TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/03/2026, n. 5549
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 24 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il giudice ha ritenuto applicabile il meccanismo del payback anche all'erogazione di protesi odontoiatriche, qualificandole come dispositivi medici. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul payback e la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024.

  • Rigettato
    Applicazione procedura di payback a fornitore di protesi odontoiatriche

    Il giudice ha ritenuto che l'erogazione di protesi odontoiatriche costituisca cessione di 'dispositivo medico' e che la disciplina normativa miri al contenimento della spesa sanitaria in senso lato, includendo le protesi odontoiatriche. Ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Erronea quantificazione degli importi dovuti

    Il giudice ha ritenuto che la quantificazione del payback sia basata sul fatturato complessivo dei dispositivi medici e che le argomentazioni della ricorrente non siano fondate alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabile.

  • Rigettato
    Contrasto con principi di affidamento e buona fede

    Il giudice ha ritenuto che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback e del conseguente obbligo di ripiano, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata da vizi degli atti presupposti

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. Ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. Ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa eurounitaria

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la lesione degli art. 2 e 117 Cost., in relazione all'art. 1 del prot. addiz. CEDU, escludendo la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata da vizi degli atti presupposti

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. Ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. Ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa eurounitaria

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la lesione degli art. 2 e 117 Cost., in relazione all'art. 1 del prot. addiz. CEDU, escludendo la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata da vizi degli atti presupposti

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. Ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. Ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa eurounitaria

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la lesione degli art. 2 e 117 Cost., in relazione all'art. 1 del prot. addiz. CEDU, escludendo la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata da vizi degli atti presupposti

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. Ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. Ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa eurounitaria

    Il giudice ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la lesione degli art. 2 e 117 Cost., in relazione all'art. 1 del prot. addiz. CEDU, escludendo la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il giudice ha ritenuto che le attività demandate alle regioni e province autonome siano di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di discrezionalità e non espressione di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il giudice ha ritenuto che le attività demandate alle regioni e province autonome siano di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di discrezionalità e non espressione di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/03/2026, n. 5549
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5549
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo