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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 599/2021
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 29.7.2021
da
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Forte, giusta delega Parte_1 allegata al ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mila o, Galleria San Babila 4/a Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Fontana 5
Appellata principale ed appellante incidentale nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto di , in CP_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Melograni, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Roma, Persona_1 rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Dorsoduro Appellato
Oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 36/2021 pubblicata il 28.1.2021
1
IN PUNTO: opposizione ad estratto di ruolo e cartelle di pagamento/avvisi di addebito
Conclusioni:
Per l'appellante principale : ““in accoglimento del presente appello ed in Parte_1 PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA N. 36/2021 DEL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZ. LAV., DEL 28/01/2021 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 2105/2019,
-accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'estinzione del relativo titolo stante l'accertata nullità/inesistenza e/o comunque mancata notifica degli avvisi di addebito n. 37720160001168027, n. 37720160003441570, n. 37720170001939809, n. 37720180001983355 e n. 37720180004422480, nonché degli atti prodromici e conseguenti, anche al fine di interruzione dei termini, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.””
Per l'appellata principale ed appellante incidentale : ““in Controparte_1 principalità - Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello avversario in quanto infondato
- Accogliere l'appello incidentale di e per l'effetto Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado proposto dalla sig.ra
e/o Parte_1 In subordine - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata. Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario.””
Per l'appellato : “”in via principale e nel merito - respingere il ricorso perché CP_2 infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza n.36/2021 in data 28/1/2021 resa nel giudizio rubricato sub nRG2105/2019 dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro.
-vittoria nelle spese del presente grado di giudizio. Nella ipotesi di soccombenza, si formula domanda di manleva in ordine alle spese nei confronti di , trattandosi Controparte_1 di atti di sua competenza.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha annullato gli avvisi di addebito presupposti ed impugnati con l'estratto di ruolo oggetto di opposizione limitatamente a quelli indicati in parte motiva (in ragione della intervenuta prescrizione quinquennale) dichiarando non dovuti i contributi in essi riportati ed ha rigettato il ricorso riguardo agli altri avvisi condannando l' e la alla rifusione del 50% delle spese CP_2 Controparte_1 di lite compensando la restante quota.
2. Il ricorrente, appresa in data 11.7.2019 dall'estratto di ruolo l'esistenza di diversi avvisi di addebito a suo carico (undici), ne contestava giudizialmente la legittimità in quanto mai notificati eccependo comunque la prescrizione quinquennale.
3. Il primo giudice, richiamato l'orientamento in punto impugnabilità del ruolo, ammissibile quando è diretto a provocare la verifica della validità della notifica della cartella e relativa a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, ha evidenziato come nella fattispecie di causa, esaminati gli avvisi presupposti all'estratto di ruolo acquisito dal ricorrente e confrontandoli con gli atti interruttivi, alcuni avvisi (n. 37720120003818292,
2 n. 37720130000990873, n. 37720130002531340 e n. 37720140004505347) non risultavano notificati mentre altri due (n. 37720120000918316 e n. 37720150001720582), originariamente notificati, non erano stati seguiti da ulteriori atti interruttivi per cui il rinnovato decorso della prescrizione sopravvenuta ne determinava l'annullamento. Per tutti gli altri avvisi originariamente regolarmente notificati non era invece intervenuta alcuna prescrizione.
4. ha appellato la sentenza con otto motivi. Parte_1 La ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha Controparte_1 proposto appello incidentale. L' ha insistito per il rigetto dell'appello principale e la conferma della decisione CP_2 impugnata.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'udienza del 13.11.2025, prospettata questione relativa all'interesse ad agire dell'appellante (oggetto di pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite, e risolutiva delle questioni di causa), all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appellante , con il primo motivo, ha contestato la valutazione del Parte_1 giudice di prime cure in merito al disconoscimento effettuato in relazione alla documentazione prodotta dalle controparti, peraltro solo in copia, e per non aver valorizzato la mancata richiesta di verificazione e la mancata produzione degli originali. Ha contestato, altresì, l'asserita necessità di procedere a querela di falso in relazione a documentazione prodotta in copia e disconosciuta.
Con il secondo motivo, connesso al precedente, ha riproposto le deduzioni già svolte in primo grado in merito al disconoscimento della documentazione prodotta dalle controparti volta a comprovare la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Con il terzo e quarto motivo ha ribadito l'irritualità della notifica di alcuni avvisi/cartelle asseritamente consegnate a persona diversa dal destinatario per non essere stata prodotta la seconda raccomandata informativa.
Con il quinto motivo ha ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ad alcuni avvisi di addebito.
Con il sesto motivo ha reiterato l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione in riferimento ad un avviso di addebito notificato a distanza di oltre un anno dall'anno di riferimento della contribuzione.
Con il settimo motivo ha reiterato o l'eccezione di inutilizzabilità e invalidità delle difese di per essersi costituita con un avvocato del libero foro. Controparte_1 Con l'ottavo ha sostenuto che non sarebbe provato in giudizio neppure il merito della pretesa creditoria degli enti.
7. L' , quanto al dedotto disconoscimento, ha evidenziato come l'appellante non aveva CP_2 operato alcun disconoscimento della documentazione prodotta dal ed in CP_4 ogni caso la contestazione risultava del tutto generica. Ha contestato, inoltre, la fondatezza della eccezione inerente la conformità della copia della relata all'originale richiama do precedenti giurisprudenziali.
8. L' , quanto alla eccezione di disconoscimento, né ha Controparte_1 rilevato la inammissibilità perché non ritualmente introdotto nonché la estrema genericità evidenziando come nessuna attività probatoria era stata espletata o richiesta da controparte a seguito del disconoscimento.
3 In ogni caso avuto riguardo ai documenti contestati con il dedotto disconoscimento ha evidenziato come la relata di notifica era perfettamente leggibile e la consegna dell'avviso risultava effettuata nei confronti del destinatario. Ha evidenziato che la censura di omessa notifica degli atti presupposti andava formulata entro 20 gg, ex art 617 cpc, dal primo atto successivo a quelli di cui se ne contesta la notifica e conseguentemente gli avvisi di addebito riportati dalla intimazione n. 077201890028366350000, notificata in data 21.6.2018 (a fronte del giudizio cautelare del 2019) non erano più contestabili per il decorso del termine richiamato. In punto prescrizione ha rinviato ai motivi di appello incidentale mentre avuto riguardo alla dedotta decadenza ha evidenziato come tale rilievo non era stato proposto in primo grado e comunque era riferita ad un solo avviso (n. 37720130002531340) che risultava annullato in primo grado. Quanto alla inutilizzabilità ed invalidità delle difese dell' ha Controparte_1 richiamato il consolidato orientamento di legittimità sul punto. Ha proposto appello incidentale rilevando la inammissibilità dell'appello principale in ragione del fatto che avuto riguardo ad alcuni avvidi di addebito contestati, erano state proposte eccezioni rilevabili, invece, ai sensi dell'art. 617 cpc (omessa notifica, decadenza). Ha rilevato inoltre la inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza di rituale notifica degli atti sottostanti ed in considerazione del fatto che non erano stati poste in essere iniziative riscuotitive e che l'azione intrapresa era di mero accertamento;
sul punto ha rilevato, inoltre, la carenza di interesse ad agire ai sensi del comma 4 bis dell'1rt. 12 dpr 602/73 non vertendosi in alcuna delle fattispecie previse dalla norma citata. In punto prescrizione ha evidenziato che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, tutti gli avvisi (tranne quello recante il n.37720130002531340) risultavano notificati (anche per compiuta giacenza). Quanto all'avviso n.37720120000918316 controparte non aveva mai eccepito l'intervenuta prescrizione essendo stato notificato nel 2015 mentre il ricorso giudiziale era del 2019. Inoltre, quanto agli avvisi nn. 37720120000918316, 37720120003818292 e 37720130000990873 la prescrizione era stata interrotta da diversi anni ed in particolare:
-per l'avviso n. 37720120000918316000 (notificato il 18.5.2012) e prodotto dall'Ente Impositore, erano intervenuti il preavviso di fermo n. 077802013000002327000, notificato il 7.5.2014, il ricorso per intervento dell'odierna opposta in data 23.12.2015,
- per l'avviso n. 37720120003818292000 (notificato il 23.02.2013) e prodotto dall'Ente Impositore, erano intervenuti l'intimazione di pagamento n. 07720179004013813000, notificata personalmente il 2.9.2017 e la intimazione di pagamento n. 07720189002836635000, notificata il 21.6.2018, ancora personalmente;
- per l'avviso di addebito n. 37720130000990873000 (notificato il 17.5.2013) e prodotto dall'Ente Impositore, erano intervenuti il preavviso di fermo n. 077802013000002327000, notificato il 7.5.2014, il ricorso per intervento dell'odierna opposta in data 23.12.2015, l'intimazione di pagamento n. 07720179007319151000, notificata il 7.4.2018. Ha chiesto, inoltre, la riforma della sentenza laddove aveva omesso di statuire sul difetto Contr di legittimazione passiva dell' essendo legittimato il solo ente impositore.
9. L'appello principale è inammissibile per le ragioni di seguito rappresentate.
10. Per ragioni di ordine logico si deve esaminare preliminarmente il settimo motivo d'appello avente ad oggetto il rilievo di asserita invalidità della costituzione in giudizio di con avvocato del libero foro. Controparte_1 Sul punto si richiamano i principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 30008/2019, che hanno ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: “fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si avvale dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1
4 nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta oppure vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità di avvocati del libero foro in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumer il patrocinio. Quanto alla scelta tra l'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1 assumere il patrocinio, la costituzione della Agenza a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo”.
11. Avuto riguardo agli altri motivi dell'appello principale assume carattere preliminare, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione ed ostativa ad una pronuncia di merito, la eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire da parte dell'appellante, ribadita dagli appellati alla udienza di discussione ed oggetto anche di Contr impugnazione incidentale da parte dell' , ai sensi dell'art. 3 bis d.l. 146/2021 convertito in l. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 del DPR 602/73, introducendo la previsione di cui al comma 4 bis secondo cui l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata non è impugnabile ad eccezione dei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In termini Cass 8842/2023, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c., ha stabilito che “Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 1921, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n. 26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, comma 4 bis. Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la sentenza d'appello va confermata, mancando l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere CP_ dall è volta unicamente e direttamente contro l'estratto di ruolo”. Di recente Cass S.U. 12459/2024, confermando il precedente orientamento, ha così ribadito: “” questo collegio si pone in continuità con il principio sancito in punto di perimetrazione dell'interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l'estratto di ruolo e, mediatamente, avverso la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denunci l'omessa o invalida notificazione-, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto
5 dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021)….. Nel caso di specie il contribuente non ha evidenziato ragioni che giustificassero l'esigenza di una tutela anticipata. Deve dunque dedursi che mancava l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, tanto più che la cartella di pagamento, di cui è stata negata la conoscenza per l'irritualità della notifica, allo stato non risulta neppure posta a fondamento di una qualunque attività esecutiva nei confronti di……Emerge allora che la causa non poteva essere neppure proposta, né tanto meno il processo proseguito. Si tratta di questione rilevabile d'ufficio.””
12. Riportando al caso di specie il principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio e le ragioni ad esso sottese, gli avvisi di addebito e le cartelle di cui l'appellante lamenta l'omessa notifica attraverso la opposizione all'estratto di ruolo non sono immediatamente impugnabili, non avendo detta parte dedotto (neppure nel giudizio di appello) che dalla asserita omessa notifica degli atti impositivi derivi uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma ai fini della diretta impugnabilità di detti titoli (in termini Corte Appello Venezia sent. 488/2023, 842/2023, 30/2024) con la conseguente inammissibilità del ricorso originario.
13. Risulta invece parzialmente fondato l'appello incidentale proposto dalla
[...]
avuto riguardo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva. Controparte_1 In ragione dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezione Unite, con la sentenza 7514/2022, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c.,, che ha affermato la legittimazione a contraddire nel giudizio diretto a far valere nel merito la inesistenza del credito portato dalle cartelle al solo ente impositore, la evocazione in giudizio della risulta inammissibile per difetto di legittimazione con Controparte_1 conseguente riforma (parziale) sul punto della sentenza impugnata.
14. Le altre questioni restano assorbite.
15. Le sopravvenute decisioni di legittimità nel corso del processo ed i principi ivi affermati avuto riguardo alla legittimazione passiva dell' comportano la Controparte_1 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_1 l' . Controparte_1 Per le stesse ragioni ed in considerazione del quadro normativo intervenuto nell'anno 2021 avuto riguardo alla questione relative all'interesse ad agire ad opporre l'estratto di ruolo, vanno compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra e Parte_1 l' . CP_2
16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello principale inammissibile;
2) in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
ed in riforma parziale della sentenza impugnata accerta e dichiara Controparte_1 zione passiva della;
Controparte_1
6 3) per l'effetto compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e l' ; Parte_1 Controparte_1
4) compens es e Parte_1
l' CP_2
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 29.7.2021
da
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Forte, giusta delega Parte_1 allegata al ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mila o, Galleria San Babila 4/a Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Fontana 5
Appellata principale ed appellante incidentale nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto di , in CP_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Melograni, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Roma, Persona_1 rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Dorsoduro Appellato
Oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 36/2021 pubblicata il 28.1.2021
1
IN PUNTO: opposizione ad estratto di ruolo e cartelle di pagamento/avvisi di addebito
Conclusioni:
Per l'appellante principale : ““in accoglimento del presente appello ed in Parte_1 PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA N. 36/2021 DEL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZ. LAV., DEL 28/01/2021 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 2105/2019,
-accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'estinzione del relativo titolo stante l'accertata nullità/inesistenza e/o comunque mancata notifica degli avvisi di addebito n. 37720160001168027, n. 37720160003441570, n. 37720170001939809, n. 37720180001983355 e n. 37720180004422480, nonché degli atti prodromici e conseguenti, anche al fine di interruzione dei termini, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.””
Per l'appellata principale ed appellante incidentale : ““in Controparte_1 principalità - Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello avversario in quanto infondato
- Accogliere l'appello incidentale di e per l'effetto Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado proposto dalla sig.ra
e/o Parte_1 In subordine - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata. Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario.””
Per l'appellato : “”in via principale e nel merito - respingere il ricorso perché CP_2 infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza n.36/2021 in data 28/1/2021 resa nel giudizio rubricato sub nRG2105/2019 dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro.
-vittoria nelle spese del presente grado di giudizio. Nella ipotesi di soccombenza, si formula domanda di manleva in ordine alle spese nei confronti di , trattandosi Controparte_1 di atti di sua competenza.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha annullato gli avvisi di addebito presupposti ed impugnati con l'estratto di ruolo oggetto di opposizione limitatamente a quelli indicati in parte motiva (in ragione della intervenuta prescrizione quinquennale) dichiarando non dovuti i contributi in essi riportati ed ha rigettato il ricorso riguardo agli altri avvisi condannando l' e la alla rifusione del 50% delle spese CP_2 Controparte_1 di lite compensando la restante quota.
2. Il ricorrente, appresa in data 11.7.2019 dall'estratto di ruolo l'esistenza di diversi avvisi di addebito a suo carico (undici), ne contestava giudizialmente la legittimità in quanto mai notificati eccependo comunque la prescrizione quinquennale.
3. Il primo giudice, richiamato l'orientamento in punto impugnabilità del ruolo, ammissibile quando è diretto a provocare la verifica della validità della notifica della cartella e relativa a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, ha evidenziato come nella fattispecie di causa, esaminati gli avvisi presupposti all'estratto di ruolo acquisito dal ricorrente e confrontandoli con gli atti interruttivi, alcuni avvisi (n. 37720120003818292,
2 n. 37720130000990873, n. 37720130002531340 e n. 37720140004505347) non risultavano notificati mentre altri due (n. 37720120000918316 e n. 37720150001720582), originariamente notificati, non erano stati seguiti da ulteriori atti interruttivi per cui il rinnovato decorso della prescrizione sopravvenuta ne determinava l'annullamento. Per tutti gli altri avvisi originariamente regolarmente notificati non era invece intervenuta alcuna prescrizione.
4. ha appellato la sentenza con otto motivi. Parte_1 La ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha Controparte_1 proposto appello incidentale. L' ha insistito per il rigetto dell'appello principale e la conferma della decisione CP_2 impugnata.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'udienza del 13.11.2025, prospettata questione relativa all'interesse ad agire dell'appellante (oggetto di pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite, e risolutiva delle questioni di causa), all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appellante , con il primo motivo, ha contestato la valutazione del Parte_1 giudice di prime cure in merito al disconoscimento effettuato in relazione alla documentazione prodotta dalle controparti, peraltro solo in copia, e per non aver valorizzato la mancata richiesta di verificazione e la mancata produzione degli originali. Ha contestato, altresì, l'asserita necessità di procedere a querela di falso in relazione a documentazione prodotta in copia e disconosciuta.
Con il secondo motivo, connesso al precedente, ha riproposto le deduzioni già svolte in primo grado in merito al disconoscimento della documentazione prodotta dalle controparti volta a comprovare la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Con il terzo e quarto motivo ha ribadito l'irritualità della notifica di alcuni avvisi/cartelle asseritamente consegnate a persona diversa dal destinatario per non essere stata prodotta la seconda raccomandata informativa.
Con il quinto motivo ha ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ad alcuni avvisi di addebito.
Con il sesto motivo ha reiterato l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione in riferimento ad un avviso di addebito notificato a distanza di oltre un anno dall'anno di riferimento della contribuzione.
Con il settimo motivo ha reiterato o l'eccezione di inutilizzabilità e invalidità delle difese di per essersi costituita con un avvocato del libero foro. Controparte_1 Con l'ottavo ha sostenuto che non sarebbe provato in giudizio neppure il merito della pretesa creditoria degli enti.
7. L' , quanto al dedotto disconoscimento, ha evidenziato come l'appellante non aveva CP_2 operato alcun disconoscimento della documentazione prodotta dal ed in CP_4 ogni caso la contestazione risultava del tutto generica. Ha contestato, inoltre, la fondatezza della eccezione inerente la conformità della copia della relata all'originale richiama do precedenti giurisprudenziali.
8. L' , quanto alla eccezione di disconoscimento, né ha Controparte_1 rilevato la inammissibilità perché non ritualmente introdotto nonché la estrema genericità evidenziando come nessuna attività probatoria era stata espletata o richiesta da controparte a seguito del disconoscimento.
3 In ogni caso avuto riguardo ai documenti contestati con il dedotto disconoscimento ha evidenziato come la relata di notifica era perfettamente leggibile e la consegna dell'avviso risultava effettuata nei confronti del destinatario. Ha evidenziato che la censura di omessa notifica degli atti presupposti andava formulata entro 20 gg, ex art 617 cpc, dal primo atto successivo a quelli di cui se ne contesta la notifica e conseguentemente gli avvisi di addebito riportati dalla intimazione n. 077201890028366350000, notificata in data 21.6.2018 (a fronte del giudizio cautelare del 2019) non erano più contestabili per il decorso del termine richiamato. In punto prescrizione ha rinviato ai motivi di appello incidentale mentre avuto riguardo alla dedotta decadenza ha evidenziato come tale rilievo non era stato proposto in primo grado e comunque era riferita ad un solo avviso (n. 37720130002531340) che risultava annullato in primo grado. Quanto alla inutilizzabilità ed invalidità delle difese dell' ha Controparte_1 richiamato il consolidato orientamento di legittimità sul punto. Ha proposto appello incidentale rilevando la inammissibilità dell'appello principale in ragione del fatto che avuto riguardo ad alcuni avvidi di addebito contestati, erano state proposte eccezioni rilevabili, invece, ai sensi dell'art. 617 cpc (omessa notifica, decadenza). Ha rilevato inoltre la inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza di rituale notifica degli atti sottostanti ed in considerazione del fatto che non erano stati poste in essere iniziative riscuotitive e che l'azione intrapresa era di mero accertamento;
sul punto ha rilevato, inoltre, la carenza di interesse ad agire ai sensi del comma 4 bis dell'1rt. 12 dpr 602/73 non vertendosi in alcuna delle fattispecie previse dalla norma citata. In punto prescrizione ha evidenziato che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, tutti gli avvisi (tranne quello recante il n.37720130002531340) risultavano notificati (anche per compiuta giacenza). Quanto all'avviso n.37720120000918316 controparte non aveva mai eccepito l'intervenuta prescrizione essendo stato notificato nel 2015 mentre il ricorso giudiziale era del 2019. Inoltre, quanto agli avvisi nn. 37720120000918316, 37720120003818292 e 37720130000990873 la prescrizione era stata interrotta da diversi anni ed in particolare:
-per l'avviso n. 37720120000918316000 (notificato il 18.5.2012) e prodotto dall'Ente Impositore, erano intervenuti il preavviso di fermo n. 077802013000002327000, notificato il 7.5.2014, il ricorso per intervento dell'odierna opposta in data 23.12.2015,
- per l'avviso n. 37720120003818292000 (notificato il 23.02.2013) e prodotto dall'Ente Impositore, erano intervenuti l'intimazione di pagamento n. 07720179004013813000, notificata personalmente il 2.9.2017 e la intimazione di pagamento n. 07720189002836635000, notificata il 21.6.2018, ancora personalmente;
- per l'avviso di addebito n. 37720130000990873000 (notificato il 17.5.2013) e prodotto dall'Ente Impositore, erano intervenuti il preavviso di fermo n. 077802013000002327000, notificato il 7.5.2014, il ricorso per intervento dell'odierna opposta in data 23.12.2015, l'intimazione di pagamento n. 07720179007319151000, notificata il 7.4.2018. Ha chiesto, inoltre, la riforma della sentenza laddove aveva omesso di statuire sul difetto Contr di legittimazione passiva dell' essendo legittimato il solo ente impositore.
9. L'appello principale è inammissibile per le ragioni di seguito rappresentate.
10. Per ragioni di ordine logico si deve esaminare preliminarmente il settimo motivo d'appello avente ad oggetto il rilievo di asserita invalidità della costituzione in giudizio di con avvocato del libero foro. Controparte_1 Sul punto si richiamano i principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 30008/2019, che hanno ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: “fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si avvale dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1
4 nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta oppure vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità di avvocati del libero foro in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumer il patrocinio. Quanto alla scelta tra l'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1 assumere il patrocinio, la costituzione della Agenza a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo”.
11. Avuto riguardo agli altri motivi dell'appello principale assume carattere preliminare, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione ed ostativa ad una pronuncia di merito, la eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire da parte dell'appellante, ribadita dagli appellati alla udienza di discussione ed oggetto anche di Contr impugnazione incidentale da parte dell' , ai sensi dell'art. 3 bis d.l. 146/2021 convertito in l. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 del DPR 602/73, introducendo la previsione di cui al comma 4 bis secondo cui l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata non è impugnabile ad eccezione dei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In termini Cass 8842/2023, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c., ha stabilito che “Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 1921, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n. 26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, comma 4 bis. Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la sentenza d'appello va confermata, mancando l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere CP_ dall è volta unicamente e direttamente contro l'estratto di ruolo”. Di recente Cass S.U. 12459/2024, confermando il precedente orientamento, ha così ribadito: “” questo collegio si pone in continuità con il principio sancito in punto di perimetrazione dell'interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l'estratto di ruolo e, mediatamente, avverso la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denunci l'omessa o invalida notificazione-, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto
5 dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021)….. Nel caso di specie il contribuente non ha evidenziato ragioni che giustificassero l'esigenza di una tutela anticipata. Deve dunque dedursi che mancava l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, tanto più che la cartella di pagamento, di cui è stata negata la conoscenza per l'irritualità della notifica, allo stato non risulta neppure posta a fondamento di una qualunque attività esecutiva nei confronti di……Emerge allora che la causa non poteva essere neppure proposta, né tanto meno il processo proseguito. Si tratta di questione rilevabile d'ufficio.””
12. Riportando al caso di specie il principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio e le ragioni ad esso sottese, gli avvisi di addebito e le cartelle di cui l'appellante lamenta l'omessa notifica attraverso la opposizione all'estratto di ruolo non sono immediatamente impugnabili, non avendo detta parte dedotto (neppure nel giudizio di appello) che dalla asserita omessa notifica degli atti impositivi derivi uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma ai fini della diretta impugnabilità di detti titoli (in termini Corte Appello Venezia sent. 488/2023, 842/2023, 30/2024) con la conseguente inammissibilità del ricorso originario.
13. Risulta invece parzialmente fondato l'appello incidentale proposto dalla
[...]
avuto riguardo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva. Controparte_1 In ragione dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezione Unite, con la sentenza 7514/2022, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c.,, che ha affermato la legittimazione a contraddire nel giudizio diretto a far valere nel merito la inesistenza del credito portato dalle cartelle al solo ente impositore, la evocazione in giudizio della risulta inammissibile per difetto di legittimazione con Controparte_1 conseguente riforma (parziale) sul punto della sentenza impugnata.
14. Le altre questioni restano assorbite.
15. Le sopravvenute decisioni di legittimità nel corso del processo ed i principi ivi affermati avuto riguardo alla legittimazione passiva dell' comportano la Controparte_1 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_1 l' . Controparte_1 Per le stesse ragioni ed in considerazione del quadro normativo intervenuto nell'anno 2021 avuto riguardo alla questione relative all'interesse ad agire ad opporre l'estratto di ruolo, vanno compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra e Parte_1 l' . CP_2
16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello principale inammissibile;
2) in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
ed in riforma parziale della sentenza impugnata accerta e dichiara Controparte_1 zione passiva della;
Controparte_1
6 3) per l'effetto compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e l' ; Parte_1 Controparte_1
4) compens es e Parte_1
l' CP_2
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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