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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3080/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al n. 3080 del Ruolo Generale dell'anno 2020, promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Mocchegiani, come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Tacconelli come da Controparte_1 procura alle liti agli atti del fascicolo telematico;
RESISTENTE
; Controparte_2
; Controparte_3
n.q. di erede di ; Parte_2 Persona_1
RESISTENTI CONTUMACI
e nei confronti di
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pauri, come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico;
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: AZIONE DI REGRESSO IN VIA PREVENTIVA;
CONCLUSIONI -
Per parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25/9/2024, e, quindi: “accertare e dichiarare il diritto di regresso di verso i Parte_1
pagina 1 di 16 convenuti, una volta pagato il debito risarcitorio liquidato dalla sentenza della Corte di Appello di ON n. 61/2019 in favore di ed , in via principale nella misura Parte_3 CP_5 delle singole quote e proporzioni percentuali accertate con la sentenza 61/2019 della Corte di Appello di ON, in via subordinata (secondo i principi di Cassazione n. 379/2005) nella misura dell'intero importo pagato dai ricorrenti detratta la propria quota di Parte_1
con condanna per l'effetto dei convenuti resistenti al regresso sulle
[...]
Accertare e dichiarare la responsabilità illimitata di per le obbligazioni Controparte_1 risarcitorie di el 2017. Con ogni Controparte_6 conseguente statuizione e con vittoria di spese e competenze legali”;
Per parte resistente come da note di trattazione scritta per Controparte_1
l'udienza del 24/09/2024, ovvero: “[…] in rito ed in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della presente azione nonché la carenza di legittimazione passiva del Sig.
per tutti i motivi di cui in premessa e disporne l'estromissione immediata Controparte_1 za di immediata estromissione dal processo autorizzare il Sig. CP_1
a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni
[...] Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
Lungadige Cangrande n.16 (37126) Verona, C.F./P.I. , in virtù della Polizza P.IVA_1
n.00002593001671 stipulata con la del legale rappresentante Controparte_6 pro-tempore, di cui alla premessa, per essere garantito e/o manlevato dalla compagnia di assicurazioni medesima in ipotesi di accoglimento della domanda promossa nei suoi confronti dalla in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tal fine Parte_1 si chi nto della prima udienza, a norma dell'art.269, co.2 cpc, onde consentire al convenuto la chiamata in causa di terzo nelle forme prescritte;
nel merito: respingere la domanda avanzata dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, perché destituita di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto e/o perché inammissibile e/o perché non provata e/o perché errata nell'importo richiesto a titolo di regresso;
in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della riversare ogni effetto pregiudizievole derivante dalla Parte_1 eventuale sentenza di condanna nei confronti della Compagnia Controparte_7
, tenuta a garantire e manlevare la
[...] Controparte_6 tore Sig. , i Controparte_8
Vinte le spese e compensi professionali, da porsi a carico della Compagnia di Ass.ni dell'assicurata ex art.1917 3° co. cpc”.
Per la chiamata in causa , come Controparte_9 da note di trattazione scritta per l'udienza del 24/09/2024, e, in particolare: “a) respingere la domanda di garanzia proposta dal Sig. nei confronti della Controparte_1 [...]
perché inammissibile, per le ragioni precisate in comparsa di risposta;
Controparte_7
a domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_7 perché è inammissibile la domanda proposta dalla
[...] Parte_1 nei confronti del Sig. sotto i diversi profili indicati in comparsa di risposta, Controparte_1 nonché per sopravven getto della domanda di condanna in solido ed anche per carenza di legittimazione passiva del Sig. c) respingere in ogni caso la Controparte_1 domanda di garanzia proposta nei confronti perché è Controparte_7 infondata, in fatto e diritto, la domanda proposta dalla nei confronti Parte_1 del Sig. così come compilata. di compenso Controparte_1 professionale”; pagina 2 di 16 PREMESSA
Per la comprensione della vicenda che ci occupa, si impone un excursus preliminare sui fatti che hanno originato la presente controversia.
In data 12/01/2011, il sig. mentre era impegnato, quale Parte_3 dipendente della ditta QU NO, nell'esecuzione dei lavori di ”posa in opera di copertura e lattoneria” dell'immobile sito in via Tronto di Torrette di ON, di proprietà della committente i lavori – [d'ora innanzi, -, precipitava Controparte_6 CP_6 dal tetto dell'immobile stesso, riportando gravi lesioni personali, con importanti postumi permanenti.
I lavori di cui sopra erano stati commissionati dalla alla odierna ricorrente, CP_6
[d'ora innanzi, ], che li aveva subappaltati Parte_1 T_ alla ditta la quale, a sua volta, ne aveva rimesso la Controparte_10 materiale esecuzione al padre di quest'ultimo, IN NO. Responsabili dei lavori e della sicurezza in cantiere erano, invece, rispettivamente, il ET e il Controparte_2 ET CP_11
Non ritenendosi integralmente risarcito per via stragiudiziale, Parte_3 agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di ON-Sez. Lavoro nei confronti di e del T_ legale rapp.te del ET e di IN NO, al Controparte_12 CP_11 fine di chiedere l'accertamento della loro responsabilità solidale in ordine all'infortunio occorsogli, con conseguente, relativa condanna al risarcimento del danno differenziale subito in conseguenza dell'infortunio stesso (cfr. proc. n. 469/2014 r.g.). Si costituivano i convenuti e i quali chiedevano e ottenevano la chiamata in causa di T_ Controparte_12
LI S.p.A. (al fine della manleva ex art. 1917 c.c.) nonché di e del suo legale CP_6 rappresentante, del ET della Controparte_13 Controparte_2 venivano chiamate in causa anche la Controparte_10 [...]
(compagnia assicuratrice per la R.C. delle ditte e IN CP_14 CP_10
NO) e la (compagnia assicuratrice per la R.C. della società Controparte_7
. CP_6
Il procedimento di cui sopra veniva riunito a quello pendente dinanzi a questo Tribunale, rubricato al n. 460/2014 r.g., precedentemente instaurato dall' nei confronti della CP_5
e di di IN NO e del ET al fine T_ Controparte_12 CP_11 di ottenere dagli stessi, in via di regresso, il rimborso delle prestazioni rese all'infortunato
. Parte_3
Con sentenza n. 82/2017 il Tribunale di ON-Sez. Lavoro condannava il solo IN NO sia al risarcimento in favore del dei danni da questi subiti Parte_3
a causa dell'infortunio (escluse le somme erogategli dall' al medesimo titolo), oltre al CP_5 pagamento delle spese mediche, sia al pagamento in favore dell' della somma erogata al CP_5
ex art. 13, co. 2, lett. a), D.L.vo 38/00; il tutto con obbligo di manleva nei Parte_3 limiti di polizza a carico di . (cfr. doc. 1, alleg. ricorso introduttivo). Controparte_14
La sentenza di prime cure veniva appellata da IN NO davanti alla Corte d'Appello di ON, con richiesta, tra le altre cose, di riconoscimento della responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente del lavoratore nella causazione del sinistro, e,
pagina 3 di 16 comunque, della corresponsabilità della , quale impresa affidataria dei lavori, e di T_
, quale incaricato del coordinamento della sicurezza. CP_11
Venivano proposti distinti appelli incidentali;
segnatamente:
- e l' instavano per la dichiarazione di responsabilità di Parte_3 CP_5
, della e del suo legale rappresentante, CP_11 T_ Controparte_12 nel verificarsi dell'infortunio;
- e domandavano, per quanto qui interessa, in caso di T_ Controparte_12 riconosciuta loro responsabilità nel verificarsi dell'evento, la dichiarazione di corresponsabilità di IN NO, e Controparte_10 CP_6 CP_13
(quali committenti delle opere), e .
[...] Controparte_2 CP_11
Con sentenza n. 61/2019, la Corte di Appello di ON, a parziale riforma della sentenza di primo grado (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), modificata laddove limitava la responsabilità dell'infortunio, ritenendosi, invece, che la stessa andasse estesa anche a (ora ai CP_11 suoi eredi), e alla società , di cui è il legale rappresentante, così T_ Controparte_12 decideva:
a) dichiarava nei rapporti interni la concorrente responsabilità, nel verificarsi dell'evento infortunistico, di IN NO nella misura del 30%; nella misura del CP_11
30%; nella misura del 16%; e Parte_4 Parte_5 T_ tutti nella misura dell'8%; CP_6
b) condannava in solido IN NO, gli eredi di (deceduto nelle more CP_11 del giudizio) e al risarcimento del danno, come quantificato in primo grado, in T_ favore del , nonché al pagamento della somma di Euro 299.891,99 a Parte_3 titolo di regresso, in favore dell' . CP_5
La società ricorreva per Cassazione avverso la predetta sentenza n. 61/2019 T_ della Corte di Appello di ON sulla base di sei motivi, deducendo, in particolare, con il quinto motivo, “la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda “ineludibile svolta in via subordinata da di Parte_1 corresponsabilità delle altre parti oltre a quelle condannate in via solidale (cfr. doc. 3 alleg. ricorso introduttivo).
In sostanza, con il surriportato motivo, la società censurava la sentenza della T_
Corte di Appello in quanto, pur avendo frazionato le concorrenti responsabilità, secondo determinate percentuali nei rapporti interni, tra IN NO, CP_11 [...]
la società e la stessa , aveva Controparte_2 Controparte_10 CP_6 T_ poi omesso la pronuncia di condanna solidale nei confronti di Controparte_2
e nonostante l'espressa e inequivoca domanda in tal senso Controparte_10 CP_6 asseritamente formulata dalla ricorrente in via subordinata -, essendosi limitata la Corte a condannare in solido tra loro IN NO, gli eredi di ed essa CP_11 deducente (cfr. pag 31 ricorso per Cassazione in atti, sub doc. 3 ricorso introduttivo).
La Cassazione ha rigettato il ricorso e, sul motivo che rileva in questa sede appena illustrato, ha escluso la sussistenza di un'omessa pronuncia in quanto, piuttosto, la Corte di Appello aveva reso una decisione coerente con le conclusioni dell'appello incidentale svolto dalla società . Questa aveva, difatti, chiesto soltanto l'accertamento della T_
pagina 4 di 16 corresponsabilità di soggetti ulteriori rispetto a IN NO, coinvolti nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto concluso tra la e la [“Non sussiste la omessa CP_6 T_ pronunzia denunziata con il motivo in esame, in quanto come dato atto dal giudice di appello (sentenza pag. 6 e 7) e come coerente con le conclusioni formulate con l'appello incidentale della società (conclusioni trascritte a pag. 29 del ricorso per cassazione), la richiesta dell'odierna ricorrente concerneva solo l'accertamento, senza estendersi alla richiesta di condanna, della concorrente responsabilità di soggetti, ulteriori rispetto a NO QU, coinvolti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'originario appalto conferito dalla Controparte_15 Parte_1
(cfr. testualmente pag. 8, paragrafo 10.1, sentenza versata in atti)].
[...]
IL PRESENTE GIUDIZIO
Tanto premesso, si può ora passare alla disamina dei fatti dedotti nel presente procedimento.
1. Con il ricorso in atti, nelle more del giudizio di Cassazione di cui si è detto, la società
ha evocato in giudizio , n.q. di socio unico della società T_ Controparte_1
(società cancellata dal registro delle imprese), ritenuto socio illimitatamente CP_6 responsabile, il ET , e Controparte_2 Controparte_10 Parte_2 quest'ultima in qualità di erede del ET CP_11
Attraverso il processo sommario di cognizione, previsto dai previgenti artt. 702-bis e seguenti c.p.c., la ricorrente chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto di regresso di
[...] verso i convenuti, una volta pagato il debito risarcitorio liquidato dalla Parte_1 pello di ON n. 61/2019 in favore di ed , in Parte_3 CP_5 via principale nella misura delle singole quote e proporzioni percentuali accertate con la sentenza 61/2019 della Corte di Appello di ON, in via subordinata (secondo i principi di Cassazione n. 379/2005) nella misura dell'intero importo pagato dai ricorrenti detratta la propria quota di
[...]
con condanna per l'effetto dei convenuti resistenti al regresso sulle Parte_1 accertate. Accertare e dichiarare la responsabilità illimitata di per le obbligazioni Controparte_1 risarcitorie di cancellata nel 2017”. Controparte_6
Deduceva la ricorrente che, in forza della sentenza della Corte di Appello di ON n. 61/2019, e l' avevano iscritto ipoteche giudiziarie sulle Parte_6 CP_5 proprietà immobiliari della (in data 19/12/2019 al n. 3971 per € 200.000,00 e somma T_ capitale di € 181.999,04 per;
in data 7/1/2020 al n. 10 per € Parte_3
377.000,00 c.a. e somma capitale di € 299.891,99 per ); aggiungeva che erano stati, CP_5 quindi, notificati alla società ricorrente atti di precetto per l'ammontare complessivo di Euro 377.000 c.a. (di cui Euro 181.999,04 dal signor – atto del 3/12/2019 – ed Parte_3
Euro 195.445,71 da – atto notificato il 14/1/2020). CP_5
Nessuna iniziativa era stata assunta, per contro, nei confronti dei soggetti riconosciuti dalla Corte di Appello condebitori o comunque corresponsabili sulla base delle percentuali meglio indicate in sentenza.
Con specifico riguardo alla posizione di , rilevava come questi Controparte_1 dovesse rispondere illimitatamente in luogo della società posta in liquidazione e CP_6 cancellata in data 02/01/2017, in quanto, alla data di detta liquidazione, era socio unico che non aveva provveduto ai necessari adempimenti di cui agli artt. 2462, 2470 e 2250 c.c. Siffatta illimitata responsabilità non avrebbe incontrato neppure il limite di cui all'art. 2495, co. 2 c.c.,
pagina 5 di 16 secondo cui, dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono far valere i crediti verso i soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, giacché tale limitazione non potrebbe invocarsi in caso di atto volontario qual è la volontaria cancellazione della società dal registro delle imprese.
Esperiva, quindi, azione di regresso in via preventiva nei confronti di tutti i soggetti rispetto ai quali la Corte dorica aveva accertato le percentuali di rispettiva responsabilità nella causazione dell'infortunio occorso al , ad eccezione di IN NO, Parte_3 giacché la di lui assicurazione, aveva provveduto a corrispondere € Controparte_14
127.240,90 a ed € 119.956,79 all' . Parte_3 CP_5
Rilevava, in proposito, che, come riconosciuto dai Giudici di Legittimità, il condebitore solidale può esercitare il regresso anche in via preventiva, in vista dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e subordinatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero, nel caso di specie più che probabile in ragione della certa capienza delle iscrizioni ipotecarie eseguite dal e dall' di cui sopra. Parte_3 CP_5
Di qui, l'interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento del suo diritto di regresso verso gli altri coobbligati solidali (ad eccezione, lo si ripete, di QU NO per i motivi già visti), individuati con la sentenza n. 61/2019 della Corte d'Appello di ON, in parte qua passata in giudicato, una volta pagato il debito verso e/o , con Parte_3 CP_5 condanna, per l'effetto, dei resistenti al regresso sulle somme accertate.
2. Costituitosi in giudizio, eccepiva il suo difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, l'inammissibilità dell'azione di regresso e la non sussistenza del credito vantato dalla ricorrente. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dalla società , chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in T_ causa della , per essere da questa manlevato. Controparte_7
Quanto al difetto di legittimazione passiva, deduceva il resistente la non sussistenza dei presupposti richiesti perché lo stesso potesse ritenersi illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società estinta, deducendo, in primis, di aver provveduto alla CP_6 pubblicità richiesta dalla legge in capo al socio unico, versando in atti visura camerale ordinaria da cui risultava che il era unico socio dal settembre 2014: a differenza CP_1 della visura prodotta da parte ricorrente, costituente una mera sintesi (cfr. doc. 5, pg. 6, alleg. ricorso intr.], la visura della Camera di Commercio del 26/10/2020 depositata dal CP_1 mostrava un'annotazione, nella sezione dedicata a “comunicazione socio unico”, della comunicazione Prot. n. 27306/2014 dell'11/9/2014, rispondente a tutti i crismi di legge (cfr. doc. 5, pg. 4, alleg. comp. di cost. . CP_1
Si rilevava, ulteriormente, che il non avesse mai ricoperto la qualifica di CP_1 amministratore della società mentre sarebbe stato socio unico della stessa in CP_6 periodo successivo al verificarsi dell'infortunio in esame (alla data del 12/01/2011, il legale rappresentante della era . CP_6 Persona_2
Veniva, inoltre, precisato che risultava interamente versato il capitale sociale della società e che il bilancio di liquidazione si era chiuso con una perdita, per cui non avrebbe potuto invocarsi la previsione di cui all'art. 2495, co. 2 c.c. poiché il non aveva CP_1
pagina 6 di 16 ricevuto alcuna distribuzione residuale finale a seguito della chiusura della liquidazione e conseguente cessazione della società.
Eccepiva, inoltre, il l'inammissibilità dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c., CP_1 in difetto dei presupposti per il relativo esercizio e, in particolare:
- la mancanza dell'integrale pagamento del debito solidale da uno dei condebitori, che non poteva trovare un surrogato in una iscrizione ipotecaria;
di fronte al chiaro testo della norma di cui all'art. 1299 c.c., non vi sarebbe spazio per una domanda in futuro quale ex adverso formulata, con conseguente mancanza dell'interesse ad agire, e pena il rischio di un indebito arricchimento del condebitore;
- prima ancora, l'insussistenza del debito solidale atteso che la sentenza della Corte d'Appello di ON aveva condannato, in solido con la Parte_1
i soli NO QU e il ET e non gli altri convenuti, rispetto ai CP_11 quali aveva solo operato una ripartizione interna delle rispettive responsabilità;
- in ogni caso, pur a voler ritenere sussistente un debito solidale, lo stesso non avrebbe potuto farsi valere nei confronti dello stesso che non era stato parte dei CP_1 precedenti procedimenti cui aveva, invero, partecipato la sola società CP_6
3. A seguito della chiamata in causa, si costituiva, altresì, la società CP_7 che contestava l'operatività della garanzia per la R.C. in quanto tale garanzia
[...] assicurativa era stata prestata in favore della società e non dei soci come il CP_6
CP_1
Contestava, altresì, l'avvenuta notifica tanto dell'atto di appello quanto del ricorso per Cassazione al procuratore della che, invero, era già stata cancellata dal registro CP_6 delle imprese, tanto che, in questa sede, si era corretto il tiro, evocando in giudizio un socio della società cancellata, sostenendone la illimitata responsabilità.
Eccepiva, inoltre, la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la domanda di regresso formulata in questa sede sarebbe domanda sovrapponibile a quella fatta valere con il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di ON, da cui, difatti, traeva origine la domanda di regresso qui esercitata.
Rilevava come, invero, la succitata sentenza della Corte di Appello non recasse alcuna condanna nei confronti della società rispetto alla quale era stata soltanto accertata CP_6 una quota di responsabilità dell'8%.
Aderiva, inoltre, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del he non CP_1 avrebbe potuto considerarsi illimitatamente responsabile per i debiti della società CP_6 cancellata, non avendo riscosso alcunché a seguito della liquidazione (il bilancio si era chiuso in perdita), come per contro richiesto per la successione dei soci nelle passività della società, ed essendosi adempiuto alla previsione di cui all'art. 2642 c.c. quanto a pubblicità e conferimento dei soci.
4. Gli altri resistenti, (erede del ET , Parte_2 CP_11 Controparte_10
(titolare della ditta ), e il ET hanno scelto di non CP_10 Controparte_2 costituirsi e vanno, pertanto, dichiarati contumaci pagina 7 di 16 5. In ragione della complessità delle questioni da trattare, tale da richiedere una trattazione ed eventualmente un'istruttoria incompatibile con il rito sommario, con ordinanza di data 17/03/2021, veniva disposta la conversione del rito in ordinario, con concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c
6. Con successiva ordinanza, si disponeva la sospensione del presente giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione (v. supra). Il procedimento veniva, quindi, riassunto all'esito della pronuncia della Suprema Corte.
7. Fatte, alfine, precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
SULLA AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE DI REGRESSO IN VIA PREVENTIVA
Si è visto come la difesa dei resistenti/convenuti costituiti faccia leva sulla inammissibilità dell'azione di regresso in caso di mancato pagamento del debito solidale da parte del condebitore che intende esercitare siffatta azione.
L'eccezione appare infondata e va rigettata.
Va, anzitutto, osservato che, in virtù di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il valido esercizio dell'azione di regresso, non è necessario che il coobbligato abbia pagato l'intero debito solidale: “il regresso può essere esercitato anche in via preventiva e cioè in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero” (così, v.si Cass, n. 15930/2002; arg. anche ex Cass., n 12691/2008), e, ancora: “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori […] La sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso […] è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo. il pagamento, da parte sua, dell'intero debito. L'estinzione dell'intera obbligazione funziona quindi pur sempre come condizione, non più dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobbligato” (così, cfr. Cass., n. 2680/1998).
Si osserva, incidentalmente, come non potrebbe, comunque, in questa sede, pronunciarsi una condanna immediatamente eseguibile in favore della ricorrente sulla base delle transazioni da questa concluse, nelle more del giudizio, unitamente a Controparte_16
e con (in data Controparte_12 Controparte_17 Parte_3
22/01/2021) e con l' (in data 18/07/2022), anche perché non vi è prova in atti del CP_5 pagamento del debito solidale in adempimento delle condizioni transatte.
LA MANCATA PRONUNCIA DI CONDANNA NEI CONFRONTI DEI CORRESPONSABILI DIVERSI DA IN GI, Controparte_18
– LA SUSSISTENZA DEL CREDITO VANTATO DALLA SOCIETA'
[...]
RICORRENTE
SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM
Deduceva il resistente che la sentenza della Corte di Appello aveva solo CP_1 operato una ripartizione interna della responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nell'infortunio occorso al , ma non aveva pronunciato una condanna nei Parte_3 confronti dei corresponsabili e, segnatamente, tra la ricorrente e gli odierni resistenti, con l'esclusione, quindi, dei soggetti già condannati in primo grado.
pagina 8 di 16 Dal momento che la sentenza della Corte d'Appello di ON aveva condannato, in solido con la i soli NO QU e il ET Parte_1 CP_11
e non gli altri convenuti, doveva ulteriormente dedursi, secondo la difesa dei resistenti, la inesistenza del debito di cui si controverte in questo giudizio.
La circostanza che, in un primo momento, era parsa – almeno in parte - ostativa alla pronuncia richiesta in questa sede (cfr. provvedimento di sospensione del presente procedimento che risultava, ad ogni buon conto, necessaria per lo stato di incertezza sui fatti portati all'attenzione della Suprema Corte, idonei a riflettersi in questo giudizio, con peculiare riguardo alla ammissibilità della domanda svolta dalla nei confronti della cfr. memorie della depositate in data T_ CP_6 Controparte_19 07/05/2021), in realtà, alla stregua della sentenza di Cassazione in atti (proc. RG N. 29457/2019), non incide sulla domanda qui formulata, ben potendo accertarsi il diritto al regresso della ricorrente nei confronti di tutti i soggetti riconosciuti corresponsabili dalla Corte di Appello e, quindi, dalla Suprema Corte: siffatto accertamento appare, difatti, sufficiente ai fini dell'affermazione del rapporto di solidarietà passiva tra i predetti corresponsabili, a prescindere da una pronuncia di condanna tra i condebitori. Giova, in proposito, richiamare un passo della sentenza n. 61/2019 della Corte dorica che riconosce la sussistenza di un rapporto condebitorio: “[…] nell'ambito dei rapporti interni fra gli individuati condebitori, il Collegio ritiene che, in virtù delle impugnazioni proposte, la percentuale di responsabilità vada graduata nel seguente modo. QU NO e vanno considerati CP_11 responsabili nella misura del 30% ciascuno […] Il [ responsabile nella CP_2 misura del 16% […] Quanto agli altri soggetti coinvolti ossia e Controparte_10 Parte_1 si ritiene che ciascuna parte vada ritenut e Controparte_6
[…]” (grassetto aggiunto).
Per l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. è, in altri termini, sufficiente l'accertamento del rapporto condebitorio, quale desumibile dalle pronunce in atti.
La responsabilità solidale sussiste, del resto, anche quando l'evento dannoso è causalmente derivato da condotte autonome e distinte di più soggetti, con diverso grado di efficienza causale, purché sussista uno stretto nesso di interdipendenza tra i diversi titoli dell'obbligazione.
La circostanza che l'odierno resistente non sia mai stato convenuto Controparte_1 nel giudizio di risarcimento danni di cui sopra, risultandovi convenuta la sola società
non è, parimenti, di ostacolo alla cognizione delle domande svolte nel presente CP_6 giudizio alla stregua di quanto si dirà meglio in prosieguo in ordine ai rapporti tra esso resistente e la società (v. infra § successivo). CP_6
Né appare ostativo alla pronuncia qui richiesta il principio del ne bis in idem, avendo il presente giudizio un petitum differente rispetto a quello oggetto del procedimento civile instaurato a seguito della domanda risarcitoria proposta dal;
la stessa Parte_3 pronuncia della Cassazione ha riconosciuto come non fosse stata svolta dall'odierna ricorrente, in senso al suo appello incidentale, domanda di condanna nei confronti dei soggetti riconosciuti corresponsabili dalla Corte di Appello. Vero è, piuttosto, che dalla pronuncia emessa in seno a quel giudizio ha avuto origine la domanda di regresso in esame.
pagina 9 di 16 SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL RESISTENTE Controparte_1
Eccepivano i resistenti e la compagnia l difetto Controparte_1 Controparte_19 di legittimazione passiva del primo, perchè questi “mai ha assunto il ruolo di amministratore né di liquidatore della società avendo assunto la qualità di socio unico in data Controparte_6 successiva al giudizio (con a nicazione di cui all'art. 2470 CC) e comunque non avendo ricevuto alcuna distribuzione residuale finale a seguito della chiusura della liquidazione e conseguente cessazione della società”.
Come noto, la disciplina della pubblicità nelle società con socio unico è fondamentale per mantenere il beneficio della responsabilità limitata.
Per le società a responsabilità limitata, come quella che qui ci occupa, l'art. 2462 c.c. stabilisce che, in caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione gli è appartenuta se non viene attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.
Obiettava parte ricorrente che, nel caso di specie, il quale socio unico della CP_1 società avrebbe risposto illimitatamente dei debiti sociali. Ai sensi degli artt. 2325 e CP_6
2362 c.c. (recte, art. 2462 c.c.), il nella qualità di socio unico, avrebbe risposto CP_1 illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione gli era appartenuta, e, quindi, anche per quelle conseguenti alla pronuncia della Corte di Appello di ON, in quanto non sarebbe stata attuata correttamente la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.
In tal caso, difatti, la responsabilità illimitata del socio unico prevista dall'art. 2462 c.c. ha natura autonoma, configurabile come una responsabilità lato sensu fideiussoria ex lege, e non successoria rispetto a quella della società, trovando il proprio fondamento direttamente nella legge e non nell'estinzione della società. Tale responsabilità, pertanto, non verrebbe meno per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, né sarebbe soggetta ai limiti di cui all'art. 2495 c.c. (cfr. Cass., n. 4216/2024).
Gli adempimenti pubblicitari richiesti sono dettagliati nell'art. 2362 c.c. e consistono in:
1. Deposito, per l'iscrizione, di una dichiarazione contenente:
- cognome e nome o denominazione del socio unico;
- data e luogo di nascita o Stato di costituzione;
- domicilio o sede;
- cittadinanza dell'unico socio.
2. La dichiarazione deve essere depositata dagli amministratori entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci [oggi dalla verificazione dell'evento che ha portato alla concentrazione delle quote sociali in capo a un unico socio] e deve indicare la data di tale iscrizione;
È importante notare che la legge prevede anche che l'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere personalmente alla pubblicità richiesta.
Come precisato dalla giurisprudenza, la società unipersonale mantiene la sua autonomia patrimoniale perfetta e la separazione tra patrimonio sociale e personale del socio unico, salvo il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari.
pagina 10 di 16 Inoltre, l'art. 2250 c.c. impone un ulteriore obbligo di pubblicità: negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la pubblicità quale emergente dalle visure versate in atti sia da parte della ricorrente sia da parte del resistente CP_1
(sostanzialmente sovrapponibili;
nella visura prodotta dal resistente si fa, invero, riferimento anche alla “comunicazione Prot. n. 27306/2014 del 11.09.2014”), risulta conforme al dettato normativo (nulla si è dedotto in ordine alla previsione di cui all'art. 2250 c.c.).
Né vi è contestazione in ordine alla effettuazione dei conferimenti secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c. (cfr. art. 2462 c.c.).
In ogni caso, a fronte di una pubblicità effettuata in conformità della previsione legislativa, occorrere interrogarsi sulla operatività, nel caso che ci occupa, della limitazione di cui all'art. 2495 c.c., secondo cui il socio unico dovrebbe rispondere dei debiti della società cancellata solo nei limiti di quanto effettivamente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione;
in caso di bilancio finale di liquidazione chiuso con capitale netto pari a zero e mancata distribuzione di somme ai soci, questi ultimi non possono, infatti, essere condannati al pagamento dei debiti residui della società estinta, venendo meno il presupposto stesso della loro responsabilità (cfr. Cass., n. 22780/2023).
Né a differenti conclusioni può giungersi nel caso di liquidazione volontaria della società, come invece ritenuto da parte ricorrente: in caso di liquidazione volontaria vale il limite di responsabilità, sia pur non circoscritto alle sole somme formalmente appostate nel bilancio finale, ma comprensivo di qualunque attribuzione patrimoniale ricevuta dai soci in sede di liquidazione, inclusi i beni sociali loro trasferiti prima della cancellazione (cfr. Cass., n. 14575/2024).
Orbene parte ricorrente, cui spetta l'onere della prova in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass, n. 32242/2023), non ha dimostrato che vi sia stata una effettiva riscossione di somme o di altra attribuzione patrimoniale da parte del CP_1
Invero, pur risultando dal bilancio di esercizio alla data del 31/12/2015 prodotto in atti dalla ricorrente (che ha dedotto la non disponibilità del bilancio di esercizio finale), che lo stesso si era chiuso con un utile di Euro 56.389, emergeva, altresì, che il liquidatore aveva proposto di utilizzare detto utile per la parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti, come poi disposto in sede di assemblea societaria di data 12/12/2016. Di rilievo assorbente è, comunque, il fatto che il bilancio finale di liquidazione al 19/12/2016, invero, già prodotto dal resistente nella comparsa di costituzione (cfr, sub alleg. 7, CP_1 contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente) e, comunque, nuovamente versato in atti con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositata in data 07/06/2021, si è chiuso con una perdita. Non rilevante, in proposito, appare la contestazione di parte ricorrente, mossa in sede di terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., circa la non rispondenza di detto bilancio finale alla previsione di cui all'art. 2492 c.c. avuto riguardo agli aspetti che rilevano in questa sede;
in ogni caso la contestazione è tardivamente formulata in quanto il bilancio in questione, come visto, era stato già allegato alla comparsa di costituzione.
Concludendo sul punto, essendosi il bilancio finale di liquidazione “chiuso in perdita” con passività, non potrebbe predicarsi la responsabilità del socio CP_1 pagina 11 di 16 Non appare meritevole di accoglimento l'ulteriore argomentazione di parte ricorrente secondo cui questi debba rispondere illimitatamente anche per il debito di cui si discute in questa sede in quanto all'epoca dell'infortunio del lavoratore (12/01/2011) Parte_3
e, prima ancora, alla data di sottoscrizione del contratto per la ristrutturazione del capannone in cui si è verificato l'infortunio (20/09/2010), la ancorché avesse effettuato CP_6
l'iscrizione camerale, non era attiva;
la comunicazione di inizio attività alla Camera di Commercio avveniva in data 27/06/2012, quando già erano trascorso un anno in mezzo dall'infortunio in questione, per cui, secondo l'assunto della società , avrebbe dovuto T_ affermarsi la responsabilità del convenuto , che aveva sottoscritto il Controparte_1 contratto di conferimento dell'incarico di realizzazione dei lavori quale amministratore, essendosi, di fatto, avvalso dello schermo di una società di comodo: “Gli amministratori di una società INATTIVA seppur iscritta alla Camera di Commercio, che sottoscrivono affari e stipulano contratti, pagano le conseguenze di una condotta sanzionabile ex art. 30 L.724/1994 come attività posta in essere da quindi NON OPERATIVA ex art 2476 c.c.”. Parte_7
Anticipando la soluzione, deve riconoscersi come, anche a voler qualificare la CP_6 quale società di comodo, siffatta qualificazione potrebbe, al più, comportare conseguenze sul piano fiscale (cfr. 30 L.724/1994), ma non sarebbe idonea a modificare di per sé il regime civilistico di responsabilità per le obbligazioni sociali.
La mera inattività di una società regolarmente iscritta non determina il venir meno della sua esistenza giuridica né della sua capacità di essere titolare di rapporti giuridici. La società inattiva o non più attiva, ma iscritta dal registro delle imprese, mantiene, difatti, piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione (arg. ex Cass., n. 7642/2023).
In conclusione, in assenza di distribuzioni di attivo, viene meno la invocata responsabilità di . Controparte_1
Tuttavia, ciò non conduce all'affermazione del suo difetto di legittimazione passiva poiché non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire, nei suoi confronti, l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società: “La questione, invero, è stata puntualmente affrontata dalle Sezioni Unite (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072) che individuano la ratio dell'art. 2495 c.c., 'nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto...questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati' e ciò tanto più che 'il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica'. Ed allora 'il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo […] E' ben vero che un orientamento della Corte […]
pagina 12 di 16 ha tuttavia reputato che 'gli ex soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta
[rapporto rilevante nel caso affrontato dalla Cassazione] solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione' e, inoltre, che 'l'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo' […]. Queste conclusioni, peraltro, come osservato da Cass. 7 aprile 2017, n. 9094 (seguita, in termini ampi, da Cass. 16 giugno 2017, n. 15035), non sono in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all'esito della cancellazione) a prescindere dall'aver questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione" (così, Cass., n 9672/2018; grassetto aggiunto).
Ritiene la scrivente di aderire al più recente orientamento della Suprema Corte “che si ricollega, in termini diretti, al dictum delle citate sentenze n. 6070 e n. 6072, la cui soluzione, come riconosciuto dalla dottrina, è ormai divenuta 'diritto vivente'" (cfr. Cass., n 9672 cit.).
A ben guardare, la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell'interesse ad agire: “Le Sezioni Unite, invero, hanno riconosciuto che la circostanza si potrebbe riflettere sul requisito dell'interesse ad agire, ma hanno ammonito che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto. Si può porre il caso, che le stesse Sezioni Unite hanno esaminato, di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v., al riguardo, Cass. 19 ottobre 2016, n. 21105, che ha riconosciuto l'interesse ad agire del creditore che abbia esperito azione revocatoria ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese). La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse [del creditore] a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (cfr., ancora, Cass, n. 9672/2018; enfasi della scrivente).
Corollario logico-giuridico di quanto sin qui argomentato è il riconoscimento dell'interesse all'accertamento del proprio diritto in capo a parte ricorrente nei confronti del socio avuto riguardo alla copertura assicurativa offerta dalla società di CP_1 assicurazione per la R.C. chiamata in causa dallo stesso (secondo quanto si dirà CP_1 subito dopo), e ferma, in ogni caso, la legittimazione passiva del socio.
LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RESISTENTE CP_1
La Compagnia di Assicurazioni è stata evocata in Controparte_7 virtù della Polizza n. 00002593001671 stipulata con la in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, dal socio per essere da questa garantito Controparte_1
e/o manlevato in caso di accoglimento della domanda promossa nei suoi confronti dalla società ricorrente.
pagina 13 di 16 Deduceva, a tal proposito, il resistente che “la ha CP_1 Controparte_20 confermato la copertura assicurativa in favore della per l'infortunio occorso al in CP_6 Parte_3 data 12/01/2011 (in cui il legale rappresentante e . , tan la Persona_2 medesima compagnia assicurativa si è costituita per nei predetti giudizi di primo grado e di CP_6 appello, nonché nel procedimento attualmente pe inanzi alla Corte di Cassazione RG N.29457/2019”.
Riteneva, dunque, detto resistente che la società chiamata in causa dovesse rispondere
“per le obbligazioni risarcitorie già assunte in ragione della polizza di copertura vigente e di cui ha già confermato la copertura nel sinistro in oggetto”.
Eccepiva la compagnia assicurativa, per contro, che la garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 000025.93.001671 era stata prestata in favore della società a Controparte_6 responsabilità limitata, e non dei soci della stessa.
Deduceva, inoltre, la compagnia che, ad onta dell'avvenuta cancellazione della società
in data 19/12/2016, iscritta nel registro delle imprese in data 02/01/2017, sia CP_6
l'appello incidentale sia il ricorso per cassazione proposti dall'odierna ricorrente erano stati notificati alla società stessa, ovvero a soggetto non più esistente (presso il procuratore costituito), con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Si riportava, poi, l'Assicurazione alle eccezioni sollevate dal chiamante in garanzia, di cui si è detto.
Vale, in primo luogo, rilevare che, nonostante le sollevate censure in ordine alle notifiche alla società assicurata – peraltro rilevanti in seno al procedimento dinanzi al Tribunale di ON-Sezione Lavoro e ai successivi gradi di giudizio -, la compagnia assicurativa si era costituita per la nei giudizi di primo grado, di appello e di Cassazione senza nulla eccepire, CP_6 per cui “si verificherà né più né meno l'effetto di successione negli effetti della sentenza pronunciata fra le parti originarie ( – e gli altri soggetti) ai sensi dell'art. 111 cpc con obbligo di CP_6 CP_7 di manlevare il socio dagli obblighi risarcitori come accertati nella sentenza e Controparte_7 posti a carico della nei rapporti interni fra i soggetti convenuti” (così memoria del resistente CP_6 depositata in data 12/03/2021). Vieppiù, in quella sede, l'evento della CP_1 sopravvenuta estinzione della società (il giudizio di primo grado era stato instaurato nell'anno 2014, mentre, come visto, l'estinzione della società risale al 2016/2017) non era stato dichiarato dalla società stessa costituitasi in giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. di guisa che, anche per i gradi successivi, il procedimento è regolarmente proseguito (cfr. Cass., n. 18250/2020).
Quanto alla operatività della garanzia assicurativa è sufficiente richiamare i principi enunciati nel precedente paragrafo in ordine al fenomeno successorio che si verifica in caso di estinzione della società rispetto ai soci della stessa;
siffatto fenomeno successorio, come detto, non estingue i debiti sociali ex art. 2495 c.c., e rende permanente la garanzia assicurativa in questione (quale copertura assicurativa postuma che fa rientrare nelle garanzie eventi accaduti in vigenza della società, anche quando quest'ultima è ormai estinta1), senza, peraltro, che possa rilevare il limite quantitativo di cui al surrichiamato art. 2495 c.c. che nulla ha a che vedere con la successione qui in esame. Per cui, la società era tenuta, ex contractu, a CP_7 1 L'infortunio del è occorso in data 12/01/2011, mentre la società lo si ricorda, è Parte_3 CP_6 stata cancellata in data 02/01/2017. pagina 14 di 16 garantire per la R.C. la società oggi cancellata e, ora, è obbligata, per il medesimo titolo, a garantire, per essa, il suo successore.
LA POSIZIONE DEI RESISTENTI CONTUMACI
Quanto al ET all'imprenditore e a Controparte_2 Controparte_10
n.q. di moglie ed erede del ET – come per Parte_2 CP_11
alla luce di quanto sin qui detto -, individuati dalla sentenza n. 61/2019 Controparte_1 come corresponsabili, con la parte ricorrente (unitamente a IN NO), secondo le quote ivi indicate, va accolta la domanda di accertamento e conseguente declaratoria nonché condanna del/al regresso della società nei loro confronti secondo le predette quote: T_ secondo l'art. 1299 c.c., difatti, “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [1203 n. 3]”.
Resta, ovviamente, fermo che la sentenza di accoglimento non può essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia, a sua volta, adempiuto nei confronti del creditore principale. E ciò in considerazione del fatto che l'estinzione dell'obbligazione "non è condizione dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato” (cfr. Cass., n. 12691/2008; conf. Id., nn. 5331/2007, 15930/2002, 2680/1998); di qui, in ogni caso, la non rilevanza, nel caso di specie, della giurisprudenza citata da parte resistente elativa CP_1 alla non possibilità di agire in regresso nei confronti dei condebitori nel caso in cui il condebitore istante non abbia pagato l'intero debito (in questo senso va letta, ad es., la pronuncia della Cass., n. 21482/2007).
Si rammenta, sul punto, quanto già in precedenza rilevato secondo cui a nulla rileva l'eventuale mancato pagamento ad opera dell'attore dell'intero debito in quanto, il condebitore solidale può comunque promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale.
Ciò significa, quindi, che in questa sede è sufficiente accertare la natura solidale del debito per la pronuncia di accertamento richiesta. Come dimostrato, infatti, il condebitore solidale può esercitare il regresso anche in via preventiva, in quanto l'estinzione dell'obbligazione non è condizione dell'azione cognitiva di regresso bensì della sola azione esecutiva esercitata contro l'altro obbligato.
LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
La peculiarità e complessità delle questioni affrontate in relazione alla posizione del resistente da un lato e la contumacia degli altri resistenti dall'altro giustificano la CP_1 compensazione delle spese di lite fra tutte le parti (i.e., nei rapporti tra la ricorrente, i resistenti e la terza chiamata, e tra questa e il resistente . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di ON, in persona del G.U. Lara Seccacini, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
a) ACCERTA e DICHIARA il diritto di regresso di Parte_1 verso i resistenti/convenuti
[...] Controparte_1 Controparte_2 pagina 15 di 16 nella misura delle singole quote accertate in capo Controparte_10 Parte_2
a ciascuno dalla sentenza n. 61/2019 della Corte di Appello di ON a condizione che sia pagato il debito risarcitorio liquidato dalla predetta sentenza in favore di e , e, per l'effetto, li CONDANNA a detto regresso, Parte_3 CP_5 nelle misure di cui sopra, in favore della ricorrente;
b) DICHIARA, in accoglimento della domanda di garanzia e manleva avanzata da
, stante l'operatività della polizza assicurativa n. 00002593001671 Controparte_1 stipulata con la la chiamata in causa Controparte_6 [...]
tenuta a mantenere indenne il predetto Controparte_7 CP_1 da quanto questi abbia a corrispondere alla ricorrente
[...]
n forza del capo a) del presente dispositivo;
Parte_1
c) RIGETTA ogni ulteriore domanda;
d) COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
ON, lì 04/IV/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al n. 3080 del Ruolo Generale dell'anno 2020, promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Mocchegiani, come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Tacconelli come da Controparte_1 procura alle liti agli atti del fascicolo telematico;
RESISTENTE
; Controparte_2
; Controparte_3
n.q. di erede di ; Parte_2 Persona_1
RESISTENTI CONTUMACI
e nei confronti di
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pauri, come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico;
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: AZIONE DI REGRESSO IN VIA PREVENTIVA;
CONCLUSIONI -
Per parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25/9/2024, e, quindi: “accertare e dichiarare il diritto di regresso di verso i Parte_1
pagina 1 di 16 convenuti, una volta pagato il debito risarcitorio liquidato dalla sentenza della Corte di Appello di ON n. 61/2019 in favore di ed , in via principale nella misura Parte_3 CP_5 delle singole quote e proporzioni percentuali accertate con la sentenza 61/2019 della Corte di Appello di ON, in via subordinata (secondo i principi di Cassazione n. 379/2005) nella misura dell'intero importo pagato dai ricorrenti detratta la propria quota di Parte_1
con condanna per l'effetto dei convenuti resistenti al regresso sulle
[...]
Accertare e dichiarare la responsabilità illimitata di per le obbligazioni Controparte_1 risarcitorie di el 2017. Con ogni Controparte_6 conseguente statuizione e con vittoria di spese e competenze legali”;
Per parte resistente come da note di trattazione scritta per Controparte_1
l'udienza del 24/09/2024, ovvero: “[…] in rito ed in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della presente azione nonché la carenza di legittimazione passiva del Sig.
per tutti i motivi di cui in premessa e disporne l'estromissione immediata Controparte_1 za di immediata estromissione dal processo autorizzare il Sig. CP_1
a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni
[...] Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
Lungadige Cangrande n.16 (37126) Verona, C.F./P.I. , in virtù della Polizza P.IVA_1
n.00002593001671 stipulata con la del legale rappresentante Controparte_6 pro-tempore, di cui alla premessa, per essere garantito e/o manlevato dalla compagnia di assicurazioni medesima in ipotesi di accoglimento della domanda promossa nei suoi confronti dalla in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tal fine Parte_1 si chi nto della prima udienza, a norma dell'art.269, co.2 cpc, onde consentire al convenuto la chiamata in causa di terzo nelle forme prescritte;
nel merito: respingere la domanda avanzata dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, perché destituita di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto e/o perché inammissibile e/o perché non provata e/o perché errata nell'importo richiesto a titolo di regresso;
in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della riversare ogni effetto pregiudizievole derivante dalla Parte_1 eventuale sentenza di condanna nei confronti della Compagnia Controparte_7
, tenuta a garantire e manlevare la
[...] Controparte_6 tore Sig. , i Controparte_8
Vinte le spese e compensi professionali, da porsi a carico della Compagnia di Ass.ni dell'assicurata ex art.1917 3° co. cpc”.
Per la chiamata in causa , come Controparte_9 da note di trattazione scritta per l'udienza del 24/09/2024, e, in particolare: “a) respingere la domanda di garanzia proposta dal Sig. nei confronti della Controparte_1 [...]
perché inammissibile, per le ragioni precisate in comparsa di risposta;
Controparte_7
a domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_7 perché è inammissibile la domanda proposta dalla
[...] Parte_1 nei confronti del Sig. sotto i diversi profili indicati in comparsa di risposta, Controparte_1 nonché per sopravven getto della domanda di condanna in solido ed anche per carenza di legittimazione passiva del Sig. c) respingere in ogni caso la Controparte_1 domanda di garanzia proposta nei confronti perché è Controparte_7 infondata, in fatto e diritto, la domanda proposta dalla nei confronti Parte_1 del Sig. così come compilata. di compenso Controparte_1 professionale”; pagina 2 di 16 PREMESSA
Per la comprensione della vicenda che ci occupa, si impone un excursus preliminare sui fatti che hanno originato la presente controversia.
In data 12/01/2011, il sig. mentre era impegnato, quale Parte_3 dipendente della ditta QU NO, nell'esecuzione dei lavori di ”posa in opera di copertura e lattoneria” dell'immobile sito in via Tronto di Torrette di ON, di proprietà della committente i lavori – [d'ora innanzi, -, precipitava Controparte_6 CP_6 dal tetto dell'immobile stesso, riportando gravi lesioni personali, con importanti postumi permanenti.
I lavori di cui sopra erano stati commissionati dalla alla odierna ricorrente, CP_6
[d'ora innanzi, ], che li aveva subappaltati Parte_1 T_ alla ditta la quale, a sua volta, ne aveva rimesso la Controparte_10 materiale esecuzione al padre di quest'ultimo, IN NO. Responsabili dei lavori e della sicurezza in cantiere erano, invece, rispettivamente, il ET e il Controparte_2 ET CP_11
Non ritenendosi integralmente risarcito per via stragiudiziale, Parte_3 agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di ON-Sez. Lavoro nei confronti di e del T_ legale rapp.te del ET e di IN NO, al Controparte_12 CP_11 fine di chiedere l'accertamento della loro responsabilità solidale in ordine all'infortunio occorsogli, con conseguente, relativa condanna al risarcimento del danno differenziale subito in conseguenza dell'infortunio stesso (cfr. proc. n. 469/2014 r.g.). Si costituivano i convenuti e i quali chiedevano e ottenevano la chiamata in causa di T_ Controparte_12
LI S.p.A. (al fine della manleva ex art. 1917 c.c.) nonché di e del suo legale CP_6 rappresentante, del ET della Controparte_13 Controparte_2 venivano chiamate in causa anche la Controparte_10 [...]
(compagnia assicuratrice per la R.C. delle ditte e IN CP_14 CP_10
NO) e la (compagnia assicuratrice per la R.C. della società Controparte_7
. CP_6
Il procedimento di cui sopra veniva riunito a quello pendente dinanzi a questo Tribunale, rubricato al n. 460/2014 r.g., precedentemente instaurato dall' nei confronti della CP_5
e di di IN NO e del ET al fine T_ Controparte_12 CP_11 di ottenere dagli stessi, in via di regresso, il rimborso delle prestazioni rese all'infortunato
. Parte_3
Con sentenza n. 82/2017 il Tribunale di ON-Sez. Lavoro condannava il solo IN NO sia al risarcimento in favore del dei danni da questi subiti Parte_3
a causa dell'infortunio (escluse le somme erogategli dall' al medesimo titolo), oltre al CP_5 pagamento delle spese mediche, sia al pagamento in favore dell' della somma erogata al CP_5
ex art. 13, co. 2, lett. a), D.L.vo 38/00; il tutto con obbligo di manleva nei Parte_3 limiti di polizza a carico di . (cfr. doc. 1, alleg. ricorso introduttivo). Controparte_14
La sentenza di prime cure veniva appellata da IN NO davanti alla Corte d'Appello di ON, con richiesta, tra le altre cose, di riconoscimento della responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente del lavoratore nella causazione del sinistro, e,
pagina 3 di 16 comunque, della corresponsabilità della , quale impresa affidataria dei lavori, e di T_
, quale incaricato del coordinamento della sicurezza. CP_11
Venivano proposti distinti appelli incidentali;
segnatamente:
- e l' instavano per la dichiarazione di responsabilità di Parte_3 CP_5
, della e del suo legale rappresentante, CP_11 T_ Controparte_12 nel verificarsi dell'infortunio;
- e domandavano, per quanto qui interessa, in caso di T_ Controparte_12 riconosciuta loro responsabilità nel verificarsi dell'evento, la dichiarazione di corresponsabilità di IN NO, e Controparte_10 CP_6 CP_13
(quali committenti delle opere), e .
[...] Controparte_2 CP_11
Con sentenza n. 61/2019, la Corte di Appello di ON, a parziale riforma della sentenza di primo grado (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), modificata laddove limitava la responsabilità dell'infortunio, ritenendosi, invece, che la stessa andasse estesa anche a (ora ai CP_11 suoi eredi), e alla società , di cui è il legale rappresentante, così T_ Controparte_12 decideva:
a) dichiarava nei rapporti interni la concorrente responsabilità, nel verificarsi dell'evento infortunistico, di IN NO nella misura del 30%; nella misura del CP_11
30%; nella misura del 16%; e Parte_4 Parte_5 T_ tutti nella misura dell'8%; CP_6
b) condannava in solido IN NO, gli eredi di (deceduto nelle more CP_11 del giudizio) e al risarcimento del danno, come quantificato in primo grado, in T_ favore del , nonché al pagamento della somma di Euro 299.891,99 a Parte_3 titolo di regresso, in favore dell' . CP_5
La società ricorreva per Cassazione avverso la predetta sentenza n. 61/2019 T_ della Corte di Appello di ON sulla base di sei motivi, deducendo, in particolare, con il quinto motivo, “la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda “ineludibile svolta in via subordinata da di Parte_1 corresponsabilità delle altre parti oltre a quelle condannate in via solidale (cfr. doc. 3 alleg. ricorso introduttivo).
In sostanza, con il surriportato motivo, la società censurava la sentenza della T_
Corte di Appello in quanto, pur avendo frazionato le concorrenti responsabilità, secondo determinate percentuali nei rapporti interni, tra IN NO, CP_11 [...]
la società e la stessa , aveva Controparte_2 Controparte_10 CP_6 T_ poi omesso la pronuncia di condanna solidale nei confronti di Controparte_2
e nonostante l'espressa e inequivoca domanda in tal senso Controparte_10 CP_6 asseritamente formulata dalla ricorrente in via subordinata -, essendosi limitata la Corte a condannare in solido tra loro IN NO, gli eredi di ed essa CP_11 deducente (cfr. pag 31 ricorso per Cassazione in atti, sub doc. 3 ricorso introduttivo).
La Cassazione ha rigettato il ricorso e, sul motivo che rileva in questa sede appena illustrato, ha escluso la sussistenza di un'omessa pronuncia in quanto, piuttosto, la Corte di Appello aveva reso una decisione coerente con le conclusioni dell'appello incidentale svolto dalla società . Questa aveva, difatti, chiesto soltanto l'accertamento della T_
pagina 4 di 16 corresponsabilità di soggetti ulteriori rispetto a IN NO, coinvolti nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto concluso tra la e la [“Non sussiste la omessa CP_6 T_ pronunzia denunziata con il motivo in esame, in quanto come dato atto dal giudice di appello (sentenza pag. 6 e 7) e come coerente con le conclusioni formulate con l'appello incidentale della società (conclusioni trascritte a pag. 29 del ricorso per cassazione), la richiesta dell'odierna ricorrente concerneva solo l'accertamento, senza estendersi alla richiesta di condanna, della concorrente responsabilità di soggetti, ulteriori rispetto a NO QU, coinvolti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'originario appalto conferito dalla Controparte_15 Parte_1
(cfr. testualmente pag. 8, paragrafo 10.1, sentenza versata in atti)].
[...]
IL PRESENTE GIUDIZIO
Tanto premesso, si può ora passare alla disamina dei fatti dedotti nel presente procedimento.
1. Con il ricorso in atti, nelle more del giudizio di Cassazione di cui si è detto, la società
ha evocato in giudizio , n.q. di socio unico della società T_ Controparte_1
(società cancellata dal registro delle imprese), ritenuto socio illimitatamente CP_6 responsabile, il ET , e Controparte_2 Controparte_10 Parte_2 quest'ultima in qualità di erede del ET CP_11
Attraverso il processo sommario di cognizione, previsto dai previgenti artt. 702-bis e seguenti c.p.c., la ricorrente chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto di regresso di
[...] verso i convenuti, una volta pagato il debito risarcitorio liquidato dalla Parte_1 pello di ON n. 61/2019 in favore di ed , in Parte_3 CP_5 via principale nella misura delle singole quote e proporzioni percentuali accertate con la sentenza 61/2019 della Corte di Appello di ON, in via subordinata (secondo i principi di Cassazione n. 379/2005) nella misura dell'intero importo pagato dai ricorrenti detratta la propria quota di
[...]
con condanna per l'effetto dei convenuti resistenti al regresso sulle Parte_1 accertate. Accertare e dichiarare la responsabilità illimitata di per le obbligazioni Controparte_1 risarcitorie di cancellata nel 2017”. Controparte_6
Deduceva la ricorrente che, in forza della sentenza della Corte di Appello di ON n. 61/2019, e l' avevano iscritto ipoteche giudiziarie sulle Parte_6 CP_5 proprietà immobiliari della (in data 19/12/2019 al n. 3971 per € 200.000,00 e somma T_ capitale di € 181.999,04 per;
in data 7/1/2020 al n. 10 per € Parte_3
377.000,00 c.a. e somma capitale di € 299.891,99 per ); aggiungeva che erano stati, CP_5 quindi, notificati alla società ricorrente atti di precetto per l'ammontare complessivo di Euro 377.000 c.a. (di cui Euro 181.999,04 dal signor – atto del 3/12/2019 – ed Parte_3
Euro 195.445,71 da – atto notificato il 14/1/2020). CP_5
Nessuna iniziativa era stata assunta, per contro, nei confronti dei soggetti riconosciuti dalla Corte di Appello condebitori o comunque corresponsabili sulla base delle percentuali meglio indicate in sentenza.
Con specifico riguardo alla posizione di , rilevava come questi Controparte_1 dovesse rispondere illimitatamente in luogo della società posta in liquidazione e CP_6 cancellata in data 02/01/2017, in quanto, alla data di detta liquidazione, era socio unico che non aveva provveduto ai necessari adempimenti di cui agli artt. 2462, 2470 e 2250 c.c. Siffatta illimitata responsabilità non avrebbe incontrato neppure il limite di cui all'art. 2495, co. 2 c.c.,
pagina 5 di 16 secondo cui, dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono far valere i crediti verso i soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, giacché tale limitazione non potrebbe invocarsi in caso di atto volontario qual è la volontaria cancellazione della società dal registro delle imprese.
Esperiva, quindi, azione di regresso in via preventiva nei confronti di tutti i soggetti rispetto ai quali la Corte dorica aveva accertato le percentuali di rispettiva responsabilità nella causazione dell'infortunio occorso al , ad eccezione di IN NO, Parte_3 giacché la di lui assicurazione, aveva provveduto a corrispondere € Controparte_14
127.240,90 a ed € 119.956,79 all' . Parte_3 CP_5
Rilevava, in proposito, che, come riconosciuto dai Giudici di Legittimità, il condebitore solidale può esercitare il regresso anche in via preventiva, in vista dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e subordinatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero, nel caso di specie più che probabile in ragione della certa capienza delle iscrizioni ipotecarie eseguite dal e dall' di cui sopra. Parte_3 CP_5
Di qui, l'interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento del suo diritto di regresso verso gli altri coobbligati solidali (ad eccezione, lo si ripete, di QU NO per i motivi già visti), individuati con la sentenza n. 61/2019 della Corte d'Appello di ON, in parte qua passata in giudicato, una volta pagato il debito verso e/o , con Parte_3 CP_5 condanna, per l'effetto, dei resistenti al regresso sulle somme accertate.
2. Costituitosi in giudizio, eccepiva il suo difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, l'inammissibilità dell'azione di regresso e la non sussistenza del credito vantato dalla ricorrente. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dalla società , chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in T_ causa della , per essere da questa manlevato. Controparte_7
Quanto al difetto di legittimazione passiva, deduceva il resistente la non sussistenza dei presupposti richiesti perché lo stesso potesse ritenersi illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società estinta, deducendo, in primis, di aver provveduto alla CP_6 pubblicità richiesta dalla legge in capo al socio unico, versando in atti visura camerale ordinaria da cui risultava che il era unico socio dal settembre 2014: a differenza CP_1 della visura prodotta da parte ricorrente, costituente una mera sintesi (cfr. doc. 5, pg. 6, alleg. ricorso intr.], la visura della Camera di Commercio del 26/10/2020 depositata dal CP_1 mostrava un'annotazione, nella sezione dedicata a “comunicazione socio unico”, della comunicazione Prot. n. 27306/2014 dell'11/9/2014, rispondente a tutti i crismi di legge (cfr. doc. 5, pg. 4, alleg. comp. di cost. . CP_1
Si rilevava, ulteriormente, che il non avesse mai ricoperto la qualifica di CP_1 amministratore della società mentre sarebbe stato socio unico della stessa in CP_6 periodo successivo al verificarsi dell'infortunio in esame (alla data del 12/01/2011, il legale rappresentante della era . CP_6 Persona_2
Veniva, inoltre, precisato che risultava interamente versato il capitale sociale della società e che il bilancio di liquidazione si era chiuso con una perdita, per cui non avrebbe potuto invocarsi la previsione di cui all'art. 2495, co. 2 c.c. poiché il non aveva CP_1
pagina 6 di 16 ricevuto alcuna distribuzione residuale finale a seguito della chiusura della liquidazione e conseguente cessazione della società.
Eccepiva, inoltre, il l'inammissibilità dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c., CP_1 in difetto dei presupposti per il relativo esercizio e, in particolare:
- la mancanza dell'integrale pagamento del debito solidale da uno dei condebitori, che non poteva trovare un surrogato in una iscrizione ipotecaria;
di fronte al chiaro testo della norma di cui all'art. 1299 c.c., non vi sarebbe spazio per una domanda in futuro quale ex adverso formulata, con conseguente mancanza dell'interesse ad agire, e pena il rischio di un indebito arricchimento del condebitore;
- prima ancora, l'insussistenza del debito solidale atteso che la sentenza della Corte d'Appello di ON aveva condannato, in solido con la Parte_1
i soli NO QU e il ET e non gli altri convenuti, rispetto ai CP_11 quali aveva solo operato una ripartizione interna delle rispettive responsabilità;
- in ogni caso, pur a voler ritenere sussistente un debito solidale, lo stesso non avrebbe potuto farsi valere nei confronti dello stesso che non era stato parte dei CP_1 precedenti procedimenti cui aveva, invero, partecipato la sola società CP_6
3. A seguito della chiamata in causa, si costituiva, altresì, la società CP_7 che contestava l'operatività della garanzia per la R.C. in quanto tale garanzia
[...] assicurativa era stata prestata in favore della società e non dei soci come il CP_6
CP_1
Contestava, altresì, l'avvenuta notifica tanto dell'atto di appello quanto del ricorso per Cassazione al procuratore della che, invero, era già stata cancellata dal registro CP_6 delle imprese, tanto che, in questa sede, si era corretto il tiro, evocando in giudizio un socio della società cancellata, sostenendone la illimitata responsabilità.
Eccepiva, inoltre, la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la domanda di regresso formulata in questa sede sarebbe domanda sovrapponibile a quella fatta valere con il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di ON, da cui, difatti, traeva origine la domanda di regresso qui esercitata.
Rilevava come, invero, la succitata sentenza della Corte di Appello non recasse alcuna condanna nei confronti della società rispetto alla quale era stata soltanto accertata CP_6 una quota di responsabilità dell'8%.
Aderiva, inoltre, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del he non CP_1 avrebbe potuto considerarsi illimitatamente responsabile per i debiti della società CP_6 cancellata, non avendo riscosso alcunché a seguito della liquidazione (il bilancio si era chiuso in perdita), come per contro richiesto per la successione dei soci nelle passività della società, ed essendosi adempiuto alla previsione di cui all'art. 2642 c.c. quanto a pubblicità e conferimento dei soci.
4. Gli altri resistenti, (erede del ET , Parte_2 CP_11 Controparte_10
(titolare della ditta ), e il ET hanno scelto di non CP_10 Controparte_2 costituirsi e vanno, pertanto, dichiarati contumaci pagina 7 di 16 5. In ragione della complessità delle questioni da trattare, tale da richiedere una trattazione ed eventualmente un'istruttoria incompatibile con il rito sommario, con ordinanza di data 17/03/2021, veniva disposta la conversione del rito in ordinario, con concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c
6. Con successiva ordinanza, si disponeva la sospensione del presente giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione (v. supra). Il procedimento veniva, quindi, riassunto all'esito della pronuncia della Suprema Corte.
7. Fatte, alfine, precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
SULLA AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE DI REGRESSO IN VIA PREVENTIVA
Si è visto come la difesa dei resistenti/convenuti costituiti faccia leva sulla inammissibilità dell'azione di regresso in caso di mancato pagamento del debito solidale da parte del condebitore che intende esercitare siffatta azione.
L'eccezione appare infondata e va rigettata.
Va, anzitutto, osservato che, in virtù di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il valido esercizio dell'azione di regresso, non è necessario che il coobbligato abbia pagato l'intero debito solidale: “il regresso può essere esercitato anche in via preventiva e cioè in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero” (così, v.si Cass, n. 15930/2002; arg. anche ex Cass., n 12691/2008), e, ancora: “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori […] La sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso […] è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo. il pagamento, da parte sua, dell'intero debito. L'estinzione dell'intera obbligazione funziona quindi pur sempre come condizione, non più dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobbligato” (così, cfr. Cass., n. 2680/1998).
Si osserva, incidentalmente, come non potrebbe, comunque, in questa sede, pronunciarsi una condanna immediatamente eseguibile in favore della ricorrente sulla base delle transazioni da questa concluse, nelle more del giudizio, unitamente a Controparte_16
e con (in data Controparte_12 Controparte_17 Parte_3
22/01/2021) e con l' (in data 18/07/2022), anche perché non vi è prova in atti del CP_5 pagamento del debito solidale in adempimento delle condizioni transatte.
LA MANCATA PRONUNCIA DI CONDANNA NEI CONFRONTI DEI CORRESPONSABILI DIVERSI DA IN GI, Controparte_18
– LA SUSSISTENZA DEL CREDITO VANTATO DALLA SOCIETA'
[...]
RICORRENTE
SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM
Deduceva il resistente che la sentenza della Corte di Appello aveva solo CP_1 operato una ripartizione interna della responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nell'infortunio occorso al , ma non aveva pronunciato una condanna nei Parte_3 confronti dei corresponsabili e, segnatamente, tra la ricorrente e gli odierni resistenti, con l'esclusione, quindi, dei soggetti già condannati in primo grado.
pagina 8 di 16 Dal momento che la sentenza della Corte d'Appello di ON aveva condannato, in solido con la i soli NO QU e il ET Parte_1 CP_11
e non gli altri convenuti, doveva ulteriormente dedursi, secondo la difesa dei resistenti, la inesistenza del debito di cui si controverte in questo giudizio.
La circostanza che, in un primo momento, era parsa – almeno in parte - ostativa alla pronuncia richiesta in questa sede (cfr. provvedimento di sospensione del presente procedimento che risultava, ad ogni buon conto, necessaria per lo stato di incertezza sui fatti portati all'attenzione della Suprema Corte, idonei a riflettersi in questo giudizio, con peculiare riguardo alla ammissibilità della domanda svolta dalla nei confronti della cfr. memorie della depositate in data T_ CP_6 Controparte_19 07/05/2021), in realtà, alla stregua della sentenza di Cassazione in atti (proc. RG N. 29457/2019), non incide sulla domanda qui formulata, ben potendo accertarsi il diritto al regresso della ricorrente nei confronti di tutti i soggetti riconosciuti corresponsabili dalla Corte di Appello e, quindi, dalla Suprema Corte: siffatto accertamento appare, difatti, sufficiente ai fini dell'affermazione del rapporto di solidarietà passiva tra i predetti corresponsabili, a prescindere da una pronuncia di condanna tra i condebitori. Giova, in proposito, richiamare un passo della sentenza n. 61/2019 della Corte dorica che riconosce la sussistenza di un rapporto condebitorio: “[…] nell'ambito dei rapporti interni fra gli individuati condebitori, il Collegio ritiene che, in virtù delle impugnazioni proposte, la percentuale di responsabilità vada graduata nel seguente modo. QU NO e vanno considerati CP_11 responsabili nella misura del 30% ciascuno […] Il [ responsabile nella CP_2 misura del 16% […] Quanto agli altri soggetti coinvolti ossia e Controparte_10 Parte_1 si ritiene che ciascuna parte vada ritenut e Controparte_6
[…]” (grassetto aggiunto).
Per l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. è, in altri termini, sufficiente l'accertamento del rapporto condebitorio, quale desumibile dalle pronunce in atti.
La responsabilità solidale sussiste, del resto, anche quando l'evento dannoso è causalmente derivato da condotte autonome e distinte di più soggetti, con diverso grado di efficienza causale, purché sussista uno stretto nesso di interdipendenza tra i diversi titoli dell'obbligazione.
La circostanza che l'odierno resistente non sia mai stato convenuto Controparte_1 nel giudizio di risarcimento danni di cui sopra, risultandovi convenuta la sola società
non è, parimenti, di ostacolo alla cognizione delle domande svolte nel presente CP_6 giudizio alla stregua di quanto si dirà meglio in prosieguo in ordine ai rapporti tra esso resistente e la società (v. infra § successivo). CP_6
Né appare ostativo alla pronuncia qui richiesta il principio del ne bis in idem, avendo il presente giudizio un petitum differente rispetto a quello oggetto del procedimento civile instaurato a seguito della domanda risarcitoria proposta dal;
la stessa Parte_3 pronuncia della Cassazione ha riconosciuto come non fosse stata svolta dall'odierna ricorrente, in senso al suo appello incidentale, domanda di condanna nei confronti dei soggetti riconosciuti corresponsabili dalla Corte di Appello. Vero è, piuttosto, che dalla pronuncia emessa in seno a quel giudizio ha avuto origine la domanda di regresso in esame.
pagina 9 di 16 SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL RESISTENTE Controparte_1
Eccepivano i resistenti e la compagnia l difetto Controparte_1 Controparte_19 di legittimazione passiva del primo, perchè questi “mai ha assunto il ruolo di amministratore né di liquidatore della società avendo assunto la qualità di socio unico in data Controparte_6 successiva al giudizio (con a nicazione di cui all'art. 2470 CC) e comunque non avendo ricevuto alcuna distribuzione residuale finale a seguito della chiusura della liquidazione e conseguente cessazione della società”.
Come noto, la disciplina della pubblicità nelle società con socio unico è fondamentale per mantenere il beneficio della responsabilità limitata.
Per le società a responsabilità limitata, come quella che qui ci occupa, l'art. 2462 c.c. stabilisce che, in caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione gli è appartenuta se non viene attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.
Obiettava parte ricorrente che, nel caso di specie, il quale socio unico della CP_1 società avrebbe risposto illimitatamente dei debiti sociali. Ai sensi degli artt. 2325 e CP_6
2362 c.c. (recte, art. 2462 c.c.), il nella qualità di socio unico, avrebbe risposto CP_1 illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione gli era appartenuta, e, quindi, anche per quelle conseguenti alla pronuncia della Corte di Appello di ON, in quanto non sarebbe stata attuata correttamente la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.
In tal caso, difatti, la responsabilità illimitata del socio unico prevista dall'art. 2462 c.c. ha natura autonoma, configurabile come una responsabilità lato sensu fideiussoria ex lege, e non successoria rispetto a quella della società, trovando il proprio fondamento direttamente nella legge e non nell'estinzione della società. Tale responsabilità, pertanto, non verrebbe meno per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, né sarebbe soggetta ai limiti di cui all'art. 2495 c.c. (cfr. Cass., n. 4216/2024).
Gli adempimenti pubblicitari richiesti sono dettagliati nell'art. 2362 c.c. e consistono in:
1. Deposito, per l'iscrizione, di una dichiarazione contenente:
- cognome e nome o denominazione del socio unico;
- data e luogo di nascita o Stato di costituzione;
- domicilio o sede;
- cittadinanza dell'unico socio.
2. La dichiarazione deve essere depositata dagli amministratori entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci [oggi dalla verificazione dell'evento che ha portato alla concentrazione delle quote sociali in capo a un unico socio] e deve indicare la data di tale iscrizione;
È importante notare che la legge prevede anche che l'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere personalmente alla pubblicità richiesta.
Come precisato dalla giurisprudenza, la società unipersonale mantiene la sua autonomia patrimoniale perfetta e la separazione tra patrimonio sociale e personale del socio unico, salvo il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari.
pagina 10 di 16 Inoltre, l'art. 2250 c.c. impone un ulteriore obbligo di pubblicità: negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la pubblicità quale emergente dalle visure versate in atti sia da parte della ricorrente sia da parte del resistente CP_1
(sostanzialmente sovrapponibili;
nella visura prodotta dal resistente si fa, invero, riferimento anche alla “comunicazione Prot. n. 27306/2014 del 11.09.2014”), risulta conforme al dettato normativo (nulla si è dedotto in ordine alla previsione di cui all'art. 2250 c.c.).
Né vi è contestazione in ordine alla effettuazione dei conferimenti secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c. (cfr. art. 2462 c.c.).
In ogni caso, a fronte di una pubblicità effettuata in conformità della previsione legislativa, occorrere interrogarsi sulla operatività, nel caso che ci occupa, della limitazione di cui all'art. 2495 c.c., secondo cui il socio unico dovrebbe rispondere dei debiti della società cancellata solo nei limiti di quanto effettivamente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione;
in caso di bilancio finale di liquidazione chiuso con capitale netto pari a zero e mancata distribuzione di somme ai soci, questi ultimi non possono, infatti, essere condannati al pagamento dei debiti residui della società estinta, venendo meno il presupposto stesso della loro responsabilità (cfr. Cass., n. 22780/2023).
Né a differenti conclusioni può giungersi nel caso di liquidazione volontaria della società, come invece ritenuto da parte ricorrente: in caso di liquidazione volontaria vale il limite di responsabilità, sia pur non circoscritto alle sole somme formalmente appostate nel bilancio finale, ma comprensivo di qualunque attribuzione patrimoniale ricevuta dai soci in sede di liquidazione, inclusi i beni sociali loro trasferiti prima della cancellazione (cfr. Cass., n. 14575/2024).
Orbene parte ricorrente, cui spetta l'onere della prova in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass, n. 32242/2023), non ha dimostrato che vi sia stata una effettiva riscossione di somme o di altra attribuzione patrimoniale da parte del CP_1
Invero, pur risultando dal bilancio di esercizio alla data del 31/12/2015 prodotto in atti dalla ricorrente (che ha dedotto la non disponibilità del bilancio di esercizio finale), che lo stesso si era chiuso con un utile di Euro 56.389, emergeva, altresì, che il liquidatore aveva proposto di utilizzare detto utile per la parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti, come poi disposto in sede di assemblea societaria di data 12/12/2016. Di rilievo assorbente è, comunque, il fatto che il bilancio finale di liquidazione al 19/12/2016, invero, già prodotto dal resistente nella comparsa di costituzione (cfr, sub alleg. 7, CP_1 contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente) e, comunque, nuovamente versato in atti con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositata in data 07/06/2021, si è chiuso con una perdita. Non rilevante, in proposito, appare la contestazione di parte ricorrente, mossa in sede di terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., circa la non rispondenza di detto bilancio finale alla previsione di cui all'art. 2492 c.c. avuto riguardo agli aspetti che rilevano in questa sede;
in ogni caso la contestazione è tardivamente formulata in quanto il bilancio in questione, come visto, era stato già allegato alla comparsa di costituzione.
Concludendo sul punto, essendosi il bilancio finale di liquidazione “chiuso in perdita” con passività, non potrebbe predicarsi la responsabilità del socio CP_1 pagina 11 di 16 Non appare meritevole di accoglimento l'ulteriore argomentazione di parte ricorrente secondo cui questi debba rispondere illimitatamente anche per il debito di cui si discute in questa sede in quanto all'epoca dell'infortunio del lavoratore (12/01/2011) Parte_3
e, prima ancora, alla data di sottoscrizione del contratto per la ristrutturazione del capannone in cui si è verificato l'infortunio (20/09/2010), la ancorché avesse effettuato CP_6
l'iscrizione camerale, non era attiva;
la comunicazione di inizio attività alla Camera di Commercio avveniva in data 27/06/2012, quando già erano trascorso un anno in mezzo dall'infortunio in questione, per cui, secondo l'assunto della società , avrebbe dovuto T_ affermarsi la responsabilità del convenuto , che aveva sottoscritto il Controparte_1 contratto di conferimento dell'incarico di realizzazione dei lavori quale amministratore, essendosi, di fatto, avvalso dello schermo di una società di comodo: “Gli amministratori di una società INATTIVA seppur iscritta alla Camera di Commercio, che sottoscrivono affari e stipulano contratti, pagano le conseguenze di una condotta sanzionabile ex art. 30 L.724/1994 come attività posta in essere da quindi NON OPERATIVA ex art 2476 c.c.”. Parte_7
Anticipando la soluzione, deve riconoscersi come, anche a voler qualificare la CP_6 quale società di comodo, siffatta qualificazione potrebbe, al più, comportare conseguenze sul piano fiscale (cfr. 30 L.724/1994), ma non sarebbe idonea a modificare di per sé il regime civilistico di responsabilità per le obbligazioni sociali.
La mera inattività di una società regolarmente iscritta non determina il venir meno della sua esistenza giuridica né della sua capacità di essere titolare di rapporti giuridici. La società inattiva o non più attiva, ma iscritta dal registro delle imprese, mantiene, difatti, piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione (arg. ex Cass., n. 7642/2023).
In conclusione, in assenza di distribuzioni di attivo, viene meno la invocata responsabilità di . Controparte_1
Tuttavia, ciò non conduce all'affermazione del suo difetto di legittimazione passiva poiché non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire, nei suoi confronti, l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società: “La questione, invero, è stata puntualmente affrontata dalle Sezioni Unite (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072) che individuano la ratio dell'art. 2495 c.c., 'nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto...questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati' e ciò tanto più che 'il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica'. Ed allora 'il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo […] E' ben vero che un orientamento della Corte […]
pagina 12 di 16 ha tuttavia reputato che 'gli ex soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta
[rapporto rilevante nel caso affrontato dalla Cassazione] solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione' e, inoltre, che 'l'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo' […]. Queste conclusioni, peraltro, come osservato da Cass. 7 aprile 2017, n. 9094 (seguita, in termini ampi, da Cass. 16 giugno 2017, n. 15035), non sono in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all'esito della cancellazione) a prescindere dall'aver questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione" (così, Cass., n 9672/2018; grassetto aggiunto).
Ritiene la scrivente di aderire al più recente orientamento della Suprema Corte “che si ricollega, in termini diretti, al dictum delle citate sentenze n. 6070 e n. 6072, la cui soluzione, come riconosciuto dalla dottrina, è ormai divenuta 'diritto vivente'" (cfr. Cass., n 9672 cit.).
A ben guardare, la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell'interesse ad agire: “Le Sezioni Unite, invero, hanno riconosciuto che la circostanza si potrebbe riflettere sul requisito dell'interesse ad agire, ma hanno ammonito che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto. Si può porre il caso, che le stesse Sezioni Unite hanno esaminato, di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v., al riguardo, Cass. 19 ottobre 2016, n. 21105, che ha riconosciuto l'interesse ad agire del creditore che abbia esperito azione revocatoria ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese). La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse [del creditore] a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (cfr., ancora, Cass, n. 9672/2018; enfasi della scrivente).
Corollario logico-giuridico di quanto sin qui argomentato è il riconoscimento dell'interesse all'accertamento del proprio diritto in capo a parte ricorrente nei confronti del socio avuto riguardo alla copertura assicurativa offerta dalla società di CP_1 assicurazione per la R.C. chiamata in causa dallo stesso (secondo quanto si dirà CP_1 subito dopo), e ferma, in ogni caso, la legittimazione passiva del socio.
LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RESISTENTE CP_1
La Compagnia di Assicurazioni è stata evocata in Controparte_7 virtù della Polizza n. 00002593001671 stipulata con la in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, dal socio per essere da questa garantito Controparte_1
e/o manlevato in caso di accoglimento della domanda promossa nei suoi confronti dalla società ricorrente.
pagina 13 di 16 Deduceva, a tal proposito, il resistente che “la ha CP_1 Controparte_20 confermato la copertura assicurativa in favore della per l'infortunio occorso al in CP_6 Parte_3 data 12/01/2011 (in cui il legale rappresentante e . , tan la Persona_2 medesima compagnia assicurativa si è costituita per nei predetti giudizi di primo grado e di CP_6 appello, nonché nel procedimento attualmente pe inanzi alla Corte di Cassazione RG N.29457/2019”.
Riteneva, dunque, detto resistente che la società chiamata in causa dovesse rispondere
“per le obbligazioni risarcitorie già assunte in ragione della polizza di copertura vigente e di cui ha già confermato la copertura nel sinistro in oggetto”.
Eccepiva la compagnia assicurativa, per contro, che la garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 000025.93.001671 era stata prestata in favore della società a Controparte_6 responsabilità limitata, e non dei soci della stessa.
Deduceva, inoltre, la compagnia che, ad onta dell'avvenuta cancellazione della società
in data 19/12/2016, iscritta nel registro delle imprese in data 02/01/2017, sia CP_6
l'appello incidentale sia il ricorso per cassazione proposti dall'odierna ricorrente erano stati notificati alla società stessa, ovvero a soggetto non più esistente (presso il procuratore costituito), con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Si riportava, poi, l'Assicurazione alle eccezioni sollevate dal chiamante in garanzia, di cui si è detto.
Vale, in primo luogo, rilevare che, nonostante le sollevate censure in ordine alle notifiche alla società assicurata – peraltro rilevanti in seno al procedimento dinanzi al Tribunale di ON-Sezione Lavoro e ai successivi gradi di giudizio -, la compagnia assicurativa si era costituita per la nei giudizi di primo grado, di appello e di Cassazione senza nulla eccepire, CP_6 per cui “si verificherà né più né meno l'effetto di successione negli effetti della sentenza pronunciata fra le parti originarie ( – e gli altri soggetti) ai sensi dell'art. 111 cpc con obbligo di CP_6 CP_7 di manlevare il socio dagli obblighi risarcitori come accertati nella sentenza e Controparte_7 posti a carico della nei rapporti interni fra i soggetti convenuti” (così memoria del resistente CP_6 depositata in data 12/03/2021). Vieppiù, in quella sede, l'evento della CP_1 sopravvenuta estinzione della società (il giudizio di primo grado era stato instaurato nell'anno 2014, mentre, come visto, l'estinzione della società risale al 2016/2017) non era stato dichiarato dalla società stessa costituitasi in giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. di guisa che, anche per i gradi successivi, il procedimento è regolarmente proseguito (cfr. Cass., n. 18250/2020).
Quanto alla operatività della garanzia assicurativa è sufficiente richiamare i principi enunciati nel precedente paragrafo in ordine al fenomeno successorio che si verifica in caso di estinzione della società rispetto ai soci della stessa;
siffatto fenomeno successorio, come detto, non estingue i debiti sociali ex art. 2495 c.c., e rende permanente la garanzia assicurativa in questione (quale copertura assicurativa postuma che fa rientrare nelle garanzie eventi accaduti in vigenza della società, anche quando quest'ultima è ormai estinta1), senza, peraltro, che possa rilevare il limite quantitativo di cui al surrichiamato art. 2495 c.c. che nulla ha a che vedere con la successione qui in esame. Per cui, la società era tenuta, ex contractu, a CP_7 1 L'infortunio del è occorso in data 12/01/2011, mentre la società lo si ricorda, è Parte_3 CP_6 stata cancellata in data 02/01/2017. pagina 14 di 16 garantire per la R.C. la società oggi cancellata e, ora, è obbligata, per il medesimo titolo, a garantire, per essa, il suo successore.
LA POSIZIONE DEI RESISTENTI CONTUMACI
Quanto al ET all'imprenditore e a Controparte_2 Controparte_10
n.q. di moglie ed erede del ET – come per Parte_2 CP_11
alla luce di quanto sin qui detto -, individuati dalla sentenza n. 61/2019 Controparte_1 come corresponsabili, con la parte ricorrente (unitamente a IN NO), secondo le quote ivi indicate, va accolta la domanda di accertamento e conseguente declaratoria nonché condanna del/al regresso della società nei loro confronti secondo le predette quote: T_ secondo l'art. 1299 c.c., difatti, “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [1203 n. 3]”.
Resta, ovviamente, fermo che la sentenza di accoglimento non può essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia, a sua volta, adempiuto nei confronti del creditore principale. E ciò in considerazione del fatto che l'estinzione dell'obbligazione "non è condizione dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato” (cfr. Cass., n. 12691/2008; conf. Id., nn. 5331/2007, 15930/2002, 2680/1998); di qui, in ogni caso, la non rilevanza, nel caso di specie, della giurisprudenza citata da parte resistente elativa CP_1 alla non possibilità di agire in regresso nei confronti dei condebitori nel caso in cui il condebitore istante non abbia pagato l'intero debito (in questo senso va letta, ad es., la pronuncia della Cass., n. 21482/2007).
Si rammenta, sul punto, quanto già in precedenza rilevato secondo cui a nulla rileva l'eventuale mancato pagamento ad opera dell'attore dell'intero debito in quanto, il condebitore solidale può comunque promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale.
Ciò significa, quindi, che in questa sede è sufficiente accertare la natura solidale del debito per la pronuncia di accertamento richiesta. Come dimostrato, infatti, il condebitore solidale può esercitare il regresso anche in via preventiva, in quanto l'estinzione dell'obbligazione non è condizione dell'azione cognitiva di regresso bensì della sola azione esecutiva esercitata contro l'altro obbligato.
LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
La peculiarità e complessità delle questioni affrontate in relazione alla posizione del resistente da un lato e la contumacia degli altri resistenti dall'altro giustificano la CP_1 compensazione delle spese di lite fra tutte le parti (i.e., nei rapporti tra la ricorrente, i resistenti e la terza chiamata, e tra questa e il resistente . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di ON, in persona del G.U. Lara Seccacini, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
a) ACCERTA e DICHIARA il diritto di regresso di Parte_1 verso i resistenti/convenuti
[...] Controparte_1 Controparte_2 pagina 15 di 16 nella misura delle singole quote accertate in capo Controparte_10 Parte_2
a ciascuno dalla sentenza n. 61/2019 della Corte di Appello di ON a condizione che sia pagato il debito risarcitorio liquidato dalla predetta sentenza in favore di e , e, per l'effetto, li CONDANNA a detto regresso, Parte_3 CP_5 nelle misure di cui sopra, in favore della ricorrente;
b) DICHIARA, in accoglimento della domanda di garanzia e manleva avanzata da
, stante l'operatività della polizza assicurativa n. 00002593001671 Controparte_1 stipulata con la la chiamata in causa Controparte_6 [...]
tenuta a mantenere indenne il predetto Controparte_7 CP_1 da quanto questi abbia a corrispondere alla ricorrente
[...]
n forza del capo a) del presente dispositivo;
Parte_1
c) RIGETTA ogni ulteriore domanda;
d) COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
ON, lì 04/IV/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
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