.2112 c.c. la giurisprudenza comunitaria sul punto ha affermato che “è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita: il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga” (CGUE
12.2.2009, C-466/07, Klarenberg;
conforme CGUE 9.9.2015, C-160/2014
). Per_1
La Suprema Corte tenendo conto, altresì, dell'orientamento legislativo “di ricondurre, salvi casi eccezionali, il subentro nell'appalto nell'ambito della (distinta) fattispecie della cessione del ramo di azienda”, ( Cass. Sez. Lav. sent.27607\2024) ha formulato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.”.
In applicazione del richiamato principio e ribadito che gli oneri di allegazione e prova degli elementi di discontinuità con il precedente appalto gravano su datore di lavoro appaltatore atteso che “La ratio legis è stata, dunque, quella di porre una regola, rappresentata dalla configurazione (in caso di subentro in un appalto) di un trasferimento di azienda, con l'eccezione dell'esclusione di tale configurazione in caso siano presenti elementi di discontinuità, solamente in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà, dunque, escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.
9. Questo rapporto regola- eccezione determina, sul piano processuale, un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della ricorrenza di una cessione di azienda, incombendo sulla parte che la nega (in genere, l'imprenditore subentrante) la relativa prova (della sopravvenuta discontinuità).” (Cass. n.27607 cit.), deve rilevarsi che la società opponente non ha assolto ai richiamati oneri omettendo di allegare elementi di fatto relativi alle modalità di esecuzione del servizio ed agli strumenti impiegati in relazione alla precedente organizzazione produttiva idonei a configurare la discontinuità dell'appalto. Ed invero, l'opponente si è limitata a richiamare atti negoziali quale la Convenzione quadro con le organizzazione datoriali e sindacali del 7.6.2001 e verbali di accordo del 28.3.2014 e del
5.5.2014 sottoscritti tra sindacato e disciplinanti l'oggetto CP_2 dell'appalto omettendo, tuttavia, di allegare eventuali elementi di fatto idonei a configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda e, conseguentemente, per l'inapplicabilità della tutela riconosciuta ai lavoratori impiegati nell'appalto medesimo con l'art.2112 c.c.
Deve, in conclusione, affermarsi, in applicazione del principio della responsabilità solidale del datore di lavoro cessionario ai sensi dell'art.2112 c.c., il diritto della opposta ad agire nei confronti della società opponente per il pagamento delle quote di t.f.r. maturate nel corso dei rapporti di lavoro con le società succedutesi nell'appalto da ultimo aggiudicato dalla opponente medesima ed il con seguente obbligo di quest'ultima al pagamento della somma a tale titolo richiesta.
L'opposizione va, perciò, respinta ed il decreto opposto è confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreton. condanna P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.2500,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 5.2.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro –
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 5.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.28089\2024 del ruolo gen.le lav. e e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv.to G. Galoppi in virtù di procura allegata agli atti
Opponente
E rapp.ta e difesa dall'avv.to P. Siviglia in virtù Controparte_1 di procura allegata alla memoria di costituzione
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.2874\2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2874\2024 emesso su istanza dell'opposta ed avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento della somma ivi indicata maturata a titolo di t.f.r. relativo al periodo 2001-2012 eccependo l'intervenuta liquidazione del t.f.r. maturato nel corso del rapporto di lavoro instaurato tra le parti per effetto del subentro dell'opponente nell'appalto dei servizi di pulizia nelle scuole, che non si configura il trasferimento di azienda ex art.2112 c.c., ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare che nulla è dovuto dall'opponente per il titolo dedotto, vinte le spese. Si è costituita l'opposta deducendo che fino al 2012 nei vari passaggi tra le società affidatarie del servizio i lavoratori, tra i quali l'opposta, non avevano percepito il t.f.r. che era stato accantonato presso la Soc.coop. Sole successivamente cancellata dal
Registro delle Imprese, che le appaltanti si sono succedute nel servizio senza soluzione di continuità, che si configura il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. con conseguente responsabilità dell'opponente per il credito in oggetto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
L'opposizione dev'essere respinta.
In materia di successione nei servizi in appalto per effetto dell'art.3 d.lgs.n.276\2003 è disposto che: “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.”.
Nell'ottica di tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto mediante l'estensione delle garanzie riconosciute nell'ipotesi del trasferimento di azienda dall'art.2112 c.c. la giurisprudenza comunitaria sul punto ha affermato che “è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita: il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga” (CGUE
12.2.2009, C-466/07, Klarenberg;
conforme CGUE 9.9.2015, C-160/2014
). Per_1
La Suprema Corte tenendo conto, altresì, dell'orientamento legislativo “di ricondurre, salvi casi eccezionali, il subentro nell'appalto nell'ambito della (distinta) fattispecie della cessione del ramo di azienda”, ( Cass. Sez. Lav. sent.27607\2024) ha formulato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.”.
In applicazione del richiamato principio e ribadito che gli oneri di allegazione e prova degli elementi di discontinuità con il precedente appalto gravano su datore di lavoro appaltatore atteso che “La ratio legis è stata, dunque, quella di porre una regola, rappresentata dalla configurazione (in caso di subentro in un appalto) di un trasferimento di azienda, con l'eccezione dell'esclusione di tale configurazione in caso siano presenti elementi di discontinuità, solamente in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà, dunque, escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.
9. Questo rapporto regola- eccezione determina, sul piano processuale, un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della ricorrenza di una cessione di azienda, incombendo sulla parte che la nega (in genere, l'imprenditore subentrante) la relativa prova (della sopravvenuta discontinuità).” (Cass. n.27607 cit.), deve rilevarsi che la società opponente non ha assolto ai richiamati oneri omettendo di allegare elementi di fatto relativi alle modalità di esecuzione del servizio ed agli strumenti impiegati in relazione alla precedente organizzazione produttiva idonei a configurare la discontinuità dell'appalto. Ed invero, l'opponente si è limitata a richiamare atti negoziali quale la Convenzione quadro con le organizzazione datoriali e sindacali del 7.6.2001 e verbali di accordo del 28.3.2014 e del
5.5.2014 sottoscritti tra sindacato e disciplinanti l'oggetto CP_2 dell'appalto omettendo, tuttavia, di allegare eventuali elementi di fatto idonei a configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda e, conseguentemente, per l'inapplicabilità della tutela riconosciuta ai lavoratori impiegati nell'appalto medesimo con l'art.2112 c.c.
Deve, in conclusione, affermarsi, in applicazione del principio della responsabilità solidale del datore di lavoro cessionario ai sensi dell'art.2112 c.c., il diritto della opposta ad agire nei confronti della società opponente per il pagamento delle quote di t.f.r. maturate nel corso dei rapporti di lavoro con le società succedutesi nell'appalto da ultimo aggiudicato dalla opponente medesima ed il con seguente obbligo di quest'ultima al pagamento della somma a tale titolo richiesta.
L'opposizione va, perciò, respinta ed il decreto opposto è confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreton. condanna P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.2500,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 5.2.2025 Il Giudice