TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 04/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
MATTACHINI, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), RESISTENTE CONTUMACE CP_1 P.IVA_1
OGGETTO Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Con ricorso depositato il 4.11.2024, la ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente a far tempo dal 6 giugno 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con part time verticale e con mansioni di modellista inquadrata nel terzo livello del CCNL terziario-confcommercio; di aver comunicato alla società in data 12.03.2024 il proprio stato di gravidanza nonché la necessità di astensione anticipata a far tempo dal 22 marzo 2024; di essere stata licenziata il 23 aprile 2024 per giustificato motivo oggettivo motivato dalla cessazione dell'attività della società in pari data (cfr. doc. 7 ricorrente); di aver partorito il figlio il 17 giugno 2024.
Deducendo la nullità del licenziamento comunicato nel corso della gravidanza ha chiesto:”
Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 23.04.2024, in quanto avvenuto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015. Condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro
1
tempore alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro. Condannare la società convenuta, in alternativa alla reintegrazione, qualora la ricorrente scelga questa opzione, al pagamento di un'indennità risarcitoria a favore della stessa, pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e così complessivamente alla somma di €. 22.293,00 (retribuzione utile Tfr Feb
2024 €. 1.486,20 x 15) oltre, nel caso la ricorrente scelga tale opzione, al pagamento del Tfr maturato pari ad €. 2.456,98. Condannare la società convenuta, in ogni caso, ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra, nella misura minima di
5 mensilità, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di € 1.486.20 (retribuzione utile
Tfr Feb 2024), o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Il tutto, sulle somme dovute, unitamente agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo.”
Nessuno si costituiva per parte resistente che, regolarmente citata, è stata dichiarata contumace. All'udienza odierna, non necessitando attività istruttoria, all'esito della discussione la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
L'art. 54 d.lgs. 151/2001 - stabilisce testualmente che le lavoratrici non possano essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Tale divieto non opera nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova.
Le lavoratrici sono altresì tenute a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Nel caso di specie la ricorrente ha documentato sia lo stato di gravidanza al momento del licenziamento che la preventiva comunicazione al datore di lavoro e la successiva nascita del figlio (cfr. docc. 3 e 6 ricorrente).
Per contro la società, non costituendosi in giudizio, nulla ha provato in merito alla ricorrenza delle circostanze di fatto (la cessazione dell'attività cui era adibita la ricorrente) che renderebbero inoperabile il divieto di licenziamento.
Ne consegue che il licenziamento deve ritenersi nullo in quanto irrogato in violazione del divieto di cui all'art. 54 del d. lgs. n. 151/2001.
La lavoratrice deve essere reintegrata. La tutela applicabile è quella di cui all'art. 2 del d.lgs 23/2015. Conseguentemente deve essere ordinata al datore di lavoro la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1486,20, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva
2
reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore delle questioni trattate, in complessivi euro 1.900 (applicati i minimi nello scaglione fino ad euro 26.000,00, omessa la fase istruttoria e ridotta decisionale), oltre spese generali, spese vive per euro 259,00 e accessori di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa: accertata la nullità del licenziamento in data 23 aprile 2024 poiché comunicato in periodo di gravidanza, condanna parte resistente: 1) alla reintegrazione della ricorrente;
2) al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1486,20, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dalla ricorrente nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative;
3) al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 1.900,00, oltre spese generali, spese vive per euro 259,00 e accessori di legge.
Busto Arsizio 19.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Emanuela Fedele
3