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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2772/2023, avente per oggetto “separazione giudiziale”,
promossa
DA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LIDIA MARONGIU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._2 resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni contenute nel verbale di udienza del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 2.11.2023 la IGa ha convenuto Parte_1
in giudizio davanti all'intestato Tribunale il IG per ottenere lo scioglimento del CP_1
matrimonio contratto in SORSO (SS) in data 04.10.2007 trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di SORSO per l'Anno 2007 – N.20 – P.1.
La ricorrente ha allegato: a) di essere separata di fatto dal marito, dal quale ha avuto la figlia Per_1
(nata a [...] il [...]), già da qualche tempo, avendo egli portato le sue cose personali in altra abitazione;
b) che tuttavia tale separazione presentava delle anomalìe in quanto il marito continuava a recarsi nella casa coniugale, sita in Sorso, in via Lussemburgo n.31, come se ancora vi dimorasse abitualmente, senza tuttavia mostrare alcun interesse nei confronti della vita familiare, ed in particolare della figlia;
c) che tale atteggiamento di noncuranza ha esasperato gli animi, ingenerando stati d'animo di agitazione e di malessere soprattutto da parte della minore, nonché di gravi limitazioni della libertà di movimento di madre e figlia;
d) che il disinteresse manifestato dal marito non si limitava al piano morale ma si estendeva a quello economico giacché egli aveva cessato di contribuire alle necessità della moglie e della figlia, pur potendo farvi fronte, avendo un'occupazione stabile in qualità di autista ospedaliero (di ambulanza) per la quale percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00 circa;
e)
che viceversa, ella non godeva di redditi autonomi in quanto aveva dovuto cessare, nel marzo 2023,
l'attività svolta in passato nel settore commerciale a causa di problemi di salute, e riceveva una pensione d'invalidità pari ad € 177,00 (commisurata alla percentuale d'invalidità al 67%).
Sulla base di tali premesse la IGa ha promosso il presente giudizio di separazione, Parte_1
chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale, la condanna del resistente al versamento di un assegno mensile di mantenimento a favore della minore nella misura di €
500,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico INPS in misura integrale, e il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sé determinato nella somma di € 300,00 mensili.
pagina 2 di 5 Alla prima udienza del 14.02.2024 comparsa solo la ricorrente, e rilevato un vizio di notifica al resistente, il Giudice rel., previo ordine di rinnovazione della notificazione al resistente, stante il riferito perdurare del disinteresse sul piano economico del IG , ha pronunciato i seguenti CP_1
provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, il sig. ha il termine di 15 giorni per lasciare la casa coniugale;
2) affida la figlia minore CP_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la Per_1
casa coniugale sita in Sorso via Lussemburgo n. 31; 3) determina a carico del sig. , quale CP_1
genitore non collocatario, l'obbligo di versare -entro il 10 di ogni mese - alla sig.ra la Parte_1
somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dal mese di marzo 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF,
somma minima prevista da questo Tribunale per il contributo al mantenimento di un figlio a carico del genitore non collocatario, ferma più ampia valutazione all'esito del rinnovo della notifica;
4) il padre incontrerà la figlia liberamente, considerata l'età della stessa, previo accordo direttamente con quest'ultima; e rimetteva al prosieguo, nel contraddittorio delle parti, la valutazione della richiesta di assegno di mantenimento per la coniuge.
All'udienza del 23.05.2024, comparsa la sola ricorrente, la quale ha riferito al Giudice rel. della possibilità concreta di un accordo, la causa, per un ulteriore vizio di notificazione, è stata rinviata all'udienza del 13.11.2024 in cui, il resistente regolarmente citato, non si è formalmente costituito ma è
comparso personalmente davanti al Giudice rel. (senza tuttavia l'assistenza del difensore) ed ha rappresentato la volontà di aderire sia alla domanda principale di separazione, sia all'accordo intervenuto medio tempore tra le parti sulle condizioni economiche, nei termini che seguono:
“affidamento condiviso della figlia con collocazione presso la madre alla quale è assegnata la Per_1
casa coniugale;
- il padre si impegna a corrispondere alla sig.ra l'assegno mensile di Parte_1
300,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia + 50% delle spese straordinarie + 100%
pagina 3 di 5 dell'assegno unico percepito dalla madre;
- incontri liberi tra il padre e la figlia, stante l'età di
quest'ultima (16 anni); - la sig.ra rinuncia alla domanda di contributo al mantenimento per Parte_1
sé, stante il fatto che ha trovato lavoro a chiamata a tempo determinato come operatrice anti-incendio
presso AOU di Sassari”.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non essendo più ammessa dalla legge in questo tipo di procedimenti la rituale partecipazione al giudizio senza il ministero del difensore.
Le allegazioni della ricorrente, che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza dal
IG , consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti CP_1
dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
Con riferimento alle condizioni economiche della separazione, viste le conclusioni rassegnate dalla ricorrente all'udienza del 13.11.2024 (cui ha informalmente aderito il IG , seppur non CP_1
formalmente costituito in giudizio), il Collegio verificata la compatibilità delle stesse con l'interesse primario della figlia minore, dispone in conformità.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IGa Parte_1
nei confronti del IG , nella contumacia di quest'ultimo, ogni
[...] CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del comune di SORSO (SS) di procedere alla
[...]
pagina 4 di 5 trascrizione della presente sentenza (v. registri dello Stato Civile del Comune di SORSO per l'Anno 2007 – N.20 – P.1)
2) affida la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
madre alla quale è assegnata la casa coniugale;
3) il sig. è tenuto a versare alla sig.ra CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo
CNF;
4) il padre potrà incontrare liberamente la figlia, previo accordo direttamente con quest'ultima stante l'età della stessa (16 anni);
5) l'assegno unico INPS continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre.
Così deciso in Sassari oggi 5.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2772/2023, avente per oggetto “separazione giudiziale”,
promossa
DA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LIDIA MARONGIU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._2 resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni contenute nel verbale di udienza del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 2.11.2023 la IGa ha convenuto Parte_1
in giudizio davanti all'intestato Tribunale il IG per ottenere lo scioglimento del CP_1
matrimonio contratto in SORSO (SS) in data 04.10.2007 trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di SORSO per l'Anno 2007 – N.20 – P.1.
La ricorrente ha allegato: a) di essere separata di fatto dal marito, dal quale ha avuto la figlia Per_1
(nata a [...] il [...]), già da qualche tempo, avendo egli portato le sue cose personali in altra abitazione;
b) che tuttavia tale separazione presentava delle anomalìe in quanto il marito continuava a recarsi nella casa coniugale, sita in Sorso, in via Lussemburgo n.31, come se ancora vi dimorasse abitualmente, senza tuttavia mostrare alcun interesse nei confronti della vita familiare, ed in particolare della figlia;
c) che tale atteggiamento di noncuranza ha esasperato gli animi, ingenerando stati d'animo di agitazione e di malessere soprattutto da parte della minore, nonché di gravi limitazioni della libertà di movimento di madre e figlia;
d) che il disinteresse manifestato dal marito non si limitava al piano morale ma si estendeva a quello economico giacché egli aveva cessato di contribuire alle necessità della moglie e della figlia, pur potendo farvi fronte, avendo un'occupazione stabile in qualità di autista ospedaliero (di ambulanza) per la quale percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00 circa;
e)
che viceversa, ella non godeva di redditi autonomi in quanto aveva dovuto cessare, nel marzo 2023,
l'attività svolta in passato nel settore commerciale a causa di problemi di salute, e riceveva una pensione d'invalidità pari ad € 177,00 (commisurata alla percentuale d'invalidità al 67%).
Sulla base di tali premesse la IGa ha promosso il presente giudizio di separazione, Parte_1
chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale, la condanna del resistente al versamento di un assegno mensile di mantenimento a favore della minore nella misura di €
500,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico INPS in misura integrale, e il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sé determinato nella somma di € 300,00 mensili.
pagina 2 di 5 Alla prima udienza del 14.02.2024 comparsa solo la ricorrente, e rilevato un vizio di notifica al resistente, il Giudice rel., previo ordine di rinnovazione della notificazione al resistente, stante il riferito perdurare del disinteresse sul piano economico del IG , ha pronunciato i seguenti CP_1
provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, il sig. ha il termine di 15 giorni per lasciare la casa coniugale;
2) affida la figlia minore CP_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la Per_1
casa coniugale sita in Sorso via Lussemburgo n. 31; 3) determina a carico del sig. , quale CP_1
genitore non collocatario, l'obbligo di versare -entro il 10 di ogni mese - alla sig.ra la Parte_1
somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dal mese di marzo 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF,
somma minima prevista da questo Tribunale per il contributo al mantenimento di un figlio a carico del genitore non collocatario, ferma più ampia valutazione all'esito del rinnovo della notifica;
4) il padre incontrerà la figlia liberamente, considerata l'età della stessa, previo accordo direttamente con quest'ultima; e rimetteva al prosieguo, nel contraddittorio delle parti, la valutazione della richiesta di assegno di mantenimento per la coniuge.
All'udienza del 23.05.2024, comparsa la sola ricorrente, la quale ha riferito al Giudice rel. della possibilità concreta di un accordo, la causa, per un ulteriore vizio di notificazione, è stata rinviata all'udienza del 13.11.2024 in cui, il resistente regolarmente citato, non si è formalmente costituito ma è
comparso personalmente davanti al Giudice rel. (senza tuttavia l'assistenza del difensore) ed ha rappresentato la volontà di aderire sia alla domanda principale di separazione, sia all'accordo intervenuto medio tempore tra le parti sulle condizioni economiche, nei termini che seguono:
“affidamento condiviso della figlia con collocazione presso la madre alla quale è assegnata la Per_1
casa coniugale;
- il padre si impegna a corrispondere alla sig.ra l'assegno mensile di Parte_1
300,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia + 50% delle spese straordinarie + 100%
pagina 3 di 5 dell'assegno unico percepito dalla madre;
- incontri liberi tra il padre e la figlia, stante l'età di
quest'ultima (16 anni); - la sig.ra rinuncia alla domanda di contributo al mantenimento per Parte_1
sé, stante il fatto che ha trovato lavoro a chiamata a tempo determinato come operatrice anti-incendio
presso AOU di Sassari”.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non essendo più ammessa dalla legge in questo tipo di procedimenti la rituale partecipazione al giudizio senza il ministero del difensore.
Le allegazioni della ricorrente, che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza dal
IG , consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti CP_1
dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
Con riferimento alle condizioni economiche della separazione, viste le conclusioni rassegnate dalla ricorrente all'udienza del 13.11.2024 (cui ha informalmente aderito il IG , seppur non CP_1
formalmente costituito in giudizio), il Collegio verificata la compatibilità delle stesse con l'interesse primario della figlia minore, dispone in conformità.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IGa Parte_1
nei confronti del IG , nella contumacia di quest'ultimo, ogni
[...] CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del comune di SORSO (SS) di procedere alla
[...]
pagina 4 di 5 trascrizione della presente sentenza (v. registri dello Stato Civile del Comune di SORSO per l'Anno 2007 – N.20 – P.1)
2) affida la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
madre alla quale è assegnata la casa coniugale;
3) il sig. è tenuto a versare alla sig.ra CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo
CNF;
4) il padre potrà incontrare liberamente la figlia, previo accordo direttamente con quest'ultima stante l'età della stessa (16 anni);
5) l'assegno unico INPS continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre.
Così deciso in Sassari oggi 5.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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