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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EN NG ON, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2230/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2266/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2064/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “Voglia codesta Corte: a) in via principale, accogliere il presente appello e, ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 546 del 1992, disporre la rimessione della causa al primo giudice;
b) in via subordinata, nel merito, previa eventuale sospensione del presente giudizio e proposizione delle questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE e di legittimità costituzionale sopra articolate, e previa se del caso disapplicazione delle norme di cui agli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 e 35, L. n. 4 del 1929, dichiarare la nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione degli artt.
7-ter e 7-quinquies, L. n. 212 del 2000; c) in via gradata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare l'impugnato avviso di accertamento;
d) in via ulteriormente subordinata, accertare 'applicabilità, alla fattispecie de qua, dello ius superveniens di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024, con conseguente annullamento della sanzione irrogata ex art. 6, co. 6, D.Lgs. n. 471 del 1997 e, comunque, irrogazione, in applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co.
3, D.Lgs. n. 472 del 1997, delle sanzioni amministrative nella misura del 70% dell'imposta evasa e/o indebitamente detratta, delle violazioni contestate, secondo quanto previsto dagli artt. 1, co. 2, 5, co.
4, e 6, co. 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, come modificati dall'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024, e previa disapplicazione della norma di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 87 del 2024 e/o declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di detta norma per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 637 e 7 CEDU e all'art. 49 CDFUE, sospensione del presente giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
f) in ogni caso, condannare controparte al rimborso delle somme percette nel corso del giudizio, aumentate degli interessi di legge, ed al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite di tutti i gradi del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato di iscrizione a ruolo. (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente).
Resistente/Appellato: L'Agenzia della Entrate- Direzione Provinciale di Catanzaro chiede “il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, notaio, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui in rubrica davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro eccependo l'illegittimità dello stesso per infondatezza e per carenza del presupposto impositivo Irap.
Nel corso dello svolgimento del giudizio è intervenuta sentenza del Tribunale di Catanzaro
(depositata in data 16 marzo 2023) con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione controllata ex artt. 268 e ss., D.Lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (c.d. “Codice della Crisi d'Impresa e
Ricorrente_1dell'Insolvenza) del patrimonio del notaio .
Seguiva, pertanto, l'interruzione del giudizio tributario, su richiesta della parte, ai sensi degli artt. 270 e 143, D.Lgs. n. 14/2019, con ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Catanzaro n. 24/2024, depositata in data 9 gennaio 2024.
Ricorrente_1 Con istanza depositata il 9 luglio 2024, ha riassunto il giudizio davanti alla predetta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Con decreto n. 952/2024, depositato in data 11 luglio 2024, il Presidente della Sez. n. 4 della
C.G.T. di Primo Grado di Catanzaro ha dichiarato l'estinzione del giudizio perché ritenuto intempestivo.
Il contribuente ha proposto reclamo ex art. 28, D.Lgs. n. 546 del 1992 e la Corte di Giustizia di primo grado, con sentenza n. 2266/2024, depositata in data 21 novembre 2024, lo ha rigettato, confermando la valutazione di intempestività del ricorso.
Avverso tale sentenza ha avanzato appello il notaio Ricorrente_1 – nell'inerzia della Liquidazione – rappresentando l'erroneità della stessa e insistendo per la tempestività della riassunzione, proposta, secondo le prospettazioni dell'appellante, l'ultimo giorno utile in attesa delle determinazioni del liquidatore ma comunque nei termini, cioè entro i sei mesi dall'ordinanza interruttiva, depositata il
9.1.2024. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 546 del 1992, in subordine, l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe per i motivi di merito rappresentati;
con vittoria delle spese del giudizio. Avanzava, altresì, richiesta di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 2230/2025, depositata il 18/06/2025.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, a mezzo di proprie controdeduzioni, con le quali insisteva per la legittimità della sentenza impugnata, e chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza resa all'udienza del 12.9.2025 questa Corte accoglieva l'istanza cautelare, con la motivazione che “in sede di primo esame, il verbale di sospensione del giudizio di primo grado non è assistito dall'attestazione di avvenuta lettura alle parti della decisione assunta dal collegio giudicante”.
All'udienza del 12.12.2025, la Corte, sentite le parti, riservava la decisione in camera di consiglio, provvedendo successivamente al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
La questione relativa alla tempestività della riassunzione del processo davanti al Giudice Tributario, nel termine di mesi sei previsto dalla legge, verte sulla presunzione, affermata quale certezza dal giudice di primo grado, che nel corso dell'udienza tenutasi l'8 luglio 2024, alla presenza delle parti, fosse stata dichiarata oralmente alle stesse l'interruzione del processo, così facendo decorrere detto termine di sei mesi da tale giorno, e non già da quello successivo, nel quale risulta essere stato depositato il processo verbale contenente l'ordinanza di interruzione.
La presunzione si fonda sulla circostanza che fosse stata data lettura del dispositivo nel corso di tale udienza, alla presenza delle parti, senza la cesura temporale rappresentata dalla camera di consiglio, che avrebbe comportato la menzione di una riserva, come argomentato nella sentenza di primo grado.
Ma tale conclusione non può essere condivisa.
Va, infatti, evidenziato che l'udienza dell' 08.01.2024 era stata fissata per la trattazione dell'istanza cautelare relativa al giudizio R.G.R. n. 1222/2022, che in quella sede la parte ricorrente ha avanzato istanza di interruzione del processo, che qualora la camera di consiglio segua immediatamente dopo alla discussione delle parti, non sempre viene riportato nel verbale la sospensione dovuta alla stessa e, soprattutto, che nel verbale non è stato dato atto della lettura del dispositivo.
In sostanza, dal verbale di udienza non si evince con certezza che vi sia stata la lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione del processo, alla presenza delle parti, ma tale circostanza è stata desunta dai primi giudici attraverso delle deduzioni. Tale metodo non può essere condiviso poiché a tale accertamento sono correlate conseguenze processuali di rilievo, fortemente pregiudizievoli per parte ricorrente perché compromissorie del suo diritto a una pronuncia giurisdizionale;
circostanza che trova giustificazione giuridica solo in ipotesi si abbia prova certa del momento in cui la parte abbia avuto contezza dell'avvenuta interruzione del processo, sì da poter concludere con sicurezza che la sua inerzia si sia protratta oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge
(quand'anche per un giorno).
Di contro risulta con certezza il deposito dell'ordinanza in data 09.01.2024 mediante il suo inserimento nel fascicolo telematico e la conseguente conoscibilità delle parti della stessa;
termine certo da cui deve farsi decorrere quello di cui all' art. 43, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.
A tanto consegue l'annullamento della sentenza appellata e la rimessione della causa alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catanzaro.
Data la particolarità della vicenda, sussistono le ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata.
Rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EN NG ON, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2230/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2266/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300485-2021 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2064/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “Voglia codesta Corte: a) in via principale, accogliere il presente appello e, ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 546 del 1992, disporre la rimessione della causa al primo giudice;
b) in via subordinata, nel merito, previa eventuale sospensione del presente giudizio e proposizione delle questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE e di legittimità costituzionale sopra articolate, e previa se del caso disapplicazione delle norme di cui agli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 e 35, L. n. 4 del 1929, dichiarare la nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione degli artt.
7-ter e 7-quinquies, L. n. 212 del 2000; c) in via gradata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare l'impugnato avviso di accertamento;
d) in via ulteriormente subordinata, accertare 'applicabilità, alla fattispecie de qua, dello ius superveniens di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024, con conseguente annullamento della sanzione irrogata ex art. 6, co. 6, D.Lgs. n. 471 del 1997 e, comunque, irrogazione, in applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co.
3, D.Lgs. n. 472 del 1997, delle sanzioni amministrative nella misura del 70% dell'imposta evasa e/o indebitamente detratta, delle violazioni contestate, secondo quanto previsto dagli artt. 1, co. 2, 5, co.
4, e 6, co. 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, come modificati dall'art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024, e previa disapplicazione della norma di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 87 del 2024 e/o declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di detta norma per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 637 e 7 CEDU e all'art. 49 CDFUE, sospensione del presente giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
f) in ogni caso, condannare controparte al rimborso delle somme percette nel corso del giudizio, aumentate degli interessi di legge, ed al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite di tutti i gradi del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato di iscrizione a ruolo. (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente).
Resistente/Appellato: L'Agenzia della Entrate- Direzione Provinciale di Catanzaro chiede “il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, notaio, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui in rubrica davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro eccependo l'illegittimità dello stesso per infondatezza e per carenza del presupposto impositivo Irap.
Nel corso dello svolgimento del giudizio è intervenuta sentenza del Tribunale di Catanzaro
(depositata in data 16 marzo 2023) con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione controllata ex artt. 268 e ss., D.Lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (c.d. “Codice della Crisi d'Impresa e
Ricorrente_1dell'Insolvenza) del patrimonio del notaio .
Seguiva, pertanto, l'interruzione del giudizio tributario, su richiesta della parte, ai sensi degli artt. 270 e 143, D.Lgs. n. 14/2019, con ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Catanzaro n. 24/2024, depositata in data 9 gennaio 2024.
Ricorrente_1 Con istanza depositata il 9 luglio 2024, ha riassunto il giudizio davanti alla predetta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Con decreto n. 952/2024, depositato in data 11 luglio 2024, il Presidente della Sez. n. 4 della
C.G.T. di Primo Grado di Catanzaro ha dichiarato l'estinzione del giudizio perché ritenuto intempestivo.
Il contribuente ha proposto reclamo ex art. 28, D.Lgs. n. 546 del 1992 e la Corte di Giustizia di primo grado, con sentenza n. 2266/2024, depositata in data 21 novembre 2024, lo ha rigettato, confermando la valutazione di intempestività del ricorso.
Avverso tale sentenza ha avanzato appello il notaio Ricorrente_1 – nell'inerzia della Liquidazione – rappresentando l'erroneità della stessa e insistendo per la tempestività della riassunzione, proposta, secondo le prospettazioni dell'appellante, l'ultimo giorno utile in attesa delle determinazioni del liquidatore ma comunque nei termini, cioè entro i sei mesi dall'ordinanza interruttiva, depositata il
9.1.2024. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 546 del 1992, in subordine, l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe per i motivi di merito rappresentati;
con vittoria delle spese del giudizio. Avanzava, altresì, richiesta di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 2230/2025, depositata il 18/06/2025.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, a mezzo di proprie controdeduzioni, con le quali insisteva per la legittimità della sentenza impugnata, e chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza resa all'udienza del 12.9.2025 questa Corte accoglieva l'istanza cautelare, con la motivazione che “in sede di primo esame, il verbale di sospensione del giudizio di primo grado non è assistito dall'attestazione di avvenuta lettura alle parti della decisione assunta dal collegio giudicante”.
All'udienza del 12.12.2025, la Corte, sentite le parti, riservava la decisione in camera di consiglio, provvedendo successivamente al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
La questione relativa alla tempestività della riassunzione del processo davanti al Giudice Tributario, nel termine di mesi sei previsto dalla legge, verte sulla presunzione, affermata quale certezza dal giudice di primo grado, che nel corso dell'udienza tenutasi l'8 luglio 2024, alla presenza delle parti, fosse stata dichiarata oralmente alle stesse l'interruzione del processo, così facendo decorrere detto termine di sei mesi da tale giorno, e non già da quello successivo, nel quale risulta essere stato depositato il processo verbale contenente l'ordinanza di interruzione.
La presunzione si fonda sulla circostanza che fosse stata data lettura del dispositivo nel corso di tale udienza, alla presenza delle parti, senza la cesura temporale rappresentata dalla camera di consiglio, che avrebbe comportato la menzione di una riserva, come argomentato nella sentenza di primo grado.
Ma tale conclusione non può essere condivisa.
Va, infatti, evidenziato che l'udienza dell' 08.01.2024 era stata fissata per la trattazione dell'istanza cautelare relativa al giudizio R.G.R. n. 1222/2022, che in quella sede la parte ricorrente ha avanzato istanza di interruzione del processo, che qualora la camera di consiglio segua immediatamente dopo alla discussione delle parti, non sempre viene riportato nel verbale la sospensione dovuta alla stessa e, soprattutto, che nel verbale non è stato dato atto della lettura del dispositivo.
In sostanza, dal verbale di udienza non si evince con certezza che vi sia stata la lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione del processo, alla presenza delle parti, ma tale circostanza è stata desunta dai primi giudici attraverso delle deduzioni. Tale metodo non può essere condiviso poiché a tale accertamento sono correlate conseguenze processuali di rilievo, fortemente pregiudizievoli per parte ricorrente perché compromissorie del suo diritto a una pronuncia giurisdizionale;
circostanza che trova giustificazione giuridica solo in ipotesi si abbia prova certa del momento in cui la parte abbia avuto contezza dell'avvenuta interruzione del processo, sì da poter concludere con sicurezza che la sua inerzia si sia protratta oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge
(quand'anche per un giorno).
Di contro risulta con certezza il deposito dell'ordinanza in data 09.01.2024 mediante il suo inserimento nel fascicolo telematico e la conseguente conoscibilità delle parti della stessa;
termine certo da cui deve farsi decorrere quello di cui all' art. 43, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.
A tanto consegue l'annullamento della sentenza appellata e la rimessione della causa alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catanzaro.
Data la particolarità della vicenda, sussistono le ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata.
Rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.