Art. 1. Articolo unico.
Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza, di istituzione o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle promozioni conferite in soprannumero in attuazione della leggi 19 ottobre 1959, n. 928 , e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 , Ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianita' prescritta per le promozioni stesse.
Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza, di istituzione o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle promozioni conferite in soprannumero in attuazione della leggi 19 ottobre 1959, n. 928 , e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 , Ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianita' prescritta per le promozioni stesse.