Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Paparo, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 17.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 704/2023 R.G., avente per oggetto:
“ricorso per il pagamento di differenze retributive e del T.f.r. ”, promossa
DA
rappresentata e difesa per mandato in atti dagli avv.ti Parte_1
F. Abagnale e S. Nastro;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa per mandato CP_1
in atti dall'avv.to Filippo Mario Gramegna;
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in cancelleria in data 3.2.2023, la sig.ra esponeva di avere lavorato dal Parte_1
2.3.2021 al 30.12.2022 per la convenuta con mansione di commessa inquadrata al IV livello del ccnl di settore . Deduceva di aver ricevuto una retribuzione insufficiente per il lavoro prestato, di non aver ricevuto nulla per la retribuzione di dicembre 2022, per la tredicesima mensilità e per il tfr.
1
La società resistente, costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso di cui deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza .
Anzitutto, va rigettata l'eccezione di nullità in quanto il ricorso presenta una chiara indicazione sia del petitum che della causa petendi.
Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo e le mansioni indicati in ricorso (cfr. unilav e buste paga in atti), dalle deposizione dei testi escussi (testi e deve Tes_1 Tes_2
ritenersi provato l'orario di lavoro di 36 ore settimanali con un giorno di riposo infrasettimanale.
Inattendibile risulta invece la testimonianza del teste il Tes_3
quale riferisce di un orario di lavoro inferiore a quello riconosciuto dalla stessa parte resistente;
inoltre il teste riferisce di una frequentazione del negozio della convenuta con cadenza imprecisata, pertanto non può ritenersi che fosse a conoscenza dell'orario di lavoro della ricorrente .
Ciò posto, si osserva che la resistente, - relativamente al rapporto di lavoro sopra detto - non ha provato di avere effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli che la ricorrente assume di avere ricevuto.
Quanto sopra, pur essendo posto a carico del datore di lavoro l'onere della relativa prova.
In conseguenza, la ha diritto alle differenze tra la retribuzione Pt_1
che ella stessa assume di avere percepito e la retribuzione prevista
2 dal contratto collettivo, al pagamento della 13à e 14à mensilità e del tfr.
Nulla spetta per indennità di mancato preavviso atteso che il mancato pagamento delle ultime due retribuzioni e della tredicesima non integra la giusta causa di recesso.
Il CTU contabile dott. ha determinato il quantum Persona_1
debeaur, per sorte capitale a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità in euro 25.971,73, e per sorte capitale a titolo di t.f.r. in euro 1.801,18 ( per un totale complessivo di euro 27.772,91).
Pertanto, la in persona del l.r.p.t. deve essere condannata al CP_1
pagamento della somma predetta (al lordo delle ritenute di legge), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
Parimenti, vanno poste a carico del convenuto le spese di Ctu contabile liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- Condanna la in persona del l.r.p.t. al pagamento in CP_1
favore di della complessiva somma di € 27.772,91, al Parte_1
lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive, 13à,
14à mensilità e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
- Condanna la in persona del l.r.p.t. alla rifusione CP_1
delle spese processuali sostenute da che liquida in Parte_1
complessivi € 4.650,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti F. Abagnale
e S. Nastro anticipatari;
3 - Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della . CP_1
Torre Annunziata, 25.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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