Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2024, proposto da
ASD Villa Gavotti Nuoto, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Bancheri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e LU Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Intesa Sanpaolo s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della ingiunzione di demolizione a firma del Direttore dell’area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova, Prot. n. 242203 del 16.5.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’associazione sportiva dilettantistica Villa Gavotti Nuoto, comodataria di un compendio immobiliare destinato a centro sportivo, concessole dal signor Fabio Ferretti, presidente dell’associazione, ha impugnato il provvedimento a firma del Direttore dell’area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova, Prot. n. 242203 del 16.5.2024, di ingiunzione della demolizione di opere di ristrutturazione (trattasi di: 1 ampliamento di circa 5,24 mq della superficie di un corridoio mediante chiusura, con tavole di truciolato, di un vano scale adducente all’autorimessa; 2 trasformazione della destinazione d’uso del corridoio in palestra; 3 modifica della bussola di accesso agli spogliatoi femminili, ad un locale ripostiglio ed alla scala di accesso alla sottostante autorimessa), in quanto eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio.
A sostegno del gravame ha dedotto otto motivi di ricorso, come segue.
1. Difetto di legittimazione passiva dell’associazione.
L’associazione, in quanto semplice detentrice dell’impianto sportivo, non poteva essere destinataria dell’ingiunzione di demolizione.
2. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione demolitoria e/o ripristinatoria – Violazione di legge ex art. 3, L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione dei provvedimenti emanati dal Comune di Genova – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La trasformazione della superficie da scala calpestabile a piano del vano accessorio non determinerebbe un ampliamento della superficie residenziale e del carico urbanistico
3. In subordine: eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione demolitoria e/o ripristinatoria – Violazione di legge ex art. 3, L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione dei provvedimenti emanati dal Comune di Genova – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
In subordine, sostiene che la posa in opera di tavole di truciolato a chiusura di un varco (il vano scale) onde ricavare un vano accessorio utilizzato come deposito attrezzi avrebbe dato luogo ad una mera redistribuzione degli spazi interni, soggetta a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e non sanzionabile con l’ingiunzione di demolizione.
4. In ulteriore subordine: Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione demolitoria – Violazione di legge ex art. 3, L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione dei provvedimenti emanati dal Comune di Genova – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
In ulteriore subordine, deduce che la contestata tamponatura del varco di accesso alla scaletta sarebbe comunque riconducibile alla categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, assentibili con una semplice Scia.
5. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione demolitoria e/o ripristinatoria.
La superficie di cui si discute, ancorché in origine destinata a scaletta per la discesa al piano sottostante, sarebbe pienamente legittima e autorizzata, in quanto risultante dal progetto dell’intero complesso, e rientrerebbe entro il limite del 2 per cento delle c.d. tolleranze costruttive.
6. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione demolitoria.
Poiché gli attrezzi depositati nel corridoio non sono infissi al pavimento, non sussisterebbe il contestato cambio di destinazione d’uso.
7. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione demolitoria.
Nega la fondatezza della terza contestazione, concernente la modifica della bussola di accesso agli spogliatoi femminili, ad un locale ripostiglio ed alla scala di accesso alla sottostante autorimessa.
8. Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione demolitoria – Violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevole entità della sanzione inflitta – Difetto di specificità e di proporzionalità – Violazione di legge ex artt. 3 e 10 L. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione dei provvedimenti in relazione al principio di proporzionalità della sanzione.
In conclusivo subordine, afferma trattarsi di interventi di scarso rilievo, all’epoca realizzabili mediante la semplice presentazione di una SCIA, sicché difetterebbe l’interesse pubblico al ripristino dello status quo ante.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Genova, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ordinanza 10 ottobre 2024, n. 245 la sezione, in ragione della natura dell’ordinanza impugnata, ha accolto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova preliminarmente affrontare il primo motivo di ricorso, concernente il difetto di legittimazione passiva dell’associazione, che, in tesi, in quanto semplice detentrice dell’impianto sportivo, non avrebbe potuto essere destinataria di un’ingiunzione di demolizione.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3” .
Orbene, per costante giurisprudenza, nell'ambito delle misure repressive degli illeciti edilizi, l'ordine di demolizione e ripristino di opere abusive ha natura reale e deve essere rivolto a tutti coloro che hanno, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione dei beni e che pertanto, quand’anche non siano gli autori materiali delle opere, possono provvedere alla loro rimozione e al ripristino dello stato legittimo dei luoghi (cfr., per tutte, T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 31/1/2023, n. 104).
Difatti, la situazione di godimento – pacifica in causa - implica una relazione giuridica qualificata di detenzione del bene immobile, che giustifica la notifica dell'ordine di demolizione nei confronti dei soggetti che lo utilizzano, i quali, per tale ragione, si trovano nella possibilità di ripristinare l'ordine giuridico violato per via dell'abuso edilizio.
Anche tutti i restanti motivi – che, stante la stretta connessione logica, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati.
Dalla inequivocabile documentazione fotografica allegata alla relazione del personale ispettivo si ricava la sussistenza di una vera e propria palestra, con attrezzi montati e predisposti per l’utilizzo da parte dell’utenza lungo il corridoio in argomento - in origine mero locale accessorio – la cui superficie, peraltro, è stata ampliata di circa 5,24 mq, mediante il tamponamento del varco di accesso alla scala adducente all’autorimessa (cfr. doc. 1 delle produzioni 3.10.2024 di parte comunale, p. 1, figure 1 e 2).
Come rilevato dal Comune, si tratta, propriamente, di un intervento di ristrutturazione, giacché dal tamponamento ( recte , copertura) del vano scale è derivato un aumento della superficie calpestabile, nonché la possibilità di utilizzare quale palestra il corridoio, che, altrimenti, giusta la presenza del vano scale, non avrebbe certo potuto conseguire tale destinazione, in quanto locale accessorio avente mera funzione di collegamento tra l’autorimessa ed il compendio sportivo.
Né potrebbe ritenersi che si tratti di un intervento di manutenzione straordinaria, assentibile con una semplice Scia: il cambio di destinazione d’uso non è infatti compatibile con gli interventi di manutenzione straordinaria (cfr. art. 3 comma 1 lett. b D.P.R n. 380/2001).
Trattandosi di un intervento abusivo di ristrutturazione con ampliamento di superficie e mutamento di destinazione d’uso, l’ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in conformità al titolo edilizio costituisce la pertinente sanzione, ex artt. 33 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e 46 comma 1 L.R. n. 16/2008.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Genova, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU EL, Presidente
AN LI, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | LU EL |
IL SEGRETARIO