Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.R.V.G. 4121/2024 promosso congiuntamente da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. PALETTA VINCENZO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pavia, Via Severino Boezio, n. 9;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 04.10.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori , nato Persona_1 il 07.04.2012, , nata il [...] e , nato il [...]; Persona_2 Persona_3 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, provvisoriamente nell'abitazione di Casorate Primo, Via Leonardo
Da Vinci n. 15, e ciò sino alla vendita di detto immobile a terzi con atto da stipularsi, giusti gli intervenuti accordi tra le parti, entro il mese di febbraio 2025; successivamente con collocazione presso la nuova residenza della madre nell'immobile che la stessa acquisterà con la parte di prezzo di sua spettanza ricavato dalla vendita dell'attuale abitazione: la madre rilascerà quindi l'immobile di Casorate Primo, Via Leonardo da Vinci n. 15, entro la data di stipula dell'atto di vendita a terzi e si trasferirà con i figli in un'altra unità abitativa.
3) Il padre trascorrerà con i figli i seguenti periodi: a) un fine settimana a settimane alterne, dalle ore 15.00 di sabato per accompagnarli lunedì alle ore 08.30 a scuola;
b) due settimane durante il periodo estivo, con inizio in data da concordarsi entro il mese di aprile di ciascun anno;
c) compatibilmente con i propri impegni di lavoro, una settimana nelle vacanze Natalizie, dalle ore 16.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 31 dicembre o dalle ore 19.00 del 31 dicembre alle ore 19.00 del 6 gennaio ad anni alterni;
se impossibilitato per ragioni di lavoro il padre recupererà la settimana di permanenza con i figli, concordandone il periodo con la madre e tenendo conto degli impegni, anche extrascolastici, dei minori;
d) le vacanze pasquali divise a metà oppure ad anni alterni tra i genitori previo accordo di questi ultimi di anno in anno.
4) Il padre in ogni caso vedrà e terrà con sé i figli un giorno infrasettimanale, abitualmente il martedì, salvo eventuale diverso accordo, dalle ore 15.00 sino alle ore 08.30 del giorno successivo, quando li accompagnerà a scuola.
5) Il padre potrà inoltre concordare con la madre di vedere i figli anche in altri giorni infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni, anche extrascolastici, dei figli medesimi che, in questi casi, dovranno essere riportati presso l'abitazione della madre alle ore 19.00 dello stesso giorno, salvo diversi accordi.
6) Il padre corrisponderà alla madre, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, la somma complessiva di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori (€ 400,00 per ciascun figlio minore). I genitori si danno sin d'ora reciprocamente atto che detto contributo per il mantenimento dei figli scenderà da € 1.200,00 ad € 1.000,00 quando la madre conseguirà un reddito netto da attività lavorativa di almeno € 800,00 mensile.
7) Le spese extra-assegno (sanitarie, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) relative ai figli saranno divise in ragione del 50% ciascuno tra i due genitori, secondo i criteri stabiliti in accordo tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia con Protocollo n.
2323/2016. I ricorrenti concordano che il criterio di ripartizione delle spese extra-assegno in ragione del 50% ciascuno, come sopra stabilito, troverà applicazione da quando la madre avrà un reddito mensile di almeno € 1.000,00, mentre se il suo reddito mensile sarà di almeno € 800,00 ed inferiore ad € 1.000,00 il contributo a suo carico per spese straordinarie sarà del 30% (e del
70% a carico del padre), per scendere al 20% con un reddito mensile che raggiunga € 500,00
pag. 2 di 4 (ed in tal caso il contributo a carico del padre sarà in misura pari all' 80% delle spese extra assegno); sino a quando il reddito mensile della madre non raggiunga l'importo di € 500,00 le spese extra-assegno per i figli minori rimarranno interamente a carico del padre.
8) La signora in considerazione anche di quanto stabilito ai precedenti punti Parte_1
6) e 7), si impegna a trovare un'occupazione lavorativa ed a rendicontare al signor Parte_2
semestralmente e con documenti, le attività svolte al fine di provare l'effettiva ricerca
[...] di un'occupazione; si impegna inoltre a comunicare l'avvenuta assunzione.
La mancata ricerca di un'occupazione lavorativa e l'inosservanza dell'obbligo di rendicontazione ed informativa comporterà la riduzione dell'assegno di mantenimento da € 1.200,00 ad € 1.000,00 mensili, nonché l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese straordinarie in ragione del
50% ciascuno, indipendentemente dal conseguimento di un reddito da parte della madre come specificato ai precedenti punti 6) e 7).
9) Ogni genitore sosterrà integralmente le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che i figli trascorreranno con lo stesso, senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro, salvo diversi accordi.
10) I genitori stabiliscono che l'assegno unico universale ed ogni eventuale altro sussidio che la legge prevede per i figli a carico vengano percepiti dalla madre, genitore collocatario dei figli minori.
11) I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente, in via anticipata, ogni eventuale cambiamento di recapito telefonico, di domicilio e/o di residenza. Dovranno inoltre indicare anticipatamente all'altro genitore la località di villeggiatura in cui si recheranno con i figli.
12) Le utenze domestiche dell'abitazione della madre restano a carico di quest'ultima, che si impegna a intestare/volturare a sé stessa i contratti di fornitura.
13) Le parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro salvo quanto disposto ai punti precedenti in ordine al contributo di mantenimento dei figli minori.
14) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e carte di identità per i figli minori, impegnandosi a compiere tutte le procedure amministrative necessarie per il rilascio e/o per il rinnovo dei relativi documenti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
pag. 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 29.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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