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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11034/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 11034/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Parte_1 Parte_2
Vecchio e Irene Gorraso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Etruria n. 4, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi, sito in Baronissi (SA), al Corso Garibaldi n. 160
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06/12/18, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la esponendo di aver stipulato con Controparte_1
la convenuta ( quale garante) il contratto di finanziamento n. 16651680 del Parte_2
05/10/16, dell'importo di € 28.000,00, da restituire, nella maggiore misura di € 44.115,40, in 84 rate mensili di € 523,31 ciascuna, con TAN del 9,99% e TAEG del 10,93%; che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo delle spese assicurative, era maggiore di quello pattuito, con conseguente applicabilità dei tassi sostitutivi BOT ex art. 125bis T.U.B.; che, probabilmente, gli pagina 1 di 4 interessi applicati erano anche usurari, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.; che la convenuta aveva violato gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dal T.U.B.
Gli attori chiedevano, quindi, che l'adito Tribunale volesse accertare l'illegittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento per divergenza tra il TAEG applicato e quello pattuito e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi oppure limitare gli stessi a quelli previsti per i BOT ad un anno, nonchè accertare l'eventuale usurarietà dei tassi applicati e dichiarare non dovuti gli interessi o, in subordine, ridurre gli stessi entro il “saggio soglia di periodo”, con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite, oltre interessi, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/07/19, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, vinte le spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza parte convenuta discuteva oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Parte_1 Controparte_1
in data 05/10/16, con quale coobbligata, il contratto di finanziamento n. 16651680, Parte_2 dell'importo di € 28.000,00, da restituire, nella maggiore misura di € 44.115,40 comprensiva di interessi e spese, in 84 rate mensili di € 523,31 ciascuna, con TAN del 9,99%, TAEG del 10,93%,
TEG del 14,94% (comprensivo della polizza in quanto polizza CPI ancorché facoltativa) e interesse di mora mensile dell'1% sulla quota residua di capitale da restituire (in caso di decadenza dal beneficio del termine).
Ebbene, le eccezioni di nullità parziale sollevate dagli attori non risultano meritevoli di accoglimento.
Per quanto attiene all'asserita usurarietà dei tassi applicati, a parte l'assoluta genericità di tale eccezione, deve rilevarsi che il TEG del rapporto in esame, inclusivo delle spese assicurative, è pari al 14,94%, ed è dunque inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 previsto nel IV trimestre 2016 per la categoria “crediti personali”, pari al 17,15% (TEGM 10,52%).
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di asserita divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato. Tale divergenza discenderebbe, secondo gli attori, dalla mancata inclusione nel
TAEG delle spese assicurative.
Tuttavia, a parte che il contratto in esame prevede espressamente che tra le voci del TAEG non rientrano le spese assicurative, sicchè il mutuatario era stato chiaramente reso edotto, proprio in un'ottica di trasparenza, dell'effettiva composizione del TAEG, deve considerarsi che, ai sensi del pagina 2 di 4 co. 2 dell'art. 121 T.U.B. (“ratione temporis” applicabile), “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Tale fattispecie non ricorre nel caso in esame, dovendo escludersi che la stipula della polizza fosse condizione per ottenere l'erogazione del mutuo, ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, atteso che:
a) nel modulo di Informazioni Europe di Base sul Credito ai Consumatori, consegnato al mutuatario come si evince dal contenuto contrattuale, è specificatamente indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni non è necessario stipulare un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio
(informazione contenuta nel modello Secci, che assolve gli obblighi di natura precontrattuale ex art. 124 T.U.B.);
b) l'art. 3 del contratto di finanziamento chiaramente indica la natura del tutto facoltativa delle polizze (anche con carattere grafico diverso); anche la legenda in calce al contratto pone l'accento sul carattere facoltativo delle polizze;
c) a pag. 4 del contratto si precisa ulteriormente che le polizze sono “aggiuntive”;
d) la polizza è stata stipulata con separato modulo contrattuale;
e) beneficiario della polizza non è il soggetto finanziatore, ma lo stesso assicurato, ossia l' Pt_2
f) l'art. 6 della polizza prevede il diritto di recesso in favore del cliente a titolo gratuito, con restituzione del premio versato;
g) la ha prodotto in giudizio altri contratti in cui i clienti, aventi il Controparte_1
medesimo merito creditizio, hanno avuto accesso al credito a condizioni simili senza che gli stessi avessero aderito ad alcuna copertura assicurativa.
Il TAEG riportato nel contratto è stato, quindi, correttamente indicato.
Del tutto generica, infine, e comunque smentita dalla documentazione in atti (tra cui il modello
SECCI), risulta la contestazione inerente alla violazione degli obblighi informativi e di trasparenza in cui sarebbe incorsa la società convenuta.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande degli attori vanno rigettate.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli attori e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 11034/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Ai sensi dell'art. 52, co. 3, d.lgs. n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, non venga riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 11034/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Parte_1 Parte_2
Vecchio e Irene Gorraso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Etruria n. 4, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi, sito in Baronissi (SA), al Corso Garibaldi n. 160
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06/12/18, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la esponendo di aver stipulato con Controparte_1
la convenuta ( quale garante) il contratto di finanziamento n. 16651680 del Parte_2
05/10/16, dell'importo di € 28.000,00, da restituire, nella maggiore misura di € 44.115,40, in 84 rate mensili di € 523,31 ciascuna, con TAN del 9,99% e TAEG del 10,93%; che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo delle spese assicurative, era maggiore di quello pattuito, con conseguente applicabilità dei tassi sostitutivi BOT ex art. 125bis T.U.B.; che, probabilmente, gli pagina 1 di 4 interessi applicati erano anche usurari, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.; che la convenuta aveva violato gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dal T.U.B.
Gli attori chiedevano, quindi, che l'adito Tribunale volesse accertare l'illegittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento per divergenza tra il TAEG applicato e quello pattuito e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi oppure limitare gli stessi a quelli previsti per i BOT ad un anno, nonchè accertare l'eventuale usurarietà dei tassi applicati e dichiarare non dovuti gli interessi o, in subordine, ridurre gli stessi entro il “saggio soglia di periodo”, con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite, oltre interessi, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/07/19, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, vinte le spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza parte convenuta discuteva oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Parte_1 Controparte_1
in data 05/10/16, con quale coobbligata, il contratto di finanziamento n. 16651680, Parte_2 dell'importo di € 28.000,00, da restituire, nella maggiore misura di € 44.115,40 comprensiva di interessi e spese, in 84 rate mensili di € 523,31 ciascuna, con TAN del 9,99%, TAEG del 10,93%,
TEG del 14,94% (comprensivo della polizza in quanto polizza CPI ancorché facoltativa) e interesse di mora mensile dell'1% sulla quota residua di capitale da restituire (in caso di decadenza dal beneficio del termine).
Ebbene, le eccezioni di nullità parziale sollevate dagli attori non risultano meritevoli di accoglimento.
Per quanto attiene all'asserita usurarietà dei tassi applicati, a parte l'assoluta genericità di tale eccezione, deve rilevarsi che il TEG del rapporto in esame, inclusivo delle spese assicurative, è pari al 14,94%, ed è dunque inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 previsto nel IV trimestre 2016 per la categoria “crediti personali”, pari al 17,15% (TEGM 10,52%).
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di asserita divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato. Tale divergenza discenderebbe, secondo gli attori, dalla mancata inclusione nel
TAEG delle spese assicurative.
Tuttavia, a parte che il contratto in esame prevede espressamente che tra le voci del TAEG non rientrano le spese assicurative, sicchè il mutuatario era stato chiaramente reso edotto, proprio in un'ottica di trasparenza, dell'effettiva composizione del TAEG, deve considerarsi che, ai sensi del pagina 2 di 4 co. 2 dell'art. 121 T.U.B. (“ratione temporis” applicabile), “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Tale fattispecie non ricorre nel caso in esame, dovendo escludersi che la stipula della polizza fosse condizione per ottenere l'erogazione del mutuo, ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, atteso che:
a) nel modulo di Informazioni Europe di Base sul Credito ai Consumatori, consegnato al mutuatario come si evince dal contenuto contrattuale, è specificatamente indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni non è necessario stipulare un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio
(informazione contenuta nel modello Secci, che assolve gli obblighi di natura precontrattuale ex art. 124 T.U.B.);
b) l'art. 3 del contratto di finanziamento chiaramente indica la natura del tutto facoltativa delle polizze (anche con carattere grafico diverso); anche la legenda in calce al contratto pone l'accento sul carattere facoltativo delle polizze;
c) a pag. 4 del contratto si precisa ulteriormente che le polizze sono “aggiuntive”;
d) la polizza è stata stipulata con separato modulo contrattuale;
e) beneficiario della polizza non è il soggetto finanziatore, ma lo stesso assicurato, ossia l' Pt_2
f) l'art. 6 della polizza prevede il diritto di recesso in favore del cliente a titolo gratuito, con restituzione del premio versato;
g) la ha prodotto in giudizio altri contratti in cui i clienti, aventi il Controparte_1
medesimo merito creditizio, hanno avuto accesso al credito a condizioni simili senza che gli stessi avessero aderito ad alcuna copertura assicurativa.
Il TAEG riportato nel contratto è stato, quindi, correttamente indicato.
Del tutto generica, infine, e comunque smentita dalla documentazione in atti (tra cui il modello
SECCI), risulta la contestazione inerente alla violazione degli obblighi informativi e di trasparenza in cui sarebbe incorsa la società convenuta.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande degli attori vanno rigettate.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli attori e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 11034/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Ai sensi dell'art. 52, co. 3, d.lgs. n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, non venga riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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