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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 817/2023, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Tricarico n.61/2022”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Matera alla Via De Lorenzo n. 19, presso lo studio dall'avv. Franco Gentilesca (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO quale successore di (P.I Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Turi P.IVA_1
alla Via Colapinto 23 presso lo studio dell'avv. D'Autilia Gianfranco (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti autenticata C.F._3
da notaio rep. n. 29698;
, residente in [...] alla contrada Serra delle Controparte_3
Vigne; – APPELLATI –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 30/1/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedo- no la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo
1 e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della de- cisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 10/5/2023 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 61 resa il 25/11/2022 dal Giudice di Pace di Tricarico che aveva parzialmente accolto la domanda da lui spiegata e condannato in solido Controparte_4
(poi al pagamento di € 4.345,29, ol-
[...] Controparte_1
tre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in Tricarico in data 26/2/2018 alle ore 20:30, quando, nel percorrere a piedi la locale via San Giovanni sul margine della sede stradale, era stato investito dall'auto tg.CC869RM di proprietà della , garantita per la responsabilità civile CP_3
da detta compagnia.
A sostegno del gravame ha dedotto la violazione degli artt.116 c.p.c., 2054 c.c., 1227 c.c.
e 190 C.d.S., non avendo il primo giudice correttamente valutato le dichiarazioni rese dal teste escusso in sede di esame testimoniale in ordine alla dinamica dei fatti ed avendo ri- tenuto la sua pari responsabilità nella causazione del sinistro per aver percorso, in viola- zione delle regole di ordinaria prudenza e comune diligenza, una strada priva di marcia- piedi, in condizioni di scarsa visibilità e resa nell'occasione scivolosa dalle precipitazioni nevose in atto. Sul punto ha sostenuto che non aveva fornito prova di aver fat- CP_3
to il possibile per evitare il danno, ciò che osta all'accertamento del concorso di colpa a suo carico, attesa peraltro la piena conformità della sua condotta alle prescrizioni del co- dice stradale. Pertanto, ha chiesto dichiararsi l'esclusiva responsabilità dell'appellata nel- la causazione del sinistro con condanna delle appellate al pagamento in solido della somma residua di € 13.459,51 (detratto quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e in sede di accordo stragiudiziale), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
successore di nel costituirsi, ha di- Controparte_1 Controparte_5
sconosciuto la dinamica del sinistro, evidenziando come l'incapacità del teste escusso di riferire in ordine al presunto punto d'urto tra il corpo del danneggiato ed il veicolo assicu- rato, nonché l'assenza su quest'ultimo di segni di danno riconducibili all'evento confu- tassero la prospettazione attorea. Inoltre;
ha sostenuto il concorso di colpa del Parte_1
nella causazione del sinistro, avendo lo stesso ammesso di avere percorso una strada pri- va di marciapiede, ciò che aveva correttamente indotto il primo giudice ad affermarne la
2 corresponsabilità, non ostandovi la circostanza che la non avesse fornito pro- CP_3
va liberatoria atta a vincere la presunzione legale di colpa a suo carico. In ordine al quan- tum, ha contestato l'ammissibilità della domanda, stante il carattere di novità della stessa ai sensi dell'art.345 c.p.c. e ha concluso per il rigetto dell'appello, con il favore degli one- ri processuali.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, pur ritual- Controparte_3
mente citata, non si è costituita in giudizio.
L'appello è fondato.
Va anzitutto evidenziato che in tema di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054 comma primo c.c., dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, occorrendo pro- vare che questa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adotta- to tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Sez.
III, ord. 28/3/2022 n.9856, sent. 04/04/2017 n. 8663).
Nondimeno, va precisato che la presunzione di colpa a carico del conducente di veicolo investitore non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana e, dunque, pur lad- dove il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione, tanto non preclude l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, da apprezzarsi ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.1227 comma primo c.c. (cfr.
Cass. Civ. Sez. III 17/1/2020 n. 842). Tuttavia la lettura combinata dell'art. 2054 primo comma c.c. -il quale pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore- e dell'art. 1227 c.c., esige da parte del giudice di merito che si svolga specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla parti- colarità del caso concreto. Tale valutazione deve condursi in via ipotetica e con giudizio controfattuale e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente ve- rificato se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corret- ta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. 3/3/2025 n.
5594, ord., 25/1/2024, n. 2433).
3 Nel caso di specie, non risulta che il primo giudice abbia svolto, nella ricostruzione del sinistro una valutazione comparativa delle condotte rispettivamente tenute dalle parti, es- sendosi limitato, invero, ad enunciare il generico concorso di colpa del pedone danneg- giato nella misura del 50%, supponendo che nello specifico operasse la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 2054 secondo comma c.c., mentre il primo comma di detto ar- ticolo da applicarsi in concreto avrebbe imposto di verificare se la conducente del mezzo avesse adottato nell'occasione tutte le manovre possibili ad evitare l'evento.
Infatti, dall'esame del materiale istruttorio e, nella specie, dalla deposizione resa dal teste
(da valutarsi attendibile, stante l'esatta coincidenza spazio temporale delle Testimone_1
dichiarazioni rese con la ricostruzione dei fatti fornita dal danneggiato) è emerso soltanto che la conducente del veicolo tg.CC869RM, perdendo il controllo dello stesso, aveva in- vestito il , il quale camminava lungo il margine della strada. Di contro, non si Parte_1 evince alcun elemento idoneo a comprovare che la abbia nell'occasione uni- CP_3
formato la sua condotta al rispetto di tutte le misure idonee ad evitare l'impatto con la vit- tima, ovvero che abbia tenuto velocità adeguata, rispetto alle concrete condizioni di tem- po e di luogo, mantenendo la sua auto entro la mezzeria di pertinenza, senza perderne il controllo, come evincibile anche dalla dichiarazione dalla stessa resa e sottoscritta con il modulo di constatazione amichevole prodotto in atti.
Quanto al comportamento del danneggiato, si evidenzia che, contrariamente a quanto so- stenuto nella sentenza impugnata, l'utilizzo da parte del pedone di una strada priva di marciapiedi non integra perciò solo una violazione dell'art. 190 C.d.S., il quale, invero, si limita a prescrivere, in assenza di marciapiedi e di altri spazi idonei, la circolazione sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli: pertanto, in assenza di prove che depongano per una violazione dell'art. 190 C.d.S. nel senso sopra chiarito, va escluso che il danneggiato abbia concorso alla causazione dell'evento.
La carenza di elementi dai quali desumere che l'appellata si fosse trovata nell'impossibilità oggettiva di evitare l'impatto con il impone di ritenere non Parte_1 superata la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 primo comma c.c. in capo al condu- cente del veicolo investitore, sicché in riforma della sentenza impugnata va affermata l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso in data 26/2/2018 alla locale Via San Gio- vanni in Tricarico in capo a . Controparte_3
4 In ordine al quantum, va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalla
[...]
di inammissibilità della domanda per violazione del divieto di nova in appel- CP_1 lo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., poiché il ha formulato con l'atto introduttivo Parte_1
istanza risarcitoria per il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice, sicché non si ravvisa alcuna modificazione dell'originaria pretesa atto- rea.
In proposito, vanno condivise le argomentazioni svolte dal primo giudice, il quale, traen- do spunto dall'espletata consulenza medico legale -condivisibile poiché corretta sotto il profilo logico e tecnico- ha sostenuto che le lesioni fossero eziologicamente riconducibili al sinistro e che le stesse avessero determinato danno biologico permanente pari all'1%, costituito dalla frattura coronale degli elementi dentali 11 e 21 con un'invalidità tempora- nea parziale nella misura del 20% per 20 giorni. L'entità del danno è, dunque, calcolata alla stregua di quanto disposto dall' art. 5 Legge 5 marzo 2001 n. 57, come da ultimo ag- giornato con D.M. 16/7/2024 in € 1285,10 rinvenienti dalla somma di:
- € 914,14 per danno biologico permanente al 1%;
- € 220,96 per ITP al 20% considerato l'importo di € 55,24 die;
- € 150,00 per spese mediche documentate.
- € 8.000,00 per il presumibile esborso che il sosterrà in futuro per la Parte_1
sostituzione delle protesi dentarie, come riconosciuto dall'ausiliare del giudice e non adeguatamente contestato dalla compagnia assicuratrice.
Dal totale di € 9.285,10 (1.285,10 + 8.000) vanno poi detratti gli importi di € 650,00 e €
4.345,29 già corrisposti in via stragiudiziale e in esecuzione della sentenza di primo gra- do, residuando un saldo di € 4.289,81, sicché le parti appellate vanno condannate a paga- re in solido in favore di l'importo di € 4.289,81 a titolo di risarcimen- Parte_1
to danni, oltre interessi legali sino al soddisfo.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, e ,, attesa la soc- Controparte_3 Controparte_6
combenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno condannate in solido alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidandosi le legali, in base ai parametri minimi dettati dal D.M. 55/2014, in ragione della semplicità della controversia, in € 264,00 per esborsi ed € 1.046,00 (€ 213 studio, € 176 fase introduttiva, € 284 tratta- zione, € 373 decisione) per onorari, come rideterminati in base al valore della controver-
5 sia, per il primo grado ed in € 382,50 per esborsi ed € 2.540,00 (€ 460 studio, € 389 fase introduttiva, € 840 trattazione, € 851 decisione) per onorari per il presente giudizio, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente provvedimento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n. 61 re- Controparte_3 Controparte_1
sa il 25/11/2022 dal Giudice di Pace di Tricarico, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- in accoglimento dell'appello, condanna e Controparte_3 Controparte_6
(ora al pagamento in solido in favore di
[...] Controparte_1 di € 4.289,81, oltre interessi dal giorno del sinistro al soddisfo;
Parte_1
- condanna le appellate in solido al pagamento in favore di delle spese Parte_1
giudiziali, ivi comprese quelle di consulenza medico legale, liquidandosi le legali per il primo grado in € 264,00 per esborsi e € 1.046,00 per compensi e per il presente giudizio in € 382,50 per esborsi ed € 2.540,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spe- se generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 3/4/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 817/2023, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Tricarico n.61/2022”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Matera alla Via De Lorenzo n. 19, presso lo studio dall'avv. Franco Gentilesca (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO quale successore di (P.I Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Turi P.IVA_1
alla Via Colapinto 23 presso lo studio dell'avv. D'Autilia Gianfranco (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti autenticata C.F._3
da notaio rep. n. 29698;
, residente in [...] alla contrada Serra delle Controparte_3
Vigne; – APPELLATI –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 30/1/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedo- no la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo
1 e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della de- cisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 10/5/2023 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 61 resa il 25/11/2022 dal Giudice di Pace di Tricarico che aveva parzialmente accolto la domanda da lui spiegata e condannato in solido Controparte_4
(poi al pagamento di € 4.345,29, ol-
[...] Controparte_1
tre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in Tricarico in data 26/2/2018 alle ore 20:30, quando, nel percorrere a piedi la locale via San Giovanni sul margine della sede stradale, era stato investito dall'auto tg.CC869RM di proprietà della , garantita per la responsabilità civile CP_3
da detta compagnia.
A sostegno del gravame ha dedotto la violazione degli artt.116 c.p.c., 2054 c.c., 1227 c.c.
e 190 C.d.S., non avendo il primo giudice correttamente valutato le dichiarazioni rese dal teste escusso in sede di esame testimoniale in ordine alla dinamica dei fatti ed avendo ri- tenuto la sua pari responsabilità nella causazione del sinistro per aver percorso, in viola- zione delle regole di ordinaria prudenza e comune diligenza, una strada priva di marcia- piedi, in condizioni di scarsa visibilità e resa nell'occasione scivolosa dalle precipitazioni nevose in atto. Sul punto ha sostenuto che non aveva fornito prova di aver fat- CP_3
to il possibile per evitare il danno, ciò che osta all'accertamento del concorso di colpa a suo carico, attesa peraltro la piena conformità della sua condotta alle prescrizioni del co- dice stradale. Pertanto, ha chiesto dichiararsi l'esclusiva responsabilità dell'appellata nel- la causazione del sinistro con condanna delle appellate al pagamento in solido della somma residua di € 13.459,51 (detratto quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e in sede di accordo stragiudiziale), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
successore di nel costituirsi, ha di- Controparte_1 Controparte_5
sconosciuto la dinamica del sinistro, evidenziando come l'incapacità del teste escusso di riferire in ordine al presunto punto d'urto tra il corpo del danneggiato ed il veicolo assicu- rato, nonché l'assenza su quest'ultimo di segni di danno riconducibili all'evento confu- tassero la prospettazione attorea. Inoltre;
ha sostenuto il concorso di colpa del Parte_1
nella causazione del sinistro, avendo lo stesso ammesso di avere percorso una strada pri- va di marciapiede, ciò che aveva correttamente indotto il primo giudice ad affermarne la
2 corresponsabilità, non ostandovi la circostanza che la non avesse fornito pro- CP_3
va liberatoria atta a vincere la presunzione legale di colpa a suo carico. In ordine al quan- tum, ha contestato l'ammissibilità della domanda, stante il carattere di novità della stessa ai sensi dell'art.345 c.p.c. e ha concluso per il rigetto dell'appello, con il favore degli one- ri processuali.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, pur ritual- Controparte_3
mente citata, non si è costituita in giudizio.
L'appello è fondato.
Va anzitutto evidenziato che in tema di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.2054 comma primo c.c., dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, occorrendo pro- vare che questa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adotta- to tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Sez.
III, ord. 28/3/2022 n.9856, sent. 04/04/2017 n. 8663).
Nondimeno, va precisato che la presunzione di colpa a carico del conducente di veicolo investitore non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana e, dunque, pur lad- dove il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione, tanto non preclude l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, da apprezzarsi ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.1227 comma primo c.c. (cfr.
Cass. Civ. Sez. III 17/1/2020 n. 842). Tuttavia la lettura combinata dell'art. 2054 primo comma c.c. -il quale pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore- e dell'art. 1227 c.c., esige da parte del giudice di merito che si svolga specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla parti- colarità del caso concreto. Tale valutazione deve condursi in via ipotetica e con giudizio controfattuale e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente ve- rificato se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corret- ta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. 3/3/2025 n.
5594, ord., 25/1/2024, n. 2433).
3 Nel caso di specie, non risulta che il primo giudice abbia svolto, nella ricostruzione del sinistro una valutazione comparativa delle condotte rispettivamente tenute dalle parti, es- sendosi limitato, invero, ad enunciare il generico concorso di colpa del pedone danneg- giato nella misura del 50%, supponendo che nello specifico operasse la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 2054 secondo comma c.c., mentre il primo comma di detto ar- ticolo da applicarsi in concreto avrebbe imposto di verificare se la conducente del mezzo avesse adottato nell'occasione tutte le manovre possibili ad evitare l'evento.
Infatti, dall'esame del materiale istruttorio e, nella specie, dalla deposizione resa dal teste
(da valutarsi attendibile, stante l'esatta coincidenza spazio temporale delle Testimone_1
dichiarazioni rese con la ricostruzione dei fatti fornita dal danneggiato) è emerso soltanto che la conducente del veicolo tg.CC869RM, perdendo il controllo dello stesso, aveva in- vestito il , il quale camminava lungo il margine della strada. Di contro, non si Parte_1 evince alcun elemento idoneo a comprovare che la abbia nell'occasione uni- CP_3
formato la sua condotta al rispetto di tutte le misure idonee ad evitare l'impatto con la vit- tima, ovvero che abbia tenuto velocità adeguata, rispetto alle concrete condizioni di tem- po e di luogo, mantenendo la sua auto entro la mezzeria di pertinenza, senza perderne il controllo, come evincibile anche dalla dichiarazione dalla stessa resa e sottoscritta con il modulo di constatazione amichevole prodotto in atti.
Quanto al comportamento del danneggiato, si evidenzia che, contrariamente a quanto so- stenuto nella sentenza impugnata, l'utilizzo da parte del pedone di una strada priva di marciapiedi non integra perciò solo una violazione dell'art. 190 C.d.S., il quale, invero, si limita a prescrivere, in assenza di marciapiedi e di altri spazi idonei, la circolazione sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli: pertanto, in assenza di prove che depongano per una violazione dell'art. 190 C.d.S. nel senso sopra chiarito, va escluso che il danneggiato abbia concorso alla causazione dell'evento.
La carenza di elementi dai quali desumere che l'appellata si fosse trovata nell'impossibilità oggettiva di evitare l'impatto con il impone di ritenere non Parte_1 superata la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 primo comma c.c. in capo al condu- cente del veicolo investitore, sicché in riforma della sentenza impugnata va affermata l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso in data 26/2/2018 alla locale Via San Gio- vanni in Tricarico in capo a . Controparte_3
4 In ordine al quantum, va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalla
[...]
di inammissibilità della domanda per violazione del divieto di nova in appel- CP_1 lo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., poiché il ha formulato con l'atto introduttivo Parte_1
istanza risarcitoria per il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice, sicché non si ravvisa alcuna modificazione dell'originaria pretesa atto- rea.
In proposito, vanno condivise le argomentazioni svolte dal primo giudice, il quale, traen- do spunto dall'espletata consulenza medico legale -condivisibile poiché corretta sotto il profilo logico e tecnico- ha sostenuto che le lesioni fossero eziologicamente riconducibili al sinistro e che le stesse avessero determinato danno biologico permanente pari all'1%, costituito dalla frattura coronale degli elementi dentali 11 e 21 con un'invalidità tempora- nea parziale nella misura del 20% per 20 giorni. L'entità del danno è, dunque, calcolata alla stregua di quanto disposto dall' art. 5 Legge 5 marzo 2001 n. 57, come da ultimo ag- giornato con D.M. 16/7/2024 in € 1285,10 rinvenienti dalla somma di:
- € 914,14 per danno biologico permanente al 1%;
- € 220,96 per ITP al 20% considerato l'importo di € 55,24 die;
- € 150,00 per spese mediche documentate.
- € 8.000,00 per il presumibile esborso che il sosterrà in futuro per la Parte_1
sostituzione delle protesi dentarie, come riconosciuto dall'ausiliare del giudice e non adeguatamente contestato dalla compagnia assicuratrice.
Dal totale di € 9.285,10 (1.285,10 + 8.000) vanno poi detratti gli importi di € 650,00 e €
4.345,29 già corrisposti in via stragiudiziale e in esecuzione della sentenza di primo gra- do, residuando un saldo di € 4.289,81, sicché le parti appellate vanno condannate a paga- re in solido in favore di l'importo di € 4.289,81 a titolo di risarcimen- Parte_1
to danni, oltre interessi legali sino al soddisfo.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, e ,, attesa la soc- Controparte_3 Controparte_6
combenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno condannate in solido alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidandosi le legali, in base ai parametri minimi dettati dal D.M. 55/2014, in ragione della semplicità della controversia, in € 264,00 per esborsi ed € 1.046,00 (€ 213 studio, € 176 fase introduttiva, € 284 tratta- zione, € 373 decisione) per onorari, come rideterminati in base al valore della controver-
5 sia, per il primo grado ed in € 382,50 per esborsi ed € 2.540,00 (€ 460 studio, € 389 fase introduttiva, € 840 trattazione, € 851 decisione) per onorari per il presente giudizio, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente provvedimento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n. 61 re- Controparte_3 Controparte_1
sa il 25/11/2022 dal Giudice di Pace di Tricarico, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- in accoglimento dell'appello, condanna e Controparte_3 Controparte_6
(ora al pagamento in solido in favore di
[...] Controparte_1 di € 4.289,81, oltre interessi dal giorno del sinistro al soddisfo;
Parte_1
- condanna le appellate in solido al pagamento in favore di delle spese Parte_1
giudiziali, ivi comprese quelle di consulenza medico legale, liquidandosi le legali per il primo grado in € 264,00 per esborsi e € 1.046,00 per compensi e per il presente giudizio in € 382,50 per esborsi ed € 2.540,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spe- se generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 3/4/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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