Articolo 17 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 16Articolo 18
Versione
26 novembre 1957
Art. 17.
Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di eta' per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' per gli uomini ed al sessantesimo anno di eta' per le donne.
Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall' art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno.
Entrata in vigore il 26 novembre 1957
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