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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2879/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
AZ E US Le Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230026825533000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto ed in diritto ric. LE Ricorrente_1 SRL proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n.
29520230026825533000, notificata a seguito di accertamento ex art. 36 bis DPR 600/73 per omesso versamento IRAP anno 2019.
Il ricorrente ritiene errato l'accertamento ed illegittima la conseguente cartella perché “L'Agenzia delle Entrate recupera a tassazione l'importo di euro 1.027,96. Si tratta della somma scaturente dall'eccedenza Irap dichiarata per l'anno 2018 e correttamente riportata in dichiarazione per l'anno 2019. A parere dell'Agenzia la somma riportata in dichiarazione sarebbe stata utilizzata per il pagamento del saldo 2019. Tuttavia il contribuente ha inteso usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 24 del D.L. Rilancio, in forza del quale il saldo Irap relativo al periodo di imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell'eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione, non ancora utilizzata in compensazione, in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe in un versamento non dovuto proprio per effetto della norma richiamata. Detta eccedenza, correttamente esposta dal contribuente odierno ricorrente, può essere recuperata con la dichiarazione Irap 2020 ed essere utilizzata secondo le modalità previste, ovvero la compensazione, il rimborso o il riporto all'anno successivo. Nel caso di specie, così come previsto dalla normativa richiamata, il contribuente ha optato per il riporto a nuovo, compilando la sezione II del quadro IR riportando nel rigo IR28 l'eccedenza di versamento a saldo. Appare evidente che l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto di quanto esposto, così come evidenziato dalla Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020”.
L'Agenzia delle Entrate nella memoria di controdeduzioni offre una ricostruzione dei versamenti eseguiti dal contribuente, contesta la fondatezza del ricorso e ne domanda il rigetto.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto la ricostruzione offerta dall'Agenzia delle Entrate è errata perché muove dal presupposto che l'acconto anno 2019, pari ad euro 1.316,00, non sia stato versato mentre la prima rata di tale acconto
è stata versata.
Il contribuente non hai poi versato la seconda rata ed il saldo anno 2019 fruendo, legittimamente, della normativa emergenziale di agevolazione dettata per far fronte all'emergenza “Covid 2019”.
La fondatezza del ricorso trova poi conferma nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto
2020, prodotta dal ricorrente, ove si legge “Così come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare, quesito 4, 1.1.4 Quesito n. 4 – Utilizzo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019) “Si chiede se l'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), per la quota non utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione (modello IRAP 2020), debba comunque essere portata a riduzione del saldo IRAP 2019 (per il quale è previsto l'esonero del versamento) o possa essere utilizzata in compensazione, ad esempio, del secondo acconto IRAP 2020 o in compensazione orizzontale (oppure, in caso di mancato utilizzo totale o parziale, riportata nella dichiarazione successiva). RISPOSTA Il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento ai sensi dell'articolo 24, deve essere determinato al lordo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto). A sostegno di tale soluzione si rappresenta che un eventuale utilizzo dell'eccedenza 2018 a scomputo dell'IRAP 2019 determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l'eccedenza IRAP 2018 (rimborso o compensazione esterna) e quelli che, invece, non l'hanno ancora utilizzata. L'eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d'imposta (compensazione, rimborso o riporto all'anno successivo. ……”
Le concrete circostanze che connotano il caso in esame, valutate in base alla condivisibile interpretazione offerta dalla circolare sopra citata, denotano la fondatezza del ricorso.
Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 600,00 per compensi oltre accessori di legge. Messina,
12.01.2026 Il giudice monocratico Antonino Fichera
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2879/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
AZ E US Le Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230026825533000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto ed in diritto ric. LE Ricorrente_1 SRL proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n.
29520230026825533000, notificata a seguito di accertamento ex art. 36 bis DPR 600/73 per omesso versamento IRAP anno 2019.
Il ricorrente ritiene errato l'accertamento ed illegittima la conseguente cartella perché “L'Agenzia delle Entrate recupera a tassazione l'importo di euro 1.027,96. Si tratta della somma scaturente dall'eccedenza Irap dichiarata per l'anno 2018 e correttamente riportata in dichiarazione per l'anno 2019. A parere dell'Agenzia la somma riportata in dichiarazione sarebbe stata utilizzata per il pagamento del saldo 2019. Tuttavia il contribuente ha inteso usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 24 del D.L. Rilancio, in forza del quale il saldo Irap relativo al periodo di imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell'eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione, non ancora utilizzata in compensazione, in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe in un versamento non dovuto proprio per effetto della norma richiamata. Detta eccedenza, correttamente esposta dal contribuente odierno ricorrente, può essere recuperata con la dichiarazione Irap 2020 ed essere utilizzata secondo le modalità previste, ovvero la compensazione, il rimborso o il riporto all'anno successivo. Nel caso di specie, così come previsto dalla normativa richiamata, il contribuente ha optato per il riporto a nuovo, compilando la sezione II del quadro IR riportando nel rigo IR28 l'eccedenza di versamento a saldo. Appare evidente che l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto di quanto esposto, così come evidenziato dalla Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020”.
L'Agenzia delle Entrate nella memoria di controdeduzioni offre una ricostruzione dei versamenti eseguiti dal contribuente, contesta la fondatezza del ricorso e ne domanda il rigetto.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto la ricostruzione offerta dall'Agenzia delle Entrate è errata perché muove dal presupposto che l'acconto anno 2019, pari ad euro 1.316,00, non sia stato versato mentre la prima rata di tale acconto
è stata versata.
Il contribuente non hai poi versato la seconda rata ed il saldo anno 2019 fruendo, legittimamente, della normativa emergenziale di agevolazione dettata per far fronte all'emergenza “Covid 2019”.
La fondatezza del ricorso trova poi conferma nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto
2020, prodotta dal ricorrente, ove si legge “Così come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare, quesito 4, 1.1.4 Quesito n. 4 – Utilizzo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019) “Si chiede se l'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), per la quota non utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione (modello IRAP 2020), debba comunque essere portata a riduzione del saldo IRAP 2019 (per il quale è previsto l'esonero del versamento) o possa essere utilizzata in compensazione, ad esempio, del secondo acconto IRAP 2020 o in compensazione orizzontale (oppure, in caso di mancato utilizzo totale o parziale, riportata nella dichiarazione successiva). RISPOSTA Il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento ai sensi dell'articolo 24, deve essere determinato al lordo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto). A sostegno di tale soluzione si rappresenta che un eventuale utilizzo dell'eccedenza 2018 a scomputo dell'IRAP 2019 determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l'eccedenza IRAP 2018 (rimborso o compensazione esterna) e quelli che, invece, non l'hanno ancora utilizzata. L'eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d'imposta (compensazione, rimborso o riporto all'anno successivo. ……”
Le concrete circostanze che connotano il caso in esame, valutate in base alla condivisibile interpretazione offerta dalla circolare sopra citata, denotano la fondatezza del ricorso.
Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 600,00 per compensi oltre accessori di legge. Messina,
12.01.2026 Il giudice monocratico Antonino Fichera