Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 241
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tempestività della riassunzione del processo

    La Corte ha ritenuto che il termine per la riassunzione debba decorrere dalla data di deposito dell'ordinanza di interruzione, poiché non vi è certezza che la lettura del dispositivo sia avvenuta in udienza alla presenza delle parti. Pertanto, la riassunzione è stata considerata tempestiva.

  • Altro
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione di legge

    La Corte, accogliendo la domanda di rimessione, non si è pronunciata nel merito su questa domanda.

  • Altro
    Applicazione del principio del favor rei e ius superveniens

    La Corte, accogliendo la domanda di rimessione, non si è pronunciata nel merito su questa domanda.

  • Altro
    Richiesta di rimborso spese legali

    La Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 241
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 241
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo