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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/09/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Lanotte presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Ilaria Paolini e Paola Donzelli presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO di GL (BT) il 25/01/1966 (parte
II, Serie A, n. 29, anno 1966) pagina 1 di 3 separati consensualmente con verbale in data 12/01/1995, omologato con decreto del 14/02/1995
FATTO
I coniugi sopra indicati, nelle more del procedimento R.G. 31345/2024, introdotto con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c., hanno raggiunto un accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c., con istanza personalmente sottoscritta e depositata in data
27/01/2025 con la quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) rinuncia a qualsivoglia reciproca pretesa patrimoniale o obbligo economico di mantenimento fra i coniugi;
2) mantenimento della situazione di comproprietà, al 50% per ciascuna, delle unità immobiliari, tutte site in Milano (MI), Via Scanini n. 6, così come indicate al catasto fabbricati:
- Foglio 368, particella 250, subalterno 707, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, consistenza 3 vani e superficie 45 mq, rendita Euro 402,84;
- Foglio 368, particella 253, subalterno 701, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 7, consistenza 21 mq, rendita Euro 63,99;
- Foglio 368, particella 254, subalterno 701, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 2, consistenza 10 mq, rendita Euro 26,86;
- Foglio 368, particella 634, subalterno 701, zona censuaria 3, categoria C/7, classe 1, consistenza 43 mq, rendita Euro 113,26;
3) compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
NO di GL (BT) il 25/01/1966 (parte II, Serie A, n. 29, anno 1966) tra le parti Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO di GL (BT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/09/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Lanotte presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Ilaria Paolini e Paola Donzelli presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO di GL (BT) il 25/01/1966 (parte
II, Serie A, n. 29, anno 1966) pagina 1 di 3 separati consensualmente con verbale in data 12/01/1995, omologato con decreto del 14/02/1995
FATTO
I coniugi sopra indicati, nelle more del procedimento R.G. 31345/2024, introdotto con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c., hanno raggiunto un accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c., con istanza personalmente sottoscritta e depositata in data
27/01/2025 con la quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) rinuncia a qualsivoglia reciproca pretesa patrimoniale o obbligo economico di mantenimento fra i coniugi;
2) mantenimento della situazione di comproprietà, al 50% per ciascuna, delle unità immobiliari, tutte site in Milano (MI), Via Scanini n. 6, così come indicate al catasto fabbricati:
- Foglio 368, particella 250, subalterno 707, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, consistenza 3 vani e superficie 45 mq, rendita Euro 402,84;
- Foglio 368, particella 253, subalterno 701, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 7, consistenza 21 mq, rendita Euro 63,99;
- Foglio 368, particella 254, subalterno 701, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 2, consistenza 10 mq, rendita Euro 26,86;
- Foglio 368, particella 634, subalterno 701, zona censuaria 3, categoria C/7, classe 1, consistenza 43 mq, rendita Euro 113,26;
3) compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
NO di GL (BT) il 25/01/1966 (parte II, Serie A, n. 29, anno 1966) tra le parti Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO di GL (BT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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