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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/09/2024, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 965/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Parte_1
senza
Sigg.: causa
Dott. Giuseppe Serao Presidente relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 965/22 R.G., posta in decisione all'udienza
collegiale del 7.2.2024, promossa d a
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), in qualità di eredi di Pt_3 C.F._2 [...]
rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Vezzoli e Paola Per_1
Modina ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in
Palazzolo s/O (BS), P.le Parroci Tonoletti n. 7.
pagina 1 di 16 APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Lavinia Freddi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescate (LC), Via Roma n. 39
APPELLATO
e c o n t r o
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_2 C.F._4
dall'avv. Paolo Baio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco, Via Roma n. 73
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, pubblicata in data 22.8.2022 con il n.° 1920/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni opportuna
declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza,
domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
in via principale e nel merito: accertato e dichiarato quanto dedotto ed
argomentato in atto di citazione d'appello nonché nei successivi scritti
difensivi, condannare:
pagina 2 di 16 la sig.a in proprio nonché pro quota quale erede della CP_2
sig.a e il sig. pro quota quale erede CP_3 Controparte_1
della sig.a a corrispondere in favore delle attrici CP_3
appellanti la capitale somma residua di €.91.000,00# s.e. & o. oltre
interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale di I° grado al saldo, il
tutto comunque anche nella diversa maggiore e/o minore somma che
emergerà in corso di causa;
in via istruttoria: si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia,
previa revoca di contrarie ordinanze:
disporre il confronto avanti a sé dei testi e Tes_1 Testimone_2
che, sulla medesima circostanza, rendevano dichiarazioni contrastanti;
esaminata la relazione del C.T.U. di data 20.04.21, alla luce delle
osservazioni svolte dalla C.T.P. Dr.ssa in specie laddove afferma Per_2
“conferma e conforta il giudizio di apocrifia lo studio comparativo
effettuato tra la predetta apposizione sottoscrittiva e il saggio grafico
rilasciato dalla sig.a ove su richiesta di questo CTP sono CP_2
stati eseguiti dei nominativi a nome di e dagli esami Controparte_1
confrontuali effettuati è emerso che tale firma è da ritenersi redatta dalla
sig.ra , richiamare a chiarimenti il C.T.U. perché possa CP_2
confermare se la firma accertata come apocrifa del sig. Controparte_1
apposta sulla scrittura privata di data 16.11.04 di cui al doc. n°1 I° grado
pagina 3 di 16 sia riconducibile all'appellata e ciò per completare le CP_2
risultanze della C.T.U. anche alla luce del saggio grafico svolto dalla
sig.a nel corso della stessa C.T.U. con sua scrittura del CP_2
nominativo dell'appellato ed anche per la regolazione Controparte_1
delle spese;
chiedono assumersi gli interrogatori formali degli appellati nonché in
relazione al doc. n. 22, che l'Ill.ma Corte adita voglia ordinare a CP_4
e di precisare se ed in quanto possibile i conti correnti sui
[...] CP_5
quali furono incassati gli assegni circolari ivi individuati con specifica dei
soggetti titolari dei c.c. di accredito;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari/compenso
professionale del giudizio di merito di I° grado nonché del presente grado
d'appello; condanna di ognuno degli appellati alla restituzione in favore
delle appellanti delle somme pagate agli appellati, con riserva d'appello e
di ripetizione, in esecuzione della sentenza di I° grado a titolo di spese
legali così come comprovato dai docc. nn. 3, 4, 5.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita
• Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto nei
confronti del signor dalle signore Controparte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 1920/2022 emessa dal
[...] Parte_3
pagina 4 di 16 Tribunale di Bergamo nella causa R.G. n.1441/19, G.U. Dott.ssa
Quartarone, depositata in data 19.07 – 22.08.2022 per tutti i motivi
specificati nella comparsa di costituzione d'appello, confermando la
sentenza appellata.
In ogni caso:
• Respingere le domande tutte proposte dalle signore Parte_2
e nei confronti del signor assolvendolo da Parte_3 Controparte_1
ogni avversa pretesa e domanda.
• Respingere qualsivoglia istanza istruttoria, eccezione e deduzione
formulata dalle appellanti.
• Condannare la parte appellante alle spese e competenze professionali
difensive del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario del
15% spese generali, iva -se dovuta- e cpa.”
Per parte appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza
ed eccezione:
In via principale e nel merito
Confermare la sentenza di primo grado qui appellata, dichiarando
inammissibile l'appello proposto dalle signore e Parte_2
rigettando comunque ogni e qualsiasi domanda così come Parte_3
spiegata dalle attuali appellanti in quanto infondate sia in fatto che in
pagina 5 di 16 diritto, o comunque non provate, per i motivi dedotti e meglio esposti in
narrativa;
In ogni caso
Con vittoria di tutte le competenze e spese di lite, oltre rimborso
forfettario spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, Persona_1
e , deducendo di aver stipulato in data 16.11.2004 Controparte_1 CP_2
un contratto di mutuo infruttifero con i convenuti e con CP_3
(nel frattempo deceduta), in forza del quale, aveva corrisposto la somma di
€ 100.000,00, che i mutuatari si erano impegnati a restituirgli, come esposto nella scrittura privata, non appena avrebbero incassato il corrispettivo per la vendita di terreni di loro proprietà.
Deduceva l'attore che gli era stato restituito solo l'importo di € 9.000,00 e che, pur avendo più volte sollecitato il pagamento del residuo, aveva ottenuto solo riconoscimenti di debito verbali.
Sosteneva, inoltre, che il credito era esigibile in quanto i terreni, indicati nella scrittura privata, erano stati ceduti a terzi in data 21.6.2005.
Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento del residuo importo di € 91.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, al saldo effettivo.
pagina 6 di 16 Si costituivano in giudizio i convenuti che disconoscevano le proprie firme apposte alla scrittura privata ed eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto di credito in quanto sostenevano che, essendo divenuto il credito esigibile nel 2005 per la vendita dei terreni, non era intervenuto nelle more, un valido atto interruttivo della prescrizione.
Deceduto si costituivano in giudizio, in qualità di eredi Persona_1
legittime del de cuius, e , che con la Parte_3 Parte_2
prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., chiedevano la condanna dei convenuti alla restituzione dell'importo di € 91.000,00 non solo in proprio ma anche pro quota, in qualità di eredi di . CP_3
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una consulenza grafologica ed escussione di testi.
Il Tribunale rilevava che, poiché dalla consulenza grafologica era emerso che solo le sottoscrizioni attribuite a e erano CP_2 CP_3
autografe e non anche quella riferibile a la scrittura Controparte_1
privata, era opponibile solo nei confronti di . CP_2
Tuttavia, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata dalla convenuta, ciò in quanto aveva rilevato:
-che il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.,
era iniziato a decorrere dalla cessione a terzi dei terreni, avvenuta il
21.6.2005, per cui era spirato 21.6.2015;
pagina 7 di 16 - che le attrici non avevano provato che entro tale termine, era intervenuto un atto interruttivo della prescrizione.
A tal proposito allegava che le attrici avevano dedotto che la prescrizione sarebbe stata interrotta, con riferimento a dalla CP_2
ricognizione di debito di € 91.000,00 che questa avrebbe effettuato verbalmente nei confronti di in un incontro avvenuto in Persona_1
data 30.6.2012.
Osservava, il Tribunale che, se tale circostanza era stata confermata dal teste (nipote di e figlio dell'attrice Tes_1 Persona_1 [...]
), la stessa, era stata negata dal teste (figlio della Pt_3 Testimone_2
convenuta ). CP_2
Stante l'incompatibilità tra le dichiarazioni rese dai testimoni, ritenuti di pari attendibilità, il giudice di primo grado, concludeva che le attrici non avevano provato l'atto interruttivo della prescrizione.
Parimenti, rigettava la domanda avanzata dalle attrici nei confronti dei convenuti, quali eredi di per l'intervenuta prescrizione del CP_3
diritto di credito anche nei confronti della de cuius.
Sosteneva, infine, che alcun valore ricognitivo poteva attribuirsi al pagamento dell'importo complessivo di € 9.000,00 effettuato dai mutuatari, tra il 2010 e 2012, tramite tre assegni allegati agli atti.
Condannava le attrici, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore pagina 8 di 16 dei convenuti.
La sentenza veniva gravata da e , a cui Parte_3 Parte_2
resistevano e . Controparte_1 CP_2
All'udienza collegiale del 7.2.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti lamentano che il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo prescritto il diritto di credito nei confronti di
, in proprio e della madre di lei , per non aver CP_2 CP_3
le attrici fornito la prova del riconoscimento del debito, che avrebbe interrotto il termine di prescrizione.
In particolare, si dolgono che il giudice di primo grado, non ha ritenuto provato il riconoscimento di debito intervenuto durante l'incontro tra
, e del 30.6.2012, allorchè, Persona_1 CP_3 CP_2
nel consegnare l'assegno n.° 0705216490 04 di € 3.000,00 CP_2
a , riconosceva che il medesimo veniva consegnato quale Persona_1
acconto per il maggior debito derivante dal contratto di mutuo del
16.11.2004.
Assumono, che diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, solo la testimonianza di è da ritenersi veritiera, perché Tes_1
trova riscontro nelle obiettive risultanze documentali, nella specie nella produzione dell'assegno emesso proprio nella data ed in occasione della pagina 9 di 16 riunione del 30.06.2012, assegno che il teste confermava essere stato consegnato in quella riunione da a . CP_2 Persona_1
Diversamente, sostengono che la dichiarazione del teste , è Testimone_2
da considerarsi inattendibile, in quanto imprecisa ed incoerente con le risultanze istruttorie.
Rilevano che il teste, assumendo di essere presente anch'egli a tale riunione, diceva dapprima di non ricordare della consegna dell'assegno per poi rettificare, senza provare nulla in merito, che se eventualmente c'era stata la consegna dell'assegno, tale pagamento era volto ad estinguere debiti relativi a rapporti commerciali tra le società riferite alle parti.
A tale proposito, rilevano che nell'assegno consegnato in quella riunione,
analogamente ai due precedenti, beneficiario non risultava essere la
[...]
di cui era rappresentante legale, ma lo stesso Org_1 Persona_1
personalmente e che inoltre, dalla documentazione allegata agli atti,
risultava che i rapporti commerciali tra le società erano cessati e definiti il
28.2.2008, quindi, molto prima della riunione del 30.6.2012.
Con il secondo motivo lamentano che il Tribunale nulla ha motivato sull'implicito rigetto dell'istanza istruttoria avanzata, volta al confronto ex art. 254 c.p.c. tra i due testimoni e , al fine di Tes_1 Testimone_2
superare il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali rese.
pagina 10 di 16 Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, al rigetto dei primi due motivi, censurano la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale,
applicando il principio di soccombenza, ha condannato le attrici alla rifusione delle spese di lite in favore di . Parte_4 CP_2
Sostengono che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, invece, ripartire le spese in base ai principi di equità e giustizia sostanziale in quanto la domanda attorea era stata respinta, non perché infondata, ma perché
ritenuta estinta per prescrizione.
In relazione alle spese di rilevano che, avendo il Controparte_1
consulente di parte accertato che la firma apocrifa dell'appellato era stata apposta abusivamente dalla sorella , avevano avanzato CP_2
apposita richiesta di chiarimenti al C.T.U., che il giudice di primo grado ha però rigettato, senza nulla motivare in merito.
Ritengono, quindi, che le spese di devono essere poste, Controparte_1
esclusivamente, a carico di , per aver la stessa violato i CP_2
doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c..
In ogni caso, sostengono che, stante il comportamento processuale dell'appellata, deve essere disposta la compensazione delle spese del primo grado, nel rapporto tra la stessa e le appellanti.
_._
Il primo motivo è infondato.
pagina 11 di 16 A parere di questa Corte, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale,
le appellanti non hanno provato che vi è stato il riconoscimento del debito da parte di e dunque, l'interruzione del termine di CP_2
prescrizione del diritto di credito.
Stando a quanto allegato dalle appellanti, avrebbe riconosciuto verbalmente di essere debitrice del residuo importo di € 91.000,00 nei confronti di , in un incontro avvenuto il 30.6.2012 presso Persona_1
l'abitazione della madre allorchè gli consegnava un CP_3
assegno di € 3.000,00 emesso in pari data (doc. 5).
Al fine di provare tale circostanza, le appellanti articolavano nella seconda memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. appositi capitoli di prova (cap. 6 “Vero che
in data 30.06.2012 lei, sig.ra presso l'abitazione della CP_2
sig.ra consegnava al sig. che CP_3 Persona_1
nell'occasione era accompagnato dal nipote assegno Tes_1
emesso in pari data dalla di lei madre, sig.ra di € 3.000 CP_3
di cui al doc. 5…”; cap. 8 “ Vero che nella circostanza di tempo e di luogo
descritta sub cap. 6 lei, sig.ra riconosceva che gli assegni CP_2
di cui sub. 4,5,6 erano consegnati in deconto del maggior debito di cui
alla scrittura del 16.11.14 (cfr. doc. n.1) e si riconosceva debitrice,
insieme alla sig.ra e del sig. della CP_3 Controparte_1
residua somma di € 91.000,00”).
pagina 12 di 16 Il teste nipote di e figlio di , Tes_1 Persona_1 Parte_3
interrogato su tali capitoli, confermava di essere presente all'incontro e la circostanza relativa alla consegna dell'assegno, ed in merito al riconoscimento verbale del debito affermava “… è stato detto in maniera
abbastanza chiara al momento dell'incontro, tant'è che ci eravamo
scambiati anche i rispettivi numeri telefonici per incontrarci poi, entro la
fine dell'anno, nel senso che avrebbe dato ancora qualcosa come soldi”.
Di converso, il teste (figlio di ), interrogato Testimone_2 CP_2
sui medesimi capitoli di prova, dichiarava che era anch'egli presente all'incontro e che la madre, espressamente, non aveva riconosciuto il debito di € 91.000,00 (“mia mamma non ha riconosciuto in questa
occasione di essere debitrice dei 91mila euro”).
Ciò posto, questa Corte ritiene che la sola dichiarazione testimoniale del teste , non è idonea a fornire la prova del riconoscimento del Tes_1
debito in quanto è di per sé generica (“è stato detto in maniera abbastanza
chiara”) ed imprecisa (“avrebbe dato ancora qualcosa come soldi”),
nonché, priva di alcun ulteriore assunto probatorio fornito dalle appellanti.
Alcuna rilevanza, difatti, assume la sola consegna dell'assegno (doc.5), in quanto, come statuito dalla Suprema Corte, il pagamento di una somma a titolo di acconto di un eventuale maggior debito, non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non comporta il pagina 13 di 16 riconoscimento, neppure implicito, dell'entità del debito residuo (cfr.
Cass. n.° 1945/2003), essendo necessario che vi sia, altresì, la dichiarazione del debitore che riconosca, espressamente, l'esistenza del credito residuo nella sua interezza.
Mette conto evidenziare, peraltro, che gli assegni consegnati a
[...]
sono privi di una causale riferibile al prestito pattuito ed altresì Per_1
che dalla visura camerale della società facente capo a Controparte_6
(doc. 6 fascicolo di primo grado di parte attrice), si evince
[...]
che la stessa risulta essere inattiva dal 2007, ma è stata cancellata solo in data 2015 per cui i pagamenti potevano dirsi riconducibili anche ai pregressi rapporti commerciali tra le parti.
Il secondo motivo è assorbito.
Il terzo motivo è infondato.
Questa Corte rileva che non può essere condannata a CP_2
rifondere le spese del giudizio di primo grado in favore dei CP_2
in quanto tra le stesse parti processuali, non può esserci CP_1
soccombenza.
In relazione alla censura sulla ripartizione delle spese del giudizio di primo grado nel rapporto tra e le attrici, si ritiene che nella CP_2
condotta processuale assunta dalla convenuta, non si ravvisa la violazione dei doveri di lealtà e di probità ex art. 88 c.p.c., tale da derogare al criterio pagina 14 di 16 di soccombenza per la regolamentazione delle spese tra le parti.
Sul punto si rileva, che il giudice, come previsto dall'art. 92 co.2 c.p.c.,
può compensare le spese tra le parti (parzialmente o per intero) qualora vi sia soccombenza reciproca o nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
ovvero, nel caso di conciliazioni della causa, ipotesi che non ricorrono del caso di specie.
In ragione del principio di soccombenza, e Parte_2 [...]
vanno condannate, in solido tra loro, a rifondere in favore di Pt_3
e le spese del grado che si liquidano per Controparte_1 CP_2
ciascuno in € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00
per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico delle appellanti Parte_2
e , in solido, l'onere del pagamento di una somma
[...] Parte_3
pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da., avverso la sentenza n.° 1920/2022
emessa dal Tribunale di il 22.8.2022 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 15 di 16 - rigetta l'appello;
-condanna le appellanti e a rifondere in Parte_2 Parte_3
favore di le spese del grado, liquidate Parte_5
per ciascuno, come in parte motiva;
-accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico delle appellanti e in solido, l'onere del pagamento di Parte_2 Parte_3
una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Gius
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Parte_1
senza
Sigg.: causa
Dott. Giuseppe Serao Presidente relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 965/22 R.G., posta in decisione all'udienza
collegiale del 7.2.2024, promossa d a
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), in qualità di eredi di Pt_3 C.F._2 [...]
rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Vezzoli e Paola Per_1
Modina ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in
Palazzolo s/O (BS), P.le Parroci Tonoletti n. 7.
pagina 1 di 16 APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Lavinia Freddi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescate (LC), Via Roma n. 39
APPELLATO
e c o n t r o
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_2 C.F._4
dall'avv. Paolo Baio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco, Via Roma n. 73
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, pubblicata in data 22.8.2022 con il n.° 1920/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni opportuna
declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza,
domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
in via principale e nel merito: accertato e dichiarato quanto dedotto ed
argomentato in atto di citazione d'appello nonché nei successivi scritti
difensivi, condannare:
pagina 2 di 16 la sig.a in proprio nonché pro quota quale erede della CP_2
sig.a e il sig. pro quota quale erede CP_3 Controparte_1
della sig.a a corrispondere in favore delle attrici CP_3
appellanti la capitale somma residua di €.91.000,00# s.e. & o. oltre
interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale di I° grado al saldo, il
tutto comunque anche nella diversa maggiore e/o minore somma che
emergerà in corso di causa;
in via istruttoria: si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia,
previa revoca di contrarie ordinanze:
disporre il confronto avanti a sé dei testi e Tes_1 Testimone_2
che, sulla medesima circostanza, rendevano dichiarazioni contrastanti;
esaminata la relazione del C.T.U. di data 20.04.21, alla luce delle
osservazioni svolte dalla C.T.P. Dr.ssa in specie laddove afferma Per_2
“conferma e conforta il giudizio di apocrifia lo studio comparativo
effettuato tra la predetta apposizione sottoscrittiva e il saggio grafico
rilasciato dalla sig.a ove su richiesta di questo CTP sono CP_2
stati eseguiti dei nominativi a nome di e dagli esami Controparte_1
confrontuali effettuati è emerso che tale firma è da ritenersi redatta dalla
sig.ra , richiamare a chiarimenti il C.T.U. perché possa CP_2
confermare se la firma accertata come apocrifa del sig. Controparte_1
apposta sulla scrittura privata di data 16.11.04 di cui al doc. n°1 I° grado
pagina 3 di 16 sia riconducibile all'appellata e ciò per completare le CP_2
risultanze della C.T.U. anche alla luce del saggio grafico svolto dalla
sig.a nel corso della stessa C.T.U. con sua scrittura del CP_2
nominativo dell'appellato ed anche per la regolazione Controparte_1
delle spese;
chiedono assumersi gli interrogatori formali degli appellati nonché in
relazione al doc. n. 22, che l'Ill.ma Corte adita voglia ordinare a CP_4
e di precisare se ed in quanto possibile i conti correnti sui
[...] CP_5
quali furono incassati gli assegni circolari ivi individuati con specifica dei
soggetti titolari dei c.c. di accredito;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari/compenso
professionale del giudizio di merito di I° grado nonché del presente grado
d'appello; condanna di ognuno degli appellati alla restituzione in favore
delle appellanti delle somme pagate agli appellati, con riserva d'appello e
di ripetizione, in esecuzione della sentenza di I° grado a titolo di spese
legali così come comprovato dai docc. nn. 3, 4, 5.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita
• Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto nei
confronti del signor dalle signore Controparte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 1920/2022 emessa dal
[...] Parte_3
pagina 4 di 16 Tribunale di Bergamo nella causa R.G. n.1441/19, G.U. Dott.ssa
Quartarone, depositata in data 19.07 – 22.08.2022 per tutti i motivi
specificati nella comparsa di costituzione d'appello, confermando la
sentenza appellata.
In ogni caso:
• Respingere le domande tutte proposte dalle signore Parte_2
e nei confronti del signor assolvendolo da Parte_3 Controparte_1
ogni avversa pretesa e domanda.
• Respingere qualsivoglia istanza istruttoria, eccezione e deduzione
formulata dalle appellanti.
• Condannare la parte appellante alle spese e competenze professionali
difensive del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario del
15% spese generali, iva -se dovuta- e cpa.”
Per parte appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza
ed eccezione:
In via principale e nel merito
Confermare la sentenza di primo grado qui appellata, dichiarando
inammissibile l'appello proposto dalle signore e Parte_2
rigettando comunque ogni e qualsiasi domanda così come Parte_3
spiegata dalle attuali appellanti in quanto infondate sia in fatto che in
pagina 5 di 16 diritto, o comunque non provate, per i motivi dedotti e meglio esposti in
narrativa;
In ogni caso
Con vittoria di tutte le competenze e spese di lite, oltre rimborso
forfettario spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, Persona_1
e , deducendo di aver stipulato in data 16.11.2004 Controparte_1 CP_2
un contratto di mutuo infruttifero con i convenuti e con CP_3
(nel frattempo deceduta), in forza del quale, aveva corrisposto la somma di
€ 100.000,00, che i mutuatari si erano impegnati a restituirgli, come esposto nella scrittura privata, non appena avrebbero incassato il corrispettivo per la vendita di terreni di loro proprietà.
Deduceva l'attore che gli era stato restituito solo l'importo di € 9.000,00 e che, pur avendo più volte sollecitato il pagamento del residuo, aveva ottenuto solo riconoscimenti di debito verbali.
Sosteneva, inoltre, che il credito era esigibile in quanto i terreni, indicati nella scrittura privata, erano stati ceduti a terzi in data 21.6.2005.
Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento del residuo importo di € 91.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, al saldo effettivo.
pagina 6 di 16 Si costituivano in giudizio i convenuti che disconoscevano le proprie firme apposte alla scrittura privata ed eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto di credito in quanto sostenevano che, essendo divenuto il credito esigibile nel 2005 per la vendita dei terreni, non era intervenuto nelle more, un valido atto interruttivo della prescrizione.
Deceduto si costituivano in giudizio, in qualità di eredi Persona_1
legittime del de cuius, e , che con la Parte_3 Parte_2
prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., chiedevano la condanna dei convenuti alla restituzione dell'importo di € 91.000,00 non solo in proprio ma anche pro quota, in qualità di eredi di . CP_3
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una consulenza grafologica ed escussione di testi.
Il Tribunale rilevava che, poiché dalla consulenza grafologica era emerso che solo le sottoscrizioni attribuite a e erano CP_2 CP_3
autografe e non anche quella riferibile a la scrittura Controparte_1
privata, era opponibile solo nei confronti di . CP_2
Tuttavia, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata dalla convenuta, ciò in quanto aveva rilevato:
-che il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.,
era iniziato a decorrere dalla cessione a terzi dei terreni, avvenuta il
21.6.2005, per cui era spirato 21.6.2015;
pagina 7 di 16 - che le attrici non avevano provato che entro tale termine, era intervenuto un atto interruttivo della prescrizione.
A tal proposito allegava che le attrici avevano dedotto che la prescrizione sarebbe stata interrotta, con riferimento a dalla CP_2
ricognizione di debito di € 91.000,00 che questa avrebbe effettuato verbalmente nei confronti di in un incontro avvenuto in Persona_1
data 30.6.2012.
Osservava, il Tribunale che, se tale circostanza era stata confermata dal teste (nipote di e figlio dell'attrice Tes_1 Persona_1 [...]
), la stessa, era stata negata dal teste (figlio della Pt_3 Testimone_2
convenuta ). CP_2
Stante l'incompatibilità tra le dichiarazioni rese dai testimoni, ritenuti di pari attendibilità, il giudice di primo grado, concludeva che le attrici non avevano provato l'atto interruttivo della prescrizione.
Parimenti, rigettava la domanda avanzata dalle attrici nei confronti dei convenuti, quali eredi di per l'intervenuta prescrizione del CP_3
diritto di credito anche nei confronti della de cuius.
Sosteneva, infine, che alcun valore ricognitivo poteva attribuirsi al pagamento dell'importo complessivo di € 9.000,00 effettuato dai mutuatari, tra il 2010 e 2012, tramite tre assegni allegati agli atti.
Condannava le attrici, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore pagina 8 di 16 dei convenuti.
La sentenza veniva gravata da e , a cui Parte_3 Parte_2
resistevano e . Controparte_1 CP_2
All'udienza collegiale del 7.2.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti lamentano che il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo prescritto il diritto di credito nei confronti di
, in proprio e della madre di lei , per non aver CP_2 CP_3
le attrici fornito la prova del riconoscimento del debito, che avrebbe interrotto il termine di prescrizione.
In particolare, si dolgono che il giudice di primo grado, non ha ritenuto provato il riconoscimento di debito intervenuto durante l'incontro tra
, e del 30.6.2012, allorchè, Persona_1 CP_3 CP_2
nel consegnare l'assegno n.° 0705216490 04 di € 3.000,00 CP_2
a , riconosceva che il medesimo veniva consegnato quale Persona_1
acconto per il maggior debito derivante dal contratto di mutuo del
16.11.2004.
Assumono, che diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, solo la testimonianza di è da ritenersi veritiera, perché Tes_1
trova riscontro nelle obiettive risultanze documentali, nella specie nella produzione dell'assegno emesso proprio nella data ed in occasione della pagina 9 di 16 riunione del 30.06.2012, assegno che il teste confermava essere stato consegnato in quella riunione da a . CP_2 Persona_1
Diversamente, sostengono che la dichiarazione del teste , è Testimone_2
da considerarsi inattendibile, in quanto imprecisa ed incoerente con le risultanze istruttorie.
Rilevano che il teste, assumendo di essere presente anch'egli a tale riunione, diceva dapprima di non ricordare della consegna dell'assegno per poi rettificare, senza provare nulla in merito, che se eventualmente c'era stata la consegna dell'assegno, tale pagamento era volto ad estinguere debiti relativi a rapporti commerciali tra le società riferite alle parti.
A tale proposito, rilevano che nell'assegno consegnato in quella riunione,
analogamente ai due precedenti, beneficiario non risultava essere la
[...]
di cui era rappresentante legale, ma lo stesso Org_1 Persona_1
personalmente e che inoltre, dalla documentazione allegata agli atti,
risultava che i rapporti commerciali tra le società erano cessati e definiti il
28.2.2008, quindi, molto prima della riunione del 30.6.2012.
Con il secondo motivo lamentano che il Tribunale nulla ha motivato sull'implicito rigetto dell'istanza istruttoria avanzata, volta al confronto ex art. 254 c.p.c. tra i due testimoni e , al fine di Tes_1 Testimone_2
superare il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali rese.
pagina 10 di 16 Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, al rigetto dei primi due motivi, censurano la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale,
applicando il principio di soccombenza, ha condannato le attrici alla rifusione delle spese di lite in favore di . Parte_4 CP_2
Sostengono che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, invece, ripartire le spese in base ai principi di equità e giustizia sostanziale in quanto la domanda attorea era stata respinta, non perché infondata, ma perché
ritenuta estinta per prescrizione.
In relazione alle spese di rilevano che, avendo il Controparte_1
consulente di parte accertato che la firma apocrifa dell'appellato era stata apposta abusivamente dalla sorella , avevano avanzato CP_2
apposita richiesta di chiarimenti al C.T.U., che il giudice di primo grado ha però rigettato, senza nulla motivare in merito.
Ritengono, quindi, che le spese di devono essere poste, Controparte_1
esclusivamente, a carico di , per aver la stessa violato i CP_2
doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c..
In ogni caso, sostengono che, stante il comportamento processuale dell'appellata, deve essere disposta la compensazione delle spese del primo grado, nel rapporto tra la stessa e le appellanti.
_._
Il primo motivo è infondato.
pagina 11 di 16 A parere di questa Corte, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale,
le appellanti non hanno provato che vi è stato il riconoscimento del debito da parte di e dunque, l'interruzione del termine di CP_2
prescrizione del diritto di credito.
Stando a quanto allegato dalle appellanti, avrebbe riconosciuto verbalmente di essere debitrice del residuo importo di € 91.000,00 nei confronti di , in un incontro avvenuto il 30.6.2012 presso Persona_1
l'abitazione della madre allorchè gli consegnava un CP_3
assegno di € 3.000,00 emesso in pari data (doc. 5).
Al fine di provare tale circostanza, le appellanti articolavano nella seconda memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. appositi capitoli di prova (cap. 6 “Vero che
in data 30.06.2012 lei, sig.ra presso l'abitazione della CP_2
sig.ra consegnava al sig. che CP_3 Persona_1
nell'occasione era accompagnato dal nipote assegno Tes_1
emesso in pari data dalla di lei madre, sig.ra di € 3.000 CP_3
di cui al doc. 5…”; cap. 8 “ Vero che nella circostanza di tempo e di luogo
descritta sub cap. 6 lei, sig.ra riconosceva che gli assegni CP_2
di cui sub. 4,5,6 erano consegnati in deconto del maggior debito di cui
alla scrittura del 16.11.14 (cfr. doc. n.1) e si riconosceva debitrice,
insieme alla sig.ra e del sig. della CP_3 Controparte_1
residua somma di € 91.000,00”).
pagina 12 di 16 Il teste nipote di e figlio di , Tes_1 Persona_1 Parte_3
interrogato su tali capitoli, confermava di essere presente all'incontro e la circostanza relativa alla consegna dell'assegno, ed in merito al riconoscimento verbale del debito affermava “… è stato detto in maniera
abbastanza chiara al momento dell'incontro, tant'è che ci eravamo
scambiati anche i rispettivi numeri telefonici per incontrarci poi, entro la
fine dell'anno, nel senso che avrebbe dato ancora qualcosa come soldi”.
Di converso, il teste (figlio di ), interrogato Testimone_2 CP_2
sui medesimi capitoli di prova, dichiarava che era anch'egli presente all'incontro e che la madre, espressamente, non aveva riconosciuto il debito di € 91.000,00 (“mia mamma non ha riconosciuto in questa
occasione di essere debitrice dei 91mila euro”).
Ciò posto, questa Corte ritiene che la sola dichiarazione testimoniale del teste , non è idonea a fornire la prova del riconoscimento del Tes_1
debito in quanto è di per sé generica (“è stato detto in maniera abbastanza
chiara”) ed imprecisa (“avrebbe dato ancora qualcosa come soldi”),
nonché, priva di alcun ulteriore assunto probatorio fornito dalle appellanti.
Alcuna rilevanza, difatti, assume la sola consegna dell'assegno (doc.5), in quanto, come statuito dalla Suprema Corte, il pagamento di una somma a titolo di acconto di un eventuale maggior debito, non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non comporta il pagina 13 di 16 riconoscimento, neppure implicito, dell'entità del debito residuo (cfr.
Cass. n.° 1945/2003), essendo necessario che vi sia, altresì, la dichiarazione del debitore che riconosca, espressamente, l'esistenza del credito residuo nella sua interezza.
Mette conto evidenziare, peraltro, che gli assegni consegnati a
[...]
sono privi di una causale riferibile al prestito pattuito ed altresì Per_1
che dalla visura camerale della società facente capo a Controparte_6
(doc. 6 fascicolo di primo grado di parte attrice), si evince
[...]
che la stessa risulta essere inattiva dal 2007, ma è stata cancellata solo in data 2015 per cui i pagamenti potevano dirsi riconducibili anche ai pregressi rapporti commerciali tra le parti.
Il secondo motivo è assorbito.
Il terzo motivo è infondato.
Questa Corte rileva che non può essere condannata a CP_2
rifondere le spese del giudizio di primo grado in favore dei CP_2
in quanto tra le stesse parti processuali, non può esserci CP_1
soccombenza.
In relazione alla censura sulla ripartizione delle spese del giudizio di primo grado nel rapporto tra e le attrici, si ritiene che nella CP_2
condotta processuale assunta dalla convenuta, non si ravvisa la violazione dei doveri di lealtà e di probità ex art. 88 c.p.c., tale da derogare al criterio pagina 14 di 16 di soccombenza per la regolamentazione delle spese tra le parti.
Sul punto si rileva, che il giudice, come previsto dall'art. 92 co.2 c.p.c.,
può compensare le spese tra le parti (parzialmente o per intero) qualora vi sia soccombenza reciproca o nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
ovvero, nel caso di conciliazioni della causa, ipotesi che non ricorrono del caso di specie.
In ragione del principio di soccombenza, e Parte_2 [...]
vanno condannate, in solido tra loro, a rifondere in favore di Pt_3
e le spese del grado che si liquidano per Controparte_1 CP_2
ciascuno in € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00
per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico delle appellanti Parte_2
e , in solido, l'onere del pagamento di una somma
[...] Parte_3
pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da., avverso la sentenza n.° 1920/2022
emessa dal Tribunale di il 22.8.2022 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 15 di 16 - rigetta l'appello;
-condanna le appellanti e a rifondere in Parte_2 Parte_3
favore di le spese del grado, liquidate Parte_5
per ciascuno, come in parte motiva;
-accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico delle appellanti e in solido, l'onere del pagamento di Parte_2 Parte_3
una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Gius
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