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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1550 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARA, 99 C.F._1
BROLO presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente introdotto avanti a questo Tribunale, la sig.ra
[...] ha impugnato la comunicazione dell' datata 11.10.2018, con la Parte_1 CP_2
quale le veniva richiesto il rimborso della somma complessiva di euro 8.487,65, quale indebito per prestazioni di indennità di malattia percepite nel periodo compreso tra il 14 gennaio 2011 e il 4 maggio 2017. L'ente previdenziale ha fondato la propria pretesa sulla asserita cancellazione o mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2010-2016.
L' ha sollevato eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 CP_2
febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83. Detta eccezione risulta fondata. Ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. 98/2011, la pubblicazione telematica sul sito dell' degli elenchi nominativi dei lavoratori CP_2
agricoli e delle relative variazioni ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.
Nel caso di specie, la cancellazione della sig.ra è avvenuta con la seconda Pt_1
variazione del 2017, pubblicata tra il 15.09.2017 e il 16.10.2017.
Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 375/1993, la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo alla Commissione provinciale entro 30 giorni dalla pubblicazione e, decorso tale termine, avrebbe avuto ulteriori 120 giorni per proporre ricorso giurisdizionale. Il mancato rispetto di tali termini determina la decadenza dal diritto e dall'azione, come confermato da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 29070/2011; Cass. n. 7446/2015).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 2021, ha riconosciuto la legittimità costituzionale di tale assetto normativo, evidenziando come la previsione di termini perentori per l'esercizio dell'azione giudiziaria sia giustificata da esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia dell'equilibrio finanziario degli enti previdenziali.
Nel caso in esame, la sig.ra ha introdotto il giudizio solo in data Pt_1
04.06.2019, quando la decadenza era già maturata, con conseguente improponibilità dell'azione. La questione relativa alla decadenza si presenta dunque assorbente rispetto al merito, che pertanto non viene esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RESPINGE il ricorso proposto da;
Parte_1
DICHIARA la decadenza dal diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni compresi tra il 2010 e il 2016;
DICHIARA assorbito l'esame del merito in quanto precluso dalla intervenuta decadenza;
DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite, considerata la particolare complessità della questione e tenuto conto della natura della controversia e della continua evoluzione giurisprudenziale in materia, che può aver indotto in errore la parte ricorrente;
Così deciso in Patti 14/05/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo