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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce
n. 260 del 22.1.2021
Oggetto: opposizione avviso di addebito (revoca sgravi contributivi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Avv. Paola Zaza Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 676/2021 del Ruolo
Generale Sez. Lav. Appelli promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giovanni Pisanò,
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, dagli avv.ti Salvatore Graziuso, Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli,
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA NON COSTITUITA
1 All'udienza del 22 maggio 2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi (in data 22.5.2018 e 11.10.2018) proposti dinanzi al Tribunale di Lecce e successivamente riuniti, premesso di aver ricevuto in data 14.2.2018 la nota Parte_1 CP_3
del 9.2.2018 (impugnata con il primo ricorso) e in data 26.9.2018 la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito n. 359 2018 00031599 31 000 (impugnato con il secondo ricorso) per il pagamento della somma di Euro 21.852,34 (comprensivo delle somme dovute a titolo di sanzioni civili) avente ad oggetto l'omessa contribuzione e sanzioni civili della gestione azienda lavoratori dipendenti per indebita agevolazione di cui all'art. 8, comma 9, legge 407/90 per il periodo dal 09/12 al 08/15, aveva chiesto che fosse accertata la nullità, inefficacia o infondatezza della pretesa contributiva dell' CP_3
e l'inesistenza dei correlativi obblighi a suo carico e, in subordine, l'estinzione di ogni diritto creditorio, per intervenuta prescrizione quinquennale.
A tal fine, parte ricorrente aveva dedotto: - la sussistenza delle condizioni per fruire delle agevolazioni con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore Persona_1 comunicata all' in data 5.9.2012, per il quale la pretesa contributiva era stata fatta valere CP_3
CP_ dall' ; - l'intervenuta prescrizione quinquennale del presunto diritto fatto valere dall' - che CP_3
l'avviso di addetto era nullo perché carente di motivazione in violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000; - che non era indicata la base di calcolo delle sanzioni civili;
- che l' , pur avendo la possibilità di effettuare in tempi brevissimi l'accertamento della sussistenza CP_3
dei requisito per usufruire dei benefici contributivi, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza, aveva proceduto alla contestazione dell'addebito a distanza di molto tempo, non consentendo di valutare l'utilità economica di procedere all'assunzione del lavoratore;
- che la quantificazione era errata e, in ogni caso, la incomprensibilità dei calcoli, come effettuati dall'istituto, non permetteva una compiuta difesa.
Costituitisi in giudizio, l' e la CP_3 Controparte_4
avevano eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui avevano chiesto il rigetto. Avevano sostenuto che il provvedimento di disconoscimento del beneficio contributivo ex L. 407/1990 art. 8, comma 9, riportava tutti gli elementi indicati dalla legge per la validità dell'atto, essendovi riportati la causale dell'addebito, i nominativi dei lavoratori a cui si riferiva, i periodi ed i giorni di riferimento, nonché le modalità con le quali proporre ricorso avverso il provvedimento medesimo.
Avevano precisato che come stabilito dall'art.4, c.12, lett. a), l. n. 92/2012, gli incentivi non spettavano se l'assunzione costituiva attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.
2 Il lavoratore , oltre a prestare la propria attività nell'ambito dell'azienda dal Persona_1
2006, risultava essere stato licenziato proprio dalla in data 30.07.2012 e pertanto titolare Parte_1
nei confronti della stessa azienda di un diritto di precedenza.
Nel caso specifico il datore di lavoro era obbligato ad assumere il lavoratore ai sensi dell'articolo 15 della L. 264 del 29/04/1949 (in quanto spettava un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dell'ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto- negli ultimi sei mesi- di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo).
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto i ricorsi limitatamente all'eccezione di prescrizione nei limiti dei contributi scaduti oltre un quinquennio a ritroso dal 14.2.2018 e per
l'effetto dichiarato inefficace l'avviso di addebito impugnato per le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e altri accessori relativamente al periodo dichiarato prescritto, compensando le spese di lite.
Il primo giudice, previa riunione dei due giudizi ed estromissione dal processo dell'
[...]
, in quanto non passivamente legittimata, ha ritenuto sussistente l'intervenuta Controparte_5
prescrizione per i contributi anteriori al quinquennio rispetto al 14.2.2018.
Per quanto riguarda la contestazione anche del quantum relativo agli ulteriori periodi, ha rilevato che in materia di sgravi contributivi l'onere della prova (nella specie carente) circa la spettanza degli stessi, anche in termini quantitativi, gravava sul fruitore e ha altresì precisato che, trattandosi di giudizio sul rapporto e non sull'atto, non vi è stata violazione della l. n. 241/1990, né, alcuna carenza CP_ motivazionale era riscontrabile nella nota del 9.2.2018 e nell'avviso di addebito impugnato nel giudizio riunito.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone, con il primo motivo, Parte_1
l'erroneità nella parte in cui, in violazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241/90 e dagli artt. 7 e 19 della legge n. 212/2000, ha ritenuto che non vi fosse alcuna lacuna motivazionale dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
L' , infatti, aveva proceduto alle rettifiche dei Mod DM 10 relativi al lavoratore Controparte_6
rispetto al quale tali sgravi erano stati fruiti, salvo poi ad azzerare tali rettifiche a seguito di una fase interlocutoria intercorsa, attraverso il cassetto previdenziale, tra l'impresa e l'Ente. CP_ Ha sostenuto che l' con il provvedimento impugnato, non ha in sostanza rigettato sic et simpliciter una richiesta di sgravi contributivi avanzata dall'impresa ma, ha di fatto, annullato Pt_1
un proprio precedente provvedimento adottato in autotutela con il quale, dopo aver contestato il diritto di controparte a fruire degli sgravi fiscali, a seguito del contraddittorio instauratosi con l'Azienda, ne ha riconosciuto la sua fondatezza, azzerando le rettifiche dei Mod. DM 10.
3 L'appellante, quindi, ha lamentato la totale carenza dei suddetti requisiti motivazionali dell'avviso di addebito impugnato.
Ha aggiunto che, a seguito di tanto, spetta all' provare la causa dell'indebito, in Controparte_7
applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza anche nella parte in cui il Giudice ha omesso totalmente di pronunciarsi in ordine all'eccepita violazione del principio del legittimo affidamento formatosi sul provvedimento di azzeramento delle rettifiche ai Mod. DM 10 comunicato all'azienda tramite il cassetto previdenziale in data 09.10.2015. CP_ In particolare, ha evidenziato che l' aveva proceduto alla rettifica dei Mod. DM 10 riguardanti il lavoratore assunto con la procedura incentivata, richiedendo il pagamento dei relativi contributi. Nel
CP_ corso della corrispondenza intervenuta tra l'azienda e l' attraverso il cassetto previdenziale, la stessa parte appellante aveva inviato, tra gli altri documenti richiesti, anche la lettera di licenziamento del lavoratore per fine cantiere del 30.07.2012. All'esito delle predette interlocuzioni, Per_1
CP_ l' aveva azzerato le rettifiche riconoscendo in tal modo il diritto dell'azienda di usufruire degli sgravi contributivi.
CP_ L' quindi, ha giustificato la propria condotta su elementi di fatto (licenziamento del lavoratore) che già conosceva. Si è, in sostanza, venuta a realizzare la tipica situazione tutelabile in tema di legittimo Affidamento di cui è espressione l'art. 10 della L. 212/00.
L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza siano accolte le domande come formulate con il ricorso introduttivo.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato in toto gli avversi assunti e chiesto il rigetto CP_3 dell'appello con la rifusione delle spese di lite.
La è rimasta contumace. Controparte_4
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
***
L'appello risulta infondato.
1. In relazione alla prima censura è utile rammentare che l'art. 4 comma 12, l. n. 92/2012, nella formulazione testuale in vigore all'epoca dell'assunzione a tempo indeterminato del dipendente
(comunicata all' in data 5.9.2012) prevedeva che “12. Al fine di garantire Persona_1 CP_3
un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
…”.
4 È pacifico tra le parti che , già dipendente della società appellante, fosse stato Persona_1
licenziato in data 30.7.2012.
Pertanto, alla data del 5.9.2012 il lavoratore era titolare del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 15, comma 6, I. n. 264 del 1949, "I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno"; il termine di un anno
è stato ridotto a sei mesi, dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 297 del 2002.
Le finalità, di cui alle richiamate norme, è quella di incentivare solo le assunzioni ulteriori rispetto a quelle che siano già dovute per legge o per contratto collettivo, e quindi quella di riconoscere le agevolazioni contributive solo alle assunzioni che ampliano in maniera effettiva gli sviluppi occupazionali, oltre ciò che per legge sia già obbligatorio e quindi prevedibile.
1.1. Tanto precisato, è opportuno evidenziare che il Tribunale, rilevato che il datore di lavoro è pacificamente onerato della prova degli elementi costitutivi del diritto allo sgravio (Cass. 1157/2018
e 21898/2010 tra le molte), ha fondato la decisione di respingere le doglianze della società appellante sul rilievo che il giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale concerne la sussistenza dell'obbligo dedotto dall' e non la legittimità del procedimento amministrativo e degli atti che CP_7
vi sono emessi;
in particolare il primo giudice ha precisato che “va fatto presente che il presente giudizio ha natura di giudizio sul rapporto e non sull'atto”.
La sentenza impugnata ha dunque ritenuto ininfluenti i profili segnalati dalla società in relazione alla carenza di motivazione dell'avviso di addebito, riproposti anche con l'atto di appello e ha addotto a sostegno di tale conclusione un argomento che l'appellante trascura di confutare.
Nel ribadire la invalidità degli atti impugnati per carenza motivazionale in violazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241/90 e dagli artt. 7 e 19 della legge n. 212/2000, la parte appellante non prospetta elementi che scalfiscano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in particolare,
l'argomento che fa leva sulla particolarità del giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale.
È su tale rapporto che questa Corte di merito è chiamata a pronunciarsi.
L'opposizione, infatti, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi
(Cfr. Cass. n. 12025 del 2019).
Ricorrono, quindi, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti
5 secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge;
in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del
2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati); (Cfr. Cass. 1558/2020, punti 12 e 13 in motivazione).
Con la citata Ordinanza n. 1558/2020, quindi, la Corte di Cassazione dando continuità alla costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda
(v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma”.
Con la conseguenza che non risultano decisivi i profili segnalati dalla con il primo motivo di CP_4
appello, investendo il presente giudizio la fondatezza della pretesa dedotta dall' Controparte_7
e non già i vizi formali degli atti amministrativi adottati.
1.2. Ciò detto, in ogni caso, come rilevato dal Tribunale non è rinvenibile alcuna lacuna motivazionale nella nota di diffida pervenuta il 14.2.18 e, consequenzialmente, nell'avviso di addebito impugnato nel giudizio riunito, in quanto non solo vi era stata una precedente interlocuzione tra le parti sul punto
(come risulta dalla documentazione in atti), ma anche nella citata diffida si fa riferimento alla fruizione illegittima di sgravi nonché (tramite indicazione del codice fiscale dello stesso) al lavoratore rispetto al quale tali sgravi risultavano fruiti e l'avviso di addebito, anche rispetto alle sanzioni, richiama le norme di legge applicabili e indica la contribuzione non pagata sulla base della quale calcolare il computo del dovuto.
CP_ Inoltre, l' ha prodotto in giudizio la documentazione amministrativa attestante una interlocuzione con la Società al fine di acquisire elementi sulla posizione del lavoratore, rispetto al quale la parte appellante aveva goduto delle agevolazioni contributive.
6 2. Circa il secondo motivo di appello, secondo cui si deduce l'omessa valutazione di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, individuato nella sussistenza della situazione di
CP_ legittimo affidamento ingenerato nella società, situazione provocata dall' (l' - aveva CP_3 proceduto con gravissimo colpevole ritardo alla contestazione dell'addebito (dopo circa sei anni dall'assunzione incentivata); - aveva emesso provvedimento di azzeramento delle rettifiche ai Mod.
DM 10 comunicato all'azienda tramite il cassetto previdenziale in data 09.10.2015), si osserva quanto segue.
L'appellante invoca a fondamento della censura in esame l'art. 10 della Legge 212 del 2000, il quale
è intitolato alla tutela dell'affidamento ed alla buona fede del contribuente.
Sul punto è costante l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001).
La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione all'art. 10, l. n. 212/2000, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost.
(così da ult. Cass. n. 16865 del 2020).
In ragione, quindi, della doverosità per l'istituto previdenziale di conformarsi alla legge, il medesimo
CP_ può sempre procedere al riesame delle decisioni dei propri organi ed annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa pubblicistica vigente;
tale potere deve essere infatti esercitato dall'ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 97 della Costituzione (Cass. n. 16865 del 2020; Cass. n. 6548 del 1996;
Cass. n. 11594 del 1997).
7 A fronte di quanto sin qui esposto, pertanto, è evidente l'irrilevanza delle circostanze addotte dalla parte appellante in ordine alla condotta tenuta dall' nel corso degli anni, a fronte della CP_3
obbligazione contributiva imposta dalla normativa sopra richiamata e altrettanto irrilevante deve considerarsi lo stato soggettivo di buona fede in cui la parte debitrice possa essersi trovata.
3. In conclusione, in virtù dei passaggi motivazionali che precedono, l'appello va rigettato e le spese di lite di questo grado di giudizio sono poste a carico della parte soccombente in favore dell' . CP_3
Nulla per le spese di lite nei confronti di che non ha svolto alcuna difesa poiché non Controparte_2
costituita in questo grado di giudizio.
A norma dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il rigetto dell'appello impone di dare atto dei presupposti processuali per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 9.7.2021 da nei Parte_1 confronti dell' e avverso la sentenza n. 260 del 22.1.2021 del Tribunale di CP_3 Controparte_2
Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese di lite di questo grado di CP_3 giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Nulla per le spese di lite nei confronti della Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22 maggio 2024
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Paola Zaza Dott.ssa Silvana Botrugno
8
n. 260 del 22.1.2021
Oggetto: opposizione avviso di addebito (revoca sgravi contributivi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Avv. Paola Zaza Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 676/2021 del Ruolo
Generale Sez. Lav. Appelli promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giovanni Pisanò,
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, dagli avv.ti Salvatore Graziuso, Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli,
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA NON COSTITUITA
1 All'udienza del 22 maggio 2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi (in data 22.5.2018 e 11.10.2018) proposti dinanzi al Tribunale di Lecce e successivamente riuniti, premesso di aver ricevuto in data 14.2.2018 la nota Parte_1 CP_3
del 9.2.2018 (impugnata con il primo ricorso) e in data 26.9.2018 la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito n. 359 2018 00031599 31 000 (impugnato con il secondo ricorso) per il pagamento della somma di Euro 21.852,34 (comprensivo delle somme dovute a titolo di sanzioni civili) avente ad oggetto l'omessa contribuzione e sanzioni civili della gestione azienda lavoratori dipendenti per indebita agevolazione di cui all'art. 8, comma 9, legge 407/90 per il periodo dal 09/12 al 08/15, aveva chiesto che fosse accertata la nullità, inefficacia o infondatezza della pretesa contributiva dell' CP_3
e l'inesistenza dei correlativi obblighi a suo carico e, in subordine, l'estinzione di ogni diritto creditorio, per intervenuta prescrizione quinquennale.
A tal fine, parte ricorrente aveva dedotto: - la sussistenza delle condizioni per fruire delle agevolazioni con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore Persona_1 comunicata all' in data 5.9.2012, per il quale la pretesa contributiva era stata fatta valere CP_3
CP_ dall' ; - l'intervenuta prescrizione quinquennale del presunto diritto fatto valere dall' - che CP_3
l'avviso di addetto era nullo perché carente di motivazione in violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000; - che non era indicata la base di calcolo delle sanzioni civili;
- che l' , pur avendo la possibilità di effettuare in tempi brevissimi l'accertamento della sussistenza CP_3
dei requisito per usufruire dei benefici contributivi, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza, aveva proceduto alla contestazione dell'addebito a distanza di molto tempo, non consentendo di valutare l'utilità economica di procedere all'assunzione del lavoratore;
- che la quantificazione era errata e, in ogni caso, la incomprensibilità dei calcoli, come effettuati dall'istituto, non permetteva una compiuta difesa.
Costituitisi in giudizio, l' e la CP_3 Controparte_4
avevano eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui avevano chiesto il rigetto. Avevano sostenuto che il provvedimento di disconoscimento del beneficio contributivo ex L. 407/1990 art. 8, comma 9, riportava tutti gli elementi indicati dalla legge per la validità dell'atto, essendovi riportati la causale dell'addebito, i nominativi dei lavoratori a cui si riferiva, i periodi ed i giorni di riferimento, nonché le modalità con le quali proporre ricorso avverso il provvedimento medesimo.
Avevano precisato che come stabilito dall'art.4, c.12, lett. a), l. n. 92/2012, gli incentivi non spettavano se l'assunzione costituiva attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.
2 Il lavoratore , oltre a prestare la propria attività nell'ambito dell'azienda dal Persona_1
2006, risultava essere stato licenziato proprio dalla in data 30.07.2012 e pertanto titolare Parte_1
nei confronti della stessa azienda di un diritto di precedenza.
Nel caso specifico il datore di lavoro era obbligato ad assumere il lavoratore ai sensi dell'articolo 15 della L. 264 del 29/04/1949 (in quanto spettava un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dell'ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto- negli ultimi sei mesi- di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo).
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto i ricorsi limitatamente all'eccezione di prescrizione nei limiti dei contributi scaduti oltre un quinquennio a ritroso dal 14.2.2018 e per
l'effetto dichiarato inefficace l'avviso di addebito impugnato per le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e altri accessori relativamente al periodo dichiarato prescritto, compensando le spese di lite.
Il primo giudice, previa riunione dei due giudizi ed estromissione dal processo dell'
[...]
, in quanto non passivamente legittimata, ha ritenuto sussistente l'intervenuta Controparte_5
prescrizione per i contributi anteriori al quinquennio rispetto al 14.2.2018.
Per quanto riguarda la contestazione anche del quantum relativo agli ulteriori periodi, ha rilevato che in materia di sgravi contributivi l'onere della prova (nella specie carente) circa la spettanza degli stessi, anche in termini quantitativi, gravava sul fruitore e ha altresì precisato che, trattandosi di giudizio sul rapporto e non sull'atto, non vi è stata violazione della l. n. 241/1990, né, alcuna carenza CP_ motivazionale era riscontrabile nella nota del 9.2.2018 e nell'avviso di addebito impugnato nel giudizio riunito.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone, con il primo motivo, Parte_1
l'erroneità nella parte in cui, in violazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241/90 e dagli artt. 7 e 19 della legge n. 212/2000, ha ritenuto che non vi fosse alcuna lacuna motivazionale dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
L' , infatti, aveva proceduto alle rettifiche dei Mod DM 10 relativi al lavoratore Controparte_6
rispetto al quale tali sgravi erano stati fruiti, salvo poi ad azzerare tali rettifiche a seguito di una fase interlocutoria intercorsa, attraverso il cassetto previdenziale, tra l'impresa e l'Ente. CP_ Ha sostenuto che l' con il provvedimento impugnato, non ha in sostanza rigettato sic et simpliciter una richiesta di sgravi contributivi avanzata dall'impresa ma, ha di fatto, annullato Pt_1
un proprio precedente provvedimento adottato in autotutela con il quale, dopo aver contestato il diritto di controparte a fruire degli sgravi fiscali, a seguito del contraddittorio instauratosi con l'Azienda, ne ha riconosciuto la sua fondatezza, azzerando le rettifiche dei Mod. DM 10.
3 L'appellante, quindi, ha lamentato la totale carenza dei suddetti requisiti motivazionali dell'avviso di addebito impugnato.
Ha aggiunto che, a seguito di tanto, spetta all' provare la causa dell'indebito, in Controparte_7
applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza anche nella parte in cui il Giudice ha omesso totalmente di pronunciarsi in ordine all'eccepita violazione del principio del legittimo affidamento formatosi sul provvedimento di azzeramento delle rettifiche ai Mod. DM 10 comunicato all'azienda tramite il cassetto previdenziale in data 09.10.2015. CP_ In particolare, ha evidenziato che l' aveva proceduto alla rettifica dei Mod. DM 10 riguardanti il lavoratore assunto con la procedura incentivata, richiedendo il pagamento dei relativi contributi. Nel
CP_ corso della corrispondenza intervenuta tra l'azienda e l' attraverso il cassetto previdenziale, la stessa parte appellante aveva inviato, tra gli altri documenti richiesti, anche la lettera di licenziamento del lavoratore per fine cantiere del 30.07.2012. All'esito delle predette interlocuzioni, Per_1
CP_ l' aveva azzerato le rettifiche riconoscendo in tal modo il diritto dell'azienda di usufruire degli sgravi contributivi.
CP_ L' quindi, ha giustificato la propria condotta su elementi di fatto (licenziamento del lavoratore) che già conosceva. Si è, in sostanza, venuta a realizzare la tipica situazione tutelabile in tema di legittimo Affidamento di cui è espressione l'art. 10 della L. 212/00.
L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza siano accolte le domande come formulate con il ricorso introduttivo.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato in toto gli avversi assunti e chiesto il rigetto CP_3 dell'appello con la rifusione delle spese di lite.
La è rimasta contumace. Controparte_4
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
***
L'appello risulta infondato.
1. In relazione alla prima censura è utile rammentare che l'art. 4 comma 12, l. n. 92/2012, nella formulazione testuale in vigore all'epoca dell'assunzione a tempo indeterminato del dipendente
(comunicata all' in data 5.9.2012) prevedeva che “12. Al fine di garantire Persona_1 CP_3
un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
…”.
4 È pacifico tra le parti che , già dipendente della società appellante, fosse stato Persona_1
licenziato in data 30.7.2012.
Pertanto, alla data del 5.9.2012 il lavoratore era titolare del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 15, comma 6, I. n. 264 del 1949, "I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno"; il termine di un anno
è stato ridotto a sei mesi, dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 297 del 2002.
Le finalità, di cui alle richiamate norme, è quella di incentivare solo le assunzioni ulteriori rispetto a quelle che siano già dovute per legge o per contratto collettivo, e quindi quella di riconoscere le agevolazioni contributive solo alle assunzioni che ampliano in maniera effettiva gli sviluppi occupazionali, oltre ciò che per legge sia già obbligatorio e quindi prevedibile.
1.1. Tanto precisato, è opportuno evidenziare che il Tribunale, rilevato che il datore di lavoro è pacificamente onerato della prova degli elementi costitutivi del diritto allo sgravio (Cass. 1157/2018
e 21898/2010 tra le molte), ha fondato la decisione di respingere le doglianze della società appellante sul rilievo che il giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale concerne la sussistenza dell'obbligo dedotto dall' e non la legittimità del procedimento amministrativo e degli atti che CP_7
vi sono emessi;
in particolare il primo giudice ha precisato che “va fatto presente che il presente giudizio ha natura di giudizio sul rapporto e non sull'atto”.
La sentenza impugnata ha dunque ritenuto ininfluenti i profili segnalati dalla società in relazione alla carenza di motivazione dell'avviso di addebito, riproposti anche con l'atto di appello e ha addotto a sostegno di tale conclusione un argomento che l'appellante trascura di confutare.
Nel ribadire la invalidità degli atti impugnati per carenza motivazionale in violazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241/90 e dagli artt. 7 e 19 della legge n. 212/2000, la parte appellante non prospetta elementi che scalfiscano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in particolare,
l'argomento che fa leva sulla particolarità del giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale.
È su tale rapporto che questa Corte di merito è chiamata a pronunciarsi.
L'opposizione, infatti, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi
(Cfr. Cass. n. 12025 del 2019).
Ricorrono, quindi, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti
5 secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge;
in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del
2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati); (Cfr. Cass. 1558/2020, punti 12 e 13 in motivazione).
Con la citata Ordinanza n. 1558/2020, quindi, la Corte di Cassazione dando continuità alla costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda
(v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma”.
Con la conseguenza che non risultano decisivi i profili segnalati dalla con il primo motivo di CP_4
appello, investendo il presente giudizio la fondatezza della pretesa dedotta dall' Controparte_7
e non già i vizi formali degli atti amministrativi adottati.
1.2. Ciò detto, in ogni caso, come rilevato dal Tribunale non è rinvenibile alcuna lacuna motivazionale nella nota di diffida pervenuta il 14.2.18 e, consequenzialmente, nell'avviso di addebito impugnato nel giudizio riunito, in quanto non solo vi era stata una precedente interlocuzione tra le parti sul punto
(come risulta dalla documentazione in atti), ma anche nella citata diffida si fa riferimento alla fruizione illegittima di sgravi nonché (tramite indicazione del codice fiscale dello stesso) al lavoratore rispetto al quale tali sgravi risultavano fruiti e l'avviso di addebito, anche rispetto alle sanzioni, richiama le norme di legge applicabili e indica la contribuzione non pagata sulla base della quale calcolare il computo del dovuto.
CP_ Inoltre, l' ha prodotto in giudizio la documentazione amministrativa attestante una interlocuzione con la Società al fine di acquisire elementi sulla posizione del lavoratore, rispetto al quale la parte appellante aveva goduto delle agevolazioni contributive.
6 2. Circa il secondo motivo di appello, secondo cui si deduce l'omessa valutazione di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, individuato nella sussistenza della situazione di
CP_ legittimo affidamento ingenerato nella società, situazione provocata dall' (l' - aveva CP_3 proceduto con gravissimo colpevole ritardo alla contestazione dell'addebito (dopo circa sei anni dall'assunzione incentivata); - aveva emesso provvedimento di azzeramento delle rettifiche ai Mod.
DM 10 comunicato all'azienda tramite il cassetto previdenziale in data 09.10.2015), si osserva quanto segue.
L'appellante invoca a fondamento della censura in esame l'art. 10 della Legge 212 del 2000, il quale
è intitolato alla tutela dell'affidamento ed alla buona fede del contribuente.
Sul punto è costante l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001).
La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione all'art. 10, l. n. 212/2000, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost.
(così da ult. Cass. n. 16865 del 2020).
In ragione, quindi, della doverosità per l'istituto previdenziale di conformarsi alla legge, il medesimo
CP_ può sempre procedere al riesame delle decisioni dei propri organi ed annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa pubblicistica vigente;
tale potere deve essere infatti esercitato dall'ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 97 della Costituzione (Cass. n. 16865 del 2020; Cass. n. 6548 del 1996;
Cass. n. 11594 del 1997).
7 A fronte di quanto sin qui esposto, pertanto, è evidente l'irrilevanza delle circostanze addotte dalla parte appellante in ordine alla condotta tenuta dall' nel corso degli anni, a fronte della CP_3
obbligazione contributiva imposta dalla normativa sopra richiamata e altrettanto irrilevante deve considerarsi lo stato soggettivo di buona fede in cui la parte debitrice possa essersi trovata.
3. In conclusione, in virtù dei passaggi motivazionali che precedono, l'appello va rigettato e le spese di lite di questo grado di giudizio sono poste a carico della parte soccombente in favore dell' . CP_3
Nulla per le spese di lite nei confronti di che non ha svolto alcuna difesa poiché non Controparte_2
costituita in questo grado di giudizio.
A norma dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il rigetto dell'appello impone di dare atto dei presupposti processuali per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 9.7.2021 da nei Parte_1 confronti dell' e avverso la sentenza n. 260 del 22.1.2021 del Tribunale di CP_3 Controparte_2
Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese di lite di questo grado di CP_3 giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Nulla per le spese di lite nei confronti della Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22 maggio 2024
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Paola Zaza Dott.ssa Silvana Botrugno
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