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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/07/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 31-1/2025 R.G.P.U.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
Il Tribunale di BA, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa Caterina Sinico Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso in proprio da con sede in GR TO (VB), via Cirla 38, CAP 28883, con iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese Monte Rosa-Laghi-Alto Piemonte, partita IVA e codice fiscale n.
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
, nato a [...], l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Vozzi del Foro di BA (C.F.: C.F._2
; p.e.c. e presso di lui elettivamente domiciliata in
[...] Email_1
BA (VB), Corso Mameli n. 47, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente letti gli atti procedimento unitario n. 31-1/2024 R.G.P.U.; udita la relazione del Giudice incaricato dell'istruttoria; rilevato in fatto che:
- con ricorso ritualmente depositato per via telematica in data 10/6/2025, parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, con sottoscrizione del ricorso in proprio del legale rappresentante della debitrice, a.u. , che ha anche Controparte_1 TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
sottoscritto la procura alle liti allegata al ricorso, mentre non è necessaria la deliberazione ex art. 120 bis C.C.I.I. (si veda, in ogni caso, il verbale dell'assemblea dei soci del 4/6/2025 allegato al ricorso), non trattandosi di accesso a strumento di regolazione alternativa. Appare, dunque, rispettato il contenuto dell'art. 40, comma 2, ultimo periodo, C.C.I.I. nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136;
OSSERVA che:
- sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a GR TO (VB), via Cirla 38, CAP 28883;
- per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 C.C.I.I., dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cc.dd. soglie di cui all'art. 2, lett. d), C.C.I.I.: al riguardo, è sufficiente evidenziare che, dal bilancio al 31/12/2023, emerge che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 e, in particolare, pari ad €
1.580.494,00;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I., dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000,00 euro, come risulta dal bilancio al 31/12/2023;
- la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39, comma 1, C.C.I.I.
e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195 c.c. prevalente: “la produzione di articoli casalinghi, elettrodomestici e articoli di rubinetteria
…”;
- è da opinarsi che, nel caso di specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla documentazione contabile e dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi;
l'insolvenza è altresì desumibile dai dati negativi del bilancio al 31/12/2023 (perdita di esercizio di € 75.316,00) e della situazione economico- patrimoniale aggiornata al 31/5/2025 (perdita di esercizio di circa € 71.171,33);
- sussiste, inoltre, la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo investito il liquidatore e l.r.p.t. del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in
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Procedure Concorsuali
proprio: sul punto, si veda il consolidato orientamento della S.C.: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
2957 del 03/02/2017 “L'amministratore unico di una società a responsabilità limitata non solo è pienamente legittimato a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della società amministrata anche in assenza di altri creditori istanti, ma, in caso di ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, vi è tenuto, al fine di evitare di rispondere dell'eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella menzionata dichiarazione”, conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19983 del 16/09/2009 “Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata”; in termini per il caso concreto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del 15/04/2019 (Rv. 653470 - 01)
“La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci)”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I., con conseguente designazione quale Curatore della
L.G. – ai sensi degli artt. 356- 358 C.C.I.I. – di un professionista che, alla data odierna, risulti iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società con sede Parte_1
in GR TO (VB), via Cirla 38, CAP 28883, con iscrizione al Registro delle Imprese
Monte Rosa-Laghi-Alto Piemonte, partita IVA e codice fiscale n. , quale P.IVA_1
procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Caterina Sinico;
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Procedure Concorsuali
3) NOMINA Curatore l'Avv. Alessia COLOMBO, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) C.C.I.I.;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5 novembre 2025 ore 9.45, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 C.C.I.I.;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a
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Procedure Concorsuali
qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
11) ORDINA, ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione, ai sensi dell'art. 45 e 49 comma 4 C.C.I.I., all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in BA, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Caterina Sinico Francesca Parola
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Procedure Concorsuali
Il Tribunale di BA, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa Caterina Sinico Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso in proprio da con sede in GR TO (VB), via Cirla 38, CAP 28883, con iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese Monte Rosa-Laghi-Alto Piemonte, partita IVA e codice fiscale n.
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
, nato a [...], l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Vozzi del Foro di BA (C.F.: C.F._2
; p.e.c. e presso di lui elettivamente domiciliata in
[...] Email_1
BA (VB), Corso Mameli n. 47, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente letti gli atti procedimento unitario n. 31-1/2024 R.G.P.U.; udita la relazione del Giudice incaricato dell'istruttoria; rilevato in fatto che:
- con ricorso ritualmente depositato per via telematica in data 10/6/2025, parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, con sottoscrizione del ricorso in proprio del legale rappresentante della debitrice, a.u. , che ha anche Controparte_1 TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
sottoscritto la procura alle liti allegata al ricorso, mentre non è necessaria la deliberazione ex art. 120 bis C.C.I.I. (si veda, in ogni caso, il verbale dell'assemblea dei soci del 4/6/2025 allegato al ricorso), non trattandosi di accesso a strumento di regolazione alternativa. Appare, dunque, rispettato il contenuto dell'art. 40, comma 2, ultimo periodo, C.C.I.I. nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136;
OSSERVA che:
- sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a GR TO (VB), via Cirla 38, CAP 28883;
- per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 C.C.I.I., dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cc.dd. soglie di cui all'art. 2, lett. d), C.C.I.I.: al riguardo, è sufficiente evidenziare che, dal bilancio al 31/12/2023, emerge che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 e, in particolare, pari ad €
1.580.494,00;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I., dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000,00 euro, come risulta dal bilancio al 31/12/2023;
- la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39, comma 1, C.C.I.I.
e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195 c.c. prevalente: “la produzione di articoli casalinghi, elettrodomestici e articoli di rubinetteria
…”;
- è da opinarsi che, nel caso di specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla documentazione contabile e dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi;
l'insolvenza è altresì desumibile dai dati negativi del bilancio al 31/12/2023 (perdita di esercizio di € 75.316,00) e della situazione economico- patrimoniale aggiornata al 31/5/2025 (perdita di esercizio di circa € 71.171,33);
- sussiste, inoltre, la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo investito il liquidatore e l.r.p.t. del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in
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Procedure Concorsuali
proprio: sul punto, si veda il consolidato orientamento della S.C.: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
2957 del 03/02/2017 “L'amministratore unico di una società a responsabilità limitata non solo è pienamente legittimato a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della società amministrata anche in assenza di altri creditori istanti, ma, in caso di ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, vi è tenuto, al fine di evitare di rispondere dell'eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella menzionata dichiarazione”, conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19983 del 16/09/2009 “Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata”; in termini per il caso concreto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del 15/04/2019 (Rv. 653470 - 01)
“La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci)”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I., con conseguente designazione quale Curatore della
L.G. – ai sensi degli artt. 356- 358 C.C.I.I. – di un professionista che, alla data odierna, risulti iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società con sede Parte_1
in GR TO (VB), via Cirla 38, CAP 28883, con iscrizione al Registro delle Imprese
Monte Rosa-Laghi-Alto Piemonte, partita IVA e codice fiscale n. , quale P.IVA_1
procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Caterina Sinico;
Pag. 3 di 5 TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
3) NOMINA Curatore l'Avv. Alessia COLOMBO, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) C.C.I.I.;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5 novembre 2025 ore 9.45, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 C.C.I.I.;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a
Pag. 4 di 5 TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
11) ORDINA, ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione, ai sensi dell'art. 45 e 49 comma 4 C.C.I.I., all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in BA, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Caterina Sinico Francesca Parola
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