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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4173/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio N. 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti, Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7675/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 4599/6/2024 del 14.10.2024 depositata il 8.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 02820239007532123000, di euro 1487,10 notificata in data
16.09.2023 e fondata su n. 2 cartelle per TARI anno 2011 e 2012.
La parte ricorrente deduceva l'omessa notifica delle cartelle presupposte, prescrizione e decadenza.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva fondato il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. Infatti l'intimazione di pagamento impugnata era fondata su due cartelle di pagamento, cartella nr. 018 2012 0022943846 000 per TARSU dell'anno 2011 che recava come indicazione di notifica la data del 22.10.2012 e cartella nr. 028 2012 0031675839 000 per TARSU dell'anno 2012 con indicazione di notifica in data 21.1.2013.
Proponeva appello il contribuente, con esclusivo riferimento alla compensazione delle spese di giudizio disposta dal primo giudice.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, il Comune di Aversa, eccependo la propria carenza di legittimazione e, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
Nella seduta del 15 Dicembre 2025, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
L'impugnazione ha esclusivo riguardo alla statuizione dei giudici di primo grado relativa alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
In via preliminare, giova richiamare l'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 5,
Sentenza n. 13460 del 27/07/2012) secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata”.
Più recentemente, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11301 del 2015), in un caso del tutto analogo, ha ribadito il seguente principio di diritto: “ … l'art. 92 c.p.c., comma 2, (come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11), nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione ed all'esiguità della pretesa creditoria: quanto al primo profilo, perché esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice;
quanto al secondo, perché, specialmente ove l'importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto, si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., se non pure della regola generale dell'art. 91 c.p.c.”.
I giudici della Commissione tributaria possono compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca, cioè quando sono accolte o rigettate sia le domande di una parte che quelle dell'altra, o quando concorrono altri giusti motivi, i quali possono in genere riguardare tanto il merito della controversia, quanto aspetti processuali o di condotta processuale (cfr. Cass. 22 aprile 1987, n. 3911).
Nel concetto "di giusti motivi" possono rientrare, ad esempio, le fattispecie riguardanti la buona fede del soccombente, il comportamento processuale delle parti, l'obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate;
la peculiarità o novità delle questioni trattate oppure, come nel caso in trattazione, la peculiarità del caso di specie e della limitata attività processuale svolta (Cass. 11.05.1978, n. 2299), l'assenza di una consolidata interpretazione giurisprudenziale di una norma, la non univocità della giurisprudenza soprattutto di merito (Cass. 9.7.1993, n. 7535; Cass. 29.5.1979, n. 3132), la dichiarazione di incostituzionalità di una norma in pendenza del processo (Cass. 13.05.1971, n. 1370).
Nella fattispecie il collegio di prime cure ha fatto riferimento alle motivazioni poste alla base della compensazione delle spese di giudizio come testualmente di seguito indicato " … Tenuto conto della natura delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite… ".
Si sottolinea che più volte la Corte di Cassazione ha precisato che la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito nell'ipotesi del concorso di giusti motivi.
Le motivazioni richiamate a sostegno della compensazione delle spese di giudizio, devono desumersi dal contesto della motivazione adottata a fondamento dell'intera pronuncia, nonché dall'esito del giudizio.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte ne discende che quando i "giusti motivi", addotti dal giudice a motivazione della compensazione delle spese processuali, siano stati positivamente accertati e valutati e, quindi, non siano né "palesemente né macroscopicamente illogici od erronei", il procedimento formativo della volontà decisionale risulta condivisibile.
Nel caso di specie, la compensazione delle spese non appare adeguatamente motivata, in ragione dei sopra indicati principi.
Quanto alla posizione del Comune di Aversa, deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata nella costituzione in giudizio.
Deve, invero, ritenersi che i vizi e le eventuali anomalie afferenti la cartella e l'intimazione di pagamento siano da ritenersi esclusivamente di competenza all'attività del1'Ente deputato alla riscossione del tributo a seguito della formazione del ruolo da parte del Comune di Aversa.
Occorre, invero, ricordare che con la formazione del ruolo e la consegna di questo al concessionario del servizio riscossione, si scindono le figure del titolare del credito (amministrazione) e del creditore procedente
(concessionario), assumendo quest'ultimo il compito di procedere esecutivamente e divenendo conseguentemente l'unico legittimato a contraddire.
Difatti, qualora le contestazioni riguardino vizi successivi alla regolare formazione del titolo esecutivo, come nel caso di specie, è il concessionario l'unico esclusivo contraddittore, quindi spetterà a lui fornire la prova della ritualità dei successivi procedimenti di sua esclusiva competenza, al fine di contrastare le eccezioni proposte.
A fronte di quanto esposto appare evidente che il Comune di Aversa risulterebbe danneggiato dalla società di riscossione, ove fosse accertato che quest'ultima ha fatto decorrere i termini prescrizionali per il recupero del credito e per questo si chiede, di tenere indenne il Comune di Aversa da una eventuale condanna alle spese in quanto lo stesso ha già subito il danno del mancato introito del credito vantato a causa dell'inadempienza della società di riscossione.
La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di casualità, per cui non può addossarsi la condanna alle spese alla parte che, sebbene debba partecipare al giudizio per la ritenuta sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, non abbia, con il suo comportamento, provocato la necessità del processo.
Il Comune è parte ma non può e non deve rispondere di atti e comportamenti riconducibili soltanto alla società concessionaria, essendo, peraltro, esso stesso danneggiato dalla stessa asserita inattività della concessionaria della riscossione. Ne discende che la pronuncia sulla condanna alle spese di giudizio, dovrà riguardare esclusivamente l'Agente per la riscossione e non anche l'Ente impositore, nel caso di specie il
Comune di Aversa.
L'appello, deve, pertanto, essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro
250,00 oltre accessori di legge per il primo grado e di ulteriori 300,00 euro oltre accessori di legge per il presente grado di giudizio, da porsi a carico del solo Agente per la riscossione.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello condanna l'Ag. Entrate Riscossione al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 250,00 in favore del contribuente con attribuzione;
condanna l'Ag. Entrate Riscossione al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro
300,00 in favore del contribuente con attribuzione.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4173/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio N. 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti, Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7675/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 4599/6/2024 del 14.10.2024 depositata il 8.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 02820239007532123000, di euro 1487,10 notificata in data
16.09.2023 e fondata su n. 2 cartelle per TARI anno 2011 e 2012.
La parte ricorrente deduceva l'omessa notifica delle cartelle presupposte, prescrizione e decadenza.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva fondato il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. Infatti l'intimazione di pagamento impugnata era fondata su due cartelle di pagamento, cartella nr. 018 2012 0022943846 000 per TARSU dell'anno 2011 che recava come indicazione di notifica la data del 22.10.2012 e cartella nr. 028 2012 0031675839 000 per TARSU dell'anno 2012 con indicazione di notifica in data 21.1.2013.
Proponeva appello il contribuente, con esclusivo riferimento alla compensazione delle spese di giudizio disposta dal primo giudice.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, il Comune di Aversa, eccependo la propria carenza di legittimazione e, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
Nella seduta del 15 Dicembre 2025, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
L'impugnazione ha esclusivo riguardo alla statuizione dei giudici di primo grado relativa alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
In via preliminare, giova richiamare l'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 5,
Sentenza n. 13460 del 27/07/2012) secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata”.
Più recentemente, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11301 del 2015), in un caso del tutto analogo, ha ribadito il seguente principio di diritto: “ … l'art. 92 c.p.c., comma 2, (come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11), nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione ed all'esiguità della pretesa creditoria: quanto al primo profilo, perché esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice;
quanto al secondo, perché, specialmente ove l'importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto, si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., se non pure della regola generale dell'art. 91 c.p.c.”.
I giudici della Commissione tributaria possono compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca, cioè quando sono accolte o rigettate sia le domande di una parte che quelle dell'altra, o quando concorrono altri giusti motivi, i quali possono in genere riguardare tanto il merito della controversia, quanto aspetti processuali o di condotta processuale (cfr. Cass. 22 aprile 1987, n. 3911).
Nel concetto "di giusti motivi" possono rientrare, ad esempio, le fattispecie riguardanti la buona fede del soccombente, il comportamento processuale delle parti, l'obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate;
la peculiarità o novità delle questioni trattate oppure, come nel caso in trattazione, la peculiarità del caso di specie e della limitata attività processuale svolta (Cass. 11.05.1978, n. 2299), l'assenza di una consolidata interpretazione giurisprudenziale di una norma, la non univocità della giurisprudenza soprattutto di merito (Cass. 9.7.1993, n. 7535; Cass. 29.5.1979, n. 3132), la dichiarazione di incostituzionalità di una norma in pendenza del processo (Cass. 13.05.1971, n. 1370).
Nella fattispecie il collegio di prime cure ha fatto riferimento alle motivazioni poste alla base della compensazione delle spese di giudizio come testualmente di seguito indicato " … Tenuto conto della natura delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite… ".
Si sottolinea che più volte la Corte di Cassazione ha precisato che la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito nell'ipotesi del concorso di giusti motivi.
Le motivazioni richiamate a sostegno della compensazione delle spese di giudizio, devono desumersi dal contesto della motivazione adottata a fondamento dell'intera pronuncia, nonché dall'esito del giudizio.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte ne discende che quando i "giusti motivi", addotti dal giudice a motivazione della compensazione delle spese processuali, siano stati positivamente accertati e valutati e, quindi, non siano né "palesemente né macroscopicamente illogici od erronei", il procedimento formativo della volontà decisionale risulta condivisibile.
Nel caso di specie, la compensazione delle spese non appare adeguatamente motivata, in ragione dei sopra indicati principi.
Quanto alla posizione del Comune di Aversa, deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata nella costituzione in giudizio.
Deve, invero, ritenersi che i vizi e le eventuali anomalie afferenti la cartella e l'intimazione di pagamento siano da ritenersi esclusivamente di competenza all'attività del1'Ente deputato alla riscossione del tributo a seguito della formazione del ruolo da parte del Comune di Aversa.
Occorre, invero, ricordare che con la formazione del ruolo e la consegna di questo al concessionario del servizio riscossione, si scindono le figure del titolare del credito (amministrazione) e del creditore procedente
(concessionario), assumendo quest'ultimo il compito di procedere esecutivamente e divenendo conseguentemente l'unico legittimato a contraddire.
Difatti, qualora le contestazioni riguardino vizi successivi alla regolare formazione del titolo esecutivo, come nel caso di specie, è il concessionario l'unico esclusivo contraddittore, quindi spetterà a lui fornire la prova della ritualità dei successivi procedimenti di sua esclusiva competenza, al fine di contrastare le eccezioni proposte.
A fronte di quanto esposto appare evidente che il Comune di Aversa risulterebbe danneggiato dalla società di riscossione, ove fosse accertato che quest'ultima ha fatto decorrere i termini prescrizionali per il recupero del credito e per questo si chiede, di tenere indenne il Comune di Aversa da una eventuale condanna alle spese in quanto lo stesso ha già subito il danno del mancato introito del credito vantato a causa dell'inadempienza della società di riscossione.
La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di casualità, per cui non può addossarsi la condanna alle spese alla parte che, sebbene debba partecipare al giudizio per la ritenuta sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, non abbia, con il suo comportamento, provocato la necessità del processo.
Il Comune è parte ma non può e non deve rispondere di atti e comportamenti riconducibili soltanto alla società concessionaria, essendo, peraltro, esso stesso danneggiato dalla stessa asserita inattività della concessionaria della riscossione. Ne discende che la pronuncia sulla condanna alle spese di giudizio, dovrà riguardare esclusivamente l'Agente per la riscossione e non anche l'Ente impositore, nel caso di specie il
Comune di Aversa.
L'appello, deve, pertanto, essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro
250,00 oltre accessori di legge per il primo grado e di ulteriori 300,00 euro oltre accessori di legge per il presente grado di giudizio, da porsi a carico del solo Agente per la riscossione.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello condanna l'Ag. Entrate Riscossione al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 250,00 in favore del contribuente con attribuzione;
condanna l'Ag. Entrate Riscossione al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro
300,00 in favore del contribuente con attribuzione.