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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. CE GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2025 promossa da:
(C.F. ), ( ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 dell'avv. AN RO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
AN RO
ATTORE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA CP_1
In punto: mutamento di sesso.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza del 23/10/2025, così ritrascritte:
“Il procuratore rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., discute la causa richiamandosi agli atti e precisa come da ricorso (rinunciata la seconda conclusione)”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/2/2025, chiedeva di ordinare all'ufficiale dello Parte_3 stato civile del Comune di Valdagno di rettificare il proprio atto di nascita nel senso che laddove è scritto ed indicato il sesso femminile sia riportato invece il sesso maschile e laddove è indicato il nome sia letto ed inteso il nome Pt_3 Pt_2
pagina 1 di 8 La parte esponeva di essere nata a [...] in data [...] con il sesso biologico di femmina, ciononostante fin dalla tenera età evidenziava una psicosessualità nettamente maschile, risultante dalla naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione.
Per tale ragione, la parte intraprendeva un percorso per l'affermazione di genere presso l'équipe multidisciplinare dell'istituto catalano di salute, reparto di salute riproduttiva, anche se residente all'estero, il quale rilasciava attestazione psicologica in italiano, a firma della dott.ssa Persona_1 contenente diagnosi di disforia di genere, risalente al novembre 2024. Successivamente, la
[...] parte dava atto di aver intrapreso un percorso di mascolinizzazione attraverso un trattamento ormonale a base di testosterone, nonché di essersi già sottoposto il 10/10/2023 ad un intervento di mastectomia bilaterale in Catalogna ove risiede.
Dichiarava di non essere sposata né di avere figli.
In punto di diritto, la parte evidenziava sussistere i presupposti previsti dalla legge n. 164/1982, modificata dagli artt. 31, 34 co. 39 d.lgs. 150/2011, per l'accoglimento della domanda, considerata la conclamata e certificata diagnosi di disforia di genere, cui era seguito pure il trattamento ormonale e l'intervento di mastectomia bilaterale. Metteva in evidenza la possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità di scegliere un prenome, ai fini della rettifica dell'atto di nascita, anche del tutto diverso dal prenome precedente, ovverossia non necessariamente uguale a quello precedente convertito nel genere della rettificazione. Evidenziava poi, che in ossequio alla recente pronuncia della
Corte Costituzionale n. 143/2024 era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4
d.lgs. 150/2011 nella parte in cui veniva prevista come necessaria l'autorizzazione del Tribunale competente al fine di effettuare l'intervento medico-chirurgico per il mutamento di sesso anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute fossero ritenute dal Tribunale stesso già sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Chiedeva comunque al
Tribunale di pronunciarsi sul punto, ancorché con pronuncia meramente dichiarativa o di accertamento, ritenendo già sussistenti nel merito i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Alla udienza del 23/10/2025 veniva sentita la parte ed all'esito, il procuratore insisteva per le conclusioni di cui al ricorso, rinunciando però alla seconda parte, ed il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
La domanda è meritevole di accoglimento.
Sussiste anzitutto la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito a conoscere della domanda proposta di rettificazione di sesso, nonostante la parte risulti residente all'estero (Barcellona, Spagna),
pagina 2 di 8 tenuto conto della sua iscrizione in ANPR – sezione AIRE del Comune di Cornedo Vicentino, nella provincia di Vicenza (cfr. doc. 1).
Il Giudice italiano, in effetti, va individuato alla stregua degli artt. 9 e 24 legge n. 218/1995, che radica la giurisdizione in materia di volontaria giurisdizione in funzione della cittadinanza italiana del soggetto interessato all'emissione del provvedimento richiesto. Altresì ai sensi dell'art. 2 legge n.
164/1982 in combinato disposto con l'art. 31 co. 2 d.lgs. 150/2011 la competenza territoriale va poi individuata in funzione del Tribunale nel cui circondario risulta l'ultima residenza della parte (nel caso di specie, il Comune di Cornedo Vicentino), sicché la domanda proposta resta comunque attratta dalla competenza del Tribunale adito (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/06/2015, n. 12638: “La competenza per territorio in relazione alla domanda di rettificazione di sesso e, conseguentemente, del nome si radica con riferimento al luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile
1982, n. 164, nonché dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e non con riferimento al luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile dove è stato registrato l'atto da rettificare, in applicazione dell'art. 96 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, utilizzabile unicamente per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione o a procedere alla ricostituzione, cancellazione o formazione di un atto dello stato civile”; cfr. Tribunale Torre Annunziata sez. I, 28/03/2024, n.934).
Posto che la legge n. 164/1982 in tema di “rettificazione di attribuzione di sesso” attribuisce preminente rilevanza al cosiddetto sesso psicologico e comportamentale, va accolta la domanda di mutamento di sesso e conseguente rettifica dell'atto di nascita dello stato civile, allorché il soggetto che lo richiede, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia manifestato sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi con se stesso e nella vita di relazione, come appartenente all'altro sesso.
Rileva in effetti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui versa un soggetto che, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverta tuttavia di appartenere al sesso opposto - legittimi la persona interessata a procedere affinché la sua determinazione anagrafica diventi del tutto corrispondente alla personalità psico-sessuale effettiva, al quale ricongiungimento, volto a tutelare in via preminente il diritto alla salute psicofisica del richiedente, mira l'intera disciplina legislativa prevista.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale.
Afferma, in tale sede, la Corte: "Nel transessuale (..) l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (..) è che l'intervento chirurgico e la conseguente
pagina 3 di 8 rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche".
La Corte, dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale, e che il transessuale, più che compiere una scelta, obbedisce ad una sua intima esigenza, aggiunge: "...il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero
a consentire l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso".
Esaminando, quindi, la domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso, devono essere valutati due distinti aspetti: quello delle condizioni psico-sessuali del richiedente e quello della necessità degli interventi medici richiesti ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
Dalla documentazione dimessa in atti risulta che la parte si è sottoposta ad approfonditi accertamenti psicologici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere e la conseguente necessità che l'interessato prosegua e completi il percorso di transizione da donna a uomo, eventualmente anche attraverso i necessari interventi chirurgici del caso (cfr. doc. 2).
All'udienza davanti al Giudice Relatore era presente anche la parte personalmente che ha confermato di voler procedere in tal senso dichiarando “Ho iniziato la terapia un anno fa in Spagna, a Barcellona, perché prima vivevo negli Stati Uniti, ma lì l'assicurazione non passava la terapia. Ora vivo in Spagna
e sono sereno. Ho iniziato prima un percorso psicologico a luglio 2024 presso l'unità Transit dell'istituto di salute pubblica catalano, lì mi è stata diagnosticata la disforia di genere. Ho effettuato poi la terapia ormonale e l'intervento di mastectomia a ottobre 2023; ho programmato l'isterectomia per gennaio 2026. Qui ho iniziato una vita come Tutti mi conoscono con questo nome, l'ho detto Pt_2 alla mia famiglia, ai miei nonni, che anche se hanno 80 anni si sono dimostrati molto aperti. Ho cambiato il mio nome sui social network. Sono stato molto supportato in questo percorso da tutti, parenti, amici e colleghi a lavoro. Non ho mai avuto problemi, sono stato molto fortunato. Mi sono sempre sentito fin da piccolo a disagio nei panni di ragazza. Confermo la mia volontà di dar corso al presente procedimento per la rettifica del nome così come depositato dall'avvocato”.
Risulta inoltre documentato l'assenza di patologie psichiatriche e di alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta
(cfr. doc. 2).
Alla luce dunque di quanto emerge dalla documentazione medica e da quanto esposto dall'interessato nei propri atti, ritiene il Collegio che debba essere autorizzata la rettificazione dell'atto di nascita e di pagina 4 di 8 ogni altro atto dello stato civile nel senso richiesto, in considerazione della completezza della documentazione medica prodotta relativamente al percorso di sostegno psicologico, al trattamento ormonale endocrinologico già attuato ed all'intervento di mastectomia bilaterale già effettuato (cfr. docc. 3 e 4), benché all'estero (in Spagna dal 2023 in avanti), ciò che consente di ritenere sussistente nel caso di specie una condizione irreversibile di transessualità derivante dall'evidenza dissonanza tra soma e psiche, senza che sia necessario l'espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio.
Va tuttavia precisato quanto in appresso in relazione alla necessità o meno che detta pronuncia sia preceduta dall'intervento chirurgico definitivo di modificazione dei caratteri sessuali primari
(isterectomia) a cui la parte ha dichiarato di volersi sottoporre in futuro (gennaio 2026), atteso che, la precedente formulazione dell'art. 3 legge n. 164/1982, sostituito dall'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011, aveva in effetti introdotto quale presupposto prodromico alla rettifica dell'atto di nascita l'esecuzione della predetta operazione chirurgica.
A tal riguardo, è bene evidenziare che la giurisprudenza di merito, di legittimità, finché di carattere transnazionale, e della Corte Costituzionale, ha sancito a più riprese che detto intervento non costituisce un requisito prodromico e, dunque, necessario per poter richiedere giudizialmente la modificazione degli atti anagrafici. Da ciò ne discende che nessuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria è allora più necessaria per procedere in tal senso.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.
1 legge 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Ancora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/2015 ha così stabilito: “Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica .
pagina 5 di 8 La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione –come prospettato dal rimettente - , ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Successivamente, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n.180/2017, ha ribadito la non obbligatorietà dell'intervento chirurgico al fine dell'acquisizione di una nuova identità di genere, dichiarando: “non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164, censurato, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante. Infatti, è possibile un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. Essa è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale, le quali hanno riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. In particolare, la sentenza n. 221 del 2015 ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona
(art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) (sentt. nn. 161 del 1985, 221 del 2015)”.
Più recentemente nel tempo, nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità e dal Giudice delle
Leggi, ha così proseguito la giurisprudenza di merito “Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso
(nella specie, da maschio a femmina), non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici e ormonali e sia stata accertata (tenuto conto dell'interesse pubblico alla certezza degli stati giuridici) l'irreversibilità, anche psicologica, della scelta di mutamento del sesso da parte dell'istante” (Tribunale Lucca, 27/08/2021, n. 748); “In tema di cambiamento del sesso, è esclusa la necessità "sic et Simpliciter" dell'intervento chirurgico ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici, atteso che le disposizioni di cui alla L. 14 aprile 1982 n. 164 rispecchiano una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed pagina 6 di 8 anomale e che, pertanto, ai fini della identificazione sessuale, viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
"naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale” (Tribunale Trieste, Sentenza, 16/07/2018, n. 444); “La materia dell'accertamento giudiziale del cambiamento di sesso è disciplinata dalla legge n. 164 del
1982, che attribuisce il diritto dell'individuo di formulare una domanda in tal senso e implicitamente, il diritto al cambio di sesso in sé. Ai fini del cambiamento di sesso, l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico, è autorizzato dal Tribunale quando risulta necessario, apparendo oramai superata la tesi che identificava il concetto di "mutamento dei caratteri sessuali" con l'obbligo di sottoporsi a un intervento chirurgico al fine di eliminare i caratteri sessuali primari in favore della tesi che tale obbligo va autorizzato solo nei casi in cui tale intervento sia finalizzato a consentire un pieno raggiungimento del benessere psico-fisico dell'istante” (Tribunale
Genova, 23/05/2016, n. 1827).
Da ultimo, con l'arresto n. 143/2024, la Corte Costituzionale ha espressamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. n. 150/2011 succitato, nella parte in cui subordina la pronuncia di rettificazione dell'atto di nascita all'autorizzazione ed esecuzione del trattamento medico - chirurgico ogniqualvolta, come ricorre nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Tutto ciò premesso, va allora chiarito che nessuna autorizzazione del Tribunale è necessaria affinché la parte si sottoponga all'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari, tenuto conto che pacificamente l'intervento non costituisce più un presupposto necessario per l'accoglimento della domanda, che il Tribunale ha già riconosciuto come fondata sulla scorta del compendio probatorio documentale di causa.
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto logica conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, anche tenuto conto della rilevanza che detta circostanza detiene per la presentazione ed inserimento della propria persona all'interno del gruppo sociale di riferimento.
Ciò si deve anche a ragioni di carattere sistematico, al fine di eliminare nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale pagina 7 di 8 della persona, come appunto un nome sicuramente femminile in soggetto maschile.
In buona sostanza, la rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti alla predetta modificazione, evitando di limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere sessuale, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, la potenziale portata discriminatoria o denigratoria della rettifica per il soggetto che ne ha fatto richiesta, sicuramente contraria alla legge n. 164/1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è contenuto nel riferimento dell'art. 5 della legge citata al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare “la sola indicazione del nuovo sesso e nome”, con ciò facendo chiaramente intendere come legittima ed ammissibile la possibilità di procedere alla variazione del prenome in uno con la rettifica dell'atto di nascita, senza l'attivazione o coinvolgimento di altre pubbliche autorità od uffici.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso maschile, Parte_3 ma anche il nuovo prenome scelto ed indicato come “Miles”, con le conseguenti variazioni.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ATTRIBUISCE a , nata in [...] il [...], il sesso maschile, nonché il Parte_3 prenome di e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valdagno di Pt_2 rettificare l'atto di nascita di parte attrice (iscritto al n. 116, parte I, serie A, anno 1993), nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome ” sia letto e inteso “ . Pt_3 Pt_2
2. DISPONE che in ogni atto dello stato civile alla parte attrice sia assegnato il prenome “ così Pt_2 che il nome completo risulti “ CORONIN”. Pt_2
3. NULLA per le spese.
Vicenza, così deciso in camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Giudice est.
CE GR
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. CE GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2025 promossa da:
(C.F. ), ( ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 dell'avv. AN RO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
AN RO
ATTORE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA CP_1
In punto: mutamento di sesso.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza del 23/10/2025, così ritrascritte:
“Il procuratore rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., discute la causa richiamandosi agli atti e precisa come da ricorso (rinunciata la seconda conclusione)”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/2/2025, chiedeva di ordinare all'ufficiale dello Parte_3 stato civile del Comune di Valdagno di rettificare il proprio atto di nascita nel senso che laddove è scritto ed indicato il sesso femminile sia riportato invece il sesso maschile e laddove è indicato il nome sia letto ed inteso il nome Pt_3 Pt_2
pagina 1 di 8 La parte esponeva di essere nata a [...] in data [...] con il sesso biologico di femmina, ciononostante fin dalla tenera età evidenziava una psicosessualità nettamente maschile, risultante dalla naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione.
Per tale ragione, la parte intraprendeva un percorso per l'affermazione di genere presso l'équipe multidisciplinare dell'istituto catalano di salute, reparto di salute riproduttiva, anche se residente all'estero, il quale rilasciava attestazione psicologica in italiano, a firma della dott.ssa Persona_1 contenente diagnosi di disforia di genere, risalente al novembre 2024. Successivamente, la
[...] parte dava atto di aver intrapreso un percorso di mascolinizzazione attraverso un trattamento ormonale a base di testosterone, nonché di essersi già sottoposto il 10/10/2023 ad un intervento di mastectomia bilaterale in Catalogna ove risiede.
Dichiarava di non essere sposata né di avere figli.
In punto di diritto, la parte evidenziava sussistere i presupposti previsti dalla legge n. 164/1982, modificata dagli artt. 31, 34 co. 39 d.lgs. 150/2011, per l'accoglimento della domanda, considerata la conclamata e certificata diagnosi di disforia di genere, cui era seguito pure il trattamento ormonale e l'intervento di mastectomia bilaterale. Metteva in evidenza la possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità di scegliere un prenome, ai fini della rettifica dell'atto di nascita, anche del tutto diverso dal prenome precedente, ovverossia non necessariamente uguale a quello precedente convertito nel genere della rettificazione. Evidenziava poi, che in ossequio alla recente pronuncia della
Corte Costituzionale n. 143/2024 era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4
d.lgs. 150/2011 nella parte in cui veniva prevista come necessaria l'autorizzazione del Tribunale competente al fine di effettuare l'intervento medico-chirurgico per il mutamento di sesso anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute fossero ritenute dal Tribunale stesso già sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Chiedeva comunque al
Tribunale di pronunciarsi sul punto, ancorché con pronuncia meramente dichiarativa o di accertamento, ritenendo già sussistenti nel merito i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Alla udienza del 23/10/2025 veniva sentita la parte ed all'esito, il procuratore insisteva per le conclusioni di cui al ricorso, rinunciando però alla seconda parte, ed il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
La domanda è meritevole di accoglimento.
Sussiste anzitutto la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito a conoscere della domanda proposta di rettificazione di sesso, nonostante la parte risulti residente all'estero (Barcellona, Spagna),
pagina 2 di 8 tenuto conto della sua iscrizione in ANPR – sezione AIRE del Comune di Cornedo Vicentino, nella provincia di Vicenza (cfr. doc. 1).
Il Giudice italiano, in effetti, va individuato alla stregua degli artt. 9 e 24 legge n. 218/1995, che radica la giurisdizione in materia di volontaria giurisdizione in funzione della cittadinanza italiana del soggetto interessato all'emissione del provvedimento richiesto. Altresì ai sensi dell'art. 2 legge n.
164/1982 in combinato disposto con l'art. 31 co. 2 d.lgs. 150/2011 la competenza territoriale va poi individuata in funzione del Tribunale nel cui circondario risulta l'ultima residenza della parte (nel caso di specie, il Comune di Cornedo Vicentino), sicché la domanda proposta resta comunque attratta dalla competenza del Tribunale adito (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/06/2015, n. 12638: “La competenza per territorio in relazione alla domanda di rettificazione di sesso e, conseguentemente, del nome si radica con riferimento al luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile
1982, n. 164, nonché dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e non con riferimento al luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile dove è stato registrato l'atto da rettificare, in applicazione dell'art. 96 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, utilizzabile unicamente per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione o a procedere alla ricostituzione, cancellazione o formazione di un atto dello stato civile”; cfr. Tribunale Torre Annunziata sez. I, 28/03/2024, n.934).
Posto che la legge n. 164/1982 in tema di “rettificazione di attribuzione di sesso” attribuisce preminente rilevanza al cosiddetto sesso psicologico e comportamentale, va accolta la domanda di mutamento di sesso e conseguente rettifica dell'atto di nascita dello stato civile, allorché il soggetto che lo richiede, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia manifestato sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi con se stesso e nella vita di relazione, come appartenente all'altro sesso.
Rileva in effetti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui versa un soggetto che, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverta tuttavia di appartenere al sesso opposto - legittimi la persona interessata a procedere affinché la sua determinazione anagrafica diventi del tutto corrispondente alla personalità psico-sessuale effettiva, al quale ricongiungimento, volto a tutelare in via preminente il diritto alla salute psicofisica del richiedente, mira l'intera disciplina legislativa prevista.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale.
Afferma, in tale sede, la Corte: "Nel transessuale (..) l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (..) è che l'intervento chirurgico e la conseguente
pagina 3 di 8 rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche".
La Corte, dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale, e che il transessuale, più che compiere una scelta, obbedisce ad una sua intima esigenza, aggiunge: "...il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero
a consentire l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso".
Esaminando, quindi, la domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso, devono essere valutati due distinti aspetti: quello delle condizioni psico-sessuali del richiedente e quello della necessità degli interventi medici richiesti ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
Dalla documentazione dimessa in atti risulta che la parte si è sottoposta ad approfonditi accertamenti psicologici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere e la conseguente necessità che l'interessato prosegua e completi il percorso di transizione da donna a uomo, eventualmente anche attraverso i necessari interventi chirurgici del caso (cfr. doc. 2).
All'udienza davanti al Giudice Relatore era presente anche la parte personalmente che ha confermato di voler procedere in tal senso dichiarando “Ho iniziato la terapia un anno fa in Spagna, a Barcellona, perché prima vivevo negli Stati Uniti, ma lì l'assicurazione non passava la terapia. Ora vivo in Spagna
e sono sereno. Ho iniziato prima un percorso psicologico a luglio 2024 presso l'unità Transit dell'istituto di salute pubblica catalano, lì mi è stata diagnosticata la disforia di genere. Ho effettuato poi la terapia ormonale e l'intervento di mastectomia a ottobre 2023; ho programmato l'isterectomia per gennaio 2026. Qui ho iniziato una vita come Tutti mi conoscono con questo nome, l'ho detto Pt_2 alla mia famiglia, ai miei nonni, che anche se hanno 80 anni si sono dimostrati molto aperti. Ho cambiato il mio nome sui social network. Sono stato molto supportato in questo percorso da tutti, parenti, amici e colleghi a lavoro. Non ho mai avuto problemi, sono stato molto fortunato. Mi sono sempre sentito fin da piccolo a disagio nei panni di ragazza. Confermo la mia volontà di dar corso al presente procedimento per la rettifica del nome così come depositato dall'avvocato”.
Risulta inoltre documentato l'assenza di patologie psichiatriche e di alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta
(cfr. doc. 2).
Alla luce dunque di quanto emerge dalla documentazione medica e da quanto esposto dall'interessato nei propri atti, ritiene il Collegio che debba essere autorizzata la rettificazione dell'atto di nascita e di pagina 4 di 8 ogni altro atto dello stato civile nel senso richiesto, in considerazione della completezza della documentazione medica prodotta relativamente al percorso di sostegno psicologico, al trattamento ormonale endocrinologico già attuato ed all'intervento di mastectomia bilaterale già effettuato (cfr. docc. 3 e 4), benché all'estero (in Spagna dal 2023 in avanti), ciò che consente di ritenere sussistente nel caso di specie una condizione irreversibile di transessualità derivante dall'evidenza dissonanza tra soma e psiche, senza che sia necessario l'espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio.
Va tuttavia precisato quanto in appresso in relazione alla necessità o meno che detta pronuncia sia preceduta dall'intervento chirurgico definitivo di modificazione dei caratteri sessuali primari
(isterectomia) a cui la parte ha dichiarato di volersi sottoporre in futuro (gennaio 2026), atteso che, la precedente formulazione dell'art. 3 legge n. 164/1982, sostituito dall'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011, aveva in effetti introdotto quale presupposto prodromico alla rettifica dell'atto di nascita l'esecuzione della predetta operazione chirurgica.
A tal riguardo, è bene evidenziare che la giurisprudenza di merito, di legittimità, finché di carattere transnazionale, e della Corte Costituzionale, ha sancito a più riprese che detto intervento non costituisce un requisito prodromico e, dunque, necessario per poter richiedere giudizialmente la modificazione degli atti anagrafici. Da ciò ne discende che nessuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria è allora più necessaria per procedere in tal senso.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.
1 legge 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Ancora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/2015 ha così stabilito: “Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica .
pagina 5 di 8 La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione –come prospettato dal rimettente - , ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Successivamente, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n.180/2017, ha ribadito la non obbligatorietà dell'intervento chirurgico al fine dell'acquisizione di una nuova identità di genere, dichiarando: “non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164, censurato, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante. Infatti, è possibile un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. Essa è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale, le quali hanno riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. In particolare, la sentenza n. 221 del 2015 ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona
(art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) (sentt. nn. 161 del 1985, 221 del 2015)”.
Più recentemente nel tempo, nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità e dal Giudice delle
Leggi, ha così proseguito la giurisprudenza di merito “Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso
(nella specie, da maschio a femmina), non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici e ormonali e sia stata accertata (tenuto conto dell'interesse pubblico alla certezza degli stati giuridici) l'irreversibilità, anche psicologica, della scelta di mutamento del sesso da parte dell'istante” (Tribunale Lucca, 27/08/2021, n. 748); “In tema di cambiamento del sesso, è esclusa la necessità "sic et Simpliciter" dell'intervento chirurgico ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici, atteso che le disposizioni di cui alla L. 14 aprile 1982 n. 164 rispecchiano una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed pagina 6 di 8 anomale e che, pertanto, ai fini della identificazione sessuale, viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
"naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale” (Tribunale Trieste, Sentenza, 16/07/2018, n. 444); “La materia dell'accertamento giudiziale del cambiamento di sesso è disciplinata dalla legge n. 164 del
1982, che attribuisce il diritto dell'individuo di formulare una domanda in tal senso e implicitamente, il diritto al cambio di sesso in sé. Ai fini del cambiamento di sesso, l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico, è autorizzato dal Tribunale quando risulta necessario, apparendo oramai superata la tesi che identificava il concetto di "mutamento dei caratteri sessuali" con l'obbligo di sottoporsi a un intervento chirurgico al fine di eliminare i caratteri sessuali primari in favore della tesi che tale obbligo va autorizzato solo nei casi in cui tale intervento sia finalizzato a consentire un pieno raggiungimento del benessere psico-fisico dell'istante” (Tribunale
Genova, 23/05/2016, n. 1827).
Da ultimo, con l'arresto n. 143/2024, la Corte Costituzionale ha espressamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. n. 150/2011 succitato, nella parte in cui subordina la pronuncia di rettificazione dell'atto di nascita all'autorizzazione ed esecuzione del trattamento medico - chirurgico ogniqualvolta, come ricorre nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Tutto ciò premesso, va allora chiarito che nessuna autorizzazione del Tribunale è necessaria affinché la parte si sottoponga all'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari, tenuto conto che pacificamente l'intervento non costituisce più un presupposto necessario per l'accoglimento della domanda, che il Tribunale ha già riconosciuto come fondata sulla scorta del compendio probatorio documentale di causa.
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto logica conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, anche tenuto conto della rilevanza che detta circostanza detiene per la presentazione ed inserimento della propria persona all'interno del gruppo sociale di riferimento.
Ciò si deve anche a ragioni di carattere sistematico, al fine di eliminare nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale pagina 7 di 8 della persona, come appunto un nome sicuramente femminile in soggetto maschile.
In buona sostanza, la rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti alla predetta modificazione, evitando di limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere sessuale, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, la potenziale portata discriminatoria o denigratoria della rettifica per il soggetto che ne ha fatto richiesta, sicuramente contraria alla legge n. 164/1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è contenuto nel riferimento dell'art. 5 della legge citata al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare “la sola indicazione del nuovo sesso e nome”, con ciò facendo chiaramente intendere come legittima ed ammissibile la possibilità di procedere alla variazione del prenome in uno con la rettifica dell'atto di nascita, senza l'attivazione o coinvolgimento di altre pubbliche autorità od uffici.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso maschile, Parte_3 ma anche il nuovo prenome scelto ed indicato come “Miles”, con le conseguenti variazioni.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ATTRIBUISCE a , nata in [...] il [...], il sesso maschile, nonché il Parte_3 prenome di e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valdagno di Pt_2 rettificare l'atto di nascita di parte attrice (iscritto al n. 116, parte I, serie A, anno 1993), nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome ” sia letto e inteso “ . Pt_3 Pt_2
2. DISPONE che in ogni atto dello stato civile alla parte attrice sia assegnato il prenome “ così Pt_2 che il nome completo risulti “ CORONIN”. Pt_2
3. NULLA per le spese.
Vicenza, così deciso in camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Giudice est.
CE GR
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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