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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17495 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3424/2022 promossa da:
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ES SI parte opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Controparte_1
parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19118/2021, emesso dall'intestato
Tribunale su ricorso della con il quale veniva ingiunto a Controparte_1 [...]
e a Holding LMC Srl di pagare, in solido, alla parte ricorrente la somma Pt_1
di € 25.071, oltre interessi moratori ex D. L.gs n. 231/2002, come da domanda e spese, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre I.v.a.
e c.p.a., rimborsi forfettari e spese successive per il pagamento della fattura n.
96 del 1.10.2020 emessa a seguito di contratto di sub-appalto stipulato dalla
Pag. 1 di 5 e la Holding LMC Srl affidataria dell'appalto pubblico bandito da CP_1
per la ristrutturazione Controparte_2
dell'Asilo Nido “Castello” in Via Castel Giubileo. Pt_1
1.2. Parte opponente deduceva, in particolare, come il sub-contratto sottoscritto tra la società appaltatrice Holding LMC Srl e la non avesse fatto Controparte_1
sorgere tra quest'ultima e un rapporto giuridico diretto di Parte_1
debito/credito, non avendo aderito al contratto di subappalto, Parte_1
né avendo espressamente accettato le clausole contrattuali del contratto che impegnavano in qualche modo la Stazione Appaltante e che, d'altra parte, come previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore era tenuto a sollevare l'appaltante da qualsiasi pretesa del subappaltatore.
1.3. Eccepiva, dunque, parte opponente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento, indicando, invece, CP_3
come legittimata passiva;
l'estinzione del credito azionato, tenuto conto che aveva già provveduto a versare il corrispettivo mediante il Parte_1
pagamento alla , nel frattempo subentrata nel contratto di appalto, CP_3
come da Determinazione Dirigenziale di liquidazione e chiusura appalto rep.
CD/1112 del 24.05.2021 e relativi mandati di pagamento, così correttamente adempiendo alle obbligazioni derivanti dal contratto e che, comunque, alcun rapporto sarebbe prospettabile tra e per difetto Parte_1 Controparte_1
di un contratto con la necessaria forma scritta.
1.4.Eccepiva, inoltre, l'opponente che non essendo titolare di alcuna obbligazione nei confronti della non poteva esserle applicato Controparte_1
alcun interesse di mora ex d.lgs. n. 231/2002.
2.1. Si costituiva la insistendo nella propria pretesa, atteso Controparte_1
quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 nonché dall'art. 3 del contratto di subappalto.
3. All'udienza di discussione tenutasi mediante lo scambio di note scritte, parte opponente concludeva: “Accertata l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'annullabilità
e/o l'illegittimità e, quindi, l'infondatezza della pretesa avversaria nei confronti di Pt_1
Pag. 2 di 5 azionata con il procedimento di ingiunzione, dichiarare non dovuta da Pt_1 [...]
alla la somma di €25.071,00, oltre accessori e spese oggetto del Pt_1 Parte_2
Decreto Ingiuntivo n.19118/2021 emesso dal Tribunale Civile di Roma nel giudizio RG
57909/2021 e, pertanto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 19118/2021.
• Dichiarare, in ogni caso, per gli stessi motivi insussistente il credito derivante dalla fattura n. 96/2020 emessa dalla nei confronti della Holding LMC Parte_2
S.r.l. ed inammissibile e/o infondata qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali”, mentre parte opposta Pt_1
concludeva: “In via principale: -Accertare e dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto della avversa opposizione e per l'effetto - Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - Accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1
confronti di in forza della fattura n. 96 del 01.10.2020 dell'importo Parte_1
complessivo di € 25.071,00 e per l'effetto - Condannare al pagamento della Parte_1
stessa, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo. In ogni caso:
- Condannare la controparte al pagamento delle spese e dei compensi, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
4.1.Deve preliminarmente osservarsi che, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, ovvero il d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ovvero il CP_4
in virtù dell'art. 105, comma 13, nei casi ivi previsti, tra cui
[...]
l'inadempimento dell'appaltatore, nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo Giudice, incontestato, aveva l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto direttamente al subappaltatore, il cui contratto, peraltro, era stato regolarmente autorizzato.
4.1.1.Sul punto va evidenziato che dalla documentazione versata in atti (cfr. doc.
4 del ricorso monitorio) si evince che il non ha rilasciato un “semplice CP_4
visto”, ma l'autorizzazione alla stipula del subcontratto, precisando, peraltro, che lo stesso avrebbe dovuto avere termine entro la data prevista per la conclusione dell'appalto. A ciò si aggiunga che , con nota del Parte_1
5.1.2021 prot. n. CD/4393 (doc. 8 del ricorso monitorio) di riscontro della pec della rassicurava la subappaltatrice che avrebbe provveduto nel Controparte_1
Pag. 3 di 5 Determinazione Dirigenziale di liquidazione alla previsione del pagamento dei compensi dovuti “in sostituzione della . Parte_3
4.2.L'obbligo in capo alla stazione appaltante di procedere al pagamento diretto non è sorto, dunque, dalle pattuizioni del contratto di subappalto cui
[...]
è rimasta estranea, né da un rapporto diretto instauratosi “di fatto”, ma Pt_1
dalla legge, a seguito della regolare autorizzazione alla stipula del subcontratto.
4.3. Conseguentemente è inconferente l'eccezione di secondo Parte_1
cui i rapporti contrattuali che intervengono con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam così come l'eccezione relativa all'inopponibilità delle pattuizioni del contratto di subappalto rispetto al quale è rimasta estranea.
4.4.Nè può sostenersi che l'obbligazione di si sia estinta Parte_1
mediante il pagamento dell'importo dovuto all'appaltatore rimasto poi inadempiente nei confronti della subappaltatrice, essendo il pagamento diretto mirato proprio a garantire maggiormente quest'ultima.
5.Infine, sono dovuti altresì gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
5.1.Non coglie nel segno, infatti, l'eccezione secondo cui l'opponente non dovrebbe rispondere degli interessi moratori in applicazione dell'art. 3 del d.lgs.
231/2002, attesa la mancata dimostrazione di causa non imputabile che abbia determinato l'impossibilità della prestazione.
5.2.A tutta evidenza, infatti, alcuna impossibilità di eseguire la prestazione né giuridica né materiale da parte di è predicabile. La stazione Parte_1
appaltante, consapevole dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti della subappaltatrice, nonché destinataria della richiesta di pagamento da parte del subappaltatore, ben poteva provvedere al pagamento.
5.3.Deve, inoltre, osservarsi che l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 richiamato, prevede espressamente che la stazione appaltante corrisponda “l'importo dovuto”, così tenendo indenne la subappaltatrice dall'inadempimento dell'appaltante, evidentemente fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'esperibilità dell'azione della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore volta a recuperare
Pag. 4 di 5 quanto da quest'ultimo indebitamente trattenuto.
6.L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere, dunque, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
7.Le spese di lite seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 19118 dell'intestato Tribunale;
Condanna altresì l'opponente a rimborsare alla le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 5.000, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così è deciso in data 9.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3424/2022 promossa da:
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ES SI parte opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Controparte_1
parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19118/2021, emesso dall'intestato
Tribunale su ricorso della con il quale veniva ingiunto a Controparte_1 [...]
e a Holding LMC Srl di pagare, in solido, alla parte ricorrente la somma Pt_1
di € 25.071, oltre interessi moratori ex D. L.gs n. 231/2002, come da domanda e spese, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre I.v.a.
e c.p.a., rimborsi forfettari e spese successive per il pagamento della fattura n.
96 del 1.10.2020 emessa a seguito di contratto di sub-appalto stipulato dalla
Pag. 1 di 5 e la Holding LMC Srl affidataria dell'appalto pubblico bandito da CP_1
per la ristrutturazione Controparte_2
dell'Asilo Nido “Castello” in Via Castel Giubileo. Pt_1
1.2. Parte opponente deduceva, in particolare, come il sub-contratto sottoscritto tra la società appaltatrice Holding LMC Srl e la non avesse fatto Controparte_1
sorgere tra quest'ultima e un rapporto giuridico diretto di Parte_1
debito/credito, non avendo aderito al contratto di subappalto, Parte_1
né avendo espressamente accettato le clausole contrattuali del contratto che impegnavano in qualche modo la Stazione Appaltante e che, d'altra parte, come previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore era tenuto a sollevare l'appaltante da qualsiasi pretesa del subappaltatore.
1.3. Eccepiva, dunque, parte opponente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento, indicando, invece, CP_3
come legittimata passiva;
l'estinzione del credito azionato, tenuto conto che aveva già provveduto a versare il corrispettivo mediante il Parte_1
pagamento alla , nel frattempo subentrata nel contratto di appalto, CP_3
come da Determinazione Dirigenziale di liquidazione e chiusura appalto rep.
CD/1112 del 24.05.2021 e relativi mandati di pagamento, così correttamente adempiendo alle obbligazioni derivanti dal contratto e che, comunque, alcun rapporto sarebbe prospettabile tra e per difetto Parte_1 Controparte_1
di un contratto con la necessaria forma scritta.
1.4.Eccepiva, inoltre, l'opponente che non essendo titolare di alcuna obbligazione nei confronti della non poteva esserle applicato Controparte_1
alcun interesse di mora ex d.lgs. n. 231/2002.
2.1. Si costituiva la insistendo nella propria pretesa, atteso Controparte_1
quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 nonché dall'art. 3 del contratto di subappalto.
3. All'udienza di discussione tenutasi mediante lo scambio di note scritte, parte opponente concludeva: “Accertata l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'annullabilità
e/o l'illegittimità e, quindi, l'infondatezza della pretesa avversaria nei confronti di Pt_1
Pag. 2 di 5 azionata con il procedimento di ingiunzione, dichiarare non dovuta da Pt_1 [...]
alla la somma di €25.071,00, oltre accessori e spese oggetto del Pt_1 Parte_2
Decreto Ingiuntivo n.19118/2021 emesso dal Tribunale Civile di Roma nel giudizio RG
57909/2021 e, pertanto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 19118/2021.
• Dichiarare, in ogni caso, per gli stessi motivi insussistente il credito derivante dalla fattura n. 96/2020 emessa dalla nei confronti della Holding LMC Parte_2
S.r.l. ed inammissibile e/o infondata qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali”, mentre parte opposta Pt_1
concludeva: “In via principale: -Accertare e dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto della avversa opposizione e per l'effetto - Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - Accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1
confronti di in forza della fattura n. 96 del 01.10.2020 dell'importo Parte_1
complessivo di € 25.071,00 e per l'effetto - Condannare al pagamento della Parte_1
stessa, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo. In ogni caso:
- Condannare la controparte al pagamento delle spese e dei compensi, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
4.1.Deve preliminarmente osservarsi che, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, ovvero il d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ovvero il CP_4
in virtù dell'art. 105, comma 13, nei casi ivi previsti, tra cui
[...]
l'inadempimento dell'appaltatore, nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo Giudice, incontestato, aveva l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto direttamente al subappaltatore, il cui contratto, peraltro, era stato regolarmente autorizzato.
4.1.1.Sul punto va evidenziato che dalla documentazione versata in atti (cfr. doc.
4 del ricorso monitorio) si evince che il non ha rilasciato un “semplice CP_4
visto”, ma l'autorizzazione alla stipula del subcontratto, precisando, peraltro, che lo stesso avrebbe dovuto avere termine entro la data prevista per la conclusione dell'appalto. A ciò si aggiunga che , con nota del Parte_1
5.1.2021 prot. n. CD/4393 (doc. 8 del ricorso monitorio) di riscontro della pec della rassicurava la subappaltatrice che avrebbe provveduto nel Controparte_1
Pag. 3 di 5 Determinazione Dirigenziale di liquidazione alla previsione del pagamento dei compensi dovuti “in sostituzione della . Parte_3
4.2.L'obbligo in capo alla stazione appaltante di procedere al pagamento diretto non è sorto, dunque, dalle pattuizioni del contratto di subappalto cui
[...]
è rimasta estranea, né da un rapporto diretto instauratosi “di fatto”, ma Pt_1
dalla legge, a seguito della regolare autorizzazione alla stipula del subcontratto.
4.3. Conseguentemente è inconferente l'eccezione di secondo Parte_1
cui i rapporti contrattuali che intervengono con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam così come l'eccezione relativa all'inopponibilità delle pattuizioni del contratto di subappalto rispetto al quale è rimasta estranea.
4.4.Nè può sostenersi che l'obbligazione di si sia estinta Parte_1
mediante il pagamento dell'importo dovuto all'appaltatore rimasto poi inadempiente nei confronti della subappaltatrice, essendo il pagamento diretto mirato proprio a garantire maggiormente quest'ultima.
5.Infine, sono dovuti altresì gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
5.1.Non coglie nel segno, infatti, l'eccezione secondo cui l'opponente non dovrebbe rispondere degli interessi moratori in applicazione dell'art. 3 del d.lgs.
231/2002, attesa la mancata dimostrazione di causa non imputabile che abbia determinato l'impossibilità della prestazione.
5.2.A tutta evidenza, infatti, alcuna impossibilità di eseguire la prestazione né giuridica né materiale da parte di è predicabile. La stazione Parte_1
appaltante, consapevole dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti della subappaltatrice, nonché destinataria della richiesta di pagamento da parte del subappaltatore, ben poteva provvedere al pagamento.
5.3.Deve, inoltre, osservarsi che l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 richiamato, prevede espressamente che la stazione appaltante corrisponda “l'importo dovuto”, così tenendo indenne la subappaltatrice dall'inadempimento dell'appaltante, evidentemente fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'esperibilità dell'azione della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore volta a recuperare
Pag. 4 di 5 quanto da quest'ultimo indebitamente trattenuto.
6.L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere, dunque, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
7.Le spese di lite seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 19118 dell'intestato Tribunale;
Condanna altresì l'opponente a rimborsare alla le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 5.000, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così è deciso in data 9.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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