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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
all'esito dell'udienza telematica scritta, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7289/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabeth Scarfò;
- attrice;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1 - convenuta contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice agiva in giudizio per conseguire l'ammontare della penale prevista per l'inadempimento di un contratto di noleggio ed appalto stipulato con la convenuta;
quest'ultima rimaneva contumace.
La domanda va accolta non avendo la convenuta dato prova del proprio corretto adempimento né al contratto né alla successiva scrittura transattiva non novativa stipulata tra le parti per tentare di risolvere bonariamente la presente controversia (cfr. docc. 2 e 6 attorei).
La convenuta deve quindi essere condannata a corrispondere all'attrice, a titolo di penale contrattualmente stabilita, la somma di euro 48.750,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
tale ammontare è da considerarsi congruo trattandosi comunque di cifra ampiamente inferiore a quella che sarebbe spettata all'appaltatrice in caso di esecuzione integrale dell'incarico.
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto la rifusione delle spese legali sostenute dall'attrice per l'attività stragiudiziale consistita nella stipulazione della transazione rimasta inadempiuta;
non risulta infatti che la fattura prodotta sul punto dalla parte attrice (cfr. doc. 6 allegato alla prima memoria integrativa attorea) sia stata effettivamente saldata.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
1) Condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 48.750,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Respinge ogni altra domanda presentata dalla parte attrice.
3) Condanna la parte convenuta a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per spese ed euro 2200,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 05 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
all'esito dell'udienza telematica scritta, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7289/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabeth Scarfò;
- attrice;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1 - convenuta contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice agiva in giudizio per conseguire l'ammontare della penale prevista per l'inadempimento di un contratto di noleggio ed appalto stipulato con la convenuta;
quest'ultima rimaneva contumace.
La domanda va accolta non avendo la convenuta dato prova del proprio corretto adempimento né al contratto né alla successiva scrittura transattiva non novativa stipulata tra le parti per tentare di risolvere bonariamente la presente controversia (cfr. docc. 2 e 6 attorei).
La convenuta deve quindi essere condannata a corrispondere all'attrice, a titolo di penale contrattualmente stabilita, la somma di euro 48.750,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
tale ammontare è da considerarsi congruo trattandosi comunque di cifra ampiamente inferiore a quella che sarebbe spettata all'appaltatrice in caso di esecuzione integrale dell'incarico.
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto la rifusione delle spese legali sostenute dall'attrice per l'attività stragiudiziale consistita nella stipulazione della transazione rimasta inadempiuta;
non risulta infatti che la fattura prodotta sul punto dalla parte attrice (cfr. doc. 6 allegato alla prima memoria integrativa attorea) sia stata effettivamente saldata.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
1) Condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 48.750,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Respinge ogni altra domanda presentata dalla parte attrice.
3) Condanna la parte convenuta a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per spese ed euro 2200,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 05 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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