TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16567/2024 promossa da:
nato il [...] a Parte_1
Presidente RI – Concepción - Octava región (Cile), cod. fiscale – RUN – C.I. , C.F._1
residente in [...]3882 Villa San Martin AN cod. postale 4260000 rappresentato e difeso, dall'Avv. VACCARO GIOVANNI, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del ricorrente: Parte_1 nato il [...] a [...] - Concepción - Octava región (Cile),
[...] ordinare che i certificati di stato civile dei ricorrenti allegati al presente ricorso insieme alla traduzione, siano trascritti nei registri dello Stato Civile del Comune di Verbania;
condannare il e/o il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio». Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento del ricorrente del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo il ricorrente ha allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3 aprile 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Cile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_3
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
2 4. In punto di fatto il ricorrente ha provato a effettuare la prenotazione per la cittadinanza al
Consolato d'Italia a Santiago con il nuovo sistema Prenot@mi in diverse date ma la prenotazione risultava sempre impossibile per evidenti problemi del sistema (all. 12, 13 e 14)
5. Ne discende l'interesse del ricorrente ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3 3. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: (1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); (2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
4. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso del ricorrente
Nel presente giudizio il ricorrente reclama il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino cileno. La prova della discendenza del ricorrente dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-9, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino all'odierno ricorrente. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
l'avo emigrato è da identificarsi in nato a [...] - Comune di Persona_1
Verbania il 25/11/1865, (cfr. all. 1). Per inciso: la prova della nascita dell'avo italiano offerta per il tramite del certificato di battesimo è accettabile, in quanto il Comune di Verbania ha attestato che “…i nostri registri partono dall'anno 1866 …” (cfr. all. 2).
Il sig. ha conservato la cittadinanza italiana [cfr. Come dimostrato Persona_1
dal Certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all. 4), che reca altresì tutte le declinazioni del nome dell'avo italiano dovute alle traslitterazioni dall'italiano causate dalla differente pronuncia del nome e contenute nei certificati di stato civile].
L'avo emigrato – una volta espatriato in Cile – ha generato un figlio, il sig. Persona_2
, nato il [...] a [...] [v. certificato di nascita
[...]
all. 3; nel certificato di nascita di quest'ultimo risulta che sia il padre che la madre sono cittadini italiani].
4 Il Sig. ha poi sposato (cfr. all 6) e ha quindi Persona_2 Persona_3
generato un figlio: nato il [...] a Persona_4
AN (Cile) (cfr. all. 7).
ha poi sposato nel 1970 Persona_4 Persona_5
(cfr. all. 8), generando quindi l'odierno ricorrente
[...] [...]
nato il [...] a [...] (cfr. all. 9). Parte_1
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
nato in [...] il Parte_1 Parte_1
4/06/1975
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16567/2024 promossa da:
nato il [...] a Parte_1
Presidente RI – Concepción - Octava región (Cile), cod. fiscale – RUN – C.I. , C.F._1
residente in [...]3882 Villa San Martin AN cod. postale 4260000 rappresentato e difeso, dall'Avv. VACCARO GIOVANNI, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del ricorrente: Parte_1 nato il [...] a [...] - Concepción - Octava región (Cile),
[...] ordinare che i certificati di stato civile dei ricorrenti allegati al presente ricorso insieme alla traduzione, siano trascritti nei registri dello Stato Civile del Comune di Verbania;
condannare il e/o il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio». Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento del ricorrente del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo il ricorrente ha allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3 aprile 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Cile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_3
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
2 4. In punto di fatto il ricorrente ha provato a effettuare la prenotazione per la cittadinanza al
Consolato d'Italia a Santiago con il nuovo sistema Prenot@mi in diverse date ma la prenotazione risultava sempre impossibile per evidenti problemi del sistema (all. 12, 13 e 14)
5. Ne discende l'interesse del ricorrente ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3 3. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: (1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); (2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
4. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso del ricorrente
Nel presente giudizio il ricorrente reclama il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino cileno. La prova della discendenza del ricorrente dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-9, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino all'odierno ricorrente. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
l'avo emigrato è da identificarsi in nato a [...] - Comune di Persona_1
Verbania il 25/11/1865, (cfr. all. 1). Per inciso: la prova della nascita dell'avo italiano offerta per il tramite del certificato di battesimo è accettabile, in quanto il Comune di Verbania ha attestato che “…i nostri registri partono dall'anno 1866 …” (cfr. all. 2).
Il sig. ha conservato la cittadinanza italiana [cfr. Come dimostrato Persona_1
dal Certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all. 4), che reca altresì tutte le declinazioni del nome dell'avo italiano dovute alle traslitterazioni dall'italiano causate dalla differente pronuncia del nome e contenute nei certificati di stato civile].
L'avo emigrato – una volta espatriato in Cile – ha generato un figlio, il sig. Persona_2
, nato il [...] a [...] [v. certificato di nascita
[...]
all. 3; nel certificato di nascita di quest'ultimo risulta che sia il padre che la madre sono cittadini italiani].
4 Il Sig. ha poi sposato (cfr. all 6) e ha quindi Persona_2 Persona_3
generato un figlio: nato il [...] a Persona_4
AN (Cile) (cfr. all. 7).
ha poi sposato nel 1970 Persona_4 Persona_5
(cfr. all. 8), generando quindi l'odierno ricorrente
[...] [...]
nato il [...] a [...] (cfr. all. 9). Parte_1
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
nato in [...] il Parte_1 Parte_1
4/06/1975
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
5